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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2252 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: contratto di appalto e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli avv.ti Angela Nittolo, Giovanni Melillo ed ON Melillo in virtù di procure alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso gli stessi.
APPELLANTE
E
con sede in Napoli alla Via Settimio Severo Caruso n. 32 (P. Iva: ), in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_2
Concezione a Montecalvario n. 38 presso gli avv.ti Giovanna Di Santo (C.F. ) e CodiceFiscale_2
RT IN (C.F. da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla CodiceFiscale_3
citazione di primo grado.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “La convenuta, signora , pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui Parte_1
rilevato e contestato negli atti di causa, chiede vengano accolte le conclusioni così come rassegnate nei
pagina 1 di 15 precedenti scritti difensivi e nelle presenti note conclusionali, che qui si riportano: 1) Rigettare la domanda
proposta dalla perché infondata in fatto ed in diritto. 2) Accertare e dichiarare l'ammissibilità del CP_1
presente atto di appello in quanto contenente tutti i crismi di legge previsti dall'art. 342 c.p.c. e, nella denegata
ipotesi in cui vi siano punti di incertezza, accogliere l'orientamento della Cass. Civ., sez V, ordinanza del
14/10/2025 n. 27388 la quale afferma che <a mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici
dell'impugnazione porta all'inammissibilità dell'appello, ma questi elementi di specificità possono essere
ricavati anche implicitamente dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso. L'art. 53 del
D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente per consentire l'accesso alla giustizia, non
limitando il sindacato sul merito dell'impugnazione>>; 3) Accertare e dichiarare il conflitto di interessi in
quanto il D.L., Arch. detiene il 50% della e, pertanto, si è verificata una Persona_1 CP_1
sovrapposizione tra il “controllore” e il “controllato”, a discapito della committente. Ciò è avallato anche dalla
Cass. Civ. II sez. con la sentenza nr. 2562 del 02/02/2009; 4) Accogliere la riconvenzionale proposta dalla
signora e, accertato l'inadempimento dell'impresa agli obblighi contrattuali, condannare la Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 145.733,30 per i danni e le spese in sostituzione e
ripristino, oltre interessi e rivalutazione;
5) Condannare la società appellata al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio e delle competenze di lite e di CTU. In difetto, si auspica in una compensazione delle
stesse tenendo conto del principio sancito dalla Cass. Civ III sez, ordinanza 29994 del 13/11/2025”.
PER L'APPELLATA: “Alla luce di tutto quanto dedotto e provato, la come rapp.ta, dom.ta e CP_1
difesa, conclude affinchè la adita Corte di Appello di Napoli voglia: Dichiarare inammissibile, improcedibile ed
improponibile l'atto di appello per le motivazioni esposte;
Rigettare l'atto di appello con conseguente conferma
della sentenza impugnata;
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di Parte_1
lite di questa fase del processo, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.10.2017 la ha riferito che in data 11.01.2015 stipulava con CP_1 [...]
un contratto di appalto, a misura ed a corpo, avente per oggetto un intervento di manutenzione Parte_1
straordinaria e di riqualificazione di un immobile di proprietà della committente e che, a fronte di lavori eseguiti per complessivi € 233.073,50, otteneva soltanto la somma di € 192.500,00. Su tali premesse la società
appaltatrice ha convenuto la innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento Parte_1
pagina 2 di 15 della differenza di € 40.573,50 oltre interessi, a saldo delle fatture emesse.
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto di non aver accettato i lavori per le molteplici inadempienze dell'impresa appaltatrice e di non essere tenuta al pagamento dell'importo richiesto per lavori extracontrattuali mai autorizzati. Ha inoltre fatto presente di aver richiesto un A.T.P. per l'accertamento,
in contraddittorio con l'impresa, dei vizi delle opere realizzate il quale si concludeva con il riconoscimento di alcuni soltanto dei difetti denunziati senza considerarne altri emergenti dalla relazione del proprio c.t.p.
Avanzava, pertanto, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento dei costi necessari per eliminare i vizi ed alle corresponsione delle penali contrattualmente previste per la ritardata consegna delle opere, quantificando la propria pretesa in € 115.600,00 poi elevati a € 145.733,30.
La causa, celebrata la prima udienza, è stata rinviata a data successiva per il vaglio delle richieste istruttorie dando mandato alla cancelleria per l'acquisizione dell'A.T.P. espletato ante causam ed assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La convenuta, con la terza memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., ha disconosciuto le firme “per accettazione” apposte da sui computi metrici del Parte_1
17.06.2015 e del 13.07.2015 prodotti dall'attrice in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed aventi rispettivamente ad oggetto le opere contrattuali ed i “lavori aggiuntivi su richiesta committente”.
Per tale ragione, all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, l'impresa appaltatrice ha proposto istanza di verificazione di dette sottoscrizioni indicando le scritture di comparazione.
Il tribunale, all'esito di tale udienza, non ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti perché
relative a circostanze documentali, valutative o irrilevanti;
ha rigettato la richiesta di c.t.u. avanzata dalla convenuta, in ragione della modifica dello stato dei luoghi e dell'a.t.p. già espletato;
ha autorizzato il deposito delle scritture di comparazione indicate dall'attrice e ha disposto il libero interrogatorio delle parti ravvisando l'opportunità che la confermasse in udienza il disconoscimento dei computi metrici operato dal suo Parte_1
difensore.
All'udienza fissata per tale incombenza la non è comparsa ed il suo difensore ha rinunciato Parte_1
all'eccezione di disconoscimento. La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata quindi decisa con sentenza n. 3597/2021, pubblicata il 16.04.2021 e notificata il 20.04.2021, la quale, accogliendo per quanto di ragione la domanda principale proposta dalla e la riconvenzionale formulata dalla , ha CP_1 Parte_1
condannato quest'ultima al pagamento della differenza a saldo di € 39.414,50, oltre interessi al tasso di cui pagina 3 di 15 all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 19.10.2017 al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite avversarie distratte in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
Detta pronuncia, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata: “(…) occorre precisare come la
committente, sig.ra , abbia affidato la Direzione dei Lavori all'Arch. , dichiarando Parte_1 Persona_1
“di riconoscere e di accettare l'operato del Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per tutto quanto
attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto”.
Inoltre il contratto prevede che il Direttore dei Lavori ha “poteri di direzione e controllo tecnico-
contabile dei Lavori ai quali è preposto” ed è “interlocutore in via esclusiva dell'appaltatore per gli aspetti
tecnici del contratto, con il compito in particolare di verificare la conformità dei lavori al progetto, nonché di
verificare l'utilizzo di materiali e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire una esecuzione a regola
d'arte, nonché di rilevare le opere eseguite e di contabilizzarle ed ulteriormente di provvedere alla esecuzione di
eventuali variazioni o aggiunte in corso d'opera” (cfr. artt.
5.1 e 5.2 del contratto di appalto, doc. 1 prod. parte
attrice).
Non solo. Il contratto prevede che l'appaltatore “è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del
Direttore dei Lavori”. Da ciò discende che i lavori extra-contratto, se autorizzati dal D.L., devono ritenersi
come richiesti dalla committente. Peraltro i computi metrici, tra cui quello relativo ai “lavori aggiuntivi su
richiesta della committente”, risultano espressamente sottoscritti dalla (e l'eccezione di Parte_1
disconoscimento, come già precisato, è stata rinunciata).
Ebbene, nel certificato di regolare esecuzione dei lavori del 30.3.2016, il D.L., longa manus della
committente, dichiarava i lavori correttamente eseguiti, ivi compresi quelli extra contratto “su richiesta della
committente”, ed attestava il credito dell'impresa pari all'importo indicato in citazione (€ 36.885,00 oltre IVA).
Per quanto concerne le opere aggiuntive, le stesse sono state ultimate in data 30.12.2015, e pertanto in
tempo assolutamente congruo rispetto alla entità dei lavori extracontrattuali ordinati, e comunque
proporzionato al termine stabilito per la esecuzione dei lavori originariamente commissionati, nel pieno rispetto
di quanto previsto dall'art. 4.1, comma 12, del contratto di appalto...
In ordine ai vizi accertati in sede di ATP (gli unici di cui è possibile tenere conto, attesa la variazione
dello stato dei luoghi):
-la scossalina della veranda esterna non fa parte del computo metrico e delle opere eseguite dalla , tant'è CP_1
pagina 4 di 15 vero che non è stata economicamente calcolata;
-per quanto concerne “la regolazione della ferramenta” (p. 10 a.t.p.), il c.t.u. ritiene sufficiente un lavoro di 4
giorni, che ben può quantificarsi in € 400,00;
-gli infissi in bagno richiedono un intervento di due ore, quantificabile in € 50,00;
-la protezione degli infissi richiede, invece, cinque giorni di lavoro, per un totale di € 500,00, per complessivi €
950,00 oltre iva al 22%, ossia € 1.159,00 (nei cui soli limiti può essere accolta la domanda riconvenzionale).
Infine, per quanto concerne il rapporto tra l'attrice ed il D.L., al di là della scarsa rilevanza della
vicenda, trattasi di circostanza che appare nota alla convenuta. Invero la sig.ra , come emerge dal Parte_1
certificato di matrimonio depositato unitamente alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nel 1989
contraeva matrimonio con il sig. fratello dell'Arch. , Direttore dei Lavori Persona_2 Persona_1
per cui è causa.
Ne discende che va condannata al pagamento, in favore di di € 39.414,50 Parte_1 CP_1
(= 40.573,50 - 1.159,00), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di
citazione (19.10.2017)…”.
§§§§§§
Con atto notificato il 10.05.2021 ed iscritto a ruolo il 19.05.2021 ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso tale sentenza con formulazione delle seguenti richieste e conclusioni:
Nel merito: “1) in via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
impugnata; 2) rigettare la domanda proposta dalla perché infondata in fatto ed in diritto;
3) CP_1
accogliere la riconvenzionale proposta dalla dott.ssa e, accertato l'inadempimento dell'impresa agli Parte_1
obblighi contrattuali, nonché i vizi ed i difetti delle lavorazioni eseguite, condannare la al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 145.733,30 per i danni e le spese di sostituzione e
ripristino, come specificate al capo III, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione; 4) condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e delle
competenze di lite e di c.t.u.
In via istruttoria: a) ammettersi la prova per testi sui capi articolati con la seconda memoria istruttoria ex art.
183, n. 6, c.p.c. e con i testi ivi indicati che di seguito si trascrivono: 1) vero che nel periodo gennaio-marzo
2016 la ha abbandonato il cantiere dove erano in corso le opere di ristrutturazione CP_1
pagina 5 di 15 dell'appartamento in Napoli alla via Romaniello n. 12 di proprietà richiedendo a quest'ultima il Parte_1
pagamento del saldo del corrispettivo;
2) vero che nell'aprile del 2016 la dott.ssa ha dato incarico all'ing. di effettuare una Parte_1 Parte_2
verifica dello stato dei lavori e della qualità e quantità delle lavorazioni eseguite dall'Impresa;
3) vero che l'ing. nel periodo aprile-maggio 2016 ha eseguito una serie di sopralluoghi Parte_2
nell'appartamento della dott.ssa rilevando quanto segue: a) la veranda del salone era priva del Parte_1
gocciolatoio esterno e/o di una veletta di completamente la stessa produceva notevoli infiltrazioni di acqua
piovana come da foto n. 1 e n. 2 della veranda dall'esterno come da foto n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 dell'interno
allegate alla relazione dell'ing. ; b) presenza di macchie di ruggine sulle nuove soglie di marmo come Parte_2
dai foto n. 9 e n. 12 allegate alla detta relazione;
c) presenza di macchie di ruggine e n. 2 fori sull'infisso dovuto
al montaggio di una sbarra di acciaio necessaria per il trasporto come da foto n. 10 e n. 11; d) la giuntura dei
pannelli in cartongesso del corridoio non era complanare come da foto n. 13 e nel salone il controsoffitto
presentava lesioni di distacco;
e) la copertura dei cassonetti in legno a protezione delle tapparelle era
agganciata con quattro viti che non ne assicuravano la complanarità di appoggio e la tenuta al vento come da
foto n. 14 e n. 15; f) il cronotermostato non era installato come da foto n. 16; g) le porte di ingresso mancavano
dei fori per le mandate della serratura delle porte blindate;
h) il binario della zanzariera di un bagno risultava
più grande rispetto al vano come da foto n. 17; i) presenza di graffi alla muratura del corridoio come da foto n.
18; l) l'infisso del bagno non risultava essere complanare alle maioliche e non risultava sigillato come da foto
n. 19; m) il pannello di chiusura della vasca di idromassaggio non risultava montato come da foto n. 20; n)
l'impianto di allarme risultava privo di qualsiasi metodo di accensione e non conforme a quello offerto come da
foto n. 21, e risultava privo dei sensori interni alle porte blindate, perimetrali e volumetrici;
o) le ringhiere dei
balconi risultavano verniciate in maniera approssimativa e piena di punti di ruggine come da foto nn. 24, 25 e
26; p) le pitture esterne al balcone del salone ed al balcone della veranda risultavano in più punti scrostate;
q)
il materiale di riempimento delle fughe del pavimento del salone e delle stanze risulta in più punti divelto;
r) la
parete con materiale isolante che separa l'appartamento limitrofo con la stanza di ON (figlio della signora
) non era stata eseguita;
s) l'impianto elettrico non risultava terminato mancando di chiusure delle Parte_1
poche cassette di deviazione e dei collegamenti;
u) l'impianto telefonico non era collegato con le prese di tutto
l'appartamento; v) l'impianto idrico non era completo e non risultavano montati alcuni pezzi igienici ed un
pagina 6 di 15 lavandino del bagno di ON risultava macchiato con vernice azzurra e la vasca idromassaggio non era
collegata sia elettricamente che idraulicamente, come da foto n. 27; w) l'infisso scorrevole del salone
presentava un notevole avvallamento ed inflessione del telaio superiore;
x) la persiana a protezione dell'infisso
del salone del tipo orientabile si bloccava e non era utilizzabile;
y) buona parte delle piastrelle del pavimento
della casa non risultavano ben ancorate al sottostante fondo;
4) vero che la dott.ssa ha provveduto alla sostituzione di tutti gli infissi forniti dalla come da Parte_1 CP_1
fatture emesse dalla MPF Progetto Infisso S.r.l. n. 49 del 13/04/2018, n. 61 del 04/05/2018, n. 97 del
26/06/2018, n. 122 del 01/08/2018, n. 132 del 17/09/2018, n. 173 del 09/11/2018;
5) vero che le porte dei due ingressi dell'appartamento fornite dalla hanno subito un cedimento, ovvero CP_1
un abbassamento delle ante che ha danneggiato il sottostante pavimento;
6) vero che la signora ha provveduto alla sostituzione delle porte blindate per un prezzo di € 5.400,00 Parte_1
oltre IVA come da preventivo del 26/02/2018 e fattura n. 40 del 22/06/2018 della Rollin & Rollin...In caso di
ammissione della prova articolata dall'attore chiede ammettersi la convenuta alla prova contraria;
b) ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei vizi e delle difformità dettagliatamente
indicati nella suddetta seconda memoria istruttoria per la quantificazione dei costi di ripristino e dei danni
subiti.
Con comparsa depositata il 14.09.2021 si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello e, CP_1
in caso di ammissione della prova testimoniale avversaria, cui si opponeva, di essere ammesso alla prova contraria coi propri testi.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e disattesa l'istanza di sospensiva, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che l'art.
3.1 del contratto concluso prevedeva, per l'esecuzione dei lavori, un corrispettivo a corpo di € 150.000,00 oltre Iva per cui la somma dovuta era di €
165.000,00. Con l'atto introduttivo della lite la società appaltatrice aveva invece quantificato il proprio credito per i lavori contrattuali nella maggior somma di € 154.418,91 oltre IVA benché il contratto prevedesse un pagina 7 di 15 prezzo fisso e invariabile. Il tribunale, ad onta della formulazione di tale eccezione da parte della convenuta, non ne aveva poi tenuto minimamente conto focalizzando tutta la propria attenzione sulle lavorazioni extra contrattuali e sui computi metrici.
Il giudice di prime cure, attenendosi alla clausola contrattuale, avrebbe invece dovuto ritenere non spettante la somma richiesta e procedere al ricalcolo del saldo muovendo dal corrispettivo fissato dalle parti.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato essendo con ogni evidenza infondato. L'art.
1.3 del contratto concluso tra le parti recita, infatti, quanto segue: “L'appalto si intende affidato e accettato a corpo e a misura. Nel caso di
determinazione del prezzo “a corpo” sono compresi nel prezzo globale le forniture di materiali, le lavorazioni, i
trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente l'opera. Nel caso di determinazione del
prezzo “a misura”, ad ogni categoria di lavori verranno applicati i prezzi indicati nell'elenco prezzi, secondo le
modalità di misurazione previste nel presente contratto”.
L'art.
1.2 dello stesso contratto, dal titolo “documenti contrattuali e tecnici disciplinanti l'affidamento”
prevede poi che “L'appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnica…di
seguito indicata che è stata esaminata e accettata dalle parti: l'accettazione dell'Appaltatore del computo
metrico estimativo dei lavori per le aliquote computabili preventivamente…”. Quello previsto dai contraenti è
dunque un appalto di tipo misto, ossia in parte a misura ed in parte a corpo, e il corrispettivo di € 150.000,00
indicato nell'art.
3.1 del contratto ha pertanto un valore solo presuntivo, rimettendosi alle misurazioni da effettuare in corso d'opera la determinazione del corrispettivo effettivo da pagare, come del resto appare evidente dall'esame dei computi metrici del 17.06.2015 e del 17.06.2015, sottoscritti “per accettazione” da
, che contabilizzano talune lavorazioni a misura (indicando i prezzi al metro quadro e le Parte_1
superfici di intervento, i prezzi al metro lineare e i quantitativi di materiale posti in opera, etc.) ed altre lavorazioni a corpo.
§§§§§§
Col secondo motivo di gravame si lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1657, 1659, 1665,
1668, 1669 e dell'art. 115 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.1, 5.2, 6.6 e 7.2 del contratto di
appalto”. Nell'illustrare tale motivo l'appellante deduce che il tribunale, valorizzando solo alcune delle clausole contrattuali, ha erroneamente ritenuto che il direttore dei lavori avesse la facoltà, quale rappresentante della pagina 8 di 15 committente, di accettare l'opera in nome e per conto della sig.ra . Parte_1
In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di valutare il contenuto dell'art.
7.2 del contratto, dal titolo
“Verifica finale”, in cui si legge: “Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è
accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l'Appaltatore, che l'esecuzione dei
lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali”. Detta clausola, prosegue l'appellante,
prevedendo espressamente che la verifica finale delle opere debba avvenire in contraddittorio con il committente, vale ad escludere la correttezza di quanto si afferma nella sentenza impugnata e cioè che il
Direttore dei Lavori avesse il potere di rappresentare il Committente anche nella fase di accettazione dell'opera.
Part
Il richiamo contenuto in tale clausola all'art. 1665 c.c., secondo la Prete, evidenzierebbe, inoltre, la volontà delle parti di subordinare il pagamento del corrispettivo all'accettazione espressa dell'opera da parte della committente stabilendo l'ultimo comma della richiamata disposizione codicistica che: “Salvo diversa
pattuizione, o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata
dal committente”.
Ad ulteriore conferma del fatto che nessun potere di accettare l'opera per conto della committente veniva attribuito al direttore dei lavori, viene poi richiamato l'art.
5.2 del contratto, valorizzato dallo stesso tribunale, il quale, nell'indicare analiticamente i poteri del D.L., prevede che questi è interlocutore in via esclusiva dell'appaltatore per i soli aspetti tecnici del contratto e non elenca tra i suoi poteri quello di procedere all'accettazione dell'opera.
Si sottolinea inoltre come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contabilità redatta dal direttore dei lavori non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente, e che questi l'abbia accettata senza riserve, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale che gli fa assumere la rappresentanza dell'appaltante limitatamente alla materia tecnica.
Il Giudice di prime cure, se avesse correttamente applicato le previsioni contrattuali, avrebbe pertanto dovuto rigettare la domanda di pagamento della rilevando che, a causa della mancata accettazione CP_1
delle opere appaltate, l'attore non aveva diritto di esigere il saldo richiesto.
A prescindere dalla sottoscrizione dei computi metrici da parte della committente, risultava infatti pacifico pagina 9 di 15 che l'appellante non aveva ricevuto alcuna comunicazione della fine dei lavori, e tanto meno l'invito ad eseguire la verifica finale di cui all'art.
7.2 del contratto, per cui le opere non potevano ritenersi accettate e, di conseguenza, la non aveva diritto al corrispettivo in base a quanto previsto dall'art. 1665, ultimo CP_1
comma, c.c.
§§§§§§
Anche tale motivo risulta palesemente infondato. L'autore della sentenza impugnata non ha infatti mai affermato che il direttore dei lavori aveva il potere di rappresentare la committente anche per quel che concerne l'accettazione dell'opera, e tanto meno che ciò sia validamente avvenuto, tant'è che ha esaminato ed accolto, per quanto di ragione, la domanda della volta a far valere l'esistenza di vizi che, in base a quanto stabilito Parte_1
dall'art. 1667 co. 1 c.c., non può essere proposta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o comunque riconoscibili.
Ciò che il tribunale ha invece evidenziato è che, ai sensi degli artt.
5.1 e 5.2 del contratto concluso, il committente si è impegnato a riconoscere e ad accettare l'operato del direttore dei lavori “quale suo
rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto” attribuendogli
“poteri di direzione e di controllo tecnico-contabile dei lavori ai quali è preposto”, ivi compreso quello “di
provvedere al rilievo delle opere eseguite” e “di provvedere alla contabilizzazione delle stesse”, ed indicandolo,
rispetto a tali attività, come “interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore”.
Tutto ciò, unitamente alla sottoscrizione per accettazione dei computi metrici da parte dell'appellante, vale proprio ad integrare quelle condizioni richieste dalla giurisprudenza perché la contabilità redatta dal direttore dei lavori costituisca idonea prova del credito maturato dell'appaltatore.
Assolutamente non pertinente al caso di specie è infine il richiamo operato dall'appellante alla regola del cd. “post-numerario” codificata dall'ultimo comma dell'art. 1665 c.c. ed in base alla quale il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, salvo patto contrario o diversi usi, matura solo quando l'opera è
accettata dal committente. Quella in esame è infatti una norma derogabile che, nel caso di specie, è stata per l'appunto derogata dalle parti attraverso gli artt.
3.3 e 3.4 del contratto concluso che recitano: “Il pagamento dei
lavori avverrà secondo le seguenti modalità e termini: pagamento in acconto alla stipula del presente contratto
di appalto di euro 15.000,00 pari al 10% dei lavori da eseguire;
successivi pagamenti per stati di avanzamento
lavori mediante rate di acconto, al netto delle eventuali ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei
pagina 10 di 15 lavori ogniqualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti avrà raggiunto l'ammontare minimo di €
20.000,00…Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti
dal presente contratto, spettano all'Appaltatore, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di
mora nella misura pari al tasso del 3%. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 gg. è data facoltà
all'Appaltatore di sospendere i lavori…”.
§§§§§§
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che il tribunale ha liquidato sbrigativamente la questione del conflitto di interessi in cui era coinvolto il Direttore dei Lavori, per essere allo stesso tempo anche socio al 50% della società appaltatrice, semplicemente affermando che, al di là della scarsa rilevanza della vicenda, si tratta di una circostanza che appare nota alla convenuta.
Ciò in quanto la sig.ra , come emerge dal certificato di matrimonio depositato in uno alla seconda Parte_1
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., nell'anno 1989 contraeva matrimonio con il sig. fratello Persona_2
dell'Arch. , ossia del Direttore dei Lavori per cui è causa. Persona_1
Deduce l'appellante che tale circostanza, sottovalutata dal tribunale, ha invece alterato la normale dialettica tra “controllore” (il Direttore dei Lavori) e “controllato” (l'Appaltatore). Il fatto che nel lontano 1989
la dott.ssa abbia contratto matrimonio con il fratello dell'arch. non varrebbe poi a Parte_1 Per_1
dimostrare che ella fosse a conoscenza del duplice ruolo rivestito dal Direttore dei Lavori, e del conseguente conflitto di interessi, dal momento che l'appellante è legalmente separata dal coniuge dal 2011. Sarebbe pertanto ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che dopo anni dalla separazione ciascuno dei coniugi conduca una vita separata e indipendente da quella dell'altro.
La sussistenza di tale conflitto di interessi si riverbererebbe, poi, su quanto affermato in sentenza circa il fatto che col certificato di regolare esecuzione dei lavori del 30.03.2016 il D.L., longa manus della committente,
accertava la conclusione in tempo utile delle lavorazioni contrattuali e dei lavori «aggiuntivi extracontrattuali su richiesta della committente» individuando il credito residuo dell'impresa, al netto degli acconti ricevuti in corso d'opera, in € 36.885,00 oltre IVA. Il Giudice di prime cure, limitandosi a ritenere “congruo” il termine di consegna delle opere aggiuntive al 30.12.2015, non considerava infatti minimamente quanto eccepito dalla
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circa il fatto che i lavori, in base all'art.
4.1 comma 1 del contratto, dovevano essere ultimati entro il 31 Pt_1
luglio 2015 per cui la convenuta, non messa nelle condizioni di disporre dell'immobile nei tempi previsti, aveva pagina 11 di 15 diritto a conseguire la penale pattuita per il ritardo di € 50,00 giornalieri da calcolare sulla base di 200 gg., per un totale di € 10.000,00, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa. Ciò fermo restando che la Parte_1
aveva sempre contestato di aver commissionato opere aggiuntive alla . CP_1
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Anche questo motivo non è fondato. Pur volendo dare per assodato che la , coniugatasi nel 1989 Parte_1
con , si sia separata dal marito nel 2011, ciò non toglie che ella sia a conoscenza del fatto che Persona_2
, ossia il D.L. da lei designato, è suo cognato e che abbia intrattenuto relazioni con lui per oltre Persona_1
25 anni, tant'è che ancora nel 2015 lo nominava direttore dei lavori.
La prova inconfutabile che l'appellante fosse a conoscenza del fatto che è socio della Persona_1
(sin dall'anno 1992 in cui tale società fu costituita) si trae poi dalla circostanza che nell'art. 1.1, CP_1
comma 4, del contratto di appalto l'appaltatore dichiara “di essere iscritto alla Camera di commercio di Napoli,
numero Registro Imprese 501736, come da certificato allegato”.
La conoscenza da parte della sig.ra della relazione societaria tra l'arch. e la Parte_1 Per_1 CP_1
non è perciò soltanto presumibile ma è dimostrata per tabulas. Se dunque, nonostante la separazione dal
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coniuge e la conoscenza della relazione societaria con la , la sig.ra ha deciso di nominare CP_1 Parte_1
ugualmente l'arch. quale direttore dei lavori, conferendogli una tale latitudine di poteri, ciò significa Per_1
che l'appellante lo considerava di sua piena fiducia nonostante il potenziale conflitto di interessi di cui non può
di conseguenza dolersi. La sottoscrizione “per accettazione” apposta dalla sul computo metrico del Parte_1
13.07.2015, avente per oggetto “lavori aggiuntivi su richiesta della committente”, comprova poi inequivocabilmente che ella li ha richiesti il che fa venir meno anche la censura concernente la mancata ultimazione dei lavori nel termine contrattualmente stabilito e da cui l'appellante fa discendere il proprio diritto al pagamento della penale prevista per il ritardo.
È infatti pacifico in giurisprudenza che, quando nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti nel contratto vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori (cfr.
tra tante cass. n. 20484/2011, n. 8405/2019 e n. 9252/2019).
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Con il successivo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata ammissione di una c.t.u. tecnica e pagina 12 di 15 della prova testimoniale che il tribunale ha motivato ritenendo la prova “relativa a circostanze documentali ed
irrilevanti” e la consulenza d'ufficio superflua “alla luce della modifica dello stato dei luoghi e delle risultanze
dell'ATP”. Deduce l'appellante che tale motivazione è di mera apparenza poiché il tribunale, relativamente ai capi di prova, non si è premurato di chiarire quali circostanze fossero documentali e quali irrilevanti.
Ritrascrivendo nelle conclusioni dell'atto di appello sopra riportate i capi della prova articolata in prime cure, l'appellante deduce che il capo 1) era rilevante intendendosi con esso dimostrare che, contrariamente a quanto risulta dallo stato finale dei lavori con cui il D.L. certificava la loro ultimazione alla data del 30.12.2015,
a quell'epoca le lavorazioni non erano affatto concluse avendo la abbandonato il cantiere lasciando CP_1
incompiute alcune opere.
Con i capi 3), 4), 5) e 6) la convenuta intendeva poi dimostrare i vizi e i difetti delle opere realizzate dalla
, i costi sostenuti per le riparazioni e le sostituzioni e, di conseguenza, il fondamento della CP_1
riconvenzionale spiegata.
Quanto poi alla valutazione degli esiti dell'ATP, ed al rigetto della richiesta di CTU, il Giudice di prime cure non aveva tenuto in alcuna considerazione i lavori già eseguiti nell'immobile al momento dell'accesso sui luoghi dell'ing. , autrice dell'accertamento tecnico preventivo, ed i relativi costi limitandosi Controparte_3
a valutare ed a quantificare i vizi ed i difetti ancora presenti in loco benché l'ausiliare nominato, a pagina 6
dell'elaborato, avesse dichiarato: “risulta che l'immobile, per renderlo utilizzabile, è stato interessato da lavori
come di seguito meglio specificati: a)…”. Anche per quanto concerne i vizi riscontrati, doveva poi considerarsi incongrua: a) la liquidazione di € 400,00 per “regolazione della ferramenta” operato dal tribunale, considerando i 4 gg. di lavoro indicati dal c.t.u., senza specificare il criterio seguito per pervenire a tale quantificazione;
b) la liquidazione di € 500,00 per lo smontaggio, la regolamentazione delle doghe e il successivo montaggio non avendo il c.t.u. specificato quanti operai abbisognano per eseguire il lavoro, ma solo il tempo occorrente alla sua esecuzione.
La superficialità dell'elaborato peritale, che indicava genericamente le giornate lavorative ma non il numero di operai occorrente, avrebbe pertanto dovuto in ogni caso indurre il giudice ad ammettere la c.t.u.
richiesta per un'adeguata verifica dei costi delle riparazioni piuttosto che procedere, come ha fatto, a una liquidazione sommaria e non supportata da alcun elemento di riscontro.
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pagina 13 di 15 Anche queste ultime doglianze non hanno fondamento. Per quanto concerne la mancata ammissione della prova testimoniale, va infatti confermata l'irrilevanza di capitoli di prova con cui si intendono sconfessare le risultanze documentali di atti di natura tecnico-contabile redatti dal D.L. a fronte di una previsione contrattuale con cui la , relativamente tale ambito, ha dichiarato: “La committente riconosce e accetta l'operato del Parte_1
Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto”. Solo evidenze oggettive, e non di certo una prova orale, potevano dunque smentire l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori resa, all'esito di visita di controllo, dal D.L. il quale ha certificato che: “Da un
attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola
d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali”.
Sin da subito l'appellante doveva pertanto richiedere un A.T.P. volto a verificare gli eventuali vizi dell'opera non riscontrati dal D.L. e non di certo modificare la situazione dei luoghi, attraverso interventi di sostituzione, variazione e trasformazione di quanto realizzato dall'appaltatore, per poi farne risalire a posteriori
l'esigenza ad opinabili valutazioni testimoniali circa la loro necessità per ovviare a vizi. È per tale motivo che, in sede di a.t.p., si è conferito al c.t.u. nominato l'incarico di verificare l'esistenza dei vizi lamentati dalla ricorrente limitatamente alle parti dell'immobile non modificate in epoca successiva alla conclusione dei lavori ed il consulente, attenendosi a tale mandato, ha individuato i soli vizi presi in considerazione in sede decisoria.
Non è inoltre vero che l'autrice dell'a.t.p. abbia individuato ed elencato, a pagina 6 dell'elaborato, una serie di lavori resisi necessari per consentire la fruizione dell'immobile. Si legge infatti nella consulenza d'ufficio che, “per poter descrivere la mutazione dello stato dei luoghi rispetto alle date su indicate di
ultimazione dei lavori, la scrivente si è avvalsa della relazione tecnica allegata alla produzione di parte attrice a
firma dell'ing. ” e che “come dichiarato dallo stesso tecnico, risulta che l'immobile, per renderlo Parte_2
utilizzabile, è stato interessato da lavori come di seguito meglio specificati…”.
Non è stato dunque il consulente d'ufficio ma il perito di parte a indicare lavori che, a suo dire, si sarebbero resi necessari per poter fruire dell'immobile.
Quanto, infine, alla prospettata esigenza di una c.t.u., al fine di quantificare correttamente i costi degli interventi da attuare per rimediare ai più che modesti vizi riscontrati in sede di a.t.p., appare evidente la non censurabili della scelta del giudice di prime cure di procedere, per esigenze di economia processuale, ad una quantificazione equitativa di tali costi, basata sulle nozioni di comune esperienza, trattandosi di interventi pagina 14 di 15 minimali normalmente effettuati in economia (regolazione di ferramenti e di persiane per garantirne la perfetta chiusura) e rispetto ai quali il consulente ha già fornito i criteri di riferimento per la quantificazione indicando le ore e i giorni di lavoro necessari.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 e adozione dei richiesti provvedimenti di distrazione.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3597/2021 Parte_1
pubblicata il 16.04.21 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali avversarie che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Giovanna Di Santo e RT IN
per dichiarato anticipo.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_4
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