Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2070/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CHIAVARI (GE) viale TAPPANI n. 18/4, presso lo studio dell''avv. , Parte_2
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. rappresentata e TR C.F._3 difesa dall'avv. CEREGHINO MATTEO del Foro di Genova (cod. Fisc. ed C.F._4 elettivamente domiciliata in Chiavari, C.so Dante n. 169/8, presso lo studio dell'avv. MUSU
GABRIELA come da mandato in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 TR
2) In punto assegnazione casa coniugale sita a Chiavari (GE) -Via Piacenza n. 295 int. 6 nulla disporre posto che il sig. e le figlie minori si sono trasferiti da tempo e non rientreranno Parte_1 nell'abitazione.
3) In conformità a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 22 luglio 2023, confermare la collocazione delle figlie nata a [...] il [...] c.f. e Persona_1 C.F._5 Per_2 nata a [...] il [...] c.f. con il padre IG.
[...] C.F._6 Parte_1 provvisoriamente a Carasco (GE) -Via Pontevecchio n. 43 presso la casa dei di lui genitori in attesa di reperire una casa in locazione.
4) In punto regime di affidamento delle due figlie minori: stante la condotta della OR
[...]
che prosegue a disinteressarsi delle figlie e ad essere del tutto inadempiente anche dal punto TR di vista economico, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 22 luglio 2023, disporre il regime di affidamento esclusivo delle figlie minori a favore del padre IG. con diritto da parte dello Parte_1 stesso di assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per le minori. Il sig. Parte_1 nulla oppone a che prosegua il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Chiavari e,
[...] se ritenuto, l'intervento educativo a favore di Per_2
5) In punto frequentazione madre-figlie, il sig. nulla oppone purché vi sia gradimento da Parte_1 parte delle figlie (che allo stato non sussiste) e purché gli eventuali incontri avvengano previo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e quindi in presenza di una figura terza (educativa o psicologica) che possa facilitare e/o relazionare al fine di prevedere, se corrispondente all'interesse delle minori, una eventuale calendarizzazione.
6) In punto economico: anche a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 22 luglio 2023 porre a carico della OR l'obbligo di corrispondere al IG. a TR Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma di Euro 400 mensile (euro 200 per ciascun figlia) ovvero la somma anche superiore che vorrà disporre il Tribunale di Genova mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutata annualmente in base agli indici Istat oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% per le spese straordinarie di cui al verbale in uso alla sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
Disporre che ciascun coniuge provveda a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta, che potrà essere effettuata anche a mezzo e-mail previo invio di documentazione giustificativa.
7) Disporre che l'assegno unico universale per le figlie minorenni nonché le ulteriori agevolazioni e/o contributi riconosciuti dallo Stato a qualsiasi titolo in favore delle figlie (compresa l'indennità Inps di frequenza prevista per la figlia piccola) siano percepiti al 100% dal padre.
8) Rigettare tutte le domande non aderenti alle presenti conclusioni in quanto non congrue e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi.
9) Con vittoria di spese e compensi di lite.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
- “IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda di addebito della separazione dei coniugi alla moglie, IG.ra ; TR - IN VIA PRINCIPALE, pronunciare la separazione tra i coniugi, IG.ra TR
e IG. autorizzandoli a vivere separati;
[...] Parte_1
- IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori, Per_1
al padre IG.
[...] Persona_2 Parte_1
conseguentemente, affidare le minori e ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2 quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con le figlie alle necessità quotidiane delle minori e concorreranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie di cui al verbale della Sez. Famiglia del Tribunale di Genova;
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Genova disponga Perso l'affidamento esclusivo delle figlie minori e al padre IG. Voglia Per_2 Parte_1 pronunciare, in ordine al regime di visite ed incontri tra le minori e la madre, IG.ra TR
, ogni provvedimento meglio visto e ritenuto;
nonchè Voglia pronunciare, in ordine al contributo al
[...] mantenimento delle figlie minori, laddove venga disposto l'affido esclusivo delle figlie al padre o, in caso di affido condiviso, una prevalente collocazione delle minori presso la casa paterna, che la IG.ra
[...]
sia tenuta a versare mensilmente la somma complessiva pari ad euro 200,00, rivalutabile TR annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché a concorrere, con il IG. alle cd “spese Parte_1 straordinarie”, di cui al verbale della Sez. Famiglia del Tribunale di Genova, in ragione del 50%.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2023 il GN allegava che nell'anno Parte_1
2001 aveva conosciuto la OR che la predetta TR lavorava quale cameriera in un ristorante di Chiavari ed era già madre di due figli quali vivevano con la nonna materna in Ecuador;
che la coppia decideva di iniziare una convivenza more uxorio ed a tal fine prendeva in locazione un piccolo appartamento a Carasco (GE); che in data 16.06.2008 nasceva la prima figlia, ; che le parti Persona_1 decidevano di sposarsi e in data 18.10.2008 contraevano matrimonio;
che in data 10.08.2011 nasceva la seconda figlia, che entrambe le parti hanno sempre Persona_2 lavorato per mantenere la famiglia, il ricorrente quale operaio dal lunedì al venerdì dalla mattina fino al pomeriggio alle ore 16,00, mentre la convenuta quale badante, ovvero colf, ovvero quale cameriera/tutto fare presso un albergo a Lavagna;
che durante l'inverno le figlie frequentavano la scuola a Carasco e al termine si recavano dai nonni paterni dove attendevano l'arrivo del padre;
che le predette hanno sempre trascorso i pomeriggi con il GN e vedevano la madre solo la sera;
che durante i fine settimana le minori Pt_1 hanno trascorso la maggior parte del tempo con il padre in quanto libero da impegni lavorativi;
che il nucleo ha sempre abitato in case in locazione;
che nel 2018 la convenuta chiedeva ai suoi due figli, come detto nati da una precedente relazione e residenti in [...], di venire in Italia;
che il GN si dichiarava disponibile ad ospitarli Pt_1 ritenendo che fosse per un breve periodo;
che i predetti, unitamente alla madre della convenuta, hanno quindi abitato insieme al nucleo familiare per alcuni anni;
che successivamente la famiglia si è traferita in una casa più grande e con costi più elevati;
che nel 2021 la convenuta decideva di trasferirsi da Carasco a Chiavari in quanto aveva trovato lavoro presso un albergo di Lavagna;
che il nucleo si trasferiva quindi in una casa in locazione a Chiavari (GE), Via Piacenza n. 295 int. 6; che il ricorrente si era trovato a quel punto costretto a richiedere un finanziamento con conseguente cessione del quinto dello stipendio;
che parimenti la convenuta aveva sottoscritto altro finanziamento con rate di euro 300,00 mensili per l'acquisto della cucina;
che dall'estate 2022, la OR CP_1 cominciava ad essere insofferente rispetto alla vita familiare, manifestando scatti d'ira nei confronti delle figlie ormai adolescenti: le offendeva, lanciava oggetti al loro indirizzo e talvolta le colpiva;
che nell'agosto 2022 la predetta dopo aver litigato con la figlia più grande, la metteva letteralmente alla porta, costringendola a telefonare al padre che si trovava al lavoro;
che il clima familiare peggiorava inesorabilmente;
che nell'autunno del 2022 il ricorrente comunicava, infine, alla moglie la propria volontà di separarsi e di portare con sé le figlie;
che la convenuta non si opponeva;
che tuttavia il GN non riusciva, Pt_1 nell'immediato, a reperire un'abitazione adeguata;
che durante le festività Natalizie la situazione degenerava e la convenuta, durante l'ennesima discussione con il marito chiamava le;
che in dette circostanze il GN comunicava che si sarebbe Pt_3 Pt_1 trasferito provvisoriamente a Carasco presso i propri genitori con le figlie le quali dichiaravano di essere d'accordo; che il trasferimento avveniva nel dicembre 2022; che da quel momento e fino al febbraio 2023, la convenuta ha visto le figlie nel mese di gennaio quando le stesse si sono recate presso la casa coniugale per ritirare i propri effetti personali e poi in un'altra occasione;
che la convenuta non ha mai versato nulla per il loro mantenimento;
che il contratto di locazione della casa familiare è stato volturato in favore della OR;
che il canone ammonta ad euro 550,00 mensili oltre alle CP_1 spese condominiali di ulteriori euro 130,00; che il ricorrente lavora quale operaio presso la Società Serventi in Mezzanego e percepisce la somma mensile di euro 1.350,00 Parte_4 al netto della citata cessione del quinto che terminerà nel 2032; che la convenuta lavora tuttora presso l' con sede a Lavagna e percepisce una somma di Euro Parte_5
1.200,00/1.500,00 mensili;
che le figlie non hanno frequentazioni con la madre e la sentono qualche volta telefonicamente;
che le predette dovranno quindi essere affidate al padre e collocate presso di lui, essendo l'unico genitore di riferimento;
che il progetto è di reperire un'abitazione in Carasco;
che dovrà essere posto un assegno a carico della madre per il mantenimento delle ragazzi, pari ad almeno euro 200,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 14.06.2023 si costituiva la OR , la quale si associava CP_1 alla domanda di separazione, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni, allegando anzitutto che nel momento in cui il GN era andato a Pt_1 vivere dai propri genitori con le figlie, alla predetta era stato negato ogni contatto con loro;
che in ogni caso le minori hanno poi riallacciato i rapporti con lei;
che pertanto la domanda di affidamento esclusivo in capo al padre non è fondata e dovrà essere previsto il rientro delle minori presso la madre;
che per quanto riguarda l'aspetto economico, la convenuta percepisce uno stipendio di euro 1.300,00 mensili, è onerata del canone di locazione della casa coniugale pari ad euro 680,00 mensili ed è gravata dal finanziamento di cui sopra. Svoltasi la fase presidenziale ed emessa la relativa Ordinanza, il procedimento proseguiva davanti al GI e veniva istruito tramite indagini di PT, ascolto delle due figlie ed intervento del SS.
All'udienza del 16.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale: i fatti e le circostanze addotte della medesime nei rispettivi atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi – venuta meno da tempo - era divenuta intollerabile.
La relativa domanda va pertanto accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi
. Parte_1 TR
Sul regime di affidamento delle due figlie minori, sulla collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il genitore non collocatario
Per quanto riguarda il regime di affidamento delle due figlie minori, va osservato che, se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi, è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso di specie, il progressivo diradarsi delle frequentazioni tra la OR e le CP_1 figlie, riscontata dalle dichiarazioni rese dalle ragazze in sede di ascolto (su cui infra) sono tutti elementi che rendono di fatto irrealistica l'applicazione del regime di affidamento condiviso come sopra descritto.
Perso All'udienza del 30.04.2024 le due figlie hanno reso, infatti, le seguenti dichiarazioni: “ dichiara: con mio PA mi trovo sempre bene, anche quando eravamo in casa la mamma non è mai stata molto presente a livello affettivo, non riuscivo tanto a trovare appoggio in lei. Ora che vivo con la nonna e PA mi sento più sicura e ho una figura paterna come punto di riferimento e mi ci trovo molto meglio rispetto a prima perché quando loro due litigavano non era bello e ora sono come più leggera. Mia mamma l'ho vista l'ultima volta ora non ricordo esattamente quando, ma avevamo fatto un incontro un lunedì forse era gennaio o febbraio u.s., incontro che non è andato come volevano o prevedevano: del resto non essendosi lei fatta vedere per un anno, io ce l'avevo sempre un po' su con lei perché penso che mia mamma non ha mai fatto tanto il suo dovere della mamma. Quindi l'incontro, come prevedibile è andato male e io l'ho usato anche come un punto di sfogo però ci sono andata perché mio padre mi aveva detto che ci doveva andare. Da quando siamo andati a vivere con PA, dal 25 dicembre 2022 mia mamma non si è mai fatta sentire, se non una volta forse ad agosto;
io comunque alla fine l'ho sbloccata su whattsapp perché mi aveva detto che si sarebbe fatta sentire. E anche mio padre mi aveva detto si sbloccarla, però poi non si è mai fatta sentire. Ho notizie di mia mamma solo tramite i SS. A Pasqua aveva chiesto di fare un incontro perché voleva farci i saluti di Pasqua ma io ho detto di no. Faccio la prima superiore all'istituito alberghiero a Lavagna ma a settembre cambierò scuola per via dell'orario in quanto non è compatibile con lo sport professionale che faccio: faccio calcio a livello agonistico e gioco nel Genoa. Quindi andrò a fare il Caboto che è un istituto professionale e prenderò l'indirizzo web. Questa scuola come detto ha un orario di lezioni un po' meno impegnativo rispetto all'istituto alberghiero.
il primo incontro con mia mamma è andato bene lei poi mi aveva detto che mi avrebbe Per_2 portato dei vestiti e delle giacche;
quella volta lì abbiamo fatto una passeggiata con l'educatrice, mia mamma voleva offrirmi qualcosa ma io non ho accettato poi mi è venuto a prendere mio PA un po' in anticipo sull'orario della fine perché io volevo tornare a casa. Il secondo incontro è stato sempre di giovedì è venuta mia mamma con i fratelli che hanno portato i vestiti per regalarli a noi. L'incontro e' andato bene;
faccio presente che durante il primo incontro io ero arrabbiata con mia mamma perché in passato lei non si è comportata molto bene con noi. Ora sto bene vivo bene con la nonna e con mio PA e con mia sorella e ora che la mamma non vive più con noi mi sento come si mi fossi tolta un peso. L'ultimo incontro è stato di giovedì ed era quello in cui c'erano i nostri fratelli più gradi. Come detto non ricordo esattamente il periodo. Dopo questo incontro lei mi aveva chiesto se volevo andare con lei a festeggiare la Pasqua durate le vacanze, sempre in presenza dell'educatrice ma io ho detto di no. Io ho il cellulare ma non ho la SIM quindi lo posso usare solo se c'è il wi fi per cui non ricevo telefonate. Se mia mamma si facesse sentire o vedere ogni tanto sarebbe meglio ma questa cosa di fatto non succede. Anche io mi trovo molto bene con il PA e con la nonna. Faccio la seconda media a Carasco vado bene a scuola cerco di impegnarmi, il prossimo anno faro la terza e quindi avrò l'esame; Ora non ho ancora deciso quale suola farò dopo, da grande mi piacerebbe fare la poliziotta. La materia che mi piace di più è la letteratura italiana.”
Si veda, a tale riguardo, Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell' esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.”
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che nel caso di specie le due figlie minori debbano essere affidate in via esclusiva ex art. 337 quater ultimo comma secondo periodo c.c. al padre, con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé previo accordo con il padre e nel rispetto delle esigenze e della volontà delle ragazze.
Si veda anche la relazione del SS ATS n. 56 pervenuta il 10.09.2024 in cui si dà atto della volontà delle minori di non incontrare la madre nonché dell' “atteggiamento arrendevole e poco partecipe della stessa” per concludere che al momento non vi sono le condizioni per una riattivazione degli incontri.
Sugli aspetti economici: contributo materno per il mantenimento delle figlie
Situazione del GN Parte_1
CU 2020: reddito da lavoro dipendente euro 19.698,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.470,00;
CU 2021: reddito da lavoro dipendente euro 17.485,36 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.350,00;
CU 2022: reddito da lavoro dipendente euro 20.679,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.470,00.
Il predetto lavora con regolare contratto a tempo indeterminato presso la ditta SERVENTI Giovanni s.r.l. e vive con le due figlie e la propria madre nella casa di proprietà di quest'ultima e non risulta avere oneri alloggiativi. Ad oggi egli percepisce la metà dell'AU delle figlie, pari ad euro 100,00 mensili.
Situazione della OR TR
CU 2024: reddito da lavoro dipendente euro 18.214,52 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.350,00.
La stessa risulta assunta con contratto del 01.11.2021 presso TURMAPAM s.n.c., è rimasta a vivere nella ex casa familiare ed è gravata dal canone di locazione pari ad euro 550,00 (come da prod. n. 4 di parte ricorrente).
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle figlie in relazione alla loro età, del fatto che ad oggi non vi sono frequentazioni con la madre, pare equo stabilire quale contributo materno la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie. AU come per legge.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede: a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] il Parte_1
05.05.1982 e nata in [...] il [...], coniugi TR per matrimonio contratto in Lavagna (GE) il 18.10.2008;
b) affida le due figlie minori nata il [...] e Persona_1 Per_2 nata il [...] in [...] esclusiva al padre ex art. 337 quater ultimo comma
[...]
c.c. con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica;
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate;
c) dichiara tenuta la OR corrispondere al GN TR
a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie la Parte_1 somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
d) Condanna la OR al pagamento, in favore del TR GN delle spese di lite nella misura che viene liquidata in Parte_1 euro 3.808,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Lavagna (GE) nonché, per opportuna conoscenza al SS ATS n. 56 incaricato di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni