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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, scaduto il termine ex art. 127 ter cod. proc. civ. concesso alle parti fino al 18 novembre 2025, ha pronunciato, ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3240 del Ruolo Generale dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Australia), residente a [...]dello Ionio alla Contrada Guardiola 5, e Parte_2
(C.F. ), nato l'[...] a [...] residente a [...]
[...] CodiceFiscale_2
Caterina dello Ionio alla Contrada Guardiola 5, elettivamente domiciliati in Soverato, via Chiefari n.
1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono (C.F. ), che li rappresenta CodiceFiscale_3
e difende in giudizio giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i.;
- Opponenti -
E
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza (P.I. ) (già in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 suoi procuratori, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 326, presso lo studio dell'Avv. Emilia Francesca Arturi (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._4 giudizio giusta procura alle liti per atto del notaio rep. 169836- Racc. 38087 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 7.12.22;
-Opposta-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Romeo Rodriguez Pereira 129 b, presso lo studio dell'Avv.
GI TT (C.F. ), che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura CodiceFiscale_5 alle liti in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. in atti.
pagina 1 di 18 -Interveniente ex art. 111 c.p.c. -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 661/19 emesso in data 6.5.19 e notificato il 10.05.2019.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate entro il termine concesso ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di
- in qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_5 con cui quest'ultima ingiungeva agli odierni opponenti, in solido Controparte_1 tra loro, il pagamento di € 35.226,89 oltre interessi e spese e competenze del procedimento monitorio quale saldo debitorio del rapporto contrattuale di conto corrente, contraddistinto al n. 2388, -oltre interessi al tasso debitorio del 14,30%- stipulato da in Controparte_6 data 4.10.99 e garantito, in virtù di contratto di fideiussione del 4.4.2002 prestato, da Parte_3 fino a concorrenza di € 31.050,00.
[...]
A sostegno della propria domanda gli opponenti eccepivano: 1) violazione dell'art.1283 c.c. con conseguente nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente contenuta nel contratto di conto corrente (stipulato in data anteriore rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000), poiché considerata un uso negoziale e non normativo, vietato dalla legge e necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti senza far operare alcuna capitalizzazione;
2) violazione della legge n. 108/96 poiché il tasso degli interessi pattuito da contratto pari a 13,50%, risultava superiore al tasso soglia antiusura pari a 13,39% per il periodo dal 1 ottobre al
31 dicembre 1999 con conseguente nullità di tale clausola pattizia;
3) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto di apertura del credito essendo stato tale contratto stipulato per facta concludentia con conseguente nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3,
T.U.B. e ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, non applicando alcuna forma di interesse;
4) Violazione dell'art. 120 comma 2 TULB – divieto di anatocismo in materia bancaria – considerato che tale norma, come sostituita dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha reintrodotto il divieto di anatocismo bancario con conseguente rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, eliminando gli interessi anatocistici applicati, anche sotto tale ulteriore profilo;
5) nullità della commissione di massimo scoperto per sua mancata approvazione specifica da parte del cliente e per mancanza di specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) con conseguente ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, escludendo, appunto, la commissione di massimo scoperto;
6) inesistenza pagina 2 di 18 del credito azionato per mancata prova dello stesso poiché l'opposta non ha prodotto in forma integrale tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa;
7) violazione dell'art. 118 TUB tenuto conto che la clausola che consente all'istituto opposto di variare il tasso pattuito non è stata approvata specificamente dal correntista, con la conseguenza che tutte le variazioni in peius del tasso pattuito applicate nel corso del rapporto in danno del correntista devono reputarsi nulle con necessità di procedere ad un ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, sostituendo il tasso nullo applicato con quello legale chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate per le causali sopra indicate, otre interessi;
8) mancata sottoscrizione del contratto di fideiussione posto che il modulo bancario terminava con uno spazio riservato al sig. ove risultava “stampigliato” il suo nominativo ma Parte_3 privo di firma;
9) invalidità della fideiussione omnibus poiché redatta su modulo uniforme ABI violando, in tal guisa, il divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, L. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust).
Sulla scorta delle predette deduzioni ed eccezioni gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, alla luce dei gravi motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- accertare e dichiarare che l'opposta ha pattuito e/o applicato interessi usurari e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli stessi;
per l'effetto, ritenere gli stessi non dovuti, sulla base dei motivi sopra indicati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della commissione di massimo scoperto alla luce dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità della e/o l'inefficacia e/o la non dovutezza delle spese, commissioni e remunerazioni applicate, sulla base dei motivi articolati;
- accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto rapporto dare e avere tra le parti, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi, ogni forma di interesse, escludendo la commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità fondi e tutte le spese e/o commissioni, remunerazioni, in forza dei motivi illustrati;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/ o l'inesistenza e/o l'invalidità del contratto di fideiussione sopra indicato, in quanto sprovvisto di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, ritenere che il
[...]
non può essere considerato obbligato e non è tenuto a versare alcunché all'opposta, Parte_3 alle luce delle motivazioni sopra esposte;
In via subordinata, accertare e dichiarare, incider tantum ai fini della presente opposizione, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione in commento, in quanto lesiva del divieto di intese anticoncorrenziali vietate previsto dall'art. 2, L. 287/1990; accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli opponenti per le causali di cui in premessa pagina 3 di 18 e condannare la banca opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate in danno degli esponenti;
In ogni caso, nel merito: revocare l'opposto decreto ingiuntivo, siccome infondato ed illegittimo, sulla scorta dei motivi di cui sopra”, con vittoria di spese e competenza di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Resisteva con comparsa depositata telematicamente in giudizio il 22.10.2019, la Controparte_1
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza la
[...] Controparte_5
la quale impugnando e contestando le pretese avversarie, chiedeva, previa
[...] concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ivi opposto, il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.11.2019 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta e assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., veniva nominato CTU contabile al fine di verificare l'allegata usurarietà pattuita.
Depositata la consulenza, all'udienza del 21.10.21 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 25.1.22 si costituiva volontariamente la già in qualità di Controparte_2 Controparte_3 nuova mandataria con rappresentanza della che aveva incorporato la Controparte_1
facendo proprie ogni domanda, eccezione, deduzione e produzione Controparte_7 documentale della senonchè, in data 1.2.2024 si costituiva volontariamente in giudizio anche CP_8 la dichiarando di subentrare nella posizione della banca ai sensi dell'art. 111 Controparte_4
c.p.c., in qualità di cessionaria di crediti in blocco concluso in data 13 dicembre 2023 con CP_9
Contr (a sua volta già cessionaria di crediti ex art. 58 TUB con la cedente , stipulato ai sensi
[...] dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio e pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2023, essendo divenuta acquirente pro soluto del credito (NDG 10064900), con accessori, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente ed oggetto del presente giudizio.
Dopo vari rinvii, il processo veniva rinviato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 18.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ. e assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ.
***
Preliminarmente, va dato atto che con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 1.2.2024, è intervenuta in giudizio la in qualità di cessionaria dei rapporti Controparte_4 bancari oggetto di causa, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla
[...]
e reiterandone le richieste e domande. Controparte_1
pagina 4 di 18 Nello specifico, è dimostrato che in data 4.4.2023 la società concludeva con la Controparte_9 un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in Controparte_1 blocco ai sensi dell'articolo 58 del TUB comunicata tramite pubblicazione sulla G.U. Parte II n. 52 del 04/05/2023; successivamente, in data 13.12.23, la stipulava, a sua volta, un Controparte_4 contratto di cessione di crediti in blocco concluso con ai sensi dell'articolo 58 del Controparte_9
Testo Unico ANrio e pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2023, n. 153, diventando acquirente pro soluto del credito (NDG 10064900), con accessori, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente ed oggetto del presente giudizio.
A seguito della allegata catena di cessione dei rapporti bancari de quibus e del relativo credito, si è verificata una successione a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso ciò comportando, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo.
Infatti, non essendo stato formalizzato nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che, pertanto, viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto (in caso simile v. Tribunale
Catanzaro sez. II, 26/09/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 26/09/2023), n.1520).
Tanto premesso, nel merito l'opposizione – i cui motivi verranno esaminati secondo un ordine logico di esposizione – è parzialmente fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 1283 cod. civ. con conseguente nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, contenuta nel contratto di conto corrente stipulato in data 4.10.1999 con la
(dunque anteriormente rispetto alla delibera del CICR Controparte_11 del 9.2.2000) poiché considerata un uso negoziale e non normativo vietato dalla legge. Sulla scorta della prefata contestazione gli opponenti chiedono il ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti senza far operare alcuna capitalizzazione. Allo stesso modo, con il quarto motivo di opposizione gli opponenti contestano la violazione dell'art. 120 comma 2 TULB – divieto di anatocismo in materia bancaria – considerato che il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma
629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha reintrodotto il divieto di anatocismo bancario con conseguente rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, eliminando gli interessi anatocistici applicati, anche sotto tale ulteriore profilo.
pagina 5 di 18 Ebbene, le suesposte doglianze devono essere esaminate congiuntamente poiché entrambe afferenti al divieto di anatocismo bancario eventualmente posto in essere dalla banca opposta.
Entrambe le censure sono fondate.
Dalla relazione peritale, redatta dal Dott. avente ad oggetto i quesiti posti dal G.I. con Persona_1 ordinanza del 14.01.2021, integrati con quelli dell'udienza del 16/02/2021, ed in particolare dalla risposta al quesito n. 2 ( “ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del
30 giugno 2000 (relativa alla pubblicazione della deliberazione del CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
- qualora dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013, risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
- in ogni caso, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/2014 e fino alla stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016; - qualora dal 9 aprile 2016 non vi sia autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili”) il ctu ha accertato che per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente n. 2388 (precisamente dal 1999 al 2017) la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a carico del correntista senza condizione di reciprocità.
Anche per il periodo successivo al 31/12/2013 non è stata riscontrata alcuna stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto e autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi come, invece, previsto dall'evoluzione normativa intervenuta in materia. Ne deriva che nel caso di specie la banca ha fatto ricorso ad anatocismo bancario per tutto il periodo temporale di durata del contratto di c/c, dal momento della sua stipula (anno1999) e fino all'anno 2017.
Segnatamente, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista ha operato nel periodo precedente all'anno 2000 in modo illegittimo secondo la giurisprudenza di legittimità e successivamente dall'1.7.2000 fino al 31 dicembre 2013 in assenza di reciprocità tra le parti e poi dal 9 aprile 2016 in assenza di autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi sono diventati esigibili, violando, dunque, ogni disposizione di legge in materia.
Ne consegue la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista. pagina 6 di 18 Sul punto giova evidenziare che la clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori del cliente va considerata radicalmente nulla, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 4.11.2004, n. 21095), per contrarietà alla norma imperativa ex art. 1283 c.c., non sussistendo un uso normativo legittimante il relativo regime di capitalizzazione, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti, certamente applicabile anche ai contratti conclusi precedentemente rispetto al mutato indirizzo giurisprudenziale.
La declaratoria di nullità della suddetta clausola ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca dovesse avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418/2010, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditori. Alla dichiarazione di nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nel contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 22 aprile
2000, consegue pertanto il ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna diversa capitalizzazione sugli interessi a debito (v. Trib. Bari, 24.4.2014,
n. 2071).
Anche recentemente, la giurisprudenza conferma tale ricostruzione, sostenendo che “gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno natura di fonte di diritto;
di conseguenza, la disciplina applicabile non può che essere quella legale, ossia l'art. 1283 c.c. con la conseguenza che trova conferma il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ciò in quanto detti interessi si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato” (Corte app. Ancona, 29.8.2018, n. 1853) e che “la capitalizzazione degli interessi a debito, nel periodo anteriore al 22/4/2000 (data di entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale del
9/2/2000), non può essere operata se non oggetto di specifica pattuizione, non essendo valido il mero pagina 7 di 18 rinvio alle condizioni usualmente applicate, ne consegue che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, è da ritenersi illegittima per violazione dell'art. 76 Cost. della norma contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c. Il divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.” (Trib. Roma, Sez. XVI, 20.3.2018, n. 5944).
Per il periodo che va dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013 è stata consentita la capitalizzazione degli interessi purché in condizione di reciprocità tra le parti secondo le modalità previste dalla deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
circostanza mancante nel caso di specie atteso che dall'1/1/2014 e fino alla stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016 è stato reintrodotto il divieto di anatocismo bancario (sussistente nel caso di specie) mentre dal 9 aprile 2016 si consente la produzione degli interessi di mora solo se vi sia stata autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili (circostanza non riscontrabile nel caso di specie).
Ebbene, alla luce di tutta la normativa e la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel corso del tempo in materia, ne consegue la nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in atti, da cui scaturisce la richiesta rideterminazione dei rapporti di dare-avere in assenza di detta capitalizzazione.
Sul punto, il ctu ha effettuato due tipologie di ricalcolo:
1) Capitalizzazione Semplice per tutto il rapporto di c/c e con CMS come da contratto da cui emerge un saldo finale a credito della banca di - € 8.41,22, in luogo della originaria somma di €-35.226,89
(“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 27.085,67. Tale valore
è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -35.226,89 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € - 8.141,22. La differenza tra i saldi è scomponibile in €
25.728,43 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 1.357,25 come Commissioni di
Massimo scoperto enucleate nel riconteggio”);
pagina 8 di 18 2) Capitalizzazione Semplice per tutto il rapporto di c/c e con eliminazione della CMS da cui, invece, emerge un saldo finale pari ad -€ 3.665,48 come si legge, plasticamente, nella sintetica valutazione alle osservazioni delle parti (“considerando il solo importo puro C.M.S. di € 4.475,7
(totale al ricalcolo e contabilizzata) e defalcandolo dal saldo passivo finale già accertato in € -
8.141,22 si perviene ad un “ulteriore” saldo passivo finale (Credito della AN) di € 3.665,48”).
A questo punto, mantenendo l'ordine logico di esame dei motivi di opposizione, deve essere scrutinato il quinto motivo con cui gli stessi lamentano la nullità della commissione di massimo scoperto (CMS) per sua mancata approvazione specifica da parte del cliente e per mancanza di specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) con conseguente richiesta di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, escludendo, appunto, la commissione di massimo scoperto. Nel caso di specie nel contratto di conto corrente bancario n. 2388 le parti hanno pattuito un tasso di CMS allo 0,750% sommato al tasso del debitore al 13,50% (v. contratto di c/c in atti all. alla comparsa di costituzione e di risposta dell'opposta).
La suddetta pattuizione è stata regolarmente sottoscritta dal correntista , in Parte_1 qualità di titolare della Arredamento Projet come emerge, plasticamente, dal contratto versato in atti
(v. all. alla comparsa di costituzione e di risposta della banca).
Tuttavia, in relazione alla pattuizione della commissione di massimo scoperto mancano gli ulteriori elementi per definire espressamente le modalità obiettive e i criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità (quali la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito).
Sul punto giova rammentare che quanto alla commissione di massimo scoperto, intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario, allorché lo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall'istituto di credito, la stessa deve ritenersi compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) (Trib. Modena, 5.4.2012, n. 593; Trib.
Piacenza, 12.4.2011, n. 309).
La commissione di massimo scoperto, definibile come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, non può, proprio per questa sua funzione, essere considerata priva di causa;
essa, in effetti, o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato e dalla pagina 9 di 18 pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi, o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un certo periodo di tempo (e, quindi, costituisce un corrispettivo autonomo dagli interessi), indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Trib. Perugia, 30.7.2018, n. 1064). Le clausole di massimo scoperto che “si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (così, con ragionamento condivisibile, Trib.
Bari, 24.4.2014, n. 2071), devono, invece, essere reputate nulle.
La loro validità, in altri termini, è connessa alla specificità della pattuizione nel senso che essa è valida solo nel caso in cui possa ravvisarsi nel patto negoziale una causa autonoma e diversa rispetto a quella sottesa all'addebito di interessi passivi e, quindi, solo nel caso in cui la commissione sia prevista a fronte dell'effettivo utilizzo di una certa somma, per un certo periodo di tempo (Trib. Pisa, 25.6.2018,
n. 583).
La giurisprudenza prevalente (v. da ultimo Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 2370/2018) ritiene che la CMS per poter essere valida debba essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo;
è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso statuendo che in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. Ord. n. 19825 del
20/06/2022 (Rv. 665220 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i criteri sopra menzionati afferenti alla CMS non sono in alcun modo indicati nel contratto in atti, da cui risulta, invece, soltanto la percentuale di commissione di massimo scoperto da applicare;
da ciò consegue la nullità della relativa clausola che prevede la commissione in parola nel contratto di c/c n. 2388 e l'esclusione di ogni somma addebitata a tale titolo. pagina 10 di 18 Conclusivamente, va condivisa l'elaborazione peritale sopra illustrata laddove ha effettuato il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti in assenza della CMS, concludendo per un saldo passivo finale pari ad -€ 3.665,48, come si legge nella sintetica valutazione alle osservazioni delle parti, essendo di tale importo il credito vantato dalla banca.
Va, invece, respinta l'eccezione mossa dagli opponenti relativa alla violazione della legge antiusura n. 108/96 per aver pattuito in seno al contratto di conto corrente n.2388 interessi sopra il tasso soglia;
secondo la prospettazione indicata in citazione, il tasso degli interessi pattuito da contratto pari a
13,50% risultava superiore al tasso soglia antiusura pari a 13,39% per il periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 con conseguente nullità di tale clausola pattizia.
La censura è priva di pregio, come è stato osservato dal CTU il quale, in risposta al primo quesito posto dal G.I., ha accertato che dai relativi conteggi non risulta violazione della legge antiusura e quindi che nella fattispecie esaminanda non sono stati pattuiti interessi usurari.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto di apertura del credito essendo stato tale contratto stipulato per facta concludentia con conseguente nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3,
T.U.B. e relativa necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, non applicando alcuna forma di interesse.
Anche tale censura è infondata.
Sul punto giova rammentare che il contratto di apertura di credito è valido anche ove concluso in forma verbale quando vi sia un sottostante rapporto di conto corrente in forma scritta (così, ex multis,
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7763 del 27 marzo 2017); perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive (v. Cass.
Ord. 5364 del 29 febbraio 2024).
Nel caso in analisi, peraltro, seppure non sia stato prodotto in giudizio alcun contratto di apertura del credito, tuttavia, il contratto di conto corrente n. 2388 stipulato in data 4.10.1999 con
[...]
Contr
e la all'art. 6 contiene una disciplina dell'eventuale contratto di Controparte_6 apertura del credito.
Ad ogni modo va rilevato che il saldo finale richiesto dalla banca opposta mediante l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione afferisce soltanto al rapporto di conto corrente in atti che è stato oggetto di accertamento di CTU tecnico contabile al fine di determinare il corretto importo dovuto dagli opponenti in favore del creditore depurato da eventuali interessi usurari e anatocistici.
Dunque, le somme richieste dalla banca e oggetto dell'odierno giudizio si fondano esclusivamente sul pagina 11 di 18 contratto di conto corrente bancario n. 2388, per cui seppur il contratto di apertura del credito non sia nullo, alcuna somma derivante dal prefato contratto potrà essere richiesta nei confronti degli opponenti nell'odierno giudizio.
In relazione poi, alla specifica doglianza circa l'inesistenza del credito vantato dalla banca opposta per mancanza di documentazione probatoria e insufficienza del saldaconto ex art 50 TUB, si rileva che la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che l'estratto conto certificato è idoneo a sostenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo inidoneo, invece, soltanto nella successiva fase di cognizione piena eventualmente instaurata.
Nel caso di specie la banca opposta ha prodotto a sostegno del proprio credito il contratto di conto corrente n. 2388, l'estratto conto con attestazione ex art. 50 D.lgs. 385/93 nonché gli estratti conto bancari dal IV Trimestre 1999 al 30/09/2017, per cui il credito può ritenersi dunque provato.
Con il settimo motivo di opposizione si contesta la violazione dell'art. 118 TUB tenuto conto che la clausola che consente all'istituto opposto di variare il tasso pattuito non è stata approvata specificamente dal correntista, con la conseguenza che tutte le variazioni in peius del tasso pattuito applicate nel corso del rapporto in danno del correntista devono reputarsi nulle, con necessità di procedere a ricalcolo dei rapporti di dare-avere sostituendo il tasso nullo applicato con quello legale.
Gli opponenti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate per le causali sopra indicate, otre interessi.
Tale doglianza è infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Dall'esame del compendio documentale probatorio in atti si riscontra una dichiarazione di variazione contrattuale concordata delle condizioni economiche di affidamento afferenti agli affidamenti e alle norme che regolano le modalità di applicazione della commissione sull'affidamento sottoscritta il
13.7.2010 sia dalla banca che da , in persona della stessa, Controparte_11 in qualità di correntista (v. contratto di c/c alla comparsa di costituzione e di risposta).
pagina 12 di 18 Ne deriva, dunque, la legittimità, sotto tale profilo, dell'operato della banca che ha osservato le disposizioni di cui all'art. 118 TUB poiché ha informato la correntista delle variazioni unilaterali del contratto in corso di esecuzione, modificazioni sottoscritte dall'opponente , la quale non Pt_1 avendo proceduto ad esercitare la facoltà di recesso concessa nei termini di legge ha approvato, con tale comportamento, le variazioni in esame.
Passando, poi, all'esame dell'ottavo motivo di opposizione relativo all'invalidità del contratto di fideiussione con gli opponenti contestano la mancata sottoscrizione da parte Parte_3 del del contratto stesso tenuto conto che il modulo bancario prodotto dalla banca terminava Pt_3 con uno spazio riservato allo stesso ove risultava stampigliato il suo nominativo ma privo della rispettiva firma.
Anche la prefata censura è infondata.
Sul punto giova, in via preliminare, premettere talune considerazioni di ordine generale sulla natura della fideiussione e sulla necessità di forma scritta della fideiussione c.d. bancaria, chiarendo se la stessa possa essere considerata a forma libera, e questo nella considerazione che per i contratti bancari l'art. 117 TUB, dispone in linea generale la forma scritta ad substantiam.
Premesso che è fideiussore colui che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi verso il creditore a titolo personale e con l'intero suo patrimonio la Suprema Corte (cfr., sent. n. 13539 del 13/6/2014) ha stabilito che, se la fonte contrattuale della fideiussione è quella più frequente, quando si tratti di fideiussione senza corrispettivo, la formazione del contratto è regolata dall'art. 1333 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13652/06 e n. 17641/12); pertanto, la proposta proveniente dal fideiussore è sufficiente a perfezionare il contratto senza che il creditore debba manifestare il consenso, purché non rifiuti la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.
Ebbene, la fideiussione rientra proprio nell'alveo dei c.d. “contratti con obbligazioni del solo proponente”, di cui all'art. 1333 c.c.
Ne deriva che la volontà del fideiussore di garantire l'obbligazione altrui, non appena sia stata manifestata, è pertanto autosufficiente e perfeziona il negozio giuridico costituito dall'impegno a garantire con il proprio patrimonio l'altrui obbligazione.
La fideiussione, per essere valida, non richiede neppure l'utilizzo di formule tipiche sacramentali essendo sufficiente che sia manifestata, in forma libera, la sola intenzione di obbligarsi personalmente verso il creditore relativamente ad una obbligazione altrui (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sent. n.
13539 del 13/6/2014).
Tanto premesso in termini generali, occorre poi ricordare, per quel che qui rileva, che per i contratti bancari l'art. 117 TUB dispone: “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai pagina 13 di 18 clienti. (…) 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Pertanto, resta da chiarire se la fideiussione rilasciata in favore di una banca necessiti, ai sensi dell'art. 117 TUB, della forma scritta a pena di nullità, oppure essa sia valida anche ove espressa verbalmente.
Sul punto occorre evidenziare che la fideiussione rimane un negozio giuridico unilaterale a forma libera anche laddove sia rilasciata in favore di una banca erimane un impegno esterno, autonomo, finalizzato a garantire una obbligazione altrui, anche nel caso in cui quest'ultima sia di natura bancaria.
Inoltre è da rilevare che l'art. 117 TUB prevede una nullità di protezione in favore di un contraente debole, che necessita per legge di una protezione accresciuta rispetto a quella ordinaria;
il fideiussore non è però un contraente per cui la legge prevede una necessità di protezione, tant'è che è frequente nella prassi che una fideiussione si trasformi in una “garanzia autonoma”, ove ad essa sia aggiunta la formula di pagamento “senza eccezioni” cui segue che il garante è costretto a provvedere al pagamento in favore della AN senza alcuna possibilità di eccezione e opposizione.
In altri termini, se il fideiussore fosse soggetto alla protezione prevista dal TUB, o comunque dalle leggi bancarie, non si comprenderebbe la grande libertà data all'autonomia privata di limitare, sino ad azzerarli, i diritti di eccezione o difesa, come avviene nel caso delle “garanzie autonome” (cfr.,
Cassazione civile, sez. III, n. 12152 del 14/6/2016: “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, è senz'altro preferibile sostenere che la fideiussione bancaria non necessiti della forma scritta a pena di sua invalidità, conclusione suffragata ancora dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la normativa dei contratti bancari (o finanziari) posta a protezione del cliente della AN non può estendersi automaticamente (per osmosi) alle garanzie personali (fideiussione) rilasciate al cliente della banca da soggetti terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con riferimento a negozi stipulati da altri soggetti con la AN (cfr. Cass. 28.2.2019 n
5833).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, la doglianza svolta sul punto dagli opponenti si appalesa infondata, posto che, per quanto sin qui argomentato, si rivela del tutto irrilevante che il contratto di fideiussione manchi della sottoscrizione del fideiussore difatti, la prova del Pt_3 contratto di fideiussione può essere dimostrata anche mediante presunzioni e nel caso di specie assume rilevanza determinante a tal fine la documentazione epistolare prodotta in giudizio intervenuta tra gli Contr opponenti e la banca (cfr. missiva del 29.1.2002 trasmessa dalla ed indirizzata al e Pt_3 debitamente sottoscritta dallo stesso, con cui si fa espresso riferimento alla fideiussione rilasciata dallo pagina 14 di 18 stesso in favore della;
missiva di risposta del 29.1.2002 Controparte_11 con cui gli opponenti “In relazione alle facilitazioni già da Voi accordateci…” autorizzavano la banca ad adire direttamente in via principale e non in via sussidiaria e per l'intero credito e non per la metà sui propri beni personali); documentazione da cui emerge, plasticamente, che il era Pt_3 certamente a conoscenza del debito assunto in favore della moglie.
Ne deriva che il contratto di fideiussione, sebbene sia privo della sottoscrizione materiale del garante, risulta essere stato provato in giudizio, con la conseguenza che il deve certamente Pt_3 ritenersi responsabile in via solidale con la correntista per i debiti contratti da quest'ultima Pt_1
Contr derivanti dal contratto di conto corrente bancario stipulato con la
In ordine all'ultimo motivo di opposizione, viene eccepita l'invalidità della fideiussione c.d. omnibus poiché redatta su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
La censura è infondata.
Sul punto è da rilevare un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale non è sufficiente il mero riscontro testuale della presenza delle clausole incriminate per dichiarare la nullità della fideiussione.
L'onere della prova ricade interamente sul fideiussore che intenda far valere la nullità per violazione della disciplina sulla concorrenza;
più precisamente, chi eccepisce la nullità deve allegare e dimostrare che la AN abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato. Oltretutto, il provvedimento della AN
d'Italia del 2005 non può, da solo, costituire prova della condotta anticoncorrenziale della nel CP_1 caso concreto, ma si limita ad accertare l'illiceità astratta di uno schema contrattuale se applicato in modo uniforme da più istituti.
È, dunque, richiesto al garante uno sforzo probatorio concreto e circostanziato, che non si esaurisce nella semplice riproduzione di clausole simili a quelle del modello ABI, ma che si traduce in allegazioni specifiche su data e modalità di predisposizione del modulo fideiussorio impiegato;
prassi uniformi seguite dall'istituto di credito;
esistenza e contenuto di eventuali accordi di cartello.
Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto;
il convenuto, innanzitutto non ha individuato in seno alla garanzia le clausole inficiate da nullità per conformità allo schema ABI, ed inoltre non ha fornito alcun elemento da cui desumere la partecipazione dell'istituto bancario ad una condotta illecita sotto il profilo concorrenziale, né ha dimostrato che la fideiussione impiegata fosse una diretta applicazione del modello ABI, oggetto di censura.
pagina 15 di 18 Per assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, non basta all'attore (in questo caso opponente) che voglia provare la condotta illecita anticoncorrenziale della AN rilevare la mera coincidenza formale degli articoli della fideiussione azionata con le clausole censurate dal provvedimento n.
55/2005 di AN d'Italia, ma è necessario dimostrare l'applicazione uniforme di tali clausole ai fini della prova della relazione tra “intesa a monte” e “contratto a valle”.
Da un punto di vista strettamente pratico, questo Giudicante pone, altresì, l'attenzione sulla data di sottoscrizione della fideiussione (anno 2002); infatti, il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con la ovvia conseguenza che tale valore rafforzato non può riscontrarsi per una fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto lo specifico arco temporale intercorrente tra il 2002 ed il maggio 2005.
Per sopperire a tale discrasia temporale, il garante convenuto aveva onere di articolare mezzi di prova volti a dimostrare che nel periodo di riferimento un numero non trascurabile di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche privando quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr.
Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Sulla questione si è pronunciata anche la Suprema Corte di cassazione a Sezione Unite (v. Sent. 30-
12-2021, n. 41994) che conferma come non possa di certo essere una deroga “isolata” all'archetipo codicistico della fideiussione, nel singolo contratto tra una AN ed un cliente, a poter determinare problemi di sorta, in termini di acclarata generalità dell'effetto anticoncorrenziale.
Ne deriva che nella fattispecie esaminanda il garante opponente non ha assolto al proprio onere probatorio al fine di dimostrare l'asserita nullità della fideiussione omnibus dallo stesso stipulata considerato, peraltro, l'anno di sottoscrizione della fideiussione incriminata (anno 2002) ampiamente antecedente al provvedimento della AN d'Italia 55/2005.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni giuridiche fin qui illustrate, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in accoglimento dell'opposizione, con condanna degli opponenti a corrispondere all'opposta, con il vincolo solidale, la somma di € 3.665,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per stabilire a favore di chi deve essere effettuato il predetto pagamento, va dato atto di come, nelle more del giudizio, il credito vantato dalla sia stato ceduto alla Controparte_1 [...] che è, quindi, intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_4
pagina 16 di 18 Risulta in atti la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione del credito e la circostanza è stata confermata di fatto anche dal contegno processuale della banca convenuta cedente il credito che non ha più rassegnato difese nel presente giudizio a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della
[...]
(cfr. Corte Appello Milano sez. I, 24/01/2023, n.220; v. anche Cass. n. 5997 del 17 marzo CP_4
2006), oltre a non essere mai stata contestata dalla parte attrice.
Come noto, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino alla eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171; Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009,
n. 22424).
Va precisato, inoltre, che, come già affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, n.
2171/2015 che richiama Cass. n. 15674/2007 e n. 18973/2006), il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 22424/2009; al riguardo v. anche Cass.
SU n. 22727/2011), avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare (cfr. Cass. n. 22503/2014).
In conseguenza di quanto sopra, posto che in seguito all'intervento di non è stata Controparte_4 formulata domanda di estromissione del cedente dal giudizio (estromissione che, in ogni caso, non è mai stata pronunciata dal Tribunale), la condanna al pagamento di quanto dovuto in esito all'istruttoria svolta va disposta a favore della quale sostituto Controparte_1 processuale di effettiva titolare del credito (v. Corte Appello Venezia sez. I, Controparte_4
10/01/2018, n.15).
Le spese di lite del giudizio (ad eccezione di quelle sostenute da di cui si dirà Controparte_4 meglio infra) devono essere integralmente compensate tra le parti in causa in virtù della complessità delle questioni giuridiche affrontate (fonte peraltro di una evoluzione continua e non sempre omogenea della giurisprudenza di merito e di legittimità) e dell'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata dagli attori con il conseguente ridimensionamento sostanziale del credito della banca.
pagina 17 di 18 Restano a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione della metà ciascuno le spese di
CTU come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 661/19 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 6.5.19 e notificato il 10.05.2019;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta
[...]
in qualità di sostituto processuale di quest'ultima quale Controparte_1 Controparte_4 cessionaria del credito intervenuta nel presente giudizio, della somma di euro 3.665,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la banca opposta;
4) pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori e di parte convenuta, nella misura del
50% ciascuna e solidalmente verso il consulente.
22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, scaduto il termine ex art. 127 ter cod. proc. civ. concesso alle parti fino al 18 novembre 2025, ha pronunciato, ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3240 del Ruolo Generale dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Australia), residente a [...]dello Ionio alla Contrada Guardiola 5, e Parte_2
(C.F. ), nato l'[...] a [...] residente a [...]
[...] CodiceFiscale_2
Caterina dello Ionio alla Contrada Guardiola 5, elettivamente domiciliati in Soverato, via Chiefari n.
1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono (C.F. ), che li rappresenta CodiceFiscale_3
e difende in giudizio giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i.;
- Opponenti -
E
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza (P.I. ) (già in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 suoi procuratori, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 326, presso lo studio dell'Avv. Emilia Francesca Arturi (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._4 giudizio giusta procura alle liti per atto del notaio rep. 169836- Racc. 38087 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 7.12.22;
-Opposta-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Romeo Rodriguez Pereira 129 b, presso lo studio dell'Avv.
GI TT (C.F. ), che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura CodiceFiscale_5 alle liti in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. in atti.
pagina 1 di 18 -Interveniente ex art. 111 c.p.c. -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 661/19 emesso in data 6.5.19 e notificato il 10.05.2019.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate entro il termine concesso ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di
- in qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_5 con cui quest'ultima ingiungeva agli odierni opponenti, in solido Controparte_1 tra loro, il pagamento di € 35.226,89 oltre interessi e spese e competenze del procedimento monitorio quale saldo debitorio del rapporto contrattuale di conto corrente, contraddistinto al n. 2388, -oltre interessi al tasso debitorio del 14,30%- stipulato da in Controparte_6 data 4.10.99 e garantito, in virtù di contratto di fideiussione del 4.4.2002 prestato, da Parte_3 fino a concorrenza di € 31.050,00.
[...]
A sostegno della propria domanda gli opponenti eccepivano: 1) violazione dell'art.1283 c.c. con conseguente nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente contenuta nel contratto di conto corrente (stipulato in data anteriore rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000), poiché considerata un uso negoziale e non normativo, vietato dalla legge e necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti senza far operare alcuna capitalizzazione;
2) violazione della legge n. 108/96 poiché il tasso degli interessi pattuito da contratto pari a 13,50%, risultava superiore al tasso soglia antiusura pari a 13,39% per il periodo dal 1 ottobre al
31 dicembre 1999 con conseguente nullità di tale clausola pattizia;
3) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto di apertura del credito essendo stato tale contratto stipulato per facta concludentia con conseguente nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3,
T.U.B. e ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, non applicando alcuna forma di interesse;
4) Violazione dell'art. 120 comma 2 TULB – divieto di anatocismo in materia bancaria – considerato che tale norma, come sostituita dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha reintrodotto il divieto di anatocismo bancario con conseguente rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, eliminando gli interessi anatocistici applicati, anche sotto tale ulteriore profilo;
5) nullità della commissione di massimo scoperto per sua mancata approvazione specifica da parte del cliente e per mancanza di specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) con conseguente ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, escludendo, appunto, la commissione di massimo scoperto;
6) inesistenza pagina 2 di 18 del credito azionato per mancata prova dello stesso poiché l'opposta non ha prodotto in forma integrale tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa;
7) violazione dell'art. 118 TUB tenuto conto che la clausola che consente all'istituto opposto di variare il tasso pattuito non è stata approvata specificamente dal correntista, con la conseguenza che tutte le variazioni in peius del tasso pattuito applicate nel corso del rapporto in danno del correntista devono reputarsi nulle con necessità di procedere ad un ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, sostituendo il tasso nullo applicato con quello legale chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate per le causali sopra indicate, otre interessi;
8) mancata sottoscrizione del contratto di fideiussione posto che il modulo bancario terminava con uno spazio riservato al sig. ove risultava “stampigliato” il suo nominativo ma Parte_3 privo di firma;
9) invalidità della fideiussione omnibus poiché redatta su modulo uniforme ABI violando, in tal guisa, il divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, L. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust).
Sulla scorta delle predette deduzioni ed eccezioni gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, alla luce dei gravi motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- accertare e dichiarare che l'opposta ha pattuito e/o applicato interessi usurari e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli stessi;
per l'effetto, ritenere gli stessi non dovuti, sulla base dei motivi sopra indicati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della commissione di massimo scoperto alla luce dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità della e/o l'inefficacia e/o la non dovutezza delle spese, commissioni e remunerazioni applicate, sulla base dei motivi articolati;
- accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto rapporto dare e avere tra le parti, escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi, ogni forma di interesse, escludendo la commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità fondi e tutte le spese e/o commissioni, remunerazioni, in forza dei motivi illustrati;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/ o l'inesistenza e/o l'invalidità del contratto di fideiussione sopra indicato, in quanto sprovvisto di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, ritenere che il
[...]
non può essere considerato obbligato e non è tenuto a versare alcunché all'opposta, Parte_3 alle luce delle motivazioni sopra esposte;
In via subordinata, accertare e dichiarare, incider tantum ai fini della presente opposizione, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione in commento, in quanto lesiva del divieto di intese anticoncorrenziali vietate previsto dall'art. 2, L. 287/1990; accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli opponenti per le causali di cui in premessa pagina 3 di 18 e condannare la banca opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate in danno degli esponenti;
In ogni caso, nel merito: revocare l'opposto decreto ingiuntivo, siccome infondato ed illegittimo, sulla scorta dei motivi di cui sopra”, con vittoria di spese e competenza di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Resisteva con comparsa depositata telematicamente in giudizio il 22.10.2019, la Controparte_1
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza la
[...] Controparte_5
la quale impugnando e contestando le pretese avversarie, chiedeva, previa
[...] concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ivi opposto, il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.11.2019 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta e assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., veniva nominato CTU contabile al fine di verificare l'allegata usurarietà pattuita.
Depositata la consulenza, all'udienza del 21.10.21 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 25.1.22 si costituiva volontariamente la già in qualità di Controparte_2 Controparte_3 nuova mandataria con rappresentanza della che aveva incorporato la Controparte_1
facendo proprie ogni domanda, eccezione, deduzione e produzione Controparte_7 documentale della senonchè, in data 1.2.2024 si costituiva volontariamente in giudizio anche CP_8 la dichiarando di subentrare nella posizione della banca ai sensi dell'art. 111 Controparte_4
c.p.c., in qualità di cessionaria di crediti in blocco concluso in data 13 dicembre 2023 con CP_9
Contr (a sua volta già cessionaria di crediti ex art. 58 TUB con la cedente , stipulato ai sensi
[...] dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio e pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2023, essendo divenuta acquirente pro soluto del credito (NDG 10064900), con accessori, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente ed oggetto del presente giudizio.
Dopo vari rinvii, il processo veniva rinviato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 18.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ. e assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ.
***
Preliminarmente, va dato atto che con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 1.2.2024, è intervenuta in giudizio la in qualità di cessionaria dei rapporti Controparte_4 bancari oggetto di causa, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla
[...]
e reiterandone le richieste e domande. Controparte_1
pagina 4 di 18 Nello specifico, è dimostrato che in data 4.4.2023 la società concludeva con la Controparte_9 un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in Controparte_1 blocco ai sensi dell'articolo 58 del TUB comunicata tramite pubblicazione sulla G.U. Parte II n. 52 del 04/05/2023; successivamente, in data 13.12.23, la stipulava, a sua volta, un Controparte_4 contratto di cessione di crediti in blocco concluso con ai sensi dell'articolo 58 del Controparte_9
Testo Unico ANrio e pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2023, n. 153, diventando acquirente pro soluto del credito (NDG 10064900), con accessori, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente ed oggetto del presente giudizio.
A seguito della allegata catena di cessione dei rapporti bancari de quibus e del relativo credito, si è verificata una successione a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso ciò comportando, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo.
Infatti, non essendo stato formalizzato nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che, pertanto, viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto (in caso simile v. Tribunale
Catanzaro sez. II, 26/09/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 26/09/2023), n.1520).
Tanto premesso, nel merito l'opposizione – i cui motivi verranno esaminati secondo un ordine logico di esposizione – è parzialmente fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 1283 cod. civ. con conseguente nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, contenuta nel contratto di conto corrente stipulato in data 4.10.1999 con la
(dunque anteriormente rispetto alla delibera del CICR Controparte_11 del 9.2.2000) poiché considerata un uso negoziale e non normativo vietato dalla legge. Sulla scorta della prefata contestazione gli opponenti chiedono il ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti senza far operare alcuna capitalizzazione. Allo stesso modo, con il quarto motivo di opposizione gli opponenti contestano la violazione dell'art. 120 comma 2 TULB – divieto di anatocismo in materia bancaria – considerato che il comma 2 dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma
629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha reintrodotto il divieto di anatocismo bancario con conseguente rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, eliminando gli interessi anatocistici applicati, anche sotto tale ulteriore profilo.
pagina 5 di 18 Ebbene, le suesposte doglianze devono essere esaminate congiuntamente poiché entrambe afferenti al divieto di anatocismo bancario eventualmente posto in essere dalla banca opposta.
Entrambe le censure sono fondate.
Dalla relazione peritale, redatta dal Dott. avente ad oggetto i quesiti posti dal G.I. con Persona_1 ordinanza del 14.01.2021, integrati con quelli dell'udienza del 16/02/2021, ed in particolare dalla risposta al quesito n. 2 ( “ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del
30 giugno 2000 (relativa alla pubblicazione della deliberazione del CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
- qualora dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013, risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
- in ogni caso, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/2014 e fino alla stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016; - qualora dal 9 aprile 2016 non vi sia autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili”) il ctu ha accertato che per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente n. 2388 (precisamente dal 1999 al 2017) la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a carico del correntista senza condizione di reciprocità.
Anche per il periodo successivo al 31/12/2013 non è stata riscontrata alcuna stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto e autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi come, invece, previsto dall'evoluzione normativa intervenuta in materia. Ne deriva che nel caso di specie la banca ha fatto ricorso ad anatocismo bancario per tutto il periodo temporale di durata del contratto di c/c, dal momento della sua stipula (anno1999) e fino all'anno 2017.
Segnatamente, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista ha operato nel periodo precedente all'anno 2000 in modo illegittimo secondo la giurisprudenza di legittimità e successivamente dall'1.7.2000 fino al 31 dicembre 2013 in assenza di reciprocità tra le parti e poi dal 9 aprile 2016 in assenza di autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi sono diventati esigibili, violando, dunque, ogni disposizione di legge in materia.
Ne consegue la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista. pagina 6 di 18 Sul punto giova evidenziare che la clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori del cliente va considerata radicalmente nulla, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 4.11.2004, n. 21095), per contrarietà alla norma imperativa ex art. 1283 c.c., non sussistendo un uso normativo legittimante il relativo regime di capitalizzazione, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti, certamente applicabile anche ai contratti conclusi precedentemente rispetto al mutato indirizzo giurisprudenziale.
La declaratoria di nullità della suddetta clausola ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca dovesse avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418/2010, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditori. Alla dichiarazione di nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nel contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 22 aprile
2000, consegue pertanto il ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna diversa capitalizzazione sugli interessi a debito (v. Trib. Bari, 24.4.2014,
n. 2071).
Anche recentemente, la giurisprudenza conferma tale ricostruzione, sostenendo che “gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno natura di fonte di diritto;
di conseguenza, la disciplina applicabile non può che essere quella legale, ossia l'art. 1283 c.c. con la conseguenza che trova conferma il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ciò in quanto detti interessi si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato” (Corte app. Ancona, 29.8.2018, n. 1853) e che “la capitalizzazione degli interessi a debito, nel periodo anteriore al 22/4/2000 (data di entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale del
9/2/2000), non può essere operata se non oggetto di specifica pattuizione, non essendo valido il mero pagina 7 di 18 rinvio alle condizioni usualmente applicate, ne consegue che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, è da ritenersi illegittima per violazione dell'art. 76 Cost. della norma contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c. Il divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.” (Trib. Roma, Sez. XVI, 20.3.2018, n. 5944).
Per il periodo che va dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013 è stata consentita la capitalizzazione degli interessi purché in condizione di reciprocità tra le parti secondo le modalità previste dalla deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
circostanza mancante nel caso di specie atteso che dall'1/1/2014 e fino alla stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016 è stato reintrodotto il divieto di anatocismo bancario (sussistente nel caso di specie) mentre dal 9 aprile 2016 si consente la produzione degli interessi di mora solo se vi sia stata autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili (circostanza non riscontrabile nel caso di specie).
Ebbene, alla luce di tutta la normativa e la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel corso del tempo in materia, ne consegue la nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in atti, da cui scaturisce la richiesta rideterminazione dei rapporti di dare-avere in assenza di detta capitalizzazione.
Sul punto, il ctu ha effettuato due tipologie di ricalcolo:
1) Capitalizzazione Semplice per tutto il rapporto di c/c e con CMS come da contratto da cui emerge un saldo finale a credito della banca di - € 8.41,22, in luogo della originaria somma di €-35.226,89
(“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 27.085,67. Tale valore
è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -35.226,89 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € - 8.141,22. La differenza tra i saldi è scomponibile in €
25.728,43 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 1.357,25 come Commissioni di
Massimo scoperto enucleate nel riconteggio”);
pagina 8 di 18 2) Capitalizzazione Semplice per tutto il rapporto di c/c e con eliminazione della CMS da cui, invece, emerge un saldo finale pari ad -€ 3.665,48 come si legge, plasticamente, nella sintetica valutazione alle osservazioni delle parti (“considerando il solo importo puro C.M.S. di € 4.475,7
(totale al ricalcolo e contabilizzata) e defalcandolo dal saldo passivo finale già accertato in € -
8.141,22 si perviene ad un “ulteriore” saldo passivo finale (Credito della AN) di € 3.665,48”).
A questo punto, mantenendo l'ordine logico di esame dei motivi di opposizione, deve essere scrutinato il quinto motivo con cui gli stessi lamentano la nullità della commissione di massimo scoperto (CMS) per sua mancata approvazione specifica da parte del cliente e per mancanza di specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) con conseguente richiesta di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, escludendo, appunto, la commissione di massimo scoperto. Nel caso di specie nel contratto di conto corrente bancario n. 2388 le parti hanno pattuito un tasso di CMS allo 0,750% sommato al tasso del debitore al 13,50% (v. contratto di c/c in atti all. alla comparsa di costituzione e di risposta dell'opposta).
La suddetta pattuizione è stata regolarmente sottoscritta dal correntista , in Parte_1 qualità di titolare della Arredamento Projet come emerge, plasticamente, dal contratto versato in atti
(v. all. alla comparsa di costituzione e di risposta della banca).
Tuttavia, in relazione alla pattuizione della commissione di massimo scoperto mancano gli ulteriori elementi per definire espressamente le modalità obiettive e i criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità (quali la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito).
Sul punto giova rammentare che quanto alla commissione di massimo scoperto, intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario, allorché lo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall'istituto di credito, la stessa deve ritenersi compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) (Trib. Modena, 5.4.2012, n. 593; Trib.
Piacenza, 12.4.2011, n. 309).
La commissione di massimo scoperto, definibile come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, non può, proprio per questa sua funzione, essere considerata priva di causa;
essa, in effetti, o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato e dalla pagina 9 di 18 pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi, o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un certo periodo di tempo (e, quindi, costituisce un corrispettivo autonomo dagli interessi), indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Trib. Perugia, 30.7.2018, n. 1064). Le clausole di massimo scoperto che “si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (così, con ragionamento condivisibile, Trib.
Bari, 24.4.2014, n. 2071), devono, invece, essere reputate nulle.
La loro validità, in altri termini, è connessa alla specificità della pattuizione nel senso che essa è valida solo nel caso in cui possa ravvisarsi nel patto negoziale una causa autonoma e diversa rispetto a quella sottesa all'addebito di interessi passivi e, quindi, solo nel caso in cui la commissione sia prevista a fronte dell'effettivo utilizzo di una certa somma, per un certo periodo di tempo (Trib. Pisa, 25.6.2018,
n. 583).
La giurisprudenza prevalente (v. da ultimo Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 2370/2018) ritiene che la CMS per poter essere valida debba essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo;
è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso statuendo che in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. Ord. n. 19825 del
20/06/2022 (Rv. 665220 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i criteri sopra menzionati afferenti alla CMS non sono in alcun modo indicati nel contratto in atti, da cui risulta, invece, soltanto la percentuale di commissione di massimo scoperto da applicare;
da ciò consegue la nullità della relativa clausola che prevede la commissione in parola nel contratto di c/c n. 2388 e l'esclusione di ogni somma addebitata a tale titolo. pagina 10 di 18 Conclusivamente, va condivisa l'elaborazione peritale sopra illustrata laddove ha effettuato il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti in assenza della CMS, concludendo per un saldo passivo finale pari ad -€ 3.665,48, come si legge nella sintetica valutazione alle osservazioni delle parti, essendo di tale importo il credito vantato dalla banca.
Va, invece, respinta l'eccezione mossa dagli opponenti relativa alla violazione della legge antiusura n. 108/96 per aver pattuito in seno al contratto di conto corrente n.2388 interessi sopra il tasso soglia;
secondo la prospettazione indicata in citazione, il tasso degli interessi pattuito da contratto pari a
13,50% risultava superiore al tasso soglia antiusura pari a 13,39% per il periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 con conseguente nullità di tale clausola pattizia.
La censura è priva di pregio, come è stato osservato dal CTU il quale, in risposta al primo quesito posto dal G.I., ha accertato che dai relativi conteggi non risulta violazione della legge antiusura e quindi che nella fattispecie esaminanda non sono stati pattuiti interessi usurari.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto di apertura del credito essendo stato tale contratto stipulato per facta concludentia con conseguente nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3,
T.U.B. e relativa necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e di avere tra le parti, non applicando alcuna forma di interesse.
Anche tale censura è infondata.
Sul punto giova rammentare che il contratto di apertura di credito è valido anche ove concluso in forma verbale quando vi sia un sottostante rapporto di conto corrente in forma scritta (così, ex multis,
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7763 del 27 marzo 2017); perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive (v. Cass.
Ord. 5364 del 29 febbraio 2024).
Nel caso in analisi, peraltro, seppure non sia stato prodotto in giudizio alcun contratto di apertura del credito, tuttavia, il contratto di conto corrente n. 2388 stipulato in data 4.10.1999 con
[...]
Contr
e la all'art. 6 contiene una disciplina dell'eventuale contratto di Controparte_6 apertura del credito.
Ad ogni modo va rilevato che il saldo finale richiesto dalla banca opposta mediante l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione afferisce soltanto al rapporto di conto corrente in atti che è stato oggetto di accertamento di CTU tecnico contabile al fine di determinare il corretto importo dovuto dagli opponenti in favore del creditore depurato da eventuali interessi usurari e anatocistici.
Dunque, le somme richieste dalla banca e oggetto dell'odierno giudizio si fondano esclusivamente sul pagina 11 di 18 contratto di conto corrente bancario n. 2388, per cui seppur il contratto di apertura del credito non sia nullo, alcuna somma derivante dal prefato contratto potrà essere richiesta nei confronti degli opponenti nell'odierno giudizio.
In relazione poi, alla specifica doglianza circa l'inesistenza del credito vantato dalla banca opposta per mancanza di documentazione probatoria e insufficienza del saldaconto ex art 50 TUB, si rileva che la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che l'estratto conto certificato è idoneo a sostenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo inidoneo, invece, soltanto nella successiva fase di cognizione piena eventualmente instaurata.
Nel caso di specie la banca opposta ha prodotto a sostegno del proprio credito il contratto di conto corrente n. 2388, l'estratto conto con attestazione ex art. 50 D.lgs. 385/93 nonché gli estratti conto bancari dal IV Trimestre 1999 al 30/09/2017, per cui il credito può ritenersi dunque provato.
Con il settimo motivo di opposizione si contesta la violazione dell'art. 118 TUB tenuto conto che la clausola che consente all'istituto opposto di variare il tasso pattuito non è stata approvata specificamente dal correntista, con la conseguenza che tutte le variazioni in peius del tasso pattuito applicate nel corso del rapporto in danno del correntista devono reputarsi nulle, con necessità di procedere a ricalcolo dei rapporti di dare-avere sostituendo il tasso nullo applicato con quello legale.
Gli opponenti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente introitate per le causali sopra indicate, otre interessi.
Tale doglianza è infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Dall'esame del compendio documentale probatorio in atti si riscontra una dichiarazione di variazione contrattuale concordata delle condizioni economiche di affidamento afferenti agli affidamenti e alle norme che regolano le modalità di applicazione della commissione sull'affidamento sottoscritta il
13.7.2010 sia dalla banca che da , in persona della stessa, Controparte_11 in qualità di correntista (v. contratto di c/c alla comparsa di costituzione e di risposta).
pagina 12 di 18 Ne deriva, dunque, la legittimità, sotto tale profilo, dell'operato della banca che ha osservato le disposizioni di cui all'art. 118 TUB poiché ha informato la correntista delle variazioni unilaterali del contratto in corso di esecuzione, modificazioni sottoscritte dall'opponente , la quale non Pt_1 avendo proceduto ad esercitare la facoltà di recesso concessa nei termini di legge ha approvato, con tale comportamento, le variazioni in esame.
Passando, poi, all'esame dell'ottavo motivo di opposizione relativo all'invalidità del contratto di fideiussione con gli opponenti contestano la mancata sottoscrizione da parte Parte_3 del del contratto stesso tenuto conto che il modulo bancario prodotto dalla banca terminava Pt_3 con uno spazio riservato allo stesso ove risultava stampigliato il suo nominativo ma privo della rispettiva firma.
Anche la prefata censura è infondata.
Sul punto giova, in via preliminare, premettere talune considerazioni di ordine generale sulla natura della fideiussione e sulla necessità di forma scritta della fideiussione c.d. bancaria, chiarendo se la stessa possa essere considerata a forma libera, e questo nella considerazione che per i contratti bancari l'art. 117 TUB, dispone in linea generale la forma scritta ad substantiam.
Premesso che è fideiussore colui che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi verso il creditore a titolo personale e con l'intero suo patrimonio la Suprema Corte (cfr., sent. n. 13539 del 13/6/2014) ha stabilito che, se la fonte contrattuale della fideiussione è quella più frequente, quando si tratti di fideiussione senza corrispettivo, la formazione del contratto è regolata dall'art. 1333 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13652/06 e n. 17641/12); pertanto, la proposta proveniente dal fideiussore è sufficiente a perfezionare il contratto senza che il creditore debba manifestare il consenso, purché non rifiuti la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.
Ebbene, la fideiussione rientra proprio nell'alveo dei c.d. “contratti con obbligazioni del solo proponente”, di cui all'art. 1333 c.c.
Ne deriva che la volontà del fideiussore di garantire l'obbligazione altrui, non appena sia stata manifestata, è pertanto autosufficiente e perfeziona il negozio giuridico costituito dall'impegno a garantire con il proprio patrimonio l'altrui obbligazione.
La fideiussione, per essere valida, non richiede neppure l'utilizzo di formule tipiche sacramentali essendo sufficiente che sia manifestata, in forma libera, la sola intenzione di obbligarsi personalmente verso il creditore relativamente ad una obbligazione altrui (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sent. n.
13539 del 13/6/2014).
Tanto premesso in termini generali, occorre poi ricordare, per quel che qui rileva, che per i contratti bancari l'art. 117 TUB dispone: “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai pagina 13 di 18 clienti. (…) 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Pertanto, resta da chiarire se la fideiussione rilasciata in favore di una banca necessiti, ai sensi dell'art. 117 TUB, della forma scritta a pena di nullità, oppure essa sia valida anche ove espressa verbalmente.
Sul punto occorre evidenziare che la fideiussione rimane un negozio giuridico unilaterale a forma libera anche laddove sia rilasciata in favore di una banca erimane un impegno esterno, autonomo, finalizzato a garantire una obbligazione altrui, anche nel caso in cui quest'ultima sia di natura bancaria.
Inoltre è da rilevare che l'art. 117 TUB prevede una nullità di protezione in favore di un contraente debole, che necessita per legge di una protezione accresciuta rispetto a quella ordinaria;
il fideiussore non è però un contraente per cui la legge prevede una necessità di protezione, tant'è che è frequente nella prassi che una fideiussione si trasformi in una “garanzia autonoma”, ove ad essa sia aggiunta la formula di pagamento “senza eccezioni” cui segue che il garante è costretto a provvedere al pagamento in favore della AN senza alcuna possibilità di eccezione e opposizione.
In altri termini, se il fideiussore fosse soggetto alla protezione prevista dal TUB, o comunque dalle leggi bancarie, non si comprenderebbe la grande libertà data all'autonomia privata di limitare, sino ad azzerarli, i diritti di eccezione o difesa, come avviene nel caso delle “garanzie autonome” (cfr.,
Cassazione civile, sez. III, n. 12152 del 14/6/2016: “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, è senz'altro preferibile sostenere che la fideiussione bancaria non necessiti della forma scritta a pena di sua invalidità, conclusione suffragata ancora dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la normativa dei contratti bancari (o finanziari) posta a protezione del cliente della AN non può estendersi automaticamente (per osmosi) alle garanzie personali (fideiussione) rilasciate al cliente della banca da soggetti terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con riferimento a negozi stipulati da altri soggetti con la AN (cfr. Cass. 28.2.2019 n
5833).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, la doglianza svolta sul punto dagli opponenti si appalesa infondata, posto che, per quanto sin qui argomentato, si rivela del tutto irrilevante che il contratto di fideiussione manchi della sottoscrizione del fideiussore difatti, la prova del Pt_3 contratto di fideiussione può essere dimostrata anche mediante presunzioni e nel caso di specie assume rilevanza determinante a tal fine la documentazione epistolare prodotta in giudizio intervenuta tra gli Contr opponenti e la banca (cfr. missiva del 29.1.2002 trasmessa dalla ed indirizzata al e Pt_3 debitamente sottoscritta dallo stesso, con cui si fa espresso riferimento alla fideiussione rilasciata dallo pagina 14 di 18 stesso in favore della;
missiva di risposta del 29.1.2002 Controparte_11 con cui gli opponenti “In relazione alle facilitazioni già da Voi accordateci…” autorizzavano la banca ad adire direttamente in via principale e non in via sussidiaria e per l'intero credito e non per la metà sui propri beni personali); documentazione da cui emerge, plasticamente, che il era Pt_3 certamente a conoscenza del debito assunto in favore della moglie.
Ne deriva che il contratto di fideiussione, sebbene sia privo della sottoscrizione materiale del garante, risulta essere stato provato in giudizio, con la conseguenza che il deve certamente Pt_3 ritenersi responsabile in via solidale con la correntista per i debiti contratti da quest'ultima Pt_1
Contr derivanti dal contratto di conto corrente bancario stipulato con la
In ordine all'ultimo motivo di opposizione, viene eccepita l'invalidità della fideiussione c.d. omnibus poiché redatta su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
La censura è infondata.
Sul punto è da rilevare un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale non è sufficiente il mero riscontro testuale della presenza delle clausole incriminate per dichiarare la nullità della fideiussione.
L'onere della prova ricade interamente sul fideiussore che intenda far valere la nullità per violazione della disciplina sulla concorrenza;
più precisamente, chi eccepisce la nullità deve allegare e dimostrare che la AN abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato. Oltretutto, il provvedimento della AN
d'Italia del 2005 non può, da solo, costituire prova della condotta anticoncorrenziale della nel CP_1 caso concreto, ma si limita ad accertare l'illiceità astratta di uno schema contrattuale se applicato in modo uniforme da più istituti.
È, dunque, richiesto al garante uno sforzo probatorio concreto e circostanziato, che non si esaurisce nella semplice riproduzione di clausole simili a quelle del modello ABI, ma che si traduce in allegazioni specifiche su data e modalità di predisposizione del modulo fideiussorio impiegato;
prassi uniformi seguite dall'istituto di credito;
esistenza e contenuto di eventuali accordi di cartello.
Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto;
il convenuto, innanzitutto non ha individuato in seno alla garanzia le clausole inficiate da nullità per conformità allo schema ABI, ed inoltre non ha fornito alcun elemento da cui desumere la partecipazione dell'istituto bancario ad una condotta illecita sotto il profilo concorrenziale, né ha dimostrato che la fideiussione impiegata fosse una diretta applicazione del modello ABI, oggetto di censura.
pagina 15 di 18 Per assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, non basta all'attore (in questo caso opponente) che voglia provare la condotta illecita anticoncorrenziale della AN rilevare la mera coincidenza formale degli articoli della fideiussione azionata con le clausole censurate dal provvedimento n.
55/2005 di AN d'Italia, ma è necessario dimostrare l'applicazione uniforme di tali clausole ai fini della prova della relazione tra “intesa a monte” e “contratto a valle”.
Da un punto di vista strettamente pratico, questo Giudicante pone, altresì, l'attenzione sulla data di sottoscrizione della fideiussione (anno 2002); infatti, il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con la ovvia conseguenza che tale valore rafforzato non può riscontrarsi per una fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto lo specifico arco temporale intercorrente tra il 2002 ed il maggio 2005.
Per sopperire a tale discrasia temporale, il garante convenuto aveva onere di articolare mezzi di prova volti a dimostrare che nel periodo di riferimento un numero non trascurabile di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche privando quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr.
Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021).
Sulla questione si è pronunciata anche la Suprema Corte di cassazione a Sezione Unite (v. Sent. 30-
12-2021, n. 41994) che conferma come non possa di certo essere una deroga “isolata” all'archetipo codicistico della fideiussione, nel singolo contratto tra una AN ed un cliente, a poter determinare problemi di sorta, in termini di acclarata generalità dell'effetto anticoncorrenziale.
Ne deriva che nella fattispecie esaminanda il garante opponente non ha assolto al proprio onere probatorio al fine di dimostrare l'asserita nullità della fideiussione omnibus dallo stesso stipulata considerato, peraltro, l'anno di sottoscrizione della fideiussione incriminata (anno 2002) ampiamente antecedente al provvedimento della AN d'Italia 55/2005.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni giuridiche fin qui illustrate, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in accoglimento dell'opposizione, con condanna degli opponenti a corrispondere all'opposta, con il vincolo solidale, la somma di € 3.665,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per stabilire a favore di chi deve essere effettuato il predetto pagamento, va dato atto di come, nelle more del giudizio, il credito vantato dalla sia stato ceduto alla Controparte_1 [...] che è, quindi, intervenuta nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_4
pagina 16 di 18 Risulta in atti la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione del credito e la circostanza è stata confermata di fatto anche dal contegno processuale della banca convenuta cedente il credito che non ha più rassegnato difese nel presente giudizio a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della
[...]
(cfr. Corte Appello Milano sez. I, 24/01/2023, n.220; v. anche Cass. n. 5997 del 17 marzo CP_4
2006), oltre a non essere mai stata contestata dalla parte attrice.
Come noto, a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie;
il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.) fino alla eventuale formale estromissione del cedente dal giudizio, estromissione attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Trib. Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171; Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009,
n. 22424).
Va precisato, inoltre, che, come già affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, n.
2171/2015 che richiama Cass. n. 15674/2007 e n. 18973/2006), il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che assume la posizione di parte e non quella di terzo, è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia;
tuttavia, operando il meccanismo della sostituzione processuale ex art. 111 e 81 c.p.c., la decisione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 22424/2009; al riguardo v. anche Cass.
SU n. 22727/2011), avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare (cfr. Cass. n. 22503/2014).
In conseguenza di quanto sopra, posto che in seguito all'intervento di non è stata Controparte_4 formulata domanda di estromissione del cedente dal giudizio (estromissione che, in ogni caso, non è mai stata pronunciata dal Tribunale), la condanna al pagamento di quanto dovuto in esito all'istruttoria svolta va disposta a favore della quale sostituto Controparte_1 processuale di effettiva titolare del credito (v. Corte Appello Venezia sez. I, Controparte_4
10/01/2018, n.15).
Le spese di lite del giudizio (ad eccezione di quelle sostenute da di cui si dirà Controparte_4 meglio infra) devono essere integralmente compensate tra le parti in causa in virtù della complessità delle questioni giuridiche affrontate (fonte peraltro di una evoluzione continua e non sempre omogenea della giurisprudenza di merito e di legittimità) e dell'accoglimento parziale dell'opposizione spiegata dagli attori con il conseguente ridimensionamento sostanziale del credito della banca.
pagina 17 di 18 Restano a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione della metà ciascuno le spese di
CTU come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 661/19 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 6.5.19 e notificato il 10.05.2019;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta
[...]
in qualità di sostituto processuale di quest'ultima quale Controparte_1 Controparte_4 cessionaria del credito intervenuta nel presente giudizio, della somma di euro 3.665,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la banca opposta;
4) pone le spese della CTU definitivamente a carico degli attori e di parte convenuta, nella misura del
50% ciascuna e solidalmente verso il consulente.
22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
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