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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 893/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro ConSIliere dott.ssa Paola Caporali ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/05/2022 al n. 893/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. BRACHI LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(CF. e P.IVA elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. SILVIA BECUCCI , che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. PAOLO M. ROSATI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e (C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_5 domiciliata presso lo studio dell'avv. MATTEO CERRETTI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonchè
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_6
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
24/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “si richiamano le conclusioni di cui all'atto di appello anche in via istruttoria (ndr: 'In riforma dell'appellata sentenza, Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, condannare gli appellati in solido (o ciascuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni tutti nei confronti della parte attrice nella misura accertanda (oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo), da determinarsi anche (in toto od in parte) in via equitativa occorrendo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, contenendo la domanda entro il valore di € 520.000,00= (anche ai fini del c.u.) e con riserva di azione per l'eventuale eccedenza. Con vittoria di spese ed onorari -CPA ed
IVA come per legge del giudizio di primo e de secondo grado. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di prova testi sulle seguenti circostanze da intendersi preceduti da
DCV che 1. La società ha concluso l'acquisto di oro in Rwanda con la società
[...] che s'è finalizzato nella metà di settembre 2017; 2. All'esito il CP_5
Rag. (unitamente al SI. ) s'è recato a Kigali per ritirare SO Parte_2 tale partita d'oro e per portarla materialmente in Italia;
3. L'oro da prendere in consegna era del tipo grezzo 21 carati in pepite per complessivi Kg.10,00= per un corrispettivo di
USD 350.000,00= (corrispondenti a circa € 300.000=);
4. Tale oro, al rientro in Italia, doveva essere verificato (con coppellazione) dalla di Arezzo;
5. Tale operazione CP_1 era stata preannunciata e concordata con quest'ultima prima della partenza (si esibisce email 13/9/17 veniva inviata apposita email con la quale si anticipava che in data
14/09/17 la avrebbe proceduto al deposito di ben Kg.10,00= d'oro); Parte_1
6. Il rag. rientrava da Kigali (mentre il SI. vi rimaneva) SO Parte_2 facendo scalo all'aeroporto di Bruxelles per poi arrivare Roma (Aeroporto di Fiumicino) nel pomeriggio del 14/09/2017; 7. Il SI. , per accordi, doveva rimanere a Pt_2 disposizione dei venditori in Kigali come una sorta di garanzia, sino al buon esito dell'operazione;
8. nel pomeriggio del 14/09/2017 era atteso dal SI. Controparte_6
(di Pistoia) e dal SI. (di Montale -PT- a Roma (Aeroporto di Fiumicino) 9. Persona_2
Arrivati in Roma, la partita d'oro è stata sottoposta a BEN DUE verifiche sia dalla dogana che dalla Guardia di Finanza del Terminal T03 dell'aeroporto di Fiumicino;
10. Appena uscito dall'aeroporto di Fiumicino, il Rag. contattava la di Arezzo SO CP_1 telefonicamente prendendo atto che alla presumibile ora di arrivo questa sarebbe stata chiusa;
11. Nel contatto telefonico citato, il personale della conSIliava di CP_1 contattare la già preavvertita, quale operatore cui consegnare il materiale Pt_3 prezioso per ragioni di sicurezza in attesa di effettuare le operazioni di verifica all'indomani, citate al par.04 che precede;
12. Veniva contattata la al Pt_3 Per_1
e, dunque, la partita veniva la sera presso la sede della stessa anche alla presenza di
e -che eseguì anche altre operazioni per sé- lasciata Persona_2 Controparte_6 per essere da loro custodita come da documento di consegna alla con CP_4 emissione di dichiarazione autocertificata del peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta (documenti rilasciati al momento) nonché dalla bolletta doganale in copia e la bolletta di ricezione della raffineria Sicam che vi si mostra;
13. Il materiale si trovava in apposito sacco di tela chiuso con fascette, che veniva collocato, all'atto della consegna alla in apposita busta trasparente denominata “coin bag” con numero di serie Pt_3
E1243739 fornita dalla 14. Il rag dopo la consegna si recava Pt_3 SO insieme ai IGnori e a Prato poiché le operazioni di verifica e successivo Per_2 CP_6 acquisto sarebbero avvenute la mattina successiva;
15. La mattina del 15/09/2017 (ore
8,26) il rag. mentre era in autostrada, riceveva la chiamata della SO CP_1 che confermava la ricezione della partita;
16. Il rag. unitamente alla SO SI.ra , moglie di alle ore 9,00 si recava ed era presso la Persona_3 Parte_2
dove veniva fatto trovare un pacco con il (medesimo) numero di serie E1243739 CP_1 che, però, al momento dell'apertura, della pesatura e della verifica risultava essere di
Kg 14,700 circa;
17. per accordi intercorsi con il venditore le operazioni di Per_4 verifica della qualità e purezza dell'oro (cd “coppellazione”) dovevano essere videoriprese;
18. e hanno effettuato le video riprese dei Persona_3 SO fatti rappresentati nei capitoli 16 – 17 -18 – 19 – 20 - 21 – 22 – 23 che seguono con il telefono;
19. già da prima dell'apertura del pacco in commento, le attività venivano riprese con la telecamera del telefono cellulare sia del Rag. che della SO
IG.ra ; 20. veniva aperto il “coin bag” con un taglierino e veniva aperto Persona_3 il sacco rigido il cui contenuto veniva riversato in apposita scatola, di poi collocata sulla bilancia (veniva detratta la tara del contenitore) per essere pesata;
21. emergeva che il materiale (anch'esso fotografato all'atto delle operazioni testé descritte) era di peso pari a Kg. 14,700= 22. fu segnalato e manifestato da a lo Per_1 Persona_3 stupore per tale maggior che poi si allarmarono con il tatto sino a quando il “materiale”, sottoposto alla verifica chimica si è sciolto;
23. il Rag. affermò che SO personalmente ed insieme al aveva partecipato sia alle verifiche ed ai test in Pt_2
Rwanda, sia alle operazioni di importazione che hanno riscontrato l'effettiva entrata in
Italia di tale sostanza aurea ed in tale quantità, nonché alle debite consegne (tutte rigorosamente documentate) agli operatori che abbiamo indicato nella presente narrativa;
24. Gli ulteriori test sulle altre parti e pepite avevano esito analogo;
25. A seguito di questa vicenda è stato risolto il rapporto contrattuale con la società Per_4 citata dalla quale si dovevano acquistare 50 kg mese, per due anni (vedansi contratto firmato che s'allega -all.2-, per due anni rinnovabile per il quale gradualmente si deve arrivare ad acquistare 50 kg mensili): il che SInifica usd 50.000.000,00= (S.E. & O.) in due anni con un margine lordo di usd 9.072.000,00=.)';
Per la parte appellata : “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed CP_1 alle conclusioni già rassegnate agli atti (ndr: 'Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello promosso da Parte_1
e confermare la Sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo Dr.
[...]
Pani pubblicata in data 23 marzo 2022 nel procedimento rubricato 958/2018 RG.,
Appellata da, In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge. In subordine nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso articolate limitare le stesse in considerazione della corresponsabilità nell'evento ai sensi del 1227 cc., in ogni caso dichiarare il terzo tenuto a manlevare la e, per CP_2 CP_1
l'effetto, condannare l'Assicurazione a rifondere la per gli importi che Parte_1 eventualmente verranno accertati')”; per parte appellata “si riporta alle proprie conclusioni, così come CP_2 rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata nella presente causa, in data 22.12.2023, conclusioni da intendersi nuovamente ed integralmente trascritte anche di seguito, con l'aggiunta ed il richiamo delle/alle ulteriori eccezioni, tutte, anche sopra ricordate”; per parte appellata “richiama interamente il contenuto della propria CP_3 comparsa di risposta e precisa le conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento, come segue: "1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
e/o dichiarare la nullità dello stesso.
2. Nel merito, in via principale: Parte_1 rigettare l'appello proposto da e conseguentemente, Parte_1 confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna della a.s., escludere l'indennizzo Controparte_7 dovuto dall'esponente compagnia, ovvero contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a quest'ultima nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascritta alla deducendo la somma di Euro 20.000,00 a Controparte_8 titolo di franchigia per sinistro ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella
Polizza e salva sua erosione per effetto di eventuali altri sinistri;
in ogni caso, riconoscere all'esponente compagnia il rimborso di compensi professionali".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze , CP_4 CP_1 Controparte_9 proponendo appello avverso la sentenza n. 359/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguente alla asserita sostituzione di 10 Kg di oro (nella sentenza si sottolinea in proposito l'utilizzo indifferenziato nella documentazione in atti del termine 'pepite' e di quello 'lingotti', senza che sul punto sia stato dato alcun chiarimento) importato dal Rwanda, consegnato in plico SIillato (c.d. coin bag) prima a affinchè lo custodisse e lo trasportasse CP_4 presso la sede di , quindi trasferito presso la sede di quest'ultima società per le CP_1 operazioni di verifica di purezza e qualità (c.d. coppellazione) da cui risultava trattarsi di materiale differente dall'oro.
In particolare il primo giudice riteneva 'sufficientemente provata' l'intervenuta importazione di 10 kg di oro dal Rwanda da parte della come Parte_1 da allegata bolletta doganale prodotta in atti, considerato atto pubblico fidefacente, le cui risultanze non erano state contestate con querela di falso.
Il Tribunale riteneva quindi pacifico tra le parti il fatto che, in data 14.09.2017, il rag.
incaricato dell'acquisto del materiale prezioso per conto della società SO attrice, aveva consegnato a na busta di tela nera chiusa con fascette, che era CP_4 stata inserita dalla depositaria in una 'coin bag' termosaldata, recante numero di serie
E12433739, la quale il giorno dopo era stata consegnata a , che aveva a sua CP_1 volta proceduto all'apertura del contenitore, risultato integro e corrispondente a quello ricevuto, ma all'interno del quale non si trovavano 10 chili di lingotti d'oro (o pepite, seguendo la divergente denominazione utilizzata in atti e considerato che nel contratto di importazione - di cui all 3 - ci si riferisce più genericamente al materiale 'gold'), bensì circa 14,7 Kg di differente materiale. Il Tribunale riteneva quindi infondata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di entrambe le società convenute, rilevando che non era risultato provato che il plico consegnato dal a Per_1 CP_4 contenesse effettivamente l'oro importato dal Rwanda, osservando in proposito che la documentazione emessa al momento dell'affidamento del plico al vettore e riportante CP_1 la dicitura ' n. 1 Kg 10 Gold in pepite' conteneva unicamente una mera dichiarazione fatta dal mittente, senza che risultasse provato l'espletamento di alcuna previa verifica del contenuto effettivo della sacca depositata dal e senza che Per_1 il consegnatario avesse accettato alcuna riserva per qualità e quantità. Il primo giudice osservava in particolare come fosse rimasto sostanzialmente oscuro quanto accaduto dal momento in cui l'oro era stato sottoposto ai controlli doganali, alle ore 15,27 del
14.09.2017, a quando l'involucro era stato consegnato a alle ore 19,20 dello CP_4 stesso giorno, intervallo di tempo di circa quattro ore in cui il contenuto della sacca ben avrebbe potuto essere stato sostituito. Il Tribunale concludeva dunque per l'esclusione della responsabilità delle convenute sia dal punto di vista contrattuale, difettando la prova di quanto consegnato, necessaria a far sorgere la responsabilità ex recepto del vettore, sia dal punto di vista extracontrattuale, mancando la prova dell'illecita sostituzione del materiale prezioso, il cui onere gravava sulla parte attrice.
era quindi condannata a rifondere le spese di lite alle parti convenute Parte_1 ed alle compagnie di assicurazioni da queste chiamate in causa in applicazione dei principi di soccombenza e di causazione.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver ritenuto che potesse essere avvenuta una sostituzione del metallo aureo prima della consegna a del plico che recava ancora i SIilli doganali;
CP_4 errore nell'aver ritenuto l'assenza di prova circa il contenuto ed il peso del materiale consegnato, risultante da documentazione ufficiale e precisamente dai controlli fatti all'arrivo a Roma sia dalla dogana, sia dalla Guardia di Finanza;
reiterava quindi la richiesta di espletamento delle prove testimoniali non ammesse in primo grado.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In subordine reiterava le richieste di prove testimoniali non ammesse in primo grado e insisteva nella domanda di garanzia avanzata nei confronti della propria compagnia di assicurazioni . CP_2
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per violazione CP_2 dell'art. 342 c.p.c., sia in quanto contenente domanda di condanna di tutte le parti appellate in solido, dunque anche delle compagnie di assicurazioni, con conseguente novità ed inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande proposte in via diretta per la prima volta anche nei confronti delle compagnie di assicurazioni delle parti convenute.
Nel merito contestava le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma. In subordine insisteva nell'eccezione relativa alla mancata prova della qualità del metallo costituita dalla bolla di trasporto e reiterava l'eccepita inoperatività della polizza. Reiterava altresì l'eccezione di invalidità della documentazione prodotta in atti dall'appellante in lingua straniera in violazione dell'art. 122 c.p.c.
Nessuno si costituiva per di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_4
Si costituivano altresì che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità CP_3 dell'appello per mancanza di specificità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 163 c.p.c. per mancanza di corretta formulazione della vocatio in ius non compiutamente integrata. Nel merito contestavano le censure svolte dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma. In subordine riproponevano ex art. 346 c.p.c. le eccezioni in punto di mancanza di copertura assicurativa.
Con nota in data 9.11.2023 la parte appellante allegava il fatto nuovo consistente nella conclusione, con sentenza di assoluzione, del giudizio penale che aveva visto
[...] indagato per simulazione di reato. Produceva quindi la sentenza n° 970/2023 Per_1 depositata dal Tribunale penale di Arezzo in data 21.04.2023, nonché alcuni verbali dibattimentali e un documento fornito da tale sentito come testimone Persona_5 nel processo penale, relativo alla intervenuta pesatura di una sua quantità di oro personale consegnata a ella medesima occasione della consegna da parte del CP_4 del materiale per cui è causa, chiedendo la relativa acquisizione. Per_1
Le parti appellate eccepivano l'inammissibilità delle nuove produzioni.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di conSIlio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate e CP_11
hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata CP_3 specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non eSIa lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di nullità dell'appello per carenza della vocatio in ius in violazione dell'art. 163 co III n° 7 c.p.c. – Parte appellata ha eccepito la CP_3 nullità dell'atto di appello per carenza di valida e compiuta vocatio in ius, osservando in proposito che: l'appellante aveva provveduto a notificare un primo atto di appello privo della indicazione della data di udienza, a cui aveva fatto seguire la notifica di un ulteriore atto in cui si era limitato a segnalare che "la citazione precedentemente notificata era incompleta della data e viene rinotificata con la presente per la data del 30.10.2022", senza quindi provvedere ad indicare correttamente una nuova data di udienza con l'invito a costituirsi nei termini e con tutti gli avvertimenti di legge.
Tanto premesso, risulta che l'atto di gravame depositato telematicamente in data
11.05.2022, debitamente iscritto a ruolo e notificato alle parti appellate, ancorchè completo degli avvertimenti di legge previsti per il grado di appello, presentava uno spazio 'in bianco' in corrispondenza della data dell'udienza. Dalla documentazione in atti emerge che l'appellante ha quindi provveduto non a rinnovare l'atto di citazione, bensì
a rinotificare il medesimo atto di appello unitamente ad un ulteriore atto indicato come
'nota chiarimenti e rettifica appello' in cui il procuratore segnalava che 'la citazione precedentemente notificata era incompleta della data e viene rinotificata con la presente per la data del 30.10.2022'.
Ciò posto, l'eccezione non può essere accolta nei termini di seguito specificati.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto il dettato di cui all'art. 164 c.p.c. è applicabile anche all'atto di citazione introduttivo dell'appello. Da ciò consegue che i vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullità della citazione – alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 c.p.c. (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma,
n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono, contrariamente a quanto erroneamente indicato dalla parte appellata, solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado: cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016; Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013) - non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, dovendosi comunque provvedere alla sanatoria ex art. 164 c.p.c. Nel caso di specie, prima ancora che la Corte potesse intervenire in tal senso, la parte appellante ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione mancante della data di udienza unitamente ad una nota integrativa che tale data conteneva, dando atto della mancanza dell'indicazione dell'udienza nell'originario atto di appello ed invitando le parti a comparire nella data successivamente indicata in atto separato, ma notificato contestualmente al gravame principale. In tal modo deve ritenersi validamente effettuata dalla parte la sanatoria relativa alla vocatio in ius dell'atto di citazione, nel quale risulta comunque individuato il diritto fatto valere, non presentando deficienze relative alla editio actionis, con conseguente operatività della sanatoria – inerente la sola vocatio in ius - ex tunc (cfr.
Cass. n° 10926/2023).
3.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.
– Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello anche sotto CP_2 il profilo della violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere, in sede di gravame, richiesto la condanna al risarcimento del danno di tutte le parti appellate in solido – dunque comprese le compagnie di assicurazione chiamate in causa dalle società convenute e – nei cui confronti mai era stata proposta in primo grado alcuna CP_4 CP_1 domanda diretta da parte dell'attrice e odierna appellante . Parte_1
L'eccezione è fondata nei limiti di seguito specificati.
In atto di appello ha concluso chiedendo di 'condannare gli Parte_4 appellati in solido', dunque riferendo tale domanda nei confronti di tutti i soggetti – indistintamente – citati a comparire in secondo grado, ivi comprese le due compagnie di assicurazione – chiamate in causa dalle due società convenute - nei cui confronti mai aveva proposto azione diretta in primo grado. Deve dunque essere ritenuta domanda nuova inammissibilmente proposta per la prima volta in appello quella con cui l'appellante ha riferito la richiesta di risarcimento danni anche alle due compagnie di assicurazione appellate.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che tra agosto e settembre del 2017 la Parte_1 operatore autorizzato al commercio di oro, aveva acquistato una partita di dieci chili di pepite di oro grezzo 21 carati dalla con sede in Kigali, capitale Controparte_5 del Rwanda, dove il metallo prezioso veniva ritirato dal ragionier In SO particolare, dalla bolletta doganale emessa in data 2.08.2017 (prodotta in atti come all
5 di parte attrice) risulta che nella data prevista del 14.09.2017 la Parte_1 importava dal Rwanda 10 chili di oro grezzo. Dal controllo che risulta effettuato
[...] dall' di Fiumicino, alle ore 15,27 del 14.09.2017 Parte_5 emerge l'effettuazione della verifica di un collo descritto come 'piccola cassa' il cui contenuto è indicato come 'lingotti in oro', avente peso lordo di kg 10,5 e netto di kg
10,00.
Non è stata oggetto di alcuno specifico motivo di appello e deve dunque essere ritenuta in questa sede irretrattabile la parte della sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha attribuito valore di pubblica fede alla documentazione doganale contenente attestazioni provenienti da un pubblico ufficiale, ritenendo conseguentemente provata l'importazione dal Rwanda da parte di di 10 chili di lingotti d'oro Parte_1 grezzo, così come risultanti dai controlli effettuati all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, nel primo pomeriggio del 14.09.2017.
Del pari pacifica è la circostanza che all'arrivo in Italia, il avrebbe dovuto Per_1 portare il metallo prezioso presso la sede della di Arezzo per sottoporlo a verifica CP_1 di qualità e purezza attraverso la procedura della c.d. coppettazione.
Non è contestato che comunicava che, essendo l'arrivo previsto nella serata del CP_1
14.09.2017, la sua sede sarebbe stata a quell'ora già chiusa, con possibilità di eseguire quindi la richiesta verifica dell'oro solo l'indomani mattina.
Risulta pertanto che il consegnava il metallo a affinchè lo custodisse Per_1 CP_4 per la notte e la mattina successiva lo portasse presso la sede di per la prevista CP_1 coppettazione. Precisamente, dalla documentazione in atti (all 6 parte attrice) la consegna del materiale risulta effettuata dal a alle ore 19,20 del Per_1 CP_4
14.09.2017. In particolare non è contestato tra le parti che in tale occasione il Per_1 consegnava a una busta di tela nera chiusa con fascette che veniva subito CP_4 inserita in una c.d. 'coin bag', ovvero una busta termosaldata cui era assegnato il numero di serie E1243739. In tale occasione il vettore, dopo aver indicato che trattavasi di beni di privati esenti da bolla di accompagnamento, così annotava: 'numero colli: 1 kg gold in pepite busta SIillo E1243739'. Nella bolla di trasporto emessa in pari data da per la ulteriore consegna da effettuare l'indomani presso era CP_4 CP_1 indicato: 'i SIilli ed il collo risultano integri. Il vettore non accetta riserva per qualità e quantità del contenuto'. Era quindi specificato il 'peso lordo indicato in bolla 10100' ed il 'peso netto indicato in bolla 10.000' aggiungendo che il tipo di valore era 'oro'.
Non è quindi contestato che la mattina del 15.09.2017, verso le ore 8,26 la 'coin bag' veniva consegnata da a , nella cui sede il materiale era poco dopo CP_4 CP_1 sottoposto a verifica alla presenza del che videoriprendeva le operazioni. In Per_1 tale sede veniva constatato che il pacco era contenuto nella busta termosaldata recante il n° E1243739, che si presentava integra. Era quindi verificato che il peso del collo risultava di complessivi Kg 14,786 e che il materiale contenuto all'interno, sottoposto a saggio, non era oro.
Tanto premesso, la controversia inerisce la prova che la sacca consegnata prima a poi a contenesse effettivamente i 10 chili di oro grezzo risultanti dalla CP_4 CP_1 documentazione doganale e, conseguentemente, la sussistenza o meno della responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, dell'una o dell'altra società convenuta, per la sostituzione dell'oro con altro, differente materiale. La questione in fatto si incentra in particolare sulla effettuazione o meno di una verifica di peso e caratteristiche del materiale al momento della consegna della sacca a e della CP_4 relativa corrispondenza di quest'ultima rispetto al pacco controllato dalle Autorità doganali;
ulteriore questione concerne poi la corrispondenza di quanto successivamente consegnato da a CP_4 CP_1
5.Le reiterate istanze istruttorie – La parte appellante, a sostegno del suo motivo di appello, ha reiterato la richiesta di espletamento delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale che, sul punto, dopo aver affermato che non vi era la prova che quello che l'incaricato dell'attrice aveva consegnato a osse effettivamente oro, CP_4 aggiungeva: 'Sul punto non risultano neppure dirimenti le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto non aventi ad oggetto tale circostanza, motivo per il quale sono state tutte rigettate'.
La decisione del primo giudice appare sul punto condivisibile e le prove per testi sulla cui ammissione in questa sede si insiste non utili ai fini del decidere.
I capitoli di prova formulati attengono infatti a circostanze non contestate o comunque risultanti dalla documentazione in atti. Sul punto nodale della controversia, ovvero su cosa fosse stato effettivamente consegnato a se il vettore, prima di prendere CP_4 in carico il plico avesse o meno effettuato verifiche di peso e/o tipologia della merce contenuta nel pacco ricevuto, non vi è alcuna capitolazione. L'unico capitolo che lambisce la questione (quello contraddistinto con il numero 12) chiede di provare DVC
'Veniva contattata la dal e, dunque, la partita veniva la sera presso Pt_3 Per_1 la sede della stessa anche alla presenza di e -che Persona_2 Controparte_6 eseguì anche altre operazioni per sé- per essere da loro custodita come da Pt_6 documento di consegna alla con emissione di dichiarazione autocertificata del CP_4 peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta (documenti rilasciati al momento) nonché dalla bolletta doganale in copia e la bolletta di ricezione della raffineria Sicam che vi si mostra'. Dalla semplice lettura del capitolo si inferisce che il peso indicato nella documentazione di ricezione del sacco da parte di era una 'dichiarazione CP_4 autocertificata', dunque proveniente dalla stessa parte che effettuava la conferma, mentre nessuna parte del capitolo in questione – né degli altri – si riferisce all'effettuazione di previe operazioni di verifica e di specifica pesatura dell'involucro preso in custodia. Dal chè l'irrilevanza delle richieste prove testimoniali, di cui deve essere reiterato il rigetto.
6.I documenti in lingua straniera – ha eccepito la nullità per violazione CP_2 dell'art. 122 c.p.c. di tutti i documenti prodotti da parte attrice e odierna appellante in lingua straniera, privi di traduzione.
L'eccezione è infondata.
Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul SInificato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (cfr. da ultimo Cass.
n° 5200 del 27.02.2025).
Nel caso di specie si osserva come la documentazione contrattuale e doganale prodotta in lingua inglese non è apparsa tale da suscitare alcuna incertezza di comprensione, risultandone al contrario pacifico tra le parti il relativo SInificato ed il contenuto. E ciò
è tanto vero che nessuna parte ha avanzato alcuna richiesta di nomina di traduttore, da ritenere dunque superflua. Da quanto sopra deriva dunque l'ammissibilità della documentazione prodotta in lingua straniera.
7.La documentazione nuova – Dopo la notifica dell'atto di gravame, l'appellante ha dato atto della formazione di documentazione successiva rilevante ai fini della decisione della causa, di cui ha chiesto l'acquisizione.
L'istanza deve essere senz'altro accolta con riferimento alla sentenza del Tribunale penale con la quale è stato assolto dal delitto di simulazione di reato del SO furto dell'oro, nonché delle trascrizioni dei verbali delle udienze dibattimentali, di formazione successiva rispetto all'introduzione del giudizio di secondo grado.
Inammissibile è invece l'acquisizione del certificato di avvenuta pesatura di un quantitativo di oro consegnato a da tale nella stessa CP_4 Controparte_6 occasione in cui aveva consegnato la sacca di cui è controversia. SO
È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
16289 del 12/06/2024). Con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“in tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un SInificato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024). Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime dell'art. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
Sul punto nulla ha dedotto l'appellante circa l'impossibilità di produrre il documento da cui risultava che era stata effettuata dagli addetti a pesatura di un quantitativo CP_4 di oro consegnato dalla persona che accompagnava il nell'occasione in cui Per_1 quest'ultimo aveva consegnato il sacco di metallo prezioso di cui è causa, circostanza di cui non è fatta alcuna menzione neppure nella capitolazione delle prove testimoniali di cui si è detto. Dal che l'inammissibilità della produzione di tale ultimo documento perché tardiva ex art. 345 co. 3 c.p.c.
8. Il motivo di appello: la ricostruzione dei fatti e la responsabilità–
L'affermazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale sia di CP_4 sia di , passa attraverso la prova della consegna alle dette società del metallo CP_1 aureo di cui ha denunciato la sostituzione con materiale non nobile. Parte_1
A tale proposito l'appellante lamenta che il primo giudice, nel respingere la domanda sotto tutti i profili, non avrebbe tenuto conto del fatto che il pacco, controllato alla dogana a Fiumicino come da relativa documentazione, era stato consegnato a CP_4
e poi da questa a con i SIilli ancora intatti, dovendosene pertanto inferire la CP_1 corrispondenza di quanto consegnato a rispetto a quanto risultante dalle CP_4 verifiche doganali da cui era risultata l'importazione in Italia di 10 kg di lingotti di oro
21 carati (seguendo la terminologia utilizzata nella documentazione doganale emessa a
Fiumicino). Aggiungeva quindi come nella sentenza penale di assoluzione del Per_1 era stata ritenuta provata la pesatura e la verifica dell'oro al momento della consegna a con conseguente collocazione della sostituzione del metallo in un momento CP_4 in cui questo era già nella custodia di e/o di . CP_4 CP_1
Il motivo di appello è da ritenere infondato e va respinto per come di seguito specificato.
Non emerge in atti nessun elemento da cui inferire che presso gli uffici doganali fossero stati apposti sul pacco in oggetto dei particolari SIilli - che non risultano descritti in nessuno dei documenti allegati - né tantomeno che detti SIilli apposti da pubblici ufficiali risultassero inalterati al momento della consegna del plico a nella bolla CP_4 emessa dal vettore si dà atto dell'integrità del collo e dei SIilli, ma senza che questi ultimi possano essere ricondotti in alcun modo ai controlli doganali ed alla verifica del quantitativo di oro effettuato dai pubblici ufficiali all'ingresso in Italia). Non sussistono pertanto elementi da cui inferire che il contenuto del plico esaminato dall'ufficio doganale di Fiumicino verso le 15,27 del 14.09.2017 e in tale sede risultato corrispondente a 10 chili netti di oro grezzo, corrispondesse al contenuto del pacco consegnato a alle 19,20 del medesimo giorno. Sussistono anzi delle CP_4 discrepanze nella descrizione dell'involucro in questione che non hanno trovato in questa sede alcun chiarimento: nella documentazione relativa al controllo effettuato dall' del di Fiumicino alle ore 15,27 del 14.09.2017 il Parte_5 Pt_5 collo risultante contenere i 10 chili netti di oro è infatti descritto come una 'piccola cassa', denominazione analoga a quella contenuta nei documenti relativi all'esportazione dal Rwanda in cui si fa riferimento ad un 'box', così come nel documento di trasporto aereo viene descritto 1 'pacchetto lingotti in oro'; quando l'attrice e odierna appellante indica l'involucro che alle 19,20 consegnava a arla invece Per_1 CP_4 di una sacca di tela nera chiusa con fascette (con dizione specifica ripetuta più volte in atti e contenuta anche nell'atto di denuncia querela presentata dal ai Per_1
Carabinieri di Arezzo), utilizzando una descrizione pacificamente condivisa da tutte le parti. Dunque, non soltanto non risulta la presenza nel pacco di SIilli apposti alla dogana e presenti fino alla consegna a ma emerge una diversità sostanziale del CP_4 contenitore in cui era trasportato l'oro descritto nella documentazione doganale, rispetto a quello che le parti hanno dato atto essere stato consegnato al vettore (per non dire del fatto che nella documentazione legata al trasporto del pacco ci si riferisce al suo contenuto indicandolo indifferentemente come 'pepite' o come 'lingotti', senza che la sostanziale differenza tra i due termini sia mai stata oggetto di chiarimento). Dunque la fidefacenza della documentazione doganale, che si è sopra ribadita, non è idonea a estendere i propri effetti all'imballo consegnato alla CP_4
Né, diversamente, la consegna di 10 chili d'oro al vettore risulta da alcun controllo effettuato al momento della consegna a La documentazione in atti e lo stesso CP_4 tenore dei capitoli di prova formulati da parte attrice (per come sopra esaminati) fanno al contrario propendere per l'assenza di specifici controlli della qualità del materiale consegnato e del relativo peso. Nella bolla di accompagnamento emessa da in CP_4 funzione del trasporto del plico presso risulta infatti specificato il 'peso lordo CP_1 indicato in bolla 10100' ed il 'peso netto indicato in bolla 10.000', con ciò facendo ritenere che i detti dati fossero stati ripresi dalla bolla precedentemente emessa e non dunque oggetto di nuova autonoma verifica al momento della presa in consegna. Nello stesso senso fa del resto propendere il tenore del capitolo di prova richiesto dall'appellante in cui si parla di 'dichiarazione autocertificata del peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta…', con ciò facendo riferimento ad una attività meramente formale e non già ad una verifica sostanziale del contenuto e del peso del pacco consegnato (con conseguente ritenuta irrilevanza del capitolo ai fini della decisione, per come sopra già specificato).
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice quanto sopra descritto integra la dichiarazione che il mittente deve fare ex art. 1683 c.c. al vettore per l'esecuzione del trasporto, senza che tali unilaterali affermazioni possano integrare alcuna prova dell'effettivo contenuto e peso di quanto consegnato.
L'appellante ha infine inteso trarre argomenti di prova relativamente alla effettuazione della verifica del contenuto e del peso del pacco consegnato a sulla base della CP_4 sentenza penale di assoluzione di . SO
In proposito va premesso come la sentenza penale di assoluzione emessa nei confronti di soggetto diverso rispetto alle parti del giudizio civile, non ha alcuna efficacia vincolante in tale controversia, per cui compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. n° 15296/2024).
Ciò detto, il Tribunale penale ha valorizzato le dichiarazioni dei testi e Per_2 CP_6 che accompagnando il al momento della consegna del pacco agli addetti Per_1
avevano visto che il dipendente si sarebbe voltato verso la bilancia ('traffica CP_4 con la bilancia' l'espressione riportata), da ciò inferendone che l'indicazione del peso apposta nella bolla di trasporto fosse frutto dell'avvenuta pesatura e dunque del relativo controllo. A ciò veniva aggiunto che il teste aveva riferito della regolare CP_6 pesatura, di un lingotto che aveva con sé e che nella medesima occasione aveva consegnato agli addetti di cui mostrava la relativa ricevuta. CP_4
Il suddetto documento, la cui produzione per la prima volta in appello, come detto sopra, non è ammissibile per non aver l'appellante provato - e neppure allegato – di essere stato nell'impossibilità di produrlo entro i termini istruttori, non sarebbe comunque SInificativo ai fini della prova delle verifiche fatte nel plico di cui è causa: se infatti la ricevuta di intervenuta pesatura era stata rilasciata al detto teste per un unico lingotto,
a fortiori, sarebbe stata rilasciata anche al per il pacco di maggior valore di Per_1 cui è causa. Al contrario, in atti non vi è alcuna ricevuta di pesatura del plico prima della sua ricezione da parte di (operazione peraltro negata dal dipendente sentito CP_4 come teste in sede penale) e i dati inseriti nel documento formato dagli addetti di detta società fanno anzi riferimento ai pesi rilevati nella bolla, dunque ai precedenti documenti di viaggio e di controllo doganale.
D'altro canto ben differenti sono i presupposti di fatto per l'esclusione della responsabilità penale del in ordine alla imputata simulazione di reato, rispetto Per_1 alla prova civile della consegna al vettore di un ben specifico bene di cui si denuncia la manomissione e la sostituzione.
L'art. 1693 c.c. pone infatti a carico del vettore (nel caso di specie una CP_4 presunzione di responsabilità ex recepto per la perdita e l'avaria delle cose consegnate per il trasporto, che presuppone la prova, in concreto, della qualità e quantità dei beni consegnati, con riferimento ai quali il trasportatore assume la piena responsabilità salvo che provi il caso fortuito. Nel caso in esame manca invece proprio la prova della sostituzione e/o alterazione del contenuto del pacco dopo la sua consegna a CP_4 la quale nel documento di trasporto redatto risulta aver specificato 'Il vettore non accetta riserva per qualità e quantità del contenuto'.
A maggior ragione non sussistono elementi per ritenere provato che l'alterazione/sostituzione del contenuto del pacco sia avvenuta dopo la consegna a
, che poco dopo le ore 8 del 15.09.2017 riceveva il pacco, contenuto all'interno CP_1 della busta elettrosaldata recante codice di riconoscimento, all'interno della quale era stato inserito dagli addetti di al momento della presa in carico. Quando poche CP_4 decine di minuti dopo (circa alle ore 8,46) era effettuato l'esame del plico alla presenza del le parti non hanno infatti rilevato alcuna manomissione e/o apertura della Per_1
'coin bag', che risultava avere lo stesso numero di serie di quella apposta da CP_4
e di cui nessuno ha rilevato anomalie nella chiusura elettrosaldata.
Dunque la parte attrice e odierna appellante non ha provato, come era suo onere la specifica consegna al vettore e poi a del quantitativo di oro di cui ha CP_4 CP_1 denunciato la sostituzione, chiedendo il relativo risarcimento.
Né alcuna prova è stata fornita neppure dal punto di vista extracontrattuale: in tal senso l'attore ha provato unicamente la commissione di un fatto illecito, ovvero la intervenuta sostituzione dei 10 chili di oro controllati dagli Uffici Doganali al momento dell'ingresso in Italia, con circa 14 chili di differente materiale, constatati in sede di verifica effettuata negli uffici di . Non ha tuttavia provato né l'attribuzione causale della condotta CP_1 illecita a e/o a , né l'attribuibilità soggettiva a dette società. Il fatto CP_4 CP_1 stesso che la parte attrice e odierna appellante attribuisca la responsabilità alternativamente all'una e/o all'altra società, senza mai individuare quale sarebbe stata la condotta illecita e da chi e quanto sarebbe stata posta in essere, è sintomo univoco di tale carenza probatoria di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c..
Il motivo di appello deve dunque essere nel suo complesso respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata costituita , nonché il principio della causazione nei confronti della CP_1 appellata , chiamata in causa dalla convenuta in primo Controparte_2 CP_1 grado. Infatti, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019). Nel caso di specie la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni da parte della società convenuta per il risarcimento del danno, appare congruente e dunque logica espansione del giudizio suscitato dalla parte attrice, su cui devono dunque gravare anche le spese della parte appellata , terza chiamata dalla convenuta . CP_2 CP_1
Differente discorso va fatto per le spese dell'altra appellata , terza chiamata in CP_3 garanzia dalla convenuta che in grado di appello non si è costituita, non Pt_3 reiterando dunque alcuna domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia.
A tale proposito, come osservato anche dalla stessa assicurazione in sede di conclusionale, la contumacia di ha comportato la mancata riproposizione della CP_4 domanda di garanzia formulata in primo grado, assorbita dalla sentenza del Tribunale che ha respinto la domanda principale e, come tale, da ritenere rinunciata in applicazione dell'art. 346 c.p.c. Tuttavia, si osserva che la parte appellante, nelle sue conclusioni in grado di appello, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutte le parti appellate, in solido tra loro, dunque anche delle assicurazioni
(anche esse appellate), dando luogo alla pronuncia di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda in tal modo spiegata in via diretta, per la prima volta in secondo grado, anche nei confronti delle assicurazioni (nei cui confronti la citazione in appello avrebbe dovuto avere la mera funzione di integrazione del litisconsorzio processuale). Dal che se ne deve far conseguire la condanna della parte appellante, in applicazione del principio di soccombenza, con la motivazione di cui sopra, a rifondere le spese di lite anche a CP_3 Le stesse spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4389,00 per la fase di studio, € 2552,00 per la fase introduttiva, € 7298,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 14239,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rifondere a tutte le parti appellate costituite le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna, in € 14239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 14.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro ConSIliere dott.ssa Paola Caporali ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/05/2022 al n. 893/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. BRACHI LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(CF. e P.IVA elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. SILVIA BECUCCI , che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 presso lo studio dell'avv. PAOLO M. ROSATI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e (C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_5 domiciliata presso lo studio dell'avv. MATTEO CERRETTI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonchè
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_6
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
24/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “si richiamano le conclusioni di cui all'atto di appello anche in via istruttoria (ndr: 'In riforma dell'appellata sentenza, Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa, reiectis adversis, condannare gli appellati in solido (o ciascuno per quanto di ragione) al risarcimento dei danni tutti nei confronti della parte attrice nella misura accertanda (oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo), da determinarsi anche (in toto od in parte) in via equitativa occorrendo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, contenendo la domanda entro il valore di € 520.000,00= (anche ai fini del c.u.) e con riserva di azione per l'eventuale eccedenza. Con vittoria di spese ed onorari -CPA ed
IVA come per legge del giudizio di primo e de secondo grado. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di prova testi sulle seguenti circostanze da intendersi preceduti da
DCV che 1. La società ha concluso l'acquisto di oro in Rwanda con la società
[...] che s'è finalizzato nella metà di settembre 2017; 2. All'esito il CP_5
Rag. (unitamente al SI. ) s'è recato a Kigali per ritirare SO Parte_2 tale partita d'oro e per portarla materialmente in Italia;
3. L'oro da prendere in consegna era del tipo grezzo 21 carati in pepite per complessivi Kg.10,00= per un corrispettivo di
USD 350.000,00= (corrispondenti a circa € 300.000=);
4. Tale oro, al rientro in Italia, doveva essere verificato (con coppellazione) dalla di Arezzo;
5. Tale operazione CP_1 era stata preannunciata e concordata con quest'ultima prima della partenza (si esibisce email 13/9/17 veniva inviata apposita email con la quale si anticipava che in data
14/09/17 la avrebbe proceduto al deposito di ben Kg.10,00= d'oro); Parte_1
6. Il rag. rientrava da Kigali (mentre il SI. vi rimaneva) SO Parte_2 facendo scalo all'aeroporto di Bruxelles per poi arrivare Roma (Aeroporto di Fiumicino) nel pomeriggio del 14/09/2017; 7. Il SI. , per accordi, doveva rimanere a Pt_2 disposizione dei venditori in Kigali come una sorta di garanzia, sino al buon esito dell'operazione;
8. nel pomeriggio del 14/09/2017 era atteso dal SI. Controparte_6
(di Pistoia) e dal SI. (di Montale -PT- a Roma (Aeroporto di Fiumicino) 9. Persona_2
Arrivati in Roma, la partita d'oro è stata sottoposta a BEN DUE verifiche sia dalla dogana che dalla Guardia di Finanza del Terminal T03 dell'aeroporto di Fiumicino;
10. Appena uscito dall'aeroporto di Fiumicino, il Rag. contattava la di Arezzo SO CP_1 telefonicamente prendendo atto che alla presumibile ora di arrivo questa sarebbe stata chiusa;
11. Nel contatto telefonico citato, il personale della conSIliava di CP_1 contattare la già preavvertita, quale operatore cui consegnare il materiale Pt_3 prezioso per ragioni di sicurezza in attesa di effettuare le operazioni di verifica all'indomani, citate al par.04 che precede;
12. Veniva contattata la al Pt_3 Per_1
e, dunque, la partita veniva la sera presso la sede della stessa anche alla presenza di
e -che eseguì anche altre operazioni per sé- lasciata Persona_2 Controparte_6 per essere da loro custodita come da documento di consegna alla con CP_4 emissione di dichiarazione autocertificata del peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta (documenti rilasciati al momento) nonché dalla bolletta doganale in copia e la bolletta di ricezione della raffineria Sicam che vi si mostra;
13. Il materiale si trovava in apposito sacco di tela chiuso con fascette, che veniva collocato, all'atto della consegna alla in apposita busta trasparente denominata “coin bag” con numero di serie Pt_3
E1243739 fornita dalla 14. Il rag dopo la consegna si recava Pt_3 SO insieme ai IGnori e a Prato poiché le operazioni di verifica e successivo Per_2 CP_6 acquisto sarebbero avvenute la mattina successiva;
15. La mattina del 15/09/2017 (ore
8,26) il rag. mentre era in autostrada, riceveva la chiamata della SO CP_1 che confermava la ricezione della partita;
16. Il rag. unitamente alla SO SI.ra , moglie di alle ore 9,00 si recava ed era presso la Persona_3 Parte_2
dove veniva fatto trovare un pacco con il (medesimo) numero di serie E1243739 CP_1 che, però, al momento dell'apertura, della pesatura e della verifica risultava essere di
Kg 14,700 circa;
17. per accordi intercorsi con il venditore le operazioni di Per_4 verifica della qualità e purezza dell'oro (cd “coppellazione”) dovevano essere videoriprese;
18. e hanno effettuato le video riprese dei Persona_3 SO fatti rappresentati nei capitoli 16 – 17 -18 – 19 – 20 - 21 – 22 – 23 che seguono con il telefono;
19. già da prima dell'apertura del pacco in commento, le attività venivano riprese con la telecamera del telefono cellulare sia del Rag. che della SO
IG.ra ; 20. veniva aperto il “coin bag” con un taglierino e veniva aperto Persona_3 il sacco rigido il cui contenuto veniva riversato in apposita scatola, di poi collocata sulla bilancia (veniva detratta la tara del contenitore) per essere pesata;
21. emergeva che il materiale (anch'esso fotografato all'atto delle operazioni testé descritte) era di peso pari a Kg. 14,700= 22. fu segnalato e manifestato da a lo Per_1 Persona_3 stupore per tale maggior che poi si allarmarono con il tatto sino a quando il “materiale”, sottoposto alla verifica chimica si è sciolto;
23. il Rag. affermò che SO personalmente ed insieme al aveva partecipato sia alle verifiche ed ai test in Pt_2
Rwanda, sia alle operazioni di importazione che hanno riscontrato l'effettiva entrata in
Italia di tale sostanza aurea ed in tale quantità, nonché alle debite consegne (tutte rigorosamente documentate) agli operatori che abbiamo indicato nella presente narrativa;
24. Gli ulteriori test sulle altre parti e pepite avevano esito analogo;
25. A seguito di questa vicenda è stato risolto il rapporto contrattuale con la società Per_4 citata dalla quale si dovevano acquistare 50 kg mese, per due anni (vedansi contratto firmato che s'allega -all.2-, per due anni rinnovabile per il quale gradualmente si deve arrivare ad acquistare 50 kg mensili): il che SInifica usd 50.000.000,00= (S.E. & O.) in due anni con un margine lordo di usd 9.072.000,00=.)';
Per la parte appellata : “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed CP_1 alle conclusioni già rassegnate agli atti (ndr: 'Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello promosso da Parte_1
e confermare la Sentenza n. 359/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo Dr.
[...]
Pani pubblicata in data 23 marzo 2022 nel procedimento rubricato 958/2018 RG.,
Appellata da, In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge. In subordine nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso articolate limitare le stesse in considerazione della corresponsabilità nell'evento ai sensi del 1227 cc., in ogni caso dichiarare il terzo tenuto a manlevare la e, per CP_2 CP_1
l'effetto, condannare l'Assicurazione a rifondere la per gli importi che Parte_1 eventualmente verranno accertati')”; per parte appellata “si riporta alle proprie conclusioni, così come CP_2 rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata nella presente causa, in data 22.12.2023, conclusioni da intendersi nuovamente ed integralmente trascritte anche di seguito, con l'aggiunta ed il richiamo delle/alle ulteriori eccezioni, tutte, anche sopra ricordate”; per parte appellata “richiama interamente il contenuto della propria CP_3 comparsa di risposta e precisa le conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento, come segue: "1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
e/o dichiarare la nullità dello stesso.
2. Nel merito, in via principale: Parte_1 rigettare l'appello proposto da e conseguentemente, Parte_1 confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna della a.s., escludere l'indennizzo Controparte_7 dovuto dall'esponente compagnia, ovvero contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a quest'ultima nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascritta alla deducendo la somma di Euro 20.000,00 a Controparte_8 titolo di franchigia per sinistro ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella
Polizza e salva sua erosione per effetto di eventuali altri sinistri;
in ogni caso, riconoscere all'esponente compagnia il rimborso di compensi professionali".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti Parte_1 alla Corte di Appello di Firenze , CP_4 CP_1 Controparte_9 proponendo appello avverso la sentenza n. 359/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguente alla asserita sostituzione di 10 Kg di oro (nella sentenza si sottolinea in proposito l'utilizzo indifferenziato nella documentazione in atti del termine 'pepite' e di quello 'lingotti', senza che sul punto sia stato dato alcun chiarimento) importato dal Rwanda, consegnato in plico SIillato (c.d. coin bag) prima a affinchè lo custodisse e lo trasportasse CP_4 presso la sede di , quindi trasferito presso la sede di quest'ultima società per le CP_1 operazioni di verifica di purezza e qualità (c.d. coppellazione) da cui risultava trattarsi di materiale differente dall'oro.
In particolare il primo giudice riteneva 'sufficientemente provata' l'intervenuta importazione di 10 kg di oro dal Rwanda da parte della come Parte_1 da allegata bolletta doganale prodotta in atti, considerato atto pubblico fidefacente, le cui risultanze non erano state contestate con querela di falso.
Il Tribunale riteneva quindi pacifico tra le parti il fatto che, in data 14.09.2017, il rag.
incaricato dell'acquisto del materiale prezioso per conto della società SO attrice, aveva consegnato a na busta di tela nera chiusa con fascette, che era CP_4 stata inserita dalla depositaria in una 'coin bag' termosaldata, recante numero di serie
E12433739, la quale il giorno dopo era stata consegnata a , che aveva a sua CP_1 volta proceduto all'apertura del contenitore, risultato integro e corrispondente a quello ricevuto, ma all'interno del quale non si trovavano 10 chili di lingotti d'oro (o pepite, seguendo la divergente denominazione utilizzata in atti e considerato che nel contratto di importazione - di cui all 3 - ci si riferisce più genericamente al materiale 'gold'), bensì circa 14,7 Kg di differente materiale. Il Tribunale riteneva quindi infondata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di entrambe le società convenute, rilevando che non era risultato provato che il plico consegnato dal a Per_1 CP_4 contenesse effettivamente l'oro importato dal Rwanda, osservando in proposito che la documentazione emessa al momento dell'affidamento del plico al vettore e riportante CP_1 la dicitura ' n. 1 Kg 10 Gold in pepite' conteneva unicamente una mera dichiarazione fatta dal mittente, senza che risultasse provato l'espletamento di alcuna previa verifica del contenuto effettivo della sacca depositata dal e senza che Per_1 il consegnatario avesse accettato alcuna riserva per qualità e quantità. Il primo giudice osservava in particolare come fosse rimasto sostanzialmente oscuro quanto accaduto dal momento in cui l'oro era stato sottoposto ai controlli doganali, alle ore 15,27 del
14.09.2017, a quando l'involucro era stato consegnato a alle ore 19,20 dello CP_4 stesso giorno, intervallo di tempo di circa quattro ore in cui il contenuto della sacca ben avrebbe potuto essere stato sostituito. Il Tribunale concludeva dunque per l'esclusione della responsabilità delle convenute sia dal punto di vista contrattuale, difettando la prova di quanto consegnato, necessaria a far sorgere la responsabilità ex recepto del vettore, sia dal punto di vista extracontrattuale, mancando la prova dell'illecita sostituzione del materiale prezioso, il cui onere gravava sulla parte attrice.
era quindi condannata a rifondere le spese di lite alle parti convenute Parte_1 ed alle compagnie di assicurazioni da queste chiamate in causa in applicazione dei principi di soccombenza e di causazione.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver ritenuto che potesse essere avvenuta una sostituzione del metallo aureo prima della consegna a del plico che recava ancora i SIilli doganali;
CP_4 errore nell'aver ritenuto l'assenza di prova circa il contenuto ed il peso del materiale consegnato, risultante da documentazione ufficiale e precisamente dai controlli fatti all'arrivo a Roma sia dalla dogana, sia dalla Guardia di Finanza;
reiterava quindi la richiesta di espletamento delle prove testimoniali non ammesse in primo grado.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In subordine reiterava le richieste di prove testimoniali non ammesse in primo grado e insisteva nella domanda di garanzia avanzata nei confronti della propria compagnia di assicurazioni . CP_2
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per violazione CP_2 dell'art. 342 c.p.c., sia in quanto contenente domanda di condanna di tutte le parti appellate in solido, dunque anche delle compagnie di assicurazioni, con conseguente novità ed inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande proposte in via diretta per la prima volta anche nei confronti delle compagnie di assicurazioni delle parti convenute.
Nel merito contestava le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma. In subordine insisteva nell'eccezione relativa alla mancata prova della qualità del metallo costituita dalla bolla di trasporto e reiterava l'eccepita inoperatività della polizza. Reiterava altresì l'eccezione di invalidità della documentazione prodotta in atti dall'appellante in lingua straniera in violazione dell'art. 122 c.p.c.
Nessuno si costituiva per di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_4
Si costituivano altresì che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità CP_3 dell'appello per mancanza di specificità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 163 c.p.c. per mancanza di corretta formulazione della vocatio in ius non compiutamente integrata. Nel merito contestavano le censure svolte dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma. In subordine riproponevano ex art. 346 c.p.c. le eccezioni in punto di mancanza di copertura assicurativa.
Con nota in data 9.11.2023 la parte appellante allegava il fatto nuovo consistente nella conclusione, con sentenza di assoluzione, del giudizio penale che aveva visto
[...] indagato per simulazione di reato. Produceva quindi la sentenza n° 970/2023 Per_1 depositata dal Tribunale penale di Arezzo in data 21.04.2023, nonché alcuni verbali dibattimentali e un documento fornito da tale sentito come testimone Persona_5 nel processo penale, relativo alla intervenuta pesatura di una sua quantità di oro personale consegnata a ella medesima occasione della consegna da parte del CP_4 del materiale per cui è causa, chiedendo la relativa acquisizione. Per_1
Le parti appellate eccepivano l'inammissibilità delle nuove produzioni.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di conSIlio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate e CP_11
hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata CP_3 specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non eSIa lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di nullità dell'appello per carenza della vocatio in ius in violazione dell'art. 163 co III n° 7 c.p.c. – Parte appellata ha eccepito la CP_3 nullità dell'atto di appello per carenza di valida e compiuta vocatio in ius, osservando in proposito che: l'appellante aveva provveduto a notificare un primo atto di appello privo della indicazione della data di udienza, a cui aveva fatto seguire la notifica di un ulteriore atto in cui si era limitato a segnalare che "la citazione precedentemente notificata era incompleta della data e viene rinotificata con la presente per la data del 30.10.2022", senza quindi provvedere ad indicare correttamente una nuova data di udienza con l'invito a costituirsi nei termini e con tutti gli avvertimenti di legge.
Tanto premesso, risulta che l'atto di gravame depositato telematicamente in data
11.05.2022, debitamente iscritto a ruolo e notificato alle parti appellate, ancorchè completo degli avvertimenti di legge previsti per il grado di appello, presentava uno spazio 'in bianco' in corrispondenza della data dell'udienza. Dalla documentazione in atti emerge che l'appellante ha quindi provveduto non a rinnovare l'atto di citazione, bensì
a rinotificare il medesimo atto di appello unitamente ad un ulteriore atto indicato come
'nota chiarimenti e rettifica appello' in cui il procuratore segnalava che 'la citazione precedentemente notificata era incompleta della data e viene rinotificata con la presente per la data del 30.10.2022'.
Ciò posto, l'eccezione non può essere accolta nei termini di seguito specificati.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto il dettato di cui all'art. 164 c.p.c. è applicabile anche all'atto di citazione introduttivo dell'appello. Da ciò consegue che i vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullità della citazione – alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 c.p.c. (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma,
n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono, contrariamente a quanto erroneamente indicato dalla parte appellata, solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado: cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016; Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013) - non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, dovendosi comunque provvedere alla sanatoria ex art. 164 c.p.c. Nel caso di specie, prima ancora che la Corte potesse intervenire in tal senso, la parte appellante ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione mancante della data di udienza unitamente ad una nota integrativa che tale data conteneva, dando atto della mancanza dell'indicazione dell'udienza nell'originario atto di appello ed invitando le parti a comparire nella data successivamente indicata in atto separato, ma notificato contestualmente al gravame principale. In tal modo deve ritenersi validamente effettuata dalla parte la sanatoria relativa alla vocatio in ius dell'atto di citazione, nel quale risulta comunque individuato il diritto fatto valere, non presentando deficienze relative alla editio actionis, con conseguente operatività della sanatoria – inerente la sola vocatio in ius - ex tunc (cfr.
Cass. n° 10926/2023).
3.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.
– Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello anche sotto CP_2 il profilo della violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere, in sede di gravame, richiesto la condanna al risarcimento del danno di tutte le parti appellate in solido – dunque comprese le compagnie di assicurazione chiamate in causa dalle società convenute e – nei cui confronti mai era stata proposta in primo grado alcuna CP_4 CP_1 domanda diretta da parte dell'attrice e odierna appellante . Parte_1
L'eccezione è fondata nei limiti di seguito specificati.
In atto di appello ha concluso chiedendo di 'condannare gli Parte_4 appellati in solido', dunque riferendo tale domanda nei confronti di tutti i soggetti – indistintamente – citati a comparire in secondo grado, ivi comprese le due compagnie di assicurazione – chiamate in causa dalle due società convenute - nei cui confronti mai aveva proposto azione diretta in primo grado. Deve dunque essere ritenuta domanda nuova inammissibilmente proposta per la prima volta in appello quella con cui l'appellante ha riferito la richiesta di risarcimento danni anche alle due compagnie di assicurazione appellate.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che tra agosto e settembre del 2017 la Parte_1 operatore autorizzato al commercio di oro, aveva acquistato una partita di dieci chili di pepite di oro grezzo 21 carati dalla con sede in Kigali, capitale Controparte_5 del Rwanda, dove il metallo prezioso veniva ritirato dal ragionier In SO particolare, dalla bolletta doganale emessa in data 2.08.2017 (prodotta in atti come all
5 di parte attrice) risulta che nella data prevista del 14.09.2017 la Parte_1 importava dal Rwanda 10 chili di oro grezzo. Dal controllo che risulta effettuato
[...] dall' di Fiumicino, alle ore 15,27 del 14.09.2017 Parte_5 emerge l'effettuazione della verifica di un collo descritto come 'piccola cassa' il cui contenuto è indicato come 'lingotti in oro', avente peso lordo di kg 10,5 e netto di kg
10,00.
Non è stata oggetto di alcuno specifico motivo di appello e deve dunque essere ritenuta in questa sede irretrattabile la parte della sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha attribuito valore di pubblica fede alla documentazione doganale contenente attestazioni provenienti da un pubblico ufficiale, ritenendo conseguentemente provata l'importazione dal Rwanda da parte di di 10 chili di lingotti d'oro Parte_1 grezzo, così come risultanti dai controlli effettuati all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, nel primo pomeriggio del 14.09.2017.
Del pari pacifica è la circostanza che all'arrivo in Italia, il avrebbe dovuto Per_1 portare il metallo prezioso presso la sede della di Arezzo per sottoporlo a verifica CP_1 di qualità e purezza attraverso la procedura della c.d. coppettazione.
Non è contestato che comunicava che, essendo l'arrivo previsto nella serata del CP_1
14.09.2017, la sua sede sarebbe stata a quell'ora già chiusa, con possibilità di eseguire quindi la richiesta verifica dell'oro solo l'indomani mattina.
Risulta pertanto che il consegnava il metallo a affinchè lo custodisse Per_1 CP_4 per la notte e la mattina successiva lo portasse presso la sede di per la prevista CP_1 coppettazione. Precisamente, dalla documentazione in atti (all 6 parte attrice) la consegna del materiale risulta effettuata dal a alle ore 19,20 del Per_1 CP_4
14.09.2017. In particolare non è contestato tra le parti che in tale occasione il Per_1 consegnava a una busta di tela nera chiusa con fascette che veniva subito CP_4 inserita in una c.d. 'coin bag', ovvero una busta termosaldata cui era assegnato il numero di serie E1243739. In tale occasione il vettore, dopo aver indicato che trattavasi di beni di privati esenti da bolla di accompagnamento, così annotava: 'numero colli: 1 kg gold in pepite busta SIillo E1243739'. Nella bolla di trasporto emessa in pari data da per la ulteriore consegna da effettuare l'indomani presso era CP_4 CP_1 indicato: 'i SIilli ed il collo risultano integri. Il vettore non accetta riserva per qualità e quantità del contenuto'. Era quindi specificato il 'peso lordo indicato in bolla 10100' ed il 'peso netto indicato in bolla 10.000' aggiungendo che il tipo di valore era 'oro'.
Non è quindi contestato che la mattina del 15.09.2017, verso le ore 8,26 la 'coin bag' veniva consegnata da a , nella cui sede il materiale era poco dopo CP_4 CP_1 sottoposto a verifica alla presenza del che videoriprendeva le operazioni. In Per_1 tale sede veniva constatato che il pacco era contenuto nella busta termosaldata recante il n° E1243739, che si presentava integra. Era quindi verificato che il peso del collo risultava di complessivi Kg 14,786 e che il materiale contenuto all'interno, sottoposto a saggio, non era oro.
Tanto premesso, la controversia inerisce la prova che la sacca consegnata prima a poi a contenesse effettivamente i 10 chili di oro grezzo risultanti dalla CP_4 CP_1 documentazione doganale e, conseguentemente, la sussistenza o meno della responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, dell'una o dell'altra società convenuta, per la sostituzione dell'oro con altro, differente materiale. La questione in fatto si incentra in particolare sulla effettuazione o meno di una verifica di peso e caratteristiche del materiale al momento della consegna della sacca a e della CP_4 relativa corrispondenza di quest'ultima rispetto al pacco controllato dalle Autorità doganali;
ulteriore questione concerne poi la corrispondenza di quanto successivamente consegnato da a CP_4 CP_1
5.Le reiterate istanze istruttorie – La parte appellante, a sostegno del suo motivo di appello, ha reiterato la richiesta di espletamento delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale che, sul punto, dopo aver affermato che non vi era la prova che quello che l'incaricato dell'attrice aveva consegnato a osse effettivamente oro, CP_4 aggiungeva: 'Sul punto non risultano neppure dirimenti le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto non aventi ad oggetto tale circostanza, motivo per il quale sono state tutte rigettate'.
La decisione del primo giudice appare sul punto condivisibile e le prove per testi sulla cui ammissione in questa sede si insiste non utili ai fini del decidere.
I capitoli di prova formulati attengono infatti a circostanze non contestate o comunque risultanti dalla documentazione in atti. Sul punto nodale della controversia, ovvero su cosa fosse stato effettivamente consegnato a se il vettore, prima di prendere CP_4 in carico il plico avesse o meno effettuato verifiche di peso e/o tipologia della merce contenuta nel pacco ricevuto, non vi è alcuna capitolazione. L'unico capitolo che lambisce la questione (quello contraddistinto con il numero 12) chiede di provare DVC
'Veniva contattata la dal e, dunque, la partita veniva la sera presso Pt_3 Per_1 la sede della stessa anche alla presenza di e -che Persona_2 Controparte_6 eseguì anche altre operazioni per sé- per essere da loro custodita come da Pt_6 documento di consegna alla con emissione di dichiarazione autocertificata del CP_4 peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta (documenti rilasciati al momento) nonché dalla bolletta doganale in copia e la bolletta di ricezione della raffineria Sicam che vi si mostra'. Dalla semplice lettura del capitolo si inferisce che il peso indicato nella documentazione di ricezione del sacco da parte di era una 'dichiarazione CP_4 autocertificata', dunque proveniente dalla stessa parte che effettuava la conferma, mentre nessuna parte del capitolo in questione – né degli altri – si riferisce all'effettuazione di previe operazioni di verifica e di specifica pesatura dell'involucro preso in custodia. Dal chè l'irrilevanza delle richieste prove testimoniali, di cui deve essere reiterato il rigetto.
6.I documenti in lingua straniera – ha eccepito la nullità per violazione CP_2 dell'art. 122 c.p.c. di tutti i documenti prodotti da parte attrice e odierna appellante in lingua straniera, privi di traduzione.
L'eccezione è infondata.
Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul SInificato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (cfr. da ultimo Cass.
n° 5200 del 27.02.2025).
Nel caso di specie si osserva come la documentazione contrattuale e doganale prodotta in lingua inglese non è apparsa tale da suscitare alcuna incertezza di comprensione, risultandone al contrario pacifico tra le parti il relativo SInificato ed il contenuto. E ciò
è tanto vero che nessuna parte ha avanzato alcuna richiesta di nomina di traduttore, da ritenere dunque superflua. Da quanto sopra deriva dunque l'ammissibilità della documentazione prodotta in lingua straniera.
7.La documentazione nuova – Dopo la notifica dell'atto di gravame, l'appellante ha dato atto della formazione di documentazione successiva rilevante ai fini della decisione della causa, di cui ha chiesto l'acquisizione.
L'istanza deve essere senz'altro accolta con riferimento alla sentenza del Tribunale penale con la quale è stato assolto dal delitto di simulazione di reato del SO furto dell'oro, nonché delle trascrizioni dei verbali delle udienze dibattimentali, di formazione successiva rispetto all'introduzione del giudizio di secondo grado.
Inammissibile è invece l'acquisizione del certificato di avvenuta pesatura di un quantitativo di oro consegnato a da tale nella stessa CP_4 Controparte_6 occasione in cui aveva consegnato la sacca di cui è controversia. SO
È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
16289 del 12/06/2024). Con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“in tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un SInificato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024). Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime dell'art. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
Sul punto nulla ha dedotto l'appellante circa l'impossibilità di produrre il documento da cui risultava che era stata effettuata dagli addetti a pesatura di un quantitativo CP_4 di oro consegnato dalla persona che accompagnava il nell'occasione in cui Per_1 quest'ultimo aveva consegnato il sacco di metallo prezioso di cui è causa, circostanza di cui non è fatta alcuna menzione neppure nella capitolazione delle prove testimoniali di cui si è detto. Dal che l'inammissibilità della produzione di tale ultimo documento perché tardiva ex art. 345 co. 3 c.p.c.
8. Il motivo di appello: la ricostruzione dei fatti e la responsabilità–
L'affermazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale sia di CP_4 sia di , passa attraverso la prova della consegna alle dette società del metallo CP_1 aureo di cui ha denunciato la sostituzione con materiale non nobile. Parte_1
A tale proposito l'appellante lamenta che il primo giudice, nel respingere la domanda sotto tutti i profili, non avrebbe tenuto conto del fatto che il pacco, controllato alla dogana a Fiumicino come da relativa documentazione, era stato consegnato a CP_4
e poi da questa a con i SIilli ancora intatti, dovendosene pertanto inferire la CP_1 corrispondenza di quanto consegnato a rispetto a quanto risultante dalle CP_4 verifiche doganali da cui era risultata l'importazione in Italia di 10 kg di lingotti di oro
21 carati (seguendo la terminologia utilizzata nella documentazione doganale emessa a
Fiumicino). Aggiungeva quindi come nella sentenza penale di assoluzione del Per_1 era stata ritenuta provata la pesatura e la verifica dell'oro al momento della consegna a con conseguente collocazione della sostituzione del metallo in un momento CP_4 in cui questo era già nella custodia di e/o di . CP_4 CP_1
Il motivo di appello è da ritenere infondato e va respinto per come di seguito specificato.
Non emerge in atti nessun elemento da cui inferire che presso gli uffici doganali fossero stati apposti sul pacco in oggetto dei particolari SIilli - che non risultano descritti in nessuno dei documenti allegati - né tantomeno che detti SIilli apposti da pubblici ufficiali risultassero inalterati al momento della consegna del plico a nella bolla CP_4 emessa dal vettore si dà atto dell'integrità del collo e dei SIilli, ma senza che questi ultimi possano essere ricondotti in alcun modo ai controlli doganali ed alla verifica del quantitativo di oro effettuato dai pubblici ufficiali all'ingresso in Italia). Non sussistono pertanto elementi da cui inferire che il contenuto del plico esaminato dall'ufficio doganale di Fiumicino verso le 15,27 del 14.09.2017 e in tale sede risultato corrispondente a 10 chili netti di oro grezzo, corrispondesse al contenuto del pacco consegnato a alle 19,20 del medesimo giorno. Sussistono anzi delle CP_4 discrepanze nella descrizione dell'involucro in questione che non hanno trovato in questa sede alcun chiarimento: nella documentazione relativa al controllo effettuato dall' del di Fiumicino alle ore 15,27 del 14.09.2017 il Parte_5 Pt_5 collo risultante contenere i 10 chili netti di oro è infatti descritto come una 'piccola cassa', denominazione analoga a quella contenuta nei documenti relativi all'esportazione dal Rwanda in cui si fa riferimento ad un 'box', così come nel documento di trasporto aereo viene descritto 1 'pacchetto lingotti in oro'; quando l'attrice e odierna appellante indica l'involucro che alle 19,20 consegnava a arla invece Per_1 CP_4 di una sacca di tela nera chiusa con fascette (con dizione specifica ripetuta più volte in atti e contenuta anche nell'atto di denuncia querela presentata dal ai Per_1
Carabinieri di Arezzo), utilizzando una descrizione pacificamente condivisa da tutte le parti. Dunque, non soltanto non risulta la presenza nel pacco di SIilli apposti alla dogana e presenti fino alla consegna a ma emerge una diversità sostanziale del CP_4 contenitore in cui era trasportato l'oro descritto nella documentazione doganale, rispetto a quello che le parti hanno dato atto essere stato consegnato al vettore (per non dire del fatto che nella documentazione legata al trasporto del pacco ci si riferisce al suo contenuto indicandolo indifferentemente come 'pepite' o come 'lingotti', senza che la sostanziale differenza tra i due termini sia mai stata oggetto di chiarimento). Dunque la fidefacenza della documentazione doganale, che si è sopra ribadita, non è idonea a estendere i propri effetti all'imballo consegnato alla CP_4
Né, diversamente, la consegna di 10 chili d'oro al vettore risulta da alcun controllo effettuato al momento della consegna a La documentazione in atti e lo stesso CP_4 tenore dei capitoli di prova formulati da parte attrice (per come sopra esaminati) fanno al contrario propendere per l'assenza di specifici controlli della qualità del materiale consegnato e del relativo peso. Nella bolla di accompagnamento emessa da in CP_4 funzione del trasporto del plico presso risulta infatti specificato il 'peso lordo CP_1 indicato in bolla 10100' ed il 'peso netto indicato in bolla 10.000', con ciò facendo ritenere che i detti dati fossero stati ripresi dalla bolla precedentemente emessa e non dunque oggetto di nuova autonoma verifica al momento della presa in consegna. Nello stesso senso fa del resto propendere il tenore del capitolo di prova richiesto dall'appellante in cui si parla di 'dichiarazione autocertificata del peso, collo e tempo, con timbro per ricevuta…', con ciò facendo riferimento ad una attività meramente formale e non già ad una verifica sostanziale del contenuto e del peso del pacco consegnato (con conseguente ritenuta irrilevanza del capitolo ai fini della decisione, per come sopra già specificato).
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice quanto sopra descritto integra la dichiarazione che il mittente deve fare ex art. 1683 c.c. al vettore per l'esecuzione del trasporto, senza che tali unilaterali affermazioni possano integrare alcuna prova dell'effettivo contenuto e peso di quanto consegnato.
L'appellante ha infine inteso trarre argomenti di prova relativamente alla effettuazione della verifica del contenuto e del peso del pacco consegnato a sulla base della CP_4 sentenza penale di assoluzione di . SO
In proposito va premesso come la sentenza penale di assoluzione emessa nei confronti di soggetto diverso rispetto alle parti del giudizio civile, non ha alcuna efficacia vincolante in tale controversia, per cui compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. n° 15296/2024).
Ciò detto, il Tribunale penale ha valorizzato le dichiarazioni dei testi e Per_2 CP_6 che accompagnando il al momento della consegna del pacco agli addetti Per_1
avevano visto che il dipendente si sarebbe voltato verso la bilancia ('traffica CP_4 con la bilancia' l'espressione riportata), da ciò inferendone che l'indicazione del peso apposta nella bolla di trasporto fosse frutto dell'avvenuta pesatura e dunque del relativo controllo. A ciò veniva aggiunto che il teste aveva riferito della regolare CP_6 pesatura, di un lingotto che aveva con sé e che nella medesima occasione aveva consegnato agli addetti di cui mostrava la relativa ricevuta. CP_4
Il suddetto documento, la cui produzione per la prima volta in appello, come detto sopra, non è ammissibile per non aver l'appellante provato - e neppure allegato – di essere stato nell'impossibilità di produrlo entro i termini istruttori, non sarebbe comunque SInificativo ai fini della prova delle verifiche fatte nel plico di cui è causa: se infatti la ricevuta di intervenuta pesatura era stata rilasciata al detto teste per un unico lingotto,
a fortiori, sarebbe stata rilasciata anche al per il pacco di maggior valore di Per_1 cui è causa. Al contrario, in atti non vi è alcuna ricevuta di pesatura del plico prima della sua ricezione da parte di (operazione peraltro negata dal dipendente sentito CP_4 come teste in sede penale) e i dati inseriti nel documento formato dagli addetti di detta società fanno anzi riferimento ai pesi rilevati nella bolla, dunque ai precedenti documenti di viaggio e di controllo doganale.
D'altro canto ben differenti sono i presupposti di fatto per l'esclusione della responsabilità penale del in ordine alla imputata simulazione di reato, rispetto Per_1 alla prova civile della consegna al vettore di un ben specifico bene di cui si denuncia la manomissione e la sostituzione.
L'art. 1693 c.c. pone infatti a carico del vettore (nel caso di specie una CP_4 presunzione di responsabilità ex recepto per la perdita e l'avaria delle cose consegnate per il trasporto, che presuppone la prova, in concreto, della qualità e quantità dei beni consegnati, con riferimento ai quali il trasportatore assume la piena responsabilità salvo che provi il caso fortuito. Nel caso in esame manca invece proprio la prova della sostituzione e/o alterazione del contenuto del pacco dopo la sua consegna a CP_4 la quale nel documento di trasporto redatto risulta aver specificato 'Il vettore non accetta riserva per qualità e quantità del contenuto'.
A maggior ragione non sussistono elementi per ritenere provato che l'alterazione/sostituzione del contenuto del pacco sia avvenuta dopo la consegna a
, che poco dopo le ore 8 del 15.09.2017 riceveva il pacco, contenuto all'interno CP_1 della busta elettrosaldata recante codice di riconoscimento, all'interno della quale era stato inserito dagli addetti di al momento della presa in carico. Quando poche CP_4 decine di minuti dopo (circa alle ore 8,46) era effettuato l'esame del plico alla presenza del le parti non hanno infatti rilevato alcuna manomissione e/o apertura della Per_1
'coin bag', che risultava avere lo stesso numero di serie di quella apposta da CP_4
e di cui nessuno ha rilevato anomalie nella chiusura elettrosaldata.
Dunque la parte attrice e odierna appellante non ha provato, come era suo onere la specifica consegna al vettore e poi a del quantitativo di oro di cui ha CP_4 CP_1 denunciato la sostituzione, chiedendo il relativo risarcimento.
Né alcuna prova è stata fornita neppure dal punto di vista extracontrattuale: in tal senso l'attore ha provato unicamente la commissione di un fatto illecito, ovvero la intervenuta sostituzione dei 10 chili di oro controllati dagli Uffici Doganali al momento dell'ingresso in Italia, con circa 14 chili di differente materiale, constatati in sede di verifica effettuata negli uffici di . Non ha tuttavia provato né l'attribuzione causale della condotta CP_1 illecita a e/o a , né l'attribuibilità soggettiva a dette società. Il fatto CP_4 CP_1 stesso che la parte attrice e odierna appellante attribuisca la responsabilità alternativamente all'una e/o all'altra società, senza mai individuare quale sarebbe stata la condotta illecita e da chi e quanto sarebbe stata posta in essere, è sintomo univoco di tale carenza probatoria di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c..
Il motivo di appello deve dunque essere nel suo complesso respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata costituita , nonché il principio della causazione nei confronti della CP_1 appellata , chiamata in causa dalla convenuta in primo Controparte_2 CP_1 grado. Infatti, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019). Nel caso di specie la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni da parte della società convenuta per il risarcimento del danno, appare congruente e dunque logica espansione del giudizio suscitato dalla parte attrice, su cui devono dunque gravare anche le spese della parte appellata , terza chiamata dalla convenuta . CP_2 CP_1
Differente discorso va fatto per le spese dell'altra appellata , terza chiamata in CP_3 garanzia dalla convenuta che in grado di appello non si è costituita, non Pt_3 reiterando dunque alcuna domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia.
A tale proposito, come osservato anche dalla stessa assicurazione in sede di conclusionale, la contumacia di ha comportato la mancata riproposizione della CP_4 domanda di garanzia formulata in primo grado, assorbita dalla sentenza del Tribunale che ha respinto la domanda principale e, come tale, da ritenere rinunciata in applicazione dell'art. 346 c.p.c. Tuttavia, si osserva che la parte appellante, nelle sue conclusioni in grado di appello, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutte le parti appellate, in solido tra loro, dunque anche delle assicurazioni
(anche esse appellate), dando luogo alla pronuncia di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda in tal modo spiegata in via diretta, per la prima volta in secondo grado, anche nei confronti delle assicurazioni (nei cui confronti la citazione in appello avrebbe dovuto avere la mera funzione di integrazione del litisconsorzio processuale). Dal che se ne deve far conseguire la condanna della parte appellante, in applicazione del principio di soccombenza, con la motivazione di cui sopra, a rifondere le spese di lite anche a CP_3 Le stesse spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4389,00 per la fase di studio, € 2552,00 per la fase introduttiva, € 7298,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 14239,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rifondere a tutte le parti appellate costituite le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna, in € 14239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 14.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni