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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4752/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino, sez. II n. 1551/2020, pubblicata in data
22.10.2020,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
– giusta procura a margine della memoria di costituzione di primo grado- dall'avv.
NA CC, (C.F. ), del Foro di Avellino, presso il C.F._2
cui studio in Avellino Piazza Perugini 4, elettivamente domiciliata
Appellante
E
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro
[...]
tempore , come indicata in atti, cf. ), Controparte_2 P.IVA_1 Pt_2
cf. ), , cf.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
), in proprio e quale erede di , cf. CodiceFiscale_4 Persona_1
1 , , cf. , CodiceFiscale_5 Parte_4 C.F._6 [...]
, cf. , , cf. Pt_5 C.F._7 Parte_6
, , cf. e C.F._8 Parte_7 C.F._9
, cf. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_8 C.F._10
AM ND, cf. , giusta delibera assembleare del C.F._11
29.4.2021 e di procure rilasciate in data 29 aprile 2021 su foglio separato dal quale è
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli
alla via Dei Mille n.16 presso l'avv. Clemente Biondi
Appellati
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 CP_4
e per esso all'avv. Francesco CC, procuratore e difensore nel primo
[...]
grado di giudizio
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così succintamente riassunto nel provvedimento impugnato:
“Nel 2014, il e i condomini indicati in epigrafe Controparte_1 adivano l'intestato Tribunale e deducevano:
- che la aveva ricostruito lo stabile condominiale;
Controparte_3
- che il era stato il progettista e il direttore dei lavori;
Pt_1
2 - che nel tempo la costruzione aveva evidenziato gravi difetti;
- che inutili si erano rivelate le sollecitazioni ad eliminarli ovvero a risarcirne le conseguenze dannose inoltrate all'impresa costruttrice;
- che per tale motivo si era reso necessario chiedere accertamenti tecnici preventivi e instaurare il presente giudizio.
Concludevano chiedendo dichiararsi i convenuti responsabili ex art. 1669 c.c. dei gravi difetti e condannarsi i medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano ed instavano per il rigetto della domanda.
Deducevano:
- che i vizi lamentati non sussistevano o che comunque non erano ad essi imputabili;
- che i vizi lamentati non erano connotati dalla gravità necessaria per essere sussunti nella fattispecie invocata, della rovina e difetti di cose immobili;
- che in ogni caso parte attrice era incorsa nelle decadenze e nelle prescrizioni previste dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile per non avere denunciato tempestivamente i vizi e proposto le relative azioni.
Acquisito l'accertamento tecnico preventivo e mancato l'accordo sulla proposta del giudice, la causa è passata in decisione.”
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“I gravi difetti che danno luogo alla peculiare e significativa responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che copre il notevole arco temporale di dieci anni dalla costruzione, si riferisce a tutte quelle alterazioni che, pur non incidendo sulla stabilità dell'edificio o di sue parti e componenti, ne compromettano in modo grave o comunque significativo la funzione menomandone il normale gradimento o impedendo che l'opera serva il fine cui
è destinata.
Ciò precisato in generale è da dire che alla luce degli accertamenti svolti dal consulente di ufficio, ing. i difetti lamentati dal Condominio e dai Persona_2 condomini non presentano tale caratteristica. Essi dovevano essere fatti valere come vizi e difetti ordinari nei tempi e nei modi molto più stringenti previsti dall'art. 1667 c.c. A tale valutazione si sottrae solo il difetto rappresentato dalle infiltrazioni afferenti i garage. Dette infiltrazioni, infatti, per la loro persistenza, la loro entità e per la peculiare loro genesi, la quale ultima condiziona altresì i possibili rimedi, rendendo impraticabili quelli comuni, semplici e poco costosi, è da ritenere incidano in modo significativo e comunque non trascurabile sulla destinazione e l'uso abituale di tale tipo di locali.
3 È pertanto da valutare grave tale difetto e da ritenere in ordine ad esso la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Sul punto è da prendere atto di quanto emerso dagli accertamenti svolti dall'ingegnere ossia dell'«assenza di una controfodera di laterizi sul muro Per_2 preesistente … di confine della proprietà limitrofa».
Anche per il quantum sono da ritenere valide e congrue le determinazioni del consulente di ufficio il quale ha calcolato in circa 5.500,00 euro le spese da affrontare per la eliminazione delle predette infiltrazioni e delle loro conseguenze dannose.
Ne consegue, che i convenuti vanno condannati al risarcimento di tale importo.
La decadenza eccepita dai convenuti certamente non ricorre in ordine alle infiltrazioni delle quali si è ora discusso. Ed invero dell'entità e della genesi di tale specifico pregiudizio il ha avuto chiara contezza solo con l'accertamento CP_1 tecnico preventivo.”,
regolando le spese, ivi comprese quelle di atp, per metà a carico dei convenuti,
con compensazione per l'altra metà, in ragione della ritenuta reciproca soccombenza, e per un terzo riguardo alle spese di c.t.u.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il solo Parte_1
gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“
1. PRIMO MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. difetto
di legittimazione passiva ed attiva – prescrizione e decadenza dall'azione”, con cui,
in estrema sintesi, sostiene a) che egli non aveva nessun rapporto con il condominio ed anche l'azione fondata sull'art. 1669 c.c., pur essendo inquadrata nell'ambito delle azioni di natura extracontrattuale, richiede comunque l' “intermediazione” del contratti di appalto tra danneggiante e danneggiato;
b) contesta che il condominio fosse a conoscenza dei difetti già dall'evasione dell'incarico affidato dall'ente condominiale all'ing. il cui elaborato veniva illustrato Persona_3
4 nell'assemblea del 9.6.2011, di tal che gli attori erano perfettamente edotti sia da “un punto di vista tecnico oltre che materiale”, dell'esistenza dei vizi e, pertanto, la denuncia del 29.10.2013 ed il successivo deposito del ricorso di ATP erano da stimare intempestivi, con conseguente avverarsi della decadenza e della prescrizione;
“
2. SECONDO MOTIVO – omessa e/o insufficiente motivazione – omesso esame
delle risultanze della CTU - inesistenza del rapporto di causalità – violazione e
falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.”, con cui contesta che vi fossero fenomeni infiltrativi nei garages dovuti a difetti addebitabili alla sua progettazione e direzione lavori, essendo emersi solo alla proprietà , ed essendo addebitabili alla Pt_5
cattiva pavimentazione sovrastante, alla quale avevano provveduto successivamente gli stessi attori;
contesta, altresì, che l'umidità fosse riconducibile alla assenza della controfodera di laterizia, ma alla cattiva areazione dei locali, non essendo, sotto altro profilo, il direttore dei lavori tenuto ad un così penetrante controllo sull'operato della società esecutrice dei lavori, rimanendo l'appaltatore esclusivo responsabile della loro esecuzione;
si doleva, altresì, della erronea quantificazione rispetto a quanto indicato dal c.t.u., tanto da avere chiesto la correzione dell'errore materiale.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“- Dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'ing. per difetto di legittimazione passiva e comunque Parte_1 per intervenuta dacadenza e prescrizione;
- In subordine, se del caso previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale articolata in primo grado, rigettare la domanda per infondatezza, con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di ATP, oltre a quelle del presente grado.”.
B.b.) Si costituivano i su indicati appellati i quali resistevano all'impugnazione,
5 concludendo per la declaratoria di inammissibilità e. comunque, per il suo rigetto.
B.c.) nonostante rituale notifica, non si costituiva, Controparte_3
dovendo essere dichiarata la sua contumacia.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa, formulata in termini assoluti riguardo all'intero atto di appello, l'eccezione di inammissibilità del gravame per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme),
essendo, al di là di quanto andremo ad esporre successivamente, sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
Ovviamente non essendo stata proposta impugnazione incidentale relativamente alla statuizione di parziale accoglimento della domanda, limitata ai soli vizi riscontrati nei garages, essa è divenuta oramai irretrattabile, così come l'affermata responsabilità, in parte qua, della società venditrice/costruttrice del fabbricato oggetto delle successive vendite in favore degli originari attori, componenti il condominio “ ”. Controparte_1
C.b.) Col primo motivo il progettista e direttore dei lavori, sostiene che Pt_1
egli non potrebbe rispondere nei riguardi degli attori giacché da un lato non vi sarebbe nessun rapporto di natura contrattuale che legava la sua prestazione ai compratori degli immobili facenti parte del fabbricato, dall'altro in quanto, anche
6 considerando la natura extracontrattuale assegnata alla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., essa si fonderebbe, comunque, grazie all' “intermediazione”,
questo è il termine adoperato, del contratto di appalto.
Si osserva, in primo luogo, che non può condividersi l'obiezione mossa dagli appellati in ordine al fatto che si tratterebbe di eccezione preclusa a mente del divieto prescritto dall'art. 345 c.p.c..
Il sta muovendo una contestazione che attiene alla qualificazione della Pt_1
domanda e, per quanto è dato capire, alla stessa astratta configurabilità del diritto azionato nei suoi confronti, cosa che non può rientrare nell'ambito delle eccezioni in senso stretto vietate dal menzionato art. 345 – vale semmai il contrario, essendo,
invece, onere dell'appellante censurare la decisione in merito alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice pena il formarsi del giudicato su di essa – e non altera neppure l'originario tema di indagine, il quale si riferisce evidentemente agli elementi di fatto posti a fondamento dell'azione, purché chiaramente si verta in ipotesi di diritti eterodeterminati.
Il motivo, però, è infondato.
Infatti, deve ricordarsi il noto principio della relatività delle posizioni giuridiche soggettive, sul quale si fonda quello collaterale di cui al disposto dell'art. 2055 c.c.,
il quale prevede che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.”.
In altri termini, se il fatto dannoso deriva da condotte o collegate tra loro, e persino autonome, ma tutte etiologicamente tali da avere contribuito al suo verificarsi, ognuna di esse fonda la responsabilità del suo autore, col vincolo di solidarietà nei confronti del danneggiato, peraltro, presumendosi le colpe uguali tra loro in assenza di una specifica domanda che chieda di individuare la misura delle
7 singole responsabilità.
Del resto, l'appellante pare dimenticare che i diversi titoli di responsabilità non richiedono neppure che siano tutti riconducibili ad una stessa 'sottocategoria', ben potendo derivare da inadempimento di un'obbligazione contrattuale, o da condotte illecite in violazione del generale principio del neminem laedere, tutte capaci di offrire il proprio contributo causale all'evento pregiudizievole.
Peraltro, nel caso in esame, una volta ricondotta la responsabilità da rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale, cosa che l'appellante non ha inteso contestare con
l'impugnazione, non si vede per quale motivo la responsabilità del progettista o del direttore dei lavori, posizioni entrambe assunte dal nel caso in esame, basata Pt_1
su 'condotte' – perché di questo si tratta riguardandole dal lato del soggetto danneggiato – in parte prodromiche ed autonome da quelle della società
appaltatrice/venditrice, non possano concorrere ai fini del giudizio complessivo di responsabilità, ponendosi, oltretutto, in stretta correlazione tra loro.
Ciò anche alla luce del fatto che, analogamente, non è mai stato posto in dubbio come l'art. 1669 c.c. sia applicabile non solo in senso lato all'appaltatore, ma anche al venditore/costruttore (vds. Cass. n. 4055/2018; 2436/2014), di tal che, come l'appaltatore ed il progettista rispondono nei riguardi del committente, così
risponderanno nei confronti dell'acquirente (peraltro, in una prospettiva ancora più
ampia, fondandosi la responsabilità ex art. cit. su ragioni di ordine pubblico e di tutela di interessi generali, tutti i soggetti che hanno cooperato alla edificazione del manufatto sarebbero astrattamente responsabili, salva la prova di essere esenti da addebiti di colpa, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità).
C.c.) Sempre col primo motivo la decisione viene censurata pure riguardo al
8 rigetto dell'eccezione di decadenza e di prescrizione (in particolare di decadenza,
per essere decorso l'anno dalla scoperta).
Rileva la corte che il tribunale ha fatto applicazione del consolidato orientamento in virtù del quale il termine decadenziale decorre da quando il preteso danneggiato ha conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla errata esecuzione dell'opera (tra le tante, Cass.
3040/2015).
Peraltro, occorre considerare che ad essere chiamato a rispondere dei danni e, ora,
a contestare la decisione di primo grado, non era solo la creditrice/costruttrice, ma anche il progettista, di tal che non solo era necessario acquisire un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi di esecuzione dell'opera, ma anche, a monte, di progettazione e, in itinere, di direzione ad opera del Pt_1
L'appellante fa discendere la conoscenza delle causali dal maggio 2011 in cui il tecnico di parte nominato durante un'assemblea del 2010, relazionava ai condomini i risultati dell'accertamento, richiamando anche una successiva assemblea di giugno
2011.
Dal contenuto delle predette assemblee non è dato, però, evincere nulla in merito agli accertamenti eseguiti e alle causali presumibilmente ascritte in relazione ai vizi riscontrati, tanto che l'appellante non specifica quale sarebbe stato il contenuto di quanto relazionato alle assemblee del 24.5.2011 e 9.6.2011, rispetto all'unica relazione agli atti del consulente di parte ing. datata, però, 7.10.2013, in Per_3
cui vengono sommariamente individuate le possibili cause delle infiltrazioni ai
garages (in parte conformi a quelle riscontrate nell'ATP), avendo poi gli attori depositato il ricorso ex art. 696 c.p.c. il 15.5.2014, così rispettando il termine decadenziale, per poi agire in giudizio il 30.10.2014.
9 Inoltre, non appare superfluo ricordare che la domanda è stata accolta soltanto in relazione alle infiltrazioni ai garages, sicché quel che rilevava era un'apprezzabile conoscenza, in termini tecnici, dei fattori che le avevano determinate in detti locali,
per di più relativamente all'operato anche del progettista, mentre sempre dall'esame dei verbali assembleari semmai è dato evincere che l'attenzione era stata posta,
almeno in quella sede, agli appartamenti o ad altre porzioni dello stabile.
Da ciò discende che la denuncia non poteva, come ha correttamente statuito il tribunale, ritenersi intempestiva, avendo gli attori acquisito apprezzabili elementi di convincimento, in definitiva, solo attraverso l'ATP.
C.d.) Anche il terzo motivo (rubricato per secondo) è da rigettare.
Esso si fonda su una lettura inesatta e strumentale della c.t.u. a firma dell'ing.
Per_2
Non è affatto vero che le infiltrazioni fossero state riscontrate solo all'interno del locale di proprietà , avendo chiaramente il c.t.u. fatto riferimento nel Pt_5
complesso alla mancanza di “controfodera di laterizi sul muro preesistente e al
confine con le proprietà limitrofe”.
Né che andrebbero ricondotte a fenomeni di umidità dovuti a condensa per cattiva areazione dei locali, in primis perché ciò resta una mera affermazione dell'appellante, in secundis giacché il c.t.u. chiaramente così si esprimeva: “sulle
pareti di confine della proprietà limitrofa dei boxes-auto si è rilevata la presenza di
fenomeni d'infiltrazione d'acqua.”, senza che possa in alcun modo equivocarsi la portata del fenomeno, d'altro canto in correlazione con le causali che vi avevano dato origine.
Infatti, la contestazione riguardante il fatto che esse sarebbero state generate dall'alterazione della pavimentazione sovrastante, eseguita dai nuovi proprietari, non
10 corrisponde a quanto rilevato dal consulente, visto che questo individuava come concause “la poco corretta regimentazione delle acque bianche in copertura per la
presenza di un canale di gronda quasi orizzontale e l'assenza di una pluviale”,
fattori eziologici tutti sicuramente imputabili sia a errata progettazione, sia a difetto di controllo del d.l. durante l'esecuzione dei lavori, a dispetto di quanto opposto dall'appellante circa i suoi obblighi di vigilanza e proprio alla luce del dovere di diligenza quam suis imposto dal comma 2 dell'art. 1176 c.c..
C.e.) Riguardo alla contestazione del danno, si osserva che, effettivamente, le voci di danno individuate dal c.t.u. assommavano ad euro 3.328,13 (il fatto che parte della somma fosse di pertinenza della sola è questione interna CP_5 Pt_5
che non deve interessare l'appellante, attenendo ai rapporti tra i condomini e col condominio) e non a quella di cui alla condanna resa dal tribunale di euro 5.500,00,
cui non si perverrebbe neppure aggiungendosi rivalutazione e interessi, trattandosi di debito di valore.
In ogni caso, dovendo la corte procedere alla liquidazione al momento della pronuncia, applicando rivalutazione e interessi dal momento del deposito della consulenza a quello della presente sentenza, è dovuta agli attori, da parte del Pt_1
la minor somma di euro 4.547,54, cui è tenuto, fino alla sua concorrenza, in solido con la Controparte_3
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il parzialissimo accoglimento dell'appello, non muta l'esito del giudizio, ferma restando la già
parziale disposta compensazione, rispetto alla quale non vi è stata impugnazione incidentale da parte degli appellati, potendo tenersi ferma anche la liquidazione operata dal tribunale relativamente al giudizio di primo grado e all'ATP, rientrante,
11 comunque, nel mutato scaglione, ciò pure per la liquidazione dei compensi al consulente con analoga compensazione per la metà pure per le spese del grado, in misura al di sotto del medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_3
b) accoglie l'appello, nei limitati termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento della minor somma di euro 4.547,54, rispetto a quella riconosciuta nella sentenza di primo grado, in solido con la fino a Controparte_3
concorrenza della somma ora indicata;
c) condanna il medesimo a rifondere le spese del grado in favore degli Pt_1
attori/appellati che liquida, c1) per il primo grado e il procedimento di ATP, in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado, ivi compreso il criterio di liquidazione delle spese per l'onorario del c.t.u. di cui all'ATP (sempre in solido con la;
c2) per il grado di appello, sempre previa Controparte_3
compensazione per la metà, in euro 1.150,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4752/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino, sez. II n. 1551/2020, pubblicata in data
22.10.2020,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
– giusta procura a margine della memoria di costituzione di primo grado- dall'avv.
NA CC, (C.F. ), del Foro di Avellino, presso il C.F._2
cui studio in Avellino Piazza Perugini 4, elettivamente domiciliata
Appellante
E
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro
[...]
tempore , come indicata in atti, cf. ), Controparte_2 P.IVA_1 Pt_2
cf. ), , cf.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
), in proprio e quale erede di , cf. CodiceFiscale_4 Persona_1
1 , , cf. , CodiceFiscale_5 Parte_4 C.F._6 [...]
, cf. , , cf. Pt_5 C.F._7 Parte_6
, , cf. e C.F._8 Parte_7 C.F._9
, cf. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_8 C.F._10
AM ND, cf. , giusta delibera assembleare del C.F._11
29.4.2021 e di procure rilasciate in data 29 aprile 2021 su foglio separato dal quale è
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli
alla via Dei Mille n.16 presso l'avv. Clemente Biondi
Appellati
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 CP_4
e per esso all'avv. Francesco CC, procuratore e difensore nel primo
[...]
grado di giudizio
Appellata contumace
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così succintamente riassunto nel provvedimento impugnato:
“Nel 2014, il e i condomini indicati in epigrafe Controparte_1 adivano l'intestato Tribunale e deducevano:
- che la aveva ricostruito lo stabile condominiale;
Controparte_3
- che il era stato il progettista e il direttore dei lavori;
Pt_1
2 - che nel tempo la costruzione aveva evidenziato gravi difetti;
- che inutili si erano rivelate le sollecitazioni ad eliminarli ovvero a risarcirne le conseguenze dannose inoltrate all'impresa costruttrice;
- che per tale motivo si era reso necessario chiedere accertamenti tecnici preventivi e instaurare il presente giudizio.
Concludevano chiedendo dichiararsi i convenuti responsabili ex art. 1669 c.c. dei gravi difetti e condannarsi i medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano ed instavano per il rigetto della domanda.
Deducevano:
- che i vizi lamentati non sussistevano o che comunque non erano ad essi imputabili;
- che i vizi lamentati non erano connotati dalla gravità necessaria per essere sussunti nella fattispecie invocata, della rovina e difetti di cose immobili;
- che in ogni caso parte attrice era incorsa nelle decadenze e nelle prescrizioni previste dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile per non avere denunciato tempestivamente i vizi e proposto le relative azioni.
Acquisito l'accertamento tecnico preventivo e mancato l'accordo sulla proposta del giudice, la causa è passata in decisione.”
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“I gravi difetti che danno luogo alla peculiare e significativa responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che copre il notevole arco temporale di dieci anni dalla costruzione, si riferisce a tutte quelle alterazioni che, pur non incidendo sulla stabilità dell'edificio o di sue parti e componenti, ne compromettano in modo grave o comunque significativo la funzione menomandone il normale gradimento o impedendo che l'opera serva il fine cui
è destinata.
Ciò precisato in generale è da dire che alla luce degli accertamenti svolti dal consulente di ufficio, ing. i difetti lamentati dal Condominio e dai Persona_2 condomini non presentano tale caratteristica. Essi dovevano essere fatti valere come vizi e difetti ordinari nei tempi e nei modi molto più stringenti previsti dall'art. 1667 c.c. A tale valutazione si sottrae solo il difetto rappresentato dalle infiltrazioni afferenti i garage. Dette infiltrazioni, infatti, per la loro persistenza, la loro entità e per la peculiare loro genesi, la quale ultima condiziona altresì i possibili rimedi, rendendo impraticabili quelli comuni, semplici e poco costosi, è da ritenere incidano in modo significativo e comunque non trascurabile sulla destinazione e l'uso abituale di tale tipo di locali.
3 È pertanto da valutare grave tale difetto e da ritenere in ordine ad esso la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Sul punto è da prendere atto di quanto emerso dagli accertamenti svolti dall'ingegnere ossia dell'«assenza di una controfodera di laterizi sul muro Per_2 preesistente … di confine della proprietà limitrofa».
Anche per il quantum sono da ritenere valide e congrue le determinazioni del consulente di ufficio il quale ha calcolato in circa 5.500,00 euro le spese da affrontare per la eliminazione delle predette infiltrazioni e delle loro conseguenze dannose.
Ne consegue, che i convenuti vanno condannati al risarcimento di tale importo.
La decadenza eccepita dai convenuti certamente non ricorre in ordine alle infiltrazioni delle quali si è ora discusso. Ed invero dell'entità e della genesi di tale specifico pregiudizio il ha avuto chiara contezza solo con l'accertamento CP_1 tecnico preventivo.”,
regolando le spese, ivi comprese quelle di atp, per metà a carico dei convenuti,
con compensazione per l'altra metà, in ragione della ritenuta reciproca soccombenza, e per un terzo riguardo alle spese di c.t.u.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il solo Parte_1
gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“
1. PRIMO MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. difetto
di legittimazione passiva ed attiva – prescrizione e decadenza dall'azione”, con cui,
in estrema sintesi, sostiene a) che egli non aveva nessun rapporto con il condominio ed anche l'azione fondata sull'art. 1669 c.c., pur essendo inquadrata nell'ambito delle azioni di natura extracontrattuale, richiede comunque l' “intermediazione” del contratti di appalto tra danneggiante e danneggiato;
b) contesta che il condominio fosse a conoscenza dei difetti già dall'evasione dell'incarico affidato dall'ente condominiale all'ing. il cui elaborato veniva illustrato Persona_3
4 nell'assemblea del 9.6.2011, di tal che gli attori erano perfettamente edotti sia da “un punto di vista tecnico oltre che materiale”, dell'esistenza dei vizi e, pertanto, la denuncia del 29.10.2013 ed il successivo deposito del ricorso di ATP erano da stimare intempestivi, con conseguente avverarsi della decadenza e della prescrizione;
“
2. SECONDO MOTIVO – omessa e/o insufficiente motivazione – omesso esame
delle risultanze della CTU - inesistenza del rapporto di causalità – violazione e
falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.”, con cui contesta che vi fossero fenomeni infiltrativi nei garages dovuti a difetti addebitabili alla sua progettazione e direzione lavori, essendo emersi solo alla proprietà , ed essendo addebitabili alla Pt_5
cattiva pavimentazione sovrastante, alla quale avevano provveduto successivamente gli stessi attori;
contesta, altresì, che l'umidità fosse riconducibile alla assenza della controfodera di laterizia, ma alla cattiva areazione dei locali, non essendo, sotto altro profilo, il direttore dei lavori tenuto ad un così penetrante controllo sull'operato della società esecutrice dei lavori, rimanendo l'appaltatore esclusivo responsabile della loro esecuzione;
si doleva, altresì, della erronea quantificazione rispetto a quanto indicato dal c.t.u., tanto da avere chiesto la correzione dell'errore materiale.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“- Dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'ing. per difetto di legittimazione passiva e comunque Parte_1 per intervenuta dacadenza e prescrizione;
- In subordine, se del caso previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale articolata in primo grado, rigettare la domanda per infondatezza, con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di ATP, oltre a quelle del presente grado.”.
B.b.) Si costituivano i su indicati appellati i quali resistevano all'impugnazione,
5 concludendo per la declaratoria di inammissibilità e. comunque, per il suo rigetto.
B.c.) nonostante rituale notifica, non si costituiva, Controparte_3
dovendo essere dichiarata la sua contumacia.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa, formulata in termini assoluti riguardo all'intero atto di appello, l'eccezione di inammissibilità del gravame per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme),
essendo, al di là di quanto andremo ad esporre successivamente, sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
Ovviamente non essendo stata proposta impugnazione incidentale relativamente alla statuizione di parziale accoglimento della domanda, limitata ai soli vizi riscontrati nei garages, essa è divenuta oramai irretrattabile, così come l'affermata responsabilità, in parte qua, della società venditrice/costruttrice del fabbricato oggetto delle successive vendite in favore degli originari attori, componenti il condominio “ ”. Controparte_1
C.b.) Col primo motivo il progettista e direttore dei lavori, sostiene che Pt_1
egli non potrebbe rispondere nei riguardi degli attori giacché da un lato non vi sarebbe nessun rapporto di natura contrattuale che legava la sua prestazione ai compratori degli immobili facenti parte del fabbricato, dall'altro in quanto, anche
6 considerando la natura extracontrattuale assegnata alla responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., essa si fonderebbe, comunque, grazie all' “intermediazione”,
questo è il termine adoperato, del contratto di appalto.
Si osserva, in primo luogo, che non può condividersi l'obiezione mossa dagli appellati in ordine al fatto che si tratterebbe di eccezione preclusa a mente del divieto prescritto dall'art. 345 c.p.c..
Il sta muovendo una contestazione che attiene alla qualificazione della Pt_1
domanda e, per quanto è dato capire, alla stessa astratta configurabilità del diritto azionato nei suoi confronti, cosa che non può rientrare nell'ambito delle eccezioni in senso stretto vietate dal menzionato art. 345 – vale semmai il contrario, essendo,
invece, onere dell'appellante censurare la decisione in merito alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice pena il formarsi del giudicato su di essa – e non altera neppure l'originario tema di indagine, il quale si riferisce evidentemente agli elementi di fatto posti a fondamento dell'azione, purché chiaramente si verta in ipotesi di diritti eterodeterminati.
Il motivo, però, è infondato.
Infatti, deve ricordarsi il noto principio della relatività delle posizioni giuridiche soggettive, sul quale si fonda quello collaterale di cui al disposto dell'art. 2055 c.c.,
il quale prevede che “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.”.
In altri termini, se il fatto dannoso deriva da condotte o collegate tra loro, e persino autonome, ma tutte etiologicamente tali da avere contribuito al suo verificarsi, ognuna di esse fonda la responsabilità del suo autore, col vincolo di solidarietà nei confronti del danneggiato, peraltro, presumendosi le colpe uguali tra loro in assenza di una specifica domanda che chieda di individuare la misura delle
7 singole responsabilità.
Del resto, l'appellante pare dimenticare che i diversi titoli di responsabilità non richiedono neppure che siano tutti riconducibili ad una stessa 'sottocategoria', ben potendo derivare da inadempimento di un'obbligazione contrattuale, o da condotte illecite in violazione del generale principio del neminem laedere, tutte capaci di offrire il proprio contributo causale all'evento pregiudizievole.
Peraltro, nel caso in esame, una volta ricondotta la responsabilità da rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale, cosa che l'appellante non ha inteso contestare con
l'impugnazione, non si vede per quale motivo la responsabilità del progettista o del direttore dei lavori, posizioni entrambe assunte dal nel caso in esame, basata Pt_1
su 'condotte' – perché di questo si tratta riguardandole dal lato del soggetto danneggiato – in parte prodromiche ed autonome da quelle della società
appaltatrice/venditrice, non possano concorrere ai fini del giudizio complessivo di responsabilità, ponendosi, oltretutto, in stretta correlazione tra loro.
Ciò anche alla luce del fatto che, analogamente, non è mai stato posto in dubbio come l'art. 1669 c.c. sia applicabile non solo in senso lato all'appaltatore, ma anche al venditore/costruttore (vds. Cass. n. 4055/2018; 2436/2014), di tal che, come l'appaltatore ed il progettista rispondono nei riguardi del committente, così
risponderanno nei confronti dell'acquirente (peraltro, in una prospettiva ancora più
ampia, fondandosi la responsabilità ex art. cit. su ragioni di ordine pubblico e di tutela di interessi generali, tutti i soggetti che hanno cooperato alla edificazione del manufatto sarebbero astrattamente responsabili, salva la prova di essere esenti da addebiti di colpa, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità).
C.c.) Sempre col primo motivo la decisione viene censurata pure riguardo al
8 rigetto dell'eccezione di decadenza e di prescrizione (in particolare di decadenza,
per essere decorso l'anno dalla scoperta).
Rileva la corte che il tribunale ha fatto applicazione del consolidato orientamento in virtù del quale il termine decadenziale decorre da quando il preteso danneggiato ha conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla errata esecuzione dell'opera (tra le tante, Cass.
3040/2015).
Peraltro, occorre considerare che ad essere chiamato a rispondere dei danni e, ora,
a contestare la decisione di primo grado, non era solo la creditrice/costruttrice, ma anche il progettista, di tal che non solo era necessario acquisire un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi di esecuzione dell'opera, ma anche, a monte, di progettazione e, in itinere, di direzione ad opera del Pt_1
L'appellante fa discendere la conoscenza delle causali dal maggio 2011 in cui il tecnico di parte nominato durante un'assemblea del 2010, relazionava ai condomini i risultati dell'accertamento, richiamando anche una successiva assemblea di giugno
2011.
Dal contenuto delle predette assemblee non è dato, però, evincere nulla in merito agli accertamenti eseguiti e alle causali presumibilmente ascritte in relazione ai vizi riscontrati, tanto che l'appellante non specifica quale sarebbe stato il contenuto di quanto relazionato alle assemblee del 24.5.2011 e 9.6.2011, rispetto all'unica relazione agli atti del consulente di parte ing. datata, però, 7.10.2013, in Per_3
cui vengono sommariamente individuate le possibili cause delle infiltrazioni ai
garages (in parte conformi a quelle riscontrate nell'ATP), avendo poi gli attori depositato il ricorso ex art. 696 c.p.c. il 15.5.2014, così rispettando il termine decadenziale, per poi agire in giudizio il 30.10.2014.
9 Inoltre, non appare superfluo ricordare che la domanda è stata accolta soltanto in relazione alle infiltrazioni ai garages, sicché quel che rilevava era un'apprezzabile conoscenza, in termini tecnici, dei fattori che le avevano determinate in detti locali,
per di più relativamente all'operato anche del progettista, mentre sempre dall'esame dei verbali assembleari semmai è dato evincere che l'attenzione era stata posta,
almeno in quella sede, agli appartamenti o ad altre porzioni dello stabile.
Da ciò discende che la denuncia non poteva, come ha correttamente statuito il tribunale, ritenersi intempestiva, avendo gli attori acquisito apprezzabili elementi di convincimento, in definitiva, solo attraverso l'ATP.
C.d.) Anche il terzo motivo (rubricato per secondo) è da rigettare.
Esso si fonda su una lettura inesatta e strumentale della c.t.u. a firma dell'ing.
Per_2
Non è affatto vero che le infiltrazioni fossero state riscontrate solo all'interno del locale di proprietà , avendo chiaramente il c.t.u. fatto riferimento nel Pt_5
complesso alla mancanza di “controfodera di laterizi sul muro preesistente e al
confine con le proprietà limitrofe”.
Né che andrebbero ricondotte a fenomeni di umidità dovuti a condensa per cattiva areazione dei locali, in primis perché ciò resta una mera affermazione dell'appellante, in secundis giacché il c.t.u. chiaramente così si esprimeva: “sulle
pareti di confine della proprietà limitrofa dei boxes-auto si è rilevata la presenza di
fenomeni d'infiltrazione d'acqua.”, senza che possa in alcun modo equivocarsi la portata del fenomeno, d'altro canto in correlazione con le causali che vi avevano dato origine.
Infatti, la contestazione riguardante il fatto che esse sarebbero state generate dall'alterazione della pavimentazione sovrastante, eseguita dai nuovi proprietari, non
10 corrisponde a quanto rilevato dal consulente, visto che questo individuava come concause “la poco corretta regimentazione delle acque bianche in copertura per la
presenza di un canale di gronda quasi orizzontale e l'assenza di una pluviale”,
fattori eziologici tutti sicuramente imputabili sia a errata progettazione, sia a difetto di controllo del d.l. durante l'esecuzione dei lavori, a dispetto di quanto opposto dall'appellante circa i suoi obblighi di vigilanza e proprio alla luce del dovere di diligenza quam suis imposto dal comma 2 dell'art. 1176 c.c..
C.e.) Riguardo alla contestazione del danno, si osserva che, effettivamente, le voci di danno individuate dal c.t.u. assommavano ad euro 3.328,13 (il fatto che parte della somma fosse di pertinenza della sola è questione interna CP_5 Pt_5
che non deve interessare l'appellante, attenendo ai rapporti tra i condomini e col condominio) e non a quella di cui alla condanna resa dal tribunale di euro 5.500,00,
cui non si perverrebbe neppure aggiungendosi rivalutazione e interessi, trattandosi di debito di valore.
In ogni caso, dovendo la corte procedere alla liquidazione al momento della pronuncia, applicando rivalutazione e interessi dal momento del deposito della consulenza a quello della presente sentenza, è dovuta agli attori, da parte del Pt_1
la minor somma di euro 4.547,54, cui è tenuto, fino alla sua concorrenza, in solido con la Controparte_3
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il parzialissimo accoglimento dell'appello, non muta l'esito del giudizio, ferma restando la già
parziale disposta compensazione, rispetto alla quale non vi è stata impugnazione incidentale da parte degli appellati, potendo tenersi ferma anche la liquidazione operata dal tribunale relativamente al giudizio di primo grado e all'ATP, rientrante,
11 comunque, nel mutato scaglione, ciò pure per la liquidazione dei compensi al consulente con analoga compensazione per la metà pure per le spese del grado, in misura al di sotto del medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_3
b) accoglie l'appello, nei limitati termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento della minor somma di euro 4.547,54, rispetto a quella riconosciuta nella sentenza di primo grado, in solido con la fino a Controparte_3
concorrenza della somma ora indicata;
c) condanna il medesimo a rifondere le spese del grado in favore degli Pt_1
attori/appellati che liquida, c1) per il primo grado e il procedimento di ATP, in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado, ivi compreso il criterio di liquidazione delle spese per l'onorario del c.t.u. di cui all'ATP (sempre in solido con la;
c2) per il grado di appello, sempre previa Controparte_3
compensazione per la metà, in euro 1.150,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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