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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3504/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3504/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BISCALDI ANNA RITA, con domicilio in CORSO CAVOUR, 42
27036 MORTARA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Vigevano, in data 11/09/1999, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte II, Serie
A n. 142, dell'anno 1999;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Il godimento e l'abitazione della casa coniugale sita in Vigevano Via Arrigo Boito n.8/7 di proprietà di e di , genitori di , Parte_3 Persona_1 Parte_2 rimangono assegnati a con tutto quanto l'arreda. La moglie ha lasciato Parte_1 la casa coniugale dal 11 dicembre 2024 asportando quanto concordato tra i coniugi.
2. La figlia è affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori i quali provvedono alla Per_2 sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento e residenza anagrafica presso il padre;
si dà atto che il figlio continua a convivere ed a coabitare con il padre. La sig. Per_3 Pt_2 autorizza sin da ora al mantenimento della residenza anagrafica dei figli presso il padre ora residente in [...]7.
3. La figlia potrà vedere la madre e stare con lei quando la figlia stessa vorrà, secondo i Per_2 tempi che i genitori concorderanno di volta in volta compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative e di salute, previo accordo con l'altro genitore.
4. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la Parte_2 somma mensile di € 500,00, pari a € 250,00 per ogni figlio, da versarsi direttamente al sig. mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre alla Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia di separazione. Ciascun contributo di € 250,00 per ogni figlio/a sarà corrisposto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso figlio o figlia cui è destinato. Inoltre, ciascuno dei genitori sottoscrivendo il presente ricorso dichiara di aver ricevuto, esaminato e letto il protocollo adottato presso il Tribunale di Pavia in data 09.11.2016 e di non volerlo applicare. In particolare i genitori concordano che le seguenti spese da considerarsi extra assegno saranno a carico e corrisposte nella misura del 50% dalla madre e in particolare quelle relative ad: eventuali lezioni di ripetizione scolastiche per la figlia , visita e spese Per_2 dentistiche per i figli presso il dentista di fiducia noto ai genitori o altro scelto concordemente, retta universitaria presso università statali, costo dei libri scolastici ed universitari, spese trasporto per andare a scuola o università, spesa benzina consumata dal figlio/a. Per le eventuali altre spese extra assegno i genitori si concorderanno di volta in volta vista anche l'età dei figli e saranno suddivise tra loro nella quota del 50%. Il tutto a condizione che sia documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge.
5. Il padre continuerà ad essere beneficiario esclusivo dell'assegno unico o bonus similari previsti per i figli corrisposti dall'INPS o altri enti nonché delle detrazioni fiscali e agevolazioni fiscali per le spese relative ai figli. In merito al conto bancario cointestato presso la banca
Intesasanpaolo di Vigevano ricorrenti dichiarano di riservarsi di chiuderlo o di lasciarlo intestato al padre.
6. L'autoveicolo Toyota Yaris Tg FP694PLdi proprietà di rimane assegnata alla Parte_2 stessa dandosi atto che il figlio utilizza l'auto nei tempi e modalità di legge;
l'autoveicolo
Toyota Verso Tg FC939VB di proprietà di rimane assegnato allo stesso. Parte_1
7. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei congiugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti e non sussistendone i presupposti di legge.
8. I coniugi si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili.
9. I coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e sin d'ora dichiarano di aver definito ogni questione in ordine ad ogni aspetto patrimoniale o economico, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 11/09/1999, in Vigevano (Parte II, Serie A Pt_2
n. 142, dell'anno 1999);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3504/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3504/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BISCALDI ANNA RITA, con domicilio in CORSO CAVOUR, 42
27036 MORTARA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Vigevano, in data 11/09/1999, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte II, Serie
A n. 142, dell'anno 1999;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Il godimento e l'abitazione della casa coniugale sita in Vigevano Via Arrigo Boito n.8/7 di proprietà di e di , genitori di , Parte_3 Persona_1 Parte_2 rimangono assegnati a con tutto quanto l'arreda. La moglie ha lasciato Parte_1 la casa coniugale dal 11 dicembre 2024 asportando quanto concordato tra i coniugi.
2. La figlia è affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori i quali provvedono alla Per_2 sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento e residenza anagrafica presso il padre;
si dà atto che il figlio continua a convivere ed a coabitare con il padre. La sig. Per_3 Pt_2 autorizza sin da ora al mantenimento della residenza anagrafica dei figli presso il padre ora residente in [...]7.
3. La figlia potrà vedere la madre e stare con lei quando la figlia stessa vorrà, secondo i Per_2 tempi che i genitori concorderanno di volta in volta compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative e di salute, previo accordo con l'altro genitore.
4. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la Parte_2 somma mensile di € 500,00, pari a € 250,00 per ogni figlio, da versarsi direttamente al sig. mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre alla Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia di separazione. Ciascun contributo di € 250,00 per ogni figlio/a sarà corrisposto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso figlio o figlia cui è destinato. Inoltre, ciascuno dei genitori sottoscrivendo il presente ricorso dichiara di aver ricevuto, esaminato e letto il protocollo adottato presso il Tribunale di Pavia in data 09.11.2016 e di non volerlo applicare. In particolare i genitori concordano che le seguenti spese da considerarsi extra assegno saranno a carico e corrisposte nella misura del 50% dalla madre e in particolare quelle relative ad: eventuali lezioni di ripetizione scolastiche per la figlia , visita e spese Per_2 dentistiche per i figli presso il dentista di fiducia noto ai genitori o altro scelto concordemente, retta universitaria presso università statali, costo dei libri scolastici ed universitari, spese trasporto per andare a scuola o università, spesa benzina consumata dal figlio/a. Per le eventuali altre spese extra assegno i genitori si concorderanno di volta in volta vista anche l'età dei figli e saranno suddivise tra loro nella quota del 50%. Il tutto a condizione che sia documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge.
5. Il padre continuerà ad essere beneficiario esclusivo dell'assegno unico o bonus similari previsti per i figli corrisposti dall'INPS o altri enti nonché delle detrazioni fiscali e agevolazioni fiscali per le spese relative ai figli. In merito al conto bancario cointestato presso la banca
Intesasanpaolo di Vigevano ricorrenti dichiarano di riservarsi di chiuderlo o di lasciarlo intestato al padre.
6. L'autoveicolo Toyota Yaris Tg FP694PLdi proprietà di rimane assegnata alla Parte_2 stessa dandosi atto che il figlio utilizza l'auto nei tempi e modalità di legge;
l'autoveicolo
Toyota Verso Tg FC939VB di proprietà di rimane assegnato allo stesso. Parte_1
7. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei congiugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti e non sussistendone i presupposti di legge.
8. I coniugi si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili.
9. I coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere, e sin d'ora dichiarano di aver definito ogni questione in ordine ad ogni aspetto patrimoniale o economico, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 11/09/1999, in Vigevano (Parte II, Serie A Pt_2
n. 142, dell'anno 1999);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4