Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2024, proposto da
MA LA, Kismet S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato MA Lucia Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela MA Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio TO MA ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Taranto n. 43/2024, notificata in data 31/7/2024, avente il seguente oggetto: “ Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante de hors annesso al pubblico esercizio “LA KEBABBERIA DI CUSCELA MARCO” denominato “La Kebabberia” – Viale Magna Grecia n. 429 C/D – Taranto ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi i verbali di sopralluogo del 16/04/2024 e del 01/06/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto del 27 maggio 2024, il sig. LA MA provvedeva a cedere alla Kismet S.r.l.s. un’attività di ristorazione svolta nel Comune di Taranto e per la quale era stata precedentemente rilasciata l’autorizzazione n. 28/2024 per l’istallazione di un dehors. La cessione dell’attività veniva comunicata all’amministrazione comunale con segnalazione certificata di subingresso prot. 0146024 del 13 giugno 2024.
1.2. In data 30 maggio 2024 i funzionari della polizia locale svolgevano un sopralluogo presso l’attività ad esito del quale riscontravano delle difformità nella struttura del dehors ivi presente rispetto a quanto assentito con l’autorizzazione n. 28/2024 (maggiore altezza dei vetri di delimitazione; copertura con tenda di plastica fissa, invece che con sistema mobile ad apertura elettrica, realizzazione di una pannellatura interna in legno/alluminio a copertura dell’impianto elettrico; collocazione di una porta di ingresso a doppio battente).
1.3. In data 10 giugno 2024, pertanto, il Comune diffidava il sig. LA a provvedere all’eliminazione delle irregolarità riscontrate e quest’ultimo, in data 27 giugno 2024, comunicava di aver ottemperato alla diffida, adeguando il dehors a quanto assentito con il provvedimento n. 28/2024.
1.4. A seguito di ulteriori due sopralluoghi, svoltisi in data 27 giugno e 4 luglio 2024, l’amministrazione rilevava la solo parziale esecuzione della diffida, stante la mancata rimozione della porta a doppio battente e della copertura superiore in plastica fissa.
1.5. Pertanto, con ordinanza n. 43 del 31 luglio 2024, il Comune di Taranto intimava al sig. LA di procedere allo sgombero dell’area e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il sig. LA e la Kismet S.r.l.s., conseguentemente, con atto notificato in data 2 ottobre 2024 e depositato in data 10 ottobre 2024, hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 43/2024, unitamente agli atti connessi, sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31 DPR N. 380 DEL 2001 COMMA 2 ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza n. 43/2024, in quanto notificata solo all’originario proprietario dell’attività e non anche alla società acquirente, la quale avrebbe dovuto, altresì, essere coinvolta nel procedimento amministrativo.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 41 CARTA DEI DIRITTI FO APPLICAZIONE DELL’ ART. 41 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT. 7-8-9-10 LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI POTERE. ATTO ABNORME.VIOLAZIONE E FALSA CARENZA DI POTERE. ATTO ABNORME.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DI MOTIVAZIONE ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta nuovamente la violazione delle garanzie partecipative della società acquirente, stante il suo mancato coinvolgimento nel procedimento e, in secondo luogo, è contestato anche il difetto di istruttoria, la sproporzione del provvedimento e la violazione dei principi dell’azione amministrativa, non avendo il Comune considerato che il dehors realizzato non occupava spazi diversi da quelli assentiti e risultava comunque conforme alle previsioni dell’apposito regolamento comunale di cui alla delibera del Consiglio n. 25 del 20 marzo 2019, mentre l’unica difformità rispetto al provvedimento di autorizzazione sarebbe quella relativa alla presenza di una tenda a chiusura manuale, invece che elettrica.
- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 e 10 LEGGE 241/90. VIOLAZIONE DI LEGGE –ECCESSO DI POTERE- CARENZA DI POTERE”.
Con il terzo motivo di ricorso è nuovamente dedotta l’illegittimità degli atti impugnati in ragione della violazione delle garanzie procedimentali.
- “ VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ATTO ILLEGITITMO E ABNORME ”.
Con la quarta ragione di censura i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la determinazione demolitoria sarebbe stata adottata sentenza tenere adeguatamente conto della scarsa entità delle violazioni contestate e dell’importanza del dehors ai fini dello svolgimento dell’attività commerciale.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI DEHORS ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; IRRAGIONEVOLEZZA; MANIFESTA ILLOGICITÀ DIFETTO DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO DEI FATTI FATTI. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
A mezzo dell’ultimo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto privo di motivazione e comunque sproporzionato e abnorme per aver disposto la revoca dell’autorizzazione nell’ambito di un procedimento viziato e pur a fronte della conformità del dehors rispetto alle previsioni del regolamento comunale, il quale consentirebbe la realizzazione di coperture di tipo analogo a quella presente presso la struttura.
2.1. Il Comune di Taranto si è costituito in giudizio in data 1 novembre 2024 mediante deposito di una memoria difensiva, con la quale ha provveduto a replicare ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. L’amministrazione, in sintesi, ha evidenziato la legittimità della notifica del provvedimento nei confronti del solo sig. LA (non essendo stata mai richiesta la voltura dell’autorizzazione n. 28/2024) e l’adeguatezza e completezza dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento, essendo stata accertata la realizzazione di una struttura difforme rispetto a quella assentita e la mancata ottemperanza alla prima richiesta di adeguamento, ragione per cui l’ordine di demolizione risulterebbe un atto dovuto.
2.2. In data 5 novembre 2024 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito le proprie difese.
2.3. Ad esito della camera di consiglio del 6 novembre 2024, questo TAR, con ordinanza n. 706 del 7 novembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, con conseguente sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
2.4. In data 9 ottobre 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno insistito nelle precedenti difese e hanno dato atto, altresì, di aver provveduto alla rimozione anche della porta a doppio battente.
2.5. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Con un primo gruppo di censure (compendiate, in particolare, nell’ambito del primo motivo di ricorso e reiterare, altresì, nel secondo, nel terzo e nel quinto motivo) è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza n. 43/2024, in quanto notificata solo nei confronti del sig. LA e non anche della Kismet S.r.l.s., la quale, inoltre, non sarebbe stata coinvolta nel procedimento, con conseguente violazione delle garanzie di legge.
4.1. Le contestazioni sul punto sono infondate.
4.2. Come dedotto dall’amministrazione comunale, nel caso di specie, a seguito della cessione di azienda intervenuta tra i ricorrenti, veniva presentata in data 13 giugno 2024 solo una SCIA di subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre non veniva mai richiesta la voltura del provvedimento con il quale il sig. LA era stato originariamente autorizzato all’installazione del dehors, ragione per cui il Comune ha correttamente provveduto ad interfacciarsi con l’unico soggetto titolare dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e alla realizzazione della struttura, mentre, al contempo, le questioni relative all’attuale titolarità dei beni che dovrebbero essere rimossi attengono unicamente ai rapporti tra l’acquirente e il venditore e all’eventuale successiva fase di verifica in ordine all’esecuzione del provvedimento.
4.3. A ulteriore conferma di quanto evidenziato, deve, peraltro, rilevarsi che l’amministrazione avviava le attività di verifica in ordine alla conformità del dehors e trasmetteva la diffida con cui richiedeva l’eliminazione delle opere difformi già in data 10 giugno 2024 e, quindi, antecedentemente alla presentazione della SCIA di subingresso e, inoltre, anche successivamente alla diffida, era sempre il sig. LA a interfacciarsi con il Comune tant’è che, nella comunicazione relativa all’esecuzione dei lavori di adeguamento datata 28 giugno 2024 (allegato 4 alla produzione documentale del Comune), quest’ultimo si qualificava espressamente come “ intestatario dell’autorizzazione per il dehors ”, risultando, quindi, dimostra la mancata trasmissione di detto titolo alla società acquirente.
4.4. A ciò deve aggiungersi, infine, che non risulta che la Kismet S.r.l.s. abbia subito alcuna diretta lesione delle garanzie procedimentali alla stessa spettanti quale soggetto comunque interessato dal procedimento, in quanto, da una parte, è dimostrato che detta società era a conoscenza della sua pendenza (dato che, a seguito della diffida del 10 giugno 2024, la struttura era stato oggetto di un intervento di adeguamento), sicché avrebbe potuto intervenirvi e, dall’altra, non sono state indicate specifiche facoltà partecipative che la società non avrebbe potuto esercitare, mentre l’ordinanza n. 43/2024 è stata dalla stessa tempestivamente conosciuta e impugnata.
5. Con un secondo gruppo di censure (compendiate in particolare, nel secondo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso) i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità nel merito dell’ordinanza n. 43/2024, in quanto priva di motivazione, adottata a seguito di un’istruttoria insufficiente e frutto del non coretto bilanciamento dei contrapposti interessi (e, quindi, violativa dei principi generali dell’azione amministrativa), in sintesi in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto della scarsa rilevanza delle difformità contestate, della rispondenza della struttura realizzata rispetto a quanto assentibile in base all’apposito regolamento comunale e delle esigenze dell’attività d’impresa.
5.1. Anche tali censure sono infondate.
5.2. A tale proposito è dirimente evidenziare che, nel caso di specie, l’amministrazione comunale ha rilevato diversi profili di difformità tra il dehors assentito e quello effettivamente realizzato, ragione per cui, in un primo momento, ha diffidato il titolare del permesso a rimuovere le suddette difformità e, successivamente, acclarata la solo parziale esecuzione della diffida, ha intimato la rimozione del dehors.
5.3. A fronte di tali circostanze non emergono elementi tali da dimostrare l’insufficienza dell’istruttoria, né il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, rilevata la presenza di difformità edilizie e la loro mancata rimozione pur a fronte di espresso invito a procedere in tal senso, l’adozione del provvedimento demolitorio risultava un atto dovuto ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 7455 del 22 settembre 2025).
5.4. Né può ritenersi che l’amministrazione non abbia operato un corretto bilanciamento degli opposti interessi (e, in particolare, delle esigenze dell’impresa) o tenuto adeguatamente conto dell’entità degli abusi contestati, in quanto, come già riferito, il provvedimento è stato emesso solo a seguito del riscontro della mancata ottemperanza alla precedente diffida, circostanza che dimostra, quindi, l’adeguata valutazione da parte del Comune delle circostanze di specie e degli interessi coinvolti e, pertanto, l’assenza di profili di irragionevolezza in ordine alle determinazioni adottate.
5.5. Da ultimo, deve evidenziarsi come del tutto irrilevanti siano gli ulteriori rilievi in ordine alla dedotta conformità della struttura realizzata rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale sui dehors di cui alla delibera del Consiglio n. 25 del 20 marzo 2019. Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’abuso edilizio, infatti, non rileva l’astratta assentibilità dell’opera, ma solo la conformità della stessa con quanto effettivamente autorizzato dal titolo legittimamente la sua realizzazione e che, pertanto, ha correttamente costituito l’unico riferimento preso in considerazione da parte dell’amministrazione ai fini delle conseguenti valutazioni.
6. Per quanto detto, conclusivamente, le censure proposte sono infondate, da ciò discendendo il rigetto del ricorso.
7. La specificità delle vicende di causa e, in particolare, l’intervenuta rimozione, anche in corso di giudizio, di parte delle irregolarità contestate costituisce giusta ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV PR, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
IO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | LV PR |
IL SEGRETARIO