CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2843/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8867/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 CF_Difensore_1i Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Ricorrente_1_Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022645558 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB/2022/643483 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.8867/2023 R.G.RRicorrente_1 e Nominativo_3 impugnavano gli avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio, provvedimenti nn. 47632 e 50360, emessi da Roma Capitale – Dipartimento
Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, notificati il 16.1.2023, per l'importo complessivo ciascuno di €.3.910,85, per omesso versamento per l'anno d'imposta 2017, sostenendo che l'IMU pretesa non fosse dovuta trattandosi di prima casa, e chiedevano l'annullamento degli atti precettivi, previa sospensione degli effetti esecutivi, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale – Ragioneria Centrale – Divisione Entrate, dichiarando di aver provveduto ad emettere, in applicazione del dl. 201/2011, conv. in l.214/2011, della delibera di Assemblea
Capitolina n.37 del 7.8.2012 e della delibera di Giunta n.131 del 2000, provvedimenti di annullamento totale di autotutela prot. n.QB/2023/467229 del 18.8.2023 e prot.n.QB/2023/259959 del 4.5.2023, per l'anno 2017, riconoscendo le eccezioni dei ricorrenti e, pertanto, non risultando più nessuna differenza d'imposta a carico dei ricorrenti, instava per declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che gli intervenuti provvedimenti di annullamento della debenza tributaria fanno venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_3 avverso gli atti specificati in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti. Roma, 13 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
RI SA LI
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8867/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 CF_Difensore_1i Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Ricorrente_1_Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022645558 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB/2022/643483 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.8867/2023 R.G.RRicorrente_1 e Nominativo_3 impugnavano gli avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio, provvedimenti nn. 47632 e 50360, emessi da Roma Capitale – Dipartimento
Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, notificati il 16.1.2023, per l'importo complessivo ciascuno di €.3.910,85, per omesso versamento per l'anno d'imposta 2017, sostenendo che l'IMU pretesa non fosse dovuta trattandosi di prima casa, e chiedevano l'annullamento degli atti precettivi, previa sospensione degli effetti esecutivi, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale – Ragioneria Centrale – Divisione Entrate, dichiarando di aver provveduto ad emettere, in applicazione del dl. 201/2011, conv. in l.214/2011, della delibera di Assemblea
Capitolina n.37 del 7.8.2012 e della delibera di Giunta n.131 del 2000, provvedimenti di annullamento totale di autotutela prot. n.QB/2023/467229 del 18.8.2023 e prot.n.QB/2023/259959 del 4.5.2023, per l'anno 2017, riconoscendo le eccezioni dei ricorrenti e, pertanto, non risultando più nessuna differenza d'imposta a carico dei ricorrenti, instava per declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che gli intervenuti provvedimenti di annullamento della debenza tributaria fanno venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_3 avverso gli atti specificati in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti. Roma, 13 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
RI SA LI