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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1812 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PASTORINO CLIZIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASTORINO CLIZIA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 11.07.2015 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 57, parte I, uff. 1, anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“la casa coniugale sita in Savona, Via Scotto 12/B/7, a seguito degli accordi raggiunti in sede di separazione, è divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra e resta assegnata alla stessa Parte_1
la quale vi continuerà a vivere con la minore;
Per_1 • i coniugi condivideranno l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la casa materna. Ai sensi dell'art. 155 c.c., come novellato dalla l. 54/06, di tal che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita, salute e l'educazione della stessa,
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la loro potestà, informando l'altro genitore;
in particolare, ciascun genitore sarà
esclusivamente responsabile della figlia minore nei periodi che lo stesso trascorrerà con lui/lei;
• il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento di , fino a quando quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, la Per_1
somma mensile di € #300,00, entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, per 12 mensilità,
con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT costo vita.
• il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese mediche CP_1 Pt_1
sostenute per la figlia, escluse quelle coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ed i medicinali da banco che restano a carico della madre, oltre al 50% di quelle scolastiche da intendersi quelle riguardanti, tasse e/o imposte, rette scolastiche, libri scolastici e materiale scolastico, nonché il 50%
delle spese relative ad eventuali corsi sportivi comprensivi della quota di iscrizione nonché la quota mensile / annuale ed oltre il 50% delle spese ludico - ricreative, purché previamente concordate e successivamente documentate tra i genitori;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che la minore lo vorrà e il padre Per_1
lo desidererà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e comunque:
- due giorni infrasettimanale (preferibilmente lunedì e mercoledì o martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (secondo i turni lavorativi del padre) alle ore 21,00 quando verrà riaccompagnata dal padre presso la casa materna, salvo eventuale pernotto presso il padre;
- il venerdì la minore resterà dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con il genitore che non Per_1
avrà di competenza il week end;
- i week-end saranno alternati con la madre dal sabato mattina h. 09,00 fino alla domenica sera h.
21,00 quando farà rientro presso la casa materna;
Per_1
- festività principali secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno nel loro divenire cronologico così ripartite: la Vigilia di Natale e il Santo Natale con la madre e il Santo Stefano con il padre;
il
31 dicembre e il 1° dell'Anno con la madre, l'Epifania con il padre, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
con la madre e così le altre festività civili e religiose e il compleanno della minore;
- vacanze estive: previo accordo tra i genitori, la minore resterà con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi. In caso di mancato accordo tra i genitori, si applicherà secondo il criterio di alternanza il seguente calendario dal 1/08 al 15/08 con il padre e dal 16/08 al 31/08 con la madre. I
genitori si comunicheranno dove la minore trascorrerà le vacanze.
• i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti precisando di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano per tale ragione non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
• Le spese sono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo