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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2628/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2628/2024
promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. LUIGI ALBERTO PETRELLA,
domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. PRALORAN MATTIA,
domiciliatario;
- parte convenuta -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: ricorso ex art. 337 bis c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“1) La figlia minore venga affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori.
La residenza della minore verrà stabilita a casa della madre in
Bolzano via Bergamo nr.7;
2) Per quanto riguarda il diritto di visita, il padre prenderà la
bambina tutti i giorni dall'uscita di scuola a e la terrà fini alle 1800;
la madre verrà a riprenderla a quell'ora;
Il padre poi terrà la figlia il sabato mattina dalle 12 alle 17, quando a
quell'ora il padre la riporterà dalla madre;
In relazi0ne alla ferie, entrambi i genitori dovranno dare un
preavviso di almeno 30 gg, il padre potrà tenere la figlia due settimane d'estate consecutive, una settimana durante natale, e così
le altre vacanze scolastiche ad anni alterni;
3) Il padre inoltre chiede la figli possa stare con il padre anche Per_1
con pernotto, ogni qualvolta la madre sia impegnata per lavoro o per
altri motivi, prima di qualsiasi altra soluzione alternativa ( il padre
non che la figlia pernotti da lui la settimana perché essendo la madre
impegnata fino alle ore 16.00 e stando la figlia quasi sempre con il
padre al pomeriggio, ritiene cha sia interesse della figlia trascorrere
del tempo anche con la madre, ma si rende disponibile a tenerla
presso di sé ogni qualvolta la signora è impegnata, CP_1
4) Essendo praticamente paritario il periodo in cui la figlia starà con
il padre e con la madre;
pare corretto che ciascuno contribuisca
autonomamente al mantenimento della stessa, senza la previsione di
un contributo al mantenimento corrisposto da un genitore all'altro;
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori ed
ugualmente ogni sgravio fiscale o contributo;
5) il padre e la madre avranno diritto di telefonare alla figlia almeno
una volta al giorno anche durante i fine settimana alle ore 20“;
di parte convenuta:
“1.
confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore con Per_1
residenza presso il domicilio della madre;
2.
disporre a carico del sig. il pagamento di un Controparte_2
contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad €
300,00.- mensili, con rivalutazione annuale ASTAT Provincia
Autonoma di Bolzano per famiglie di operai e impiegati a partire da
settembre 2024 (base settembre 2024), da versarsi sul conto corrente
bancario intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1
di ciascun mese;
3.
disporre che ogni spesa straordinaria sarà sostenuta dai genitori al
50% e che ove la cifra fosse superiore agli € 500,00.
- vi dovrà essere il consenso scritto da parte di entrambi i genitori;
disporre comunque una somma forfettaria di € 50,00 mensile a titolo
di anticipazione delle spese straordinarie;
4.
gli sgravi fiscali e i contributi saranno integralmente a favore della
madre
5.
disporre, in ogni caso, che la minore trascorrerà le seguenti giornate,
come segue:
o nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì il signor
prenderà la bambina dall'uscita di scuola e la Controparte_2 terrà fino alle ore 18:00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione della
madre;
o potrà stare con il padre anche con pernotto, ogni Per_1
qualvolta la madre sia impegnata per lavoro o per altri motivi, prima
di qualsiasi altra soluzione alternativa;
o i fine settimana sono alternati tra i genitori e quando spetta
al padre, la minore verrà accompagnata dalla madre il sabato alle ore
10.00 presso l'abitazione del padre e la minore verrà poi
riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre la
domenica alle ore 20.00;
o le festività scolastiche a cavallo del 1 novembre alternate tra i
genitori, con primo anno 2023 presso il padre;
o le festività scolastiche invernali (Natale e Capodanno)
verranno trascorse dalla minore una settimana con la madre e una
settimana con il padre, da alternarsi di anno in anno (anno 2023
prima settimana dal 23.12 al 30.12.2023 con la madre e seconda
settimana dal 31.12.2023 al 07.01.2023 con il padre);
o le festività scolastiche di carnevale alternate tra i genitori,
con primo anno 2024 presso la madre;
o la festività pasquali da alternarsi di anno in anno tra i
genitori, con primo anno 2024 presso il padre;
o nei mesi di luglio/agosto, i genitori terranno con sé la figlia
due settimane consecutive, da accordare di anno in anno con la
madre con preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, da venerdì
pomeriggio alla sera della domenica.
Il tutto con vittoria dei compensi di lite, oltre accessori come per
legge, da determinarsi secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso
della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e
diritto di visita da parte del padre per la cui concreta
regolamentazione si rimette al Giudice. Obbligo del padre di versare
un contributo di mantenimento a favore della figlia pari a 300 euro
mensili“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'affidamento
Come noto, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre,
previsto con il decreto di questo Tribunale del giugno 2019, si fondava sull'elevata conflittualità tra le parti, riconducibile al procedimento penale per stalking, poi definito a seguito di remissione di querela. Ciò, tuttavia, non ha comportato il venir meno della conflittualità, di cui sono assolutamente sintomatici il dedotto mancato adempimento pressoché totale del ricorrente ai propri obblighi economici in favore della figlia, il dedotto perdurare di condotte di natura persecutoria in danno della controparte e le conclusioni delle parti, diametralmente opposte sul punto.
Il Collegio ritiene pertanto opportuno confermare tale disciplina.
II. Sulla disciplina del diritto di visita
In ordine al diritto di visita, le parti trovavano un accordo alle udienze del 16.11.2023 e del 30.11.2023, che pertanto non vi è motivo di alterare.
III. Sul contributo di mantenimento
L'ammontare del contributo di mantenimento da porre a carico del convenuto – già disposto in € 200,00 con il precedente citato decreto – si ritiene adeguato nell'attuale misura di € 250,00 mensili, corrispondenti a poco più
dell'ammontare del contributo di € 200,00, rivalutato all'attualità.
Detto importo è dovuto da luglio 2023, in considerazione della data di deposito del ricorso. Ciò tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali e di spesa delle parti.
In particolare, il ricorrente documenta reddito mensile di
€ 1.000,00 netti, da cui detrarre il canone di locazione di €
800,00, che tuttavia grava sul ricorrente per il minor importo di € 635,00, considerato il contributo locazione percepito per €
165,00 mensili.
Per quanto la somma residua in favore del ricorrente sia esigua, deve tenersi conto delle minime potenzialità di reddito dell'obbligato, in forza delle quali – in difetto di straordinarie ragioni di contrazione delle possibilità lavorative e conseguentemente del reddito, nella fattispecie nemmeno dedotte – il contributo minimo non può essere inferiore ad €
250,00.
La convenuta documenta reddito netto mensili di €
1.800-1.900,00 circa, da cui detrarre l'importo di € 841,00 da corrispondersi sino al 2034, come da piano di ammortamento agli atti.
Alla somma residua a disposizione della convenuta,
vanno aggiunti gli import per assegno unico e integrazione provinciale, per complessivi € 240,00 circa. Si ritiene, pertanto, che la somma a disposizione della convenuta – pari a circa € 1.200,00 mensili netti – sia adeguata per consentire a lei e alla figlia il soddisfacimento dei bisogni familiari in maniera dignitosa, tenuto conto del contributo da porsi a carico del ricorrente.
Non può essere accolta la richiesta del signor
[...]
di azzerare il contributo di mantenimento a suo carico Pt_1
in considerazione del presunto collocamento paritario.
Come facilmente ricavabile sia dalla disciplina proposta in ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, sia nella disciplina oggetto di accordo, confermata da questo Giudice – di cui in dispositivo – la ripartizione di spesa tra i genitori non è affatto paritaria, il che giustifica il disponendo contributo.
La ripartizione delle spese straordinarie prevista nel citato decreto va confermata, così come la destinazione dei contributi pubblici erogati per la figlia e gli sgravi fiscali.
Stante il collocamento prevalente della figlia presso la madre esclusiva affidataria, si ritiene corretto confermare che assegno unico ed ogni altro contributo di natura pubblica erogato per la figlia vada ad esclusivo vantaggio della madre,
mentre eventuali sgravi fiscali potranno essere fatti valere al
50% da entrami i genitori. L'esito di lite, di prevalente soccombenza del ricorrente,
ne comporta condanna a solo 50% delle spese, che in difetto di apposita nota, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
modifica
il decreto di questo Tribunale dd. 6-6-2019 come segue:
1. dal lunedì al giovedì la bambina verrà prelevata a scuola dal papà, presso il quale farà merenda o cena e che la riporterà
dalla mamma alle ore 18.15;
2. il venerdì verrà prelevata dalla nonna materna che la riporterà alla mamma la sera del venerdì;
3. a fine settimana alternati, la bambina verrà portata dal papà
alle ore 10 del sabato e da questo riportata alla mamma alle
17.30; la domenica successiva la bambina verrà portata dal papà alle ore 10.30 presso il quale pernotterà e dal quale verrà
portata a scuola il lunedì mattina;
la minore passerà ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 31.12
con un genitore e il periodo dal 1.1. al temine delle festività
natalizie con l'altro; nel 2025 la minore passerà il primo periodo con la madre;
4. Le festività tradizionali (carnevale, Pasqua) verranno passate interamente e alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
la minore passerà le vacanze di Pasqua dal genitore diverso dal quale ha passato il Carnevale;
5. Durante le vacanze estive, il padre potrà passare con la minore un periodo di complessivi 15 giorni, anche non consecutivi di cui almeno 7 consecutivi, previo preavviso di almeno 30 giorni;
6. è obbligato a pagare, a titolo di Parte_1
contributo di mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a partire da luglio 2023; le somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 50,00, sino ad estinzione dell'arretrato;
il contributo è soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai;
fermo il resto;
condanna
al rimborso a del Parte_1 Controparte_1
50% delle spese di lite, che liquida in tale percentuale per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 1.420,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2628/2024
promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. LUIGI ALBERTO PETRELLA,
domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. PRALORAN MATTIA,
domiciliatario;
- parte convenuta -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: ricorso ex art. 337 bis c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“1) La figlia minore venga affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori.
La residenza della minore verrà stabilita a casa della madre in
Bolzano via Bergamo nr.7;
2) Per quanto riguarda il diritto di visita, il padre prenderà la
bambina tutti i giorni dall'uscita di scuola a e la terrà fini alle 1800;
la madre verrà a riprenderla a quell'ora;
Il padre poi terrà la figlia il sabato mattina dalle 12 alle 17, quando a
quell'ora il padre la riporterà dalla madre;
In relazi0ne alla ferie, entrambi i genitori dovranno dare un
preavviso di almeno 30 gg, il padre potrà tenere la figlia due settimane d'estate consecutive, una settimana durante natale, e così
le altre vacanze scolastiche ad anni alterni;
3) Il padre inoltre chiede la figli possa stare con il padre anche Per_1
con pernotto, ogni qualvolta la madre sia impegnata per lavoro o per
altri motivi, prima di qualsiasi altra soluzione alternativa ( il padre
non che la figlia pernotti da lui la settimana perché essendo la madre
impegnata fino alle ore 16.00 e stando la figlia quasi sempre con il
padre al pomeriggio, ritiene cha sia interesse della figlia trascorrere
del tempo anche con la madre, ma si rende disponibile a tenerla
presso di sé ogni qualvolta la signora è impegnata, CP_1
4) Essendo praticamente paritario il periodo in cui la figlia starà con
il padre e con la madre;
pare corretto che ciascuno contribuisca
autonomamente al mantenimento della stessa, senza la previsione di
un contributo al mantenimento corrisposto da un genitore all'altro;
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori ed
ugualmente ogni sgravio fiscale o contributo;
5) il padre e la madre avranno diritto di telefonare alla figlia almeno
una volta al giorno anche durante i fine settimana alle ore 20“;
di parte convenuta:
“1.
confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore con Per_1
residenza presso il domicilio della madre;
2.
disporre a carico del sig. il pagamento di un Controparte_2
contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad €
300,00.- mensili, con rivalutazione annuale ASTAT Provincia
Autonoma di Bolzano per famiglie di operai e impiegati a partire da
settembre 2024 (base settembre 2024), da versarsi sul conto corrente
bancario intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1
di ciascun mese;
3.
disporre che ogni spesa straordinaria sarà sostenuta dai genitori al
50% e che ove la cifra fosse superiore agli € 500,00.
- vi dovrà essere il consenso scritto da parte di entrambi i genitori;
disporre comunque una somma forfettaria di € 50,00 mensile a titolo
di anticipazione delle spese straordinarie;
4.
gli sgravi fiscali e i contributi saranno integralmente a favore della
madre
5.
disporre, in ogni caso, che la minore trascorrerà le seguenti giornate,
come segue:
o nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì il signor
prenderà la bambina dall'uscita di scuola e la Controparte_2 terrà fino alle ore 18:00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione della
madre;
o potrà stare con il padre anche con pernotto, ogni Per_1
qualvolta la madre sia impegnata per lavoro o per altri motivi, prima
di qualsiasi altra soluzione alternativa;
o i fine settimana sono alternati tra i genitori e quando spetta
al padre, la minore verrà accompagnata dalla madre il sabato alle ore
10.00 presso l'abitazione del padre e la minore verrà poi
riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre la
domenica alle ore 20.00;
o le festività scolastiche a cavallo del 1 novembre alternate tra i
genitori, con primo anno 2023 presso il padre;
o le festività scolastiche invernali (Natale e Capodanno)
verranno trascorse dalla minore una settimana con la madre e una
settimana con il padre, da alternarsi di anno in anno (anno 2023
prima settimana dal 23.12 al 30.12.2023 con la madre e seconda
settimana dal 31.12.2023 al 07.01.2023 con il padre);
o le festività scolastiche di carnevale alternate tra i genitori,
con primo anno 2024 presso la madre;
o la festività pasquali da alternarsi di anno in anno tra i
genitori, con primo anno 2024 presso il padre;
o nei mesi di luglio/agosto, i genitori terranno con sé la figlia
due settimane consecutive, da accordare di anno in anno con la
madre con preavviso di almeno 30 giorni e, comunque, da venerdì
pomeriggio alla sera della domenica.
Il tutto con vittoria dei compensi di lite, oltre accessori come per
legge, da determinarsi secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso
della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e
diritto di visita da parte del padre per la cui concreta
regolamentazione si rimette al Giudice. Obbligo del padre di versare
un contributo di mantenimento a favore della figlia pari a 300 euro
mensili“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'affidamento
Come noto, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre,
previsto con il decreto di questo Tribunale del giugno 2019, si fondava sull'elevata conflittualità tra le parti, riconducibile al procedimento penale per stalking, poi definito a seguito di remissione di querela. Ciò, tuttavia, non ha comportato il venir meno della conflittualità, di cui sono assolutamente sintomatici il dedotto mancato adempimento pressoché totale del ricorrente ai propri obblighi economici in favore della figlia, il dedotto perdurare di condotte di natura persecutoria in danno della controparte e le conclusioni delle parti, diametralmente opposte sul punto.
Il Collegio ritiene pertanto opportuno confermare tale disciplina.
II. Sulla disciplina del diritto di visita
In ordine al diritto di visita, le parti trovavano un accordo alle udienze del 16.11.2023 e del 30.11.2023, che pertanto non vi è motivo di alterare.
III. Sul contributo di mantenimento
L'ammontare del contributo di mantenimento da porre a carico del convenuto – già disposto in € 200,00 con il precedente citato decreto – si ritiene adeguato nell'attuale misura di € 250,00 mensili, corrispondenti a poco più
dell'ammontare del contributo di € 200,00, rivalutato all'attualità.
Detto importo è dovuto da luglio 2023, in considerazione della data di deposito del ricorso. Ciò tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali e di spesa delle parti.
In particolare, il ricorrente documenta reddito mensile di
€ 1.000,00 netti, da cui detrarre il canone di locazione di €
800,00, che tuttavia grava sul ricorrente per il minor importo di € 635,00, considerato il contributo locazione percepito per €
165,00 mensili.
Per quanto la somma residua in favore del ricorrente sia esigua, deve tenersi conto delle minime potenzialità di reddito dell'obbligato, in forza delle quali – in difetto di straordinarie ragioni di contrazione delle possibilità lavorative e conseguentemente del reddito, nella fattispecie nemmeno dedotte – il contributo minimo non può essere inferiore ad €
250,00.
La convenuta documenta reddito netto mensili di €
1.800-1.900,00 circa, da cui detrarre l'importo di € 841,00 da corrispondersi sino al 2034, come da piano di ammortamento agli atti.
Alla somma residua a disposizione della convenuta,
vanno aggiunti gli import per assegno unico e integrazione provinciale, per complessivi € 240,00 circa. Si ritiene, pertanto, che la somma a disposizione della convenuta – pari a circa € 1.200,00 mensili netti – sia adeguata per consentire a lei e alla figlia il soddisfacimento dei bisogni familiari in maniera dignitosa, tenuto conto del contributo da porsi a carico del ricorrente.
Non può essere accolta la richiesta del signor
[...]
di azzerare il contributo di mantenimento a suo carico Pt_1
in considerazione del presunto collocamento paritario.
Come facilmente ricavabile sia dalla disciplina proposta in ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, sia nella disciplina oggetto di accordo, confermata da questo Giudice – di cui in dispositivo – la ripartizione di spesa tra i genitori non è affatto paritaria, il che giustifica il disponendo contributo.
La ripartizione delle spese straordinarie prevista nel citato decreto va confermata, così come la destinazione dei contributi pubblici erogati per la figlia e gli sgravi fiscali.
Stante il collocamento prevalente della figlia presso la madre esclusiva affidataria, si ritiene corretto confermare che assegno unico ed ogni altro contributo di natura pubblica erogato per la figlia vada ad esclusivo vantaggio della madre,
mentre eventuali sgravi fiscali potranno essere fatti valere al
50% da entrami i genitori. L'esito di lite, di prevalente soccombenza del ricorrente,
ne comporta condanna a solo 50% delle spese, che in difetto di apposita nota, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
modifica
il decreto di questo Tribunale dd. 6-6-2019 come segue:
1. dal lunedì al giovedì la bambina verrà prelevata a scuola dal papà, presso il quale farà merenda o cena e che la riporterà
dalla mamma alle ore 18.15;
2. il venerdì verrà prelevata dalla nonna materna che la riporterà alla mamma la sera del venerdì;
3. a fine settimana alternati, la bambina verrà portata dal papà
alle ore 10 del sabato e da questo riportata alla mamma alle
17.30; la domenica successiva la bambina verrà portata dal papà alle ore 10.30 presso il quale pernotterà e dal quale verrà
portata a scuola il lunedì mattina;
la minore passerà ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 31.12
con un genitore e il periodo dal 1.1. al temine delle festività
natalizie con l'altro; nel 2025 la minore passerà il primo periodo con la madre;
4. Le festività tradizionali (carnevale, Pasqua) verranno passate interamente e alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
la minore passerà le vacanze di Pasqua dal genitore diverso dal quale ha passato il Carnevale;
5. Durante le vacanze estive, il padre potrà passare con la minore un periodo di complessivi 15 giorni, anche non consecutivi di cui almeno 7 consecutivi, previo preavviso di almeno 30 giorni;
6. è obbligato a pagare, a titolo di Parte_1
contributo di mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a partire da luglio 2023; le somme arretrate sinora maturate potranno essere pagate ratealmente insieme al contributo mensile per la somma aggiuntiva di € 50,00, sino ad estinzione dell'arretrato;
il contributo è soggetto a rivalutazione su base annua secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano per le famiglie di impiegati e operai;
fermo il resto;
condanna
al rimborso a del Parte_1 Controparte_1
50% delle spese di lite, che liquida in tale percentuale per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 1.420,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo