Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2025, proposto da
RI DE CC e TA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Caltagirone e della sentenza n. 4295/2024 del Tribunale di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. TO LL e udito il difensore dell’amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le parti ricorrenti hanno agito, con il ricorso in esame, nei confronti del Ministero convenuto, per l’esecuzione delle sentenze indicate in oggetto, aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per periodi di servizio svolti, da entrambi i ricorrenti, quali docenti “precari”.
In particolare, con la sentenza n. 731/2024 emessa il 28 novembre 2024 dal Tribunale di Caltagirone, il predetto Ministero, sulla base di tale riconoscimento, è stato condannato a corrispondere al ricorrente TA TO la somma di € 1.630,50; con la sentenza n. 4295/24 il Tribunale di Catania ha condannato il medesimo Ministero al pagamento, al medesimo titolo, in favore di RI DE CC, dell’importo di € 2.816,62.
1.1. Il Ministero convenuto si è costituito, in data 7 luglio 2025, con atto di mera forma.
2. All’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025, questo Tribunale ha richiesto, con ordinanza, la regolarizzazione delle procure rilasciate in favore dei difensori, in quanto generiche, ed espresso, altresì, dubbi sull’ammissibilità del ricorso cumulativo, concedendo termini per note alle parti.
3. Con nota del 17 luglio 2025, parte ricorrente ha depositato sia una nota sulla questione sottoposta, sia la documentazione richiesta.
4. All’esito della camera di consiglio riconvocata del 9 settembre 2025 e dell’udienza camerale del 4 novembre 2025, il Collegio, rilevato il difetto delle attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario portate in esecuzione e delle procure speciali, onerava i ricorrenti alle relative regolarizzazioni documentali.
5. Anche tali ordinanze venivano prontamente riscontrate dalle parti.
5. Infine, all’udienza del 2 dicembre 2025, alla quale era presente la sola difesa erariale, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
6. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
6.1. Risulta, in primo luogo, integralmente e tempestivamente effettuata la regolarizzazione documentale richiesta.
6.2. Riguardo all’ammissibilità del ricorso formulato sul rilevo che sono state portare in esecuzione due distinte sentenza, il Collegio, valutate favorevolmente le osservazioni presentate dai ricorrenti sul punto, ritiene superato il dubbio originariamente insorto, reputando, dunque, ammissibile l’esecuzione contestuale dei titoli in epigrafe, stante l’oggettiva connessione dei ricorsi sul lato passivo e l’identità delle questioni trattate.
6.3. Nel merito, deve osservarsi che i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato (come da attestazioni del 6 maggio 2025, versate in atti), dunque rientranti nella categoria dei provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
6.4. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
6.5. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente delle dette sentenze e risulta trascorso il termine di 120 giorni da tale notifica previsto da tale norma per la presentazione del ricorso.
6.6. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato i titoli eseguendi e l’idoneità degli stessi all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento delle somme quantificate nelle due sentenze, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione alle sentenze in epigrafe recanti la declaratoria del diritto dei deducenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con la conseguente condanna del Ministero a pagare, in favore dei ricorrenti, le somme quantificate in ciascuno dei due titoli.
6.7. Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione ai titoli in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura delle parti della presente sentenza.
6.8. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, che darà corso ai pagamenti, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
6.9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto del carattere seriale della controversia, della natura del giudizio e dell’importo della controversia, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di seguito esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LL | SE AN RO |
IL SEGRETARIO