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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3846/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MO) il 4 aprile 1967; rappresentato e difeso dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 8
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 10 febbraio 1966; rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Belli come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maranello (MI), Via Nazionale n. 52
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza del giorno 13 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di Parte_1 Controparte_1 Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nato il [...]).
I rapporti genitoriali sono retti dal decreto ex art. 337 bis e ss.
c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 5 aprile 2017, con cui, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta delle parti, è stato disposto, per quanto qui ancora rileva, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, poi concordemente e progressivamente ridotto, con scrittura privata in data 23 novembre
2022, ad € 500,00 da gennaio 2023 e ad € 400,00 da luglio 2023, ed infine, con successiva scrittura privata, ad € 250,00 a decorrere da aprile 2024.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 9 dicembre 2024, ha chiesto la Parte_1 revoca del contributo al mantenimento della prole sul presupposto del raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli e, in subordine, la riduzione del contributo per il solo figlio ad € Per_3
100,00 al mese.
3. si è costituita con memoria depositata in Controparte_1 data 6 febbraio 2025, chiedendo il rigetto della domanda attorea con esclusivo riferimento al figlio e, dunque, la conferma del Per_3
2 di 8 contributo al mantenimento di quest'ultimo già concordato dalle parti nella misura di € 250,00 al mese.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 13 marzo 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno tre figli: , e che oggi Per_1 Per_2 Per_3 hanno, rispettivamente, 22, 21 e 19 anni.
1.1. Le due figlie femmine hanno, pacificamente, raggiunto l'indipendenza economica, tant'è che proprio per questa ragione le parti hanno concordemente deciso di ridurre progressivamente il contributo al mantenimento della prole stabilito in via giudiziale.
L'istanza “revisionale” dell'attore, che ha chiesto, in assenza di opposizione da parte della la revoca dell'obbligo di versare a CP_1 quest'ultima il contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
, va, in parte qua, sicuramente accolta, con conseguente Per_2 modifica del decreto ex art. 337 bis del 5 aprile 2017.
1.2. Resta controverso, nei ristretti termini in appresso specificati, l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne Per_3
A riguardo, la Suprema Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la
3 di 8 propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il
“figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 38366/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio».
4 di 8 Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass. 24391/2024).
Dunque, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 3552/2025).
Nel caso di specie, è un giovane ragazzo diciannovenne Per_3 che ha da poco raggiunto la maggiore età e che nel mese di giugno
2024 ha conseguito il diploma di maturità professionale.
Egli, ancor prima di terminare il percorso di studi, si è impegnato nello svolgimento di un'occupazione: dapprima ha lavorato a
5 di 8 chiamata presso una pizzeria d'asporto come fattorino addetto alle consegne, per brevi periodi (quattro mesi tra marzo e giugno 2024 ed un mese e mezzo tra luglio e agosto 2024) e con retribuzioni estremamente modeste, pari, complessivamente, ad € 3.125,00; poi ha svolto altri due lavori precari part-time della durata massima di un mese, percependo una retribuzione mensile di € 300/400,00 circa
(cfr. estratto conto previdenziale sub doc. 4 della convenuta).
Ciononostante, egli è allo stato disoccupato.
Orbene, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma di maturità ed all'impegno del ragazzo nello svolgimento di attività lavorative, seppure precarie e scarsamente remunerate, che denota la mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale, il padre debba continuare a contribuire al mantenimento de figlio Per_3
L'attore, invero, ha dichiarato, alla prima udienza, di essere disponibile a continuare a versare il contributo per il mantenimento di ma solo fino ai mesi di giugno/luglio 2025, e dunque Per_3 esclusivamente ancora per i prossimi tre o quattro mesi, al fine di consentire al ragazzo, durante tale congruo periodo, di reperire un'attività lavorativa stabile.
Tuttavia, non può essere accolta la richiesta del che ha Pt_1 così quindi sostanzialmente riconosciuto l'attuale mancanza di indipendenza economica del figlio, di limitare temporalmente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, atteso che gli accadimenti futuri non hanno rilevanza in questa sede e dovranno essere valutati se ed in quanto assumeranno consistenza reale.
La domanda attorea di riduzione dell'ammontare di tale contributo deve considerarsi rinunciata, atteso che il non solo non l'ha Pt_1 riproposta al momento della precisazione delle conclusioni ma in
6 di 8 quella sede ha anche espressamente manifestato la disponibilità a continuare a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €
250,00, come concordata con la con la scrittura privata CP_1 sottoscritta nell'aprile 2024.
Il decreto del 5 aprile 2017 va quindi modificato, riducendo il contributo per il mantenimento del figlio ad € 250,00, ossia Per_3 nell'importo richiesto dalla e concordato dalle parti con CP_1 precedente scrittura privata.
Non vi è motivo per accogliere la richiesta delle parti volta a stabilire che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise Per_3
a metà tra i genitori, trattandosi di statuizione già vigente perché adottata col decreto del 5 aprile 2017. Le parti sembrano invece concordi nel sottoporre tale regolamentazione di tali spese al vigente protocollo adottato da questo Tribunale, potendo dunque essere accolta, in parte qua, la loro richiesta.
2. Poiché l'attore è rimasto soccombente sulla domanda relativa al contributo per il mantenimento del figlio e la convenuta Per_3 non si è opposta a quella ulteriore di revoca del contributo per il mantenimento delle altre due figlie, le spese vanno poste a carico del e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come Pt_1 modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio e introduttiva ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione e decisionale dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, atteso che è stata depositata una sola memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. e non sono stati redatti scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 5 aprile 2017:
1. revoca l'obbligo a carico di di provvedere al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario per le figlie e;
Per_1 Per_2
7 di 8
2. ridetermina in € 250,00 il contributo al mantenimento ordinario per il figlio dovuto da a favore di Per_3 Parte_1
; Controparte_1
3. dispone che le spese straordinarie siano regolate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3846/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MO) il 4 aprile 1967; rappresentato e difeso dall'avv. Valter Pompeo Azzolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 8
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 10 febbraio 1966; rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Belli come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maranello (MI), Via Nazionale n. 52
- convenuta - con l'intervento del
1 di 8 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza del giorno 13 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di Parte_1 Controparte_1 Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nato il [...]).
I rapporti genitoriali sono retti dal decreto ex art. 337 bis e ss.
c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 5 aprile 2017, con cui, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta delle parti, è stato disposto, per quanto qui ancora rileva, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, poi concordemente e progressivamente ridotto, con scrittura privata in data 23 novembre
2022, ad € 500,00 da gennaio 2023 e ad € 400,00 da luglio 2023, ed infine, con successiva scrittura privata, ad € 250,00 a decorrere da aprile 2024.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 9 dicembre 2024, ha chiesto la Parte_1 revoca del contributo al mantenimento della prole sul presupposto del raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e tre i figli e, in subordine, la riduzione del contributo per il solo figlio ad € Per_3
100,00 al mese.
3. si è costituita con memoria depositata in Controparte_1 data 6 febbraio 2025, chiedendo il rigetto della domanda attorea con esclusivo riferimento al figlio e, dunque, la conferma del Per_3
2 di 8 contributo al mantenimento di quest'ultimo già concordato dalle parti nella misura di € 250,00 al mese.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 13 marzo 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno tre figli: , e che oggi Per_1 Per_2 Per_3 hanno, rispettivamente, 22, 21 e 19 anni.
1.1. Le due figlie femmine hanno, pacificamente, raggiunto l'indipendenza economica, tant'è che proprio per questa ragione le parti hanno concordemente deciso di ridurre progressivamente il contributo al mantenimento della prole stabilito in via giudiziale.
L'istanza “revisionale” dell'attore, che ha chiesto, in assenza di opposizione da parte della la revoca dell'obbligo di versare a CP_1 quest'ultima il contributo per il mantenimento delle figlie e Per_1
, va, in parte qua, sicuramente accolta, con conseguente Per_2 modifica del decreto ex art. 337 bis del 5 aprile 2017.
1.2. Resta controverso, nei ristretti termini in appresso specificati, l'obbligo a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne Per_3
A riguardo, la Suprema Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la
3 di 8 propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il
“figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. 38366/2021).
Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio».
4 di 8 Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo.
Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass. 24391/2024).
Dunque, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 3552/2025).
Nel caso di specie, è un giovane ragazzo diciannovenne Per_3 che ha da poco raggiunto la maggiore età e che nel mese di giugno
2024 ha conseguito il diploma di maturità professionale.
Egli, ancor prima di terminare il percorso di studi, si è impegnato nello svolgimento di un'occupazione: dapprima ha lavorato a
5 di 8 chiamata presso una pizzeria d'asporto come fattorino addetto alle consegne, per brevi periodi (quattro mesi tra marzo e giugno 2024 ed un mese e mezzo tra luglio e agosto 2024) e con retribuzioni estremamente modeste, pari, complessivamente, ad € 3.125,00; poi ha svolto altri due lavori precari part-time della durata massima di un mese, percependo una retribuzione mensile di € 300/400,00 circa
(cfr. estratto conto previdenziale sub doc. 4 della convenuta).
Ciononostante, egli è allo stato disoccupato.
Orbene, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma di maturità ed all'impegno del ragazzo nello svolgimento di attività lavorative, seppure precarie e scarsamente remunerate, che denota la mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale, il padre debba continuare a contribuire al mantenimento de figlio Per_3
L'attore, invero, ha dichiarato, alla prima udienza, di essere disponibile a continuare a versare il contributo per il mantenimento di ma solo fino ai mesi di giugno/luglio 2025, e dunque Per_3 esclusivamente ancora per i prossimi tre o quattro mesi, al fine di consentire al ragazzo, durante tale congruo periodo, di reperire un'attività lavorativa stabile.
Tuttavia, non può essere accolta la richiesta del che ha Pt_1 così quindi sostanzialmente riconosciuto l'attuale mancanza di indipendenza economica del figlio, di limitare temporalmente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, atteso che gli accadimenti futuri non hanno rilevanza in questa sede e dovranno essere valutati se ed in quanto assumeranno consistenza reale.
La domanda attorea di riduzione dell'ammontare di tale contributo deve considerarsi rinunciata, atteso che il non solo non l'ha Pt_1 riproposta al momento della precisazione delle conclusioni ma in
6 di 8 quella sede ha anche espressamente manifestato la disponibilità a continuare a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di €
250,00, come concordata con la con la scrittura privata CP_1 sottoscritta nell'aprile 2024.
Il decreto del 5 aprile 2017 va quindi modificato, riducendo il contributo per il mantenimento del figlio ad € 250,00, ossia Per_3 nell'importo richiesto dalla e concordato dalle parti con CP_1 precedente scrittura privata.
Non vi è motivo per accogliere la richiesta delle parti volta a stabilire che le spese straordinarie per il figlio siano suddivise Per_3
a metà tra i genitori, trattandosi di statuizione già vigente perché adottata col decreto del 5 aprile 2017. Le parti sembrano invece concordi nel sottoporre tale regolamentazione di tali spese al vigente protocollo adottato da questo Tribunale, potendo dunque essere accolta, in parte qua, la loro richiesta.
2. Poiché l'attore è rimasto soccombente sulla domanda relativa al contributo per il mantenimento del figlio e la convenuta Per_3 non si è opposta a quella ulteriore di revoca del contributo per il mantenimento delle altre due figlie, le spese vanno poste a carico del e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come Pt_1 modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio e introduttiva ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione e decisionale dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, atteso che è stata depositata una sola memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. e non sono stati redatti scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 5 aprile 2017:
1. revoca l'obbligo a carico di di provvedere al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario per le figlie e;
Per_1 Per_2
7 di 8
2. ridetermina in € 250,00 il contributo al mantenimento ordinario per il figlio dovuto da a favore di Per_3 Parte_1
; Controparte_1
3. dispone che le spese straordinarie siano regolate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
4. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8