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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4476/2024 pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in Sanremo (IM), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Bruno Nicola Sassani, dall'avv.
Marco Paoletti e dall'avv. Vieri Paoletti giusta procura in atti attrice
E
(p.i. , con sede legale in Napoli, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gianluca Caporaso e Daniela
Esposito in forza di delega in atti convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il lodo arbitrale reso in data 19 giugno 2024 a conclusione Parte_1 del procedimento avviato da nei suoi confronti, sul presupposto della sua nullità CP_1 ex art. 829, n. 4, c.p.c., per avere il lodo pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato. Con atto depositato in data 24 ottobre 2024, nelle more della prima udienza, Parte_1 ha reso noto il sopravvenuto raggiungimento di un accordo e ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio corredato dell'accettazione della controparte.
Con successiva comparsa in data 18 dicembre 2024 si è costituita in giudizio CP_1 confermando l'intervenuta transazione della lite.
Alla prima udienza del 15 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
A fronte della rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta da in data 23 Parte_1 ottobre 2024 e della contestuale accettazione della rinuncia da parte di deve essere CP_1 dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Le spese del presente giudizio debbono essere compensate tra le parti, a fronte dell'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n.
4476/2024 R.G., così provvede: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Roma, il 17 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4476/2024 pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in Sanremo (IM), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Bruno Nicola Sassani, dall'avv.
Marco Paoletti e dall'avv. Vieri Paoletti giusta procura in atti attrice
E
(p.i. , con sede legale in Napoli, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gianluca Caporaso e Daniela
Esposito in forza di delega in atti convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il lodo arbitrale reso in data 19 giugno 2024 a conclusione Parte_1 del procedimento avviato da nei suoi confronti, sul presupposto della sua nullità CP_1 ex art. 829, n. 4, c.p.c., per avere il lodo pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato. Con atto depositato in data 24 ottobre 2024, nelle more della prima udienza, Parte_1 ha reso noto il sopravvenuto raggiungimento di un accordo e ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio corredato dell'accettazione della controparte.
Con successiva comparsa in data 18 dicembre 2024 si è costituita in giudizio CP_1 confermando l'intervenuta transazione della lite.
Alla prima udienza del 15 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
A fronte della rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta da in data 23 Parte_1 ottobre 2024 e della contestuale accettazione della rinuncia da parte di deve essere CP_1 dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Le spese del presente giudizio debbono essere compensate tra le parti, a fronte dell'accordo tra le stesse raggiunto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n.
4476/2024 R.G., così provvede: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Roma, il 17 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto