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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1050 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. ONNIS SILVIA,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “pronunciata la separazione personale dei coniugi, decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che
1 pronuncia la separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il disinteresse del convenuto e il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti con lo svolgimento degli interventi psico sociali, e la domanda di divorzio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza parziale, in linea con quanto disposto dall'art. 473bis.21 e art. 473bis.49 c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse delle parti, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice delegato per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_2
(CA) il 25/12/1995, e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 01/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
2 Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 1050 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. ONNIS SILVIA, Parte_1
ricorrente contro
CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 22/01/2026, ore 12, davanti al GD dott. Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 01/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
4 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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