Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 27.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Alessandra Casati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Andrea Penza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 18.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2)La casa coniugale sita in Monza Viale Elvezia 14 costituita da appartamento di quattro locali oltre servizi e box viene assegnata alla GN con gli arredi contenuti e presso la stessa si Pt_1
recherà il figlio quando avrà necessità di stare a Monza. Per_1
3)Le spese condominiali ordinarie e la tari relative alla casa coniugale verranno pagate dal signor mentre le spese condominiali straordinarie verranno corrisposte al 50% da entrambi i CP
signori - nella loro qualità di comproprietari. Pt_1 CP
4)Le spese per il mantenimento del figlio che si indicano in via principale, ma non esaustiva, Per_1 in quelle relative al vitto, all'alloggio presso l'appartamento di Milano, ai vestiti, all'automobile
(manutenzione, bollo, assicurazione, benzina….) e comunque, oltre a quelle elencate, tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento come da Protocollo del Tribunale di Monza 07.05.18
5)Il signor corrisponderà a favore della GN , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento la somma mensile di €.2.000,00 (duemilaeuro) somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutabile annualmente in base agli Indici ISTAT. Il contributo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a , banca MPS IBAN Parte_1
[...]
6)Il signor entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale provvederà ad effettuare CP il trasferimento della proprietà dell'auto Pegeout targata GB889WB a favore della GN Pt_1
sostenendo i costi del trapasso. Resta inteso che i costi di esercizio dell'autovettura
[...]
resteranno in capo alla Sig.ra che ne diventerà proprietaria. Pt_1
7)Il signor otto giorni prima della data che verrà fissata per l'udienza (anche se non si CP terrà in presenza), effettuerà a favore della GN la corresponsione dell'importo di Pt_1
€.15.000,00, mediante bonifico sull'Iban di cui al punto n.5), in restituzione di un prestito effettuato dalla GN a favore del signor in occasione della ristrutturazione Pt_1 CP dell'immobile ubicato in Marina di Pulsano (TA) di cui i signori e sono allo stato CP Pt_1
comodatari.
8)Il signor alla data di sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà alla GN CP
, con bonifico da effettuarsi sull'Iban di cui al punto n.5, l'importo di €. 8.689,05 Pt_1
comprensivo del 4% di cpa e del 22% di iva, quale contributo alle spese legali della GN
, come indicate nel preventivo 15.01.24, già detratto l'acconto pagato. Pt_1
9)Le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
10)Gli effetti del presente ricorso decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a Faicchio in data 12.06.1999;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Faiccho per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti