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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
Contr
C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto RIGONI STERN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1 • Dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Asiago (VI) di eseguire le annotazioni di rito;
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
• L'immobile sito in Asiago, via Morar, 82 è stato assegnato alla signora Parte_3 che già lo occupa in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. Ella, pertanto, continuerà ad abitarlo unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente con gli arredi ivi presenti, come già di fatto avviene;
C) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA
ECONOMICAMENTE NON INDIPENDENTE
• il padre verserà entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario di la complessiva somma di € 150,00 rivalutata Per_1 secondo gli indici Istat come per legge che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora il cui IBAN si riporta di seguito: Parte_3
IT5O0329601000066471423;
• il padre, inoltre, si farà carico delle spese straordinarie della figlia nella Per_1 misura del 50%;
• per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà in ogni caso Contr riferimento alle linee guida elaborate in data 14.7.2017 dal
D) ALTRE DISPOSIZIONI
• i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
• le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra;
• su accordo delle parti, l'assegno unico e ogni altro beneficio avente le medesime finalità continuerà ad essere goduto nella misura del 50% da ciascun genitore.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora Parte_3
2 ed il signor ad Asiago (VI) ed iscritto nel relativo registro di Pt_1 Parte_2 quel comune al n. 10, parte II, Serie A, Anno 2000, con regime della separazione dei beni, disponendone la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge, alle medesime concordate condizioni di cui alla separazione consensuale e sopra riportate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Asiago (VI) in data 23/09/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 464/2024 pubblicata in data 2/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la richiesta di cui al ricorso congiunto possa comunque essere riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, correttamente intesa in questo, può essere accolta in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 464/2024 del 2/10/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2 di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_3 figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 150,00 Per_1 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Asiago (VI), Via Morar n. 82, in favore di quale genitore Controparte_3 convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
; Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo
4 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_3
e da in Asiago (VI) il 23/09/2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 10, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
Contr
C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto RIGONI STERN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1 • Dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Asiago (VI) di eseguire le annotazioni di rito;
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
• L'immobile sito in Asiago, via Morar, 82 è stato assegnato alla signora Parte_3 che già lo occupa in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. Ella, pertanto, continuerà ad abitarlo unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente con gli arredi ivi presenti, come già di fatto avviene;
C) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA
ECONOMICAMENTE NON INDIPENDENTE
• il padre verserà entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario di la complessiva somma di € 150,00 rivalutata Per_1 secondo gli indici Istat come per legge che dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora il cui IBAN si riporta di seguito: Parte_3
IT5O0329601000066471423;
• il padre, inoltre, si farà carico delle spese straordinarie della figlia nella Per_1 misura del 50%;
• per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà in ogni caso Contr riferimento alle linee guida elaborate in data 14.7.2017 dal
D) ALTRE DISPOSIZIONI
• i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
• le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra;
• su accordo delle parti, l'assegno unico e ogni altro beneficio avente le medesime finalità continuerà ad essere goduto nella misura del 50% da ciascun genitore.
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970 e dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora Parte_3
2 ed il signor ad Asiago (VI) ed iscritto nel relativo registro di Pt_1 Parte_2 quel comune al n. 10, parte II, Serie A, Anno 2000, con regime della separazione dei beni, disponendone la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge, alle medesime concordate condizioni di cui alla separazione consensuale e sopra riportate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Asiago (VI) in data 23/09/2000.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 464/2024 pubblicata in data 2/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la richiesta di cui al ricorso congiunto possa comunque essere riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, correttamente intesa in questo, può essere accolta in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 464/2024 del 2/10/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2 di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_3 figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 150,00 Per_1 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Asiago (VI), Via Morar n. 82, in favore di quale genitore Controparte_3 convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
; Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo
4 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_3
e da in Asiago (VI) il 23/09/2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 10, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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