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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL PU, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2025 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Colonnelli Cristiano, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manzari Antonio, giusta procura in atti;
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno, giusta procura in atti;
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione del 17.04.2023 il sig. impugnava dinanzi Parte_1
la Sezione Lavoro di codesto Ill.mo Tribunale l'intimazione di pagamento n.
09720239017854312, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720140004340762 e n.
39720140014020143, inerenti l'omesso versamento di contributi previdenziali, per la complessiva somma di € 29.353,77, lamentando – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati - l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Si costituivano l' e l' contestando e Controparte_3 CP_2
disconoscendo tutto quanto ex adverso narrato, dedotto, richiesto e concluso, nonché eccependo l'infondatezza della domanda di controparte, con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 04.03.2025.
***
2. In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché nel presente giudizio non si verte in materia di opposizione ad estratto di ruolo ma ad intimazione di pagamento, atto concretamente prodromico all'esecuzione, dunque non può dirsi che il ricorrente non abbia interesse in una pronuncia sulla debenza o meno del credito vantato dagli enti citati in giudizio.
2.1. Ai fini della corretta qualificazione della domanda deve, poi, premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell''art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n.
15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in esso considerati, affermando che, pure qualora gli enti convenuti avessero provato la notifica delle cartelle di pagamento presupposte nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione (l'avviso di addebito n. 397 2014
00043407 62 di € 14.743, in data 3.6.2014 e l'avviso di addebito n. 397 2014 00140201 43 di € 14.610,71 sarebbe stato notificato in data 13.10.2014), allegando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima, pacificamente avvenuta in data 03.04.2023, questi si sarebbero prescritti.
L'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda la prescrizione, e deve dunque ritenersi tempestiva, in quanto il ricorrente, lamentando la prescrizione dei diritti di credito successiva alla notificazione, contesta il diritto stesso della parte a porre in esecuzione i crediti e pertanto formula un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza.
In particolare, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento - mediante la quale si è intimato al ricorrente di adempiere l'obbligo contributivo risultante dagli avvisi di addebito precedentemente notificati, che costituiscono i titoli esecutivi - abbia assunto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, come nella fattispecie nella quale si è eccepito che le somme ingiunte con le cartelle di pagamento di cui all'atto di intimazione e specificamente indicati in ricorso per crediti contributivi della sarebbero prescritte (cfr. fra le ultime Cass., Parte_2
n. 15223/2018; n. 21384/2019).
Il ricorso risulta pertanto correttamente proposto oltre che nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui "in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio") anche nei confronti dell'agente della riscossione, che è il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73).
Ne consegue, inoltre, che l'eccezione proposta dagli enti resistenti di mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alle cartelle di pagamento
- con conseguente incontestabilità, nel merito, dei crediti di cui agli avvisi in questione - non vale a paralizzare l'eccezione di prescrizione di cui al ricorso, relativa alla prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In relazione a tale motivo, infatti, l'introduzione dell'opposizione non è soggetta al rispetto del termine suddetto;
né l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito non tempestivamente impugnato impedisce di accertare che , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
della ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione Parte_2
preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
4.1. Nel merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Infatti, se è vero che:
a) l'avviso di addebito n. 397 2014 00043407 62 di € 14.743,06 sarebbe stato notificato in data 3.6.2014;
b) l'avviso di addebito n. 397 2014 00140201 43 di € 14.610,71 sarebbe stato notificato in data 13.10.2014, considerato che non sono stati compiuti atti interruttivi, non allegati né provati dall' , i crediti avrebbero dovuto essere portati ad esecuzione al più Controparte_1
tardi entro il 13.10.2019.
Infatti, “la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo la l. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione quinquennale del debito contributivo)” (Cassazione civile sez. un.,
17/11/2016, n.23397).
Dunque, la prescrizione deve ritenersi maturata al momento dell'emissione dell'intimazione di pagamento, e dunque il ricorso accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- In accoglimento del ricorso, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
09720239017854312, e prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito a questa sottesi;
- condanna l' e l' in solido tra loro, al pagamento in favore di parte CP_2 CP_4
ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge ed euro 43,00 per esborsi, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri il 14.10.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice
EL PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL PU, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2025 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Colonnelli Cristiano, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manzari Antonio, giusta procura in atti;
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno, giusta procura in atti;
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione del 17.04.2023 il sig. impugnava dinanzi Parte_1
la Sezione Lavoro di codesto Ill.mo Tribunale l'intimazione di pagamento n.
09720239017854312, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720140004340762 e n.
39720140014020143, inerenti l'omesso versamento di contributi previdenziali, per la complessiva somma di € 29.353,77, lamentando – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati - l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Si costituivano l' e l' contestando e Controparte_3 CP_2
disconoscendo tutto quanto ex adverso narrato, dedotto, richiesto e concluso, nonché eccependo l'infondatezza della domanda di controparte, con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 04.03.2025.
***
2. In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché nel presente giudizio non si verte in materia di opposizione ad estratto di ruolo ma ad intimazione di pagamento, atto concretamente prodromico all'esecuzione, dunque non può dirsi che il ricorrente non abbia interesse in una pronuncia sulla debenza o meno del credito vantato dagli enti citati in giudizio.
2.1. Ai fini della corretta qualificazione della domanda deve, poi, premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell''art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n.
15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in esso considerati, affermando che, pure qualora gli enti convenuti avessero provato la notifica delle cartelle di pagamento presupposte nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione (l'avviso di addebito n. 397 2014
00043407 62 di € 14.743, in data 3.6.2014 e l'avviso di addebito n. 397 2014 00140201 43 di € 14.610,71 sarebbe stato notificato in data 13.10.2014), allegando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima, pacificamente avvenuta in data 03.04.2023, questi si sarebbero prescritti.
L'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda la prescrizione, e deve dunque ritenersi tempestiva, in quanto il ricorrente, lamentando la prescrizione dei diritti di credito successiva alla notificazione, contesta il diritto stesso della parte a porre in esecuzione i crediti e pertanto formula un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza.
In particolare, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento - mediante la quale si è intimato al ricorrente di adempiere l'obbligo contributivo risultante dagli avvisi di addebito precedentemente notificati, che costituiscono i titoli esecutivi - abbia assunto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, come nella fattispecie nella quale si è eccepito che le somme ingiunte con le cartelle di pagamento di cui all'atto di intimazione e specificamente indicati in ricorso per crediti contributivi della sarebbero prescritte (cfr. fra le ultime Cass., Parte_2
n. 15223/2018; n. 21384/2019).
Il ricorso risulta pertanto correttamente proposto oltre che nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui "in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio") anche nei confronti dell'agente della riscossione, che è il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73).
Ne consegue, inoltre, che l'eccezione proposta dagli enti resistenti di mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alle cartelle di pagamento
- con conseguente incontestabilità, nel merito, dei crediti di cui agli avvisi in questione - non vale a paralizzare l'eccezione di prescrizione di cui al ricorso, relativa alla prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In relazione a tale motivo, infatti, l'introduzione dell'opposizione non è soggetta al rispetto del termine suddetto;
né l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito non tempestivamente impugnato impedisce di accertare che , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
della ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione Parte_2
preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
4.1. Nel merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Infatti, se è vero che:
a) l'avviso di addebito n. 397 2014 00043407 62 di € 14.743,06 sarebbe stato notificato in data 3.6.2014;
b) l'avviso di addebito n. 397 2014 00140201 43 di € 14.610,71 sarebbe stato notificato in data 13.10.2014, considerato che non sono stati compiuti atti interruttivi, non allegati né provati dall' , i crediti avrebbero dovuto essere portati ad esecuzione al più Controparte_1
tardi entro il 13.10.2019.
Infatti, “la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo la l. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Nel caso di specie veniva esperita l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per far valere la prescrizione quinquennale del debito contributivo)” (Cassazione civile sez. un.,
17/11/2016, n.23397).
Dunque, la prescrizione deve ritenersi maturata al momento dell'emissione dell'intimazione di pagamento, e dunque il ricorso accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- In accoglimento del ricorso, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
09720239017854312, e prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito a questa sottesi;
- condanna l' e l' in solido tra loro, al pagamento in favore di parte CP_2 CP_4
ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge ed euro 43,00 per esborsi, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri il 14.10.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice
EL PU