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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1992 2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA RIZZO Parte_1
ricorrente contro
, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1
della TA , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. DAVIDE DE GIUSEPPE resistente
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 31.05.2021 e regolarmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, la TA
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare Controparte_2
e dichiarare la nullità del contratto di lavoro part-time per il periodo di assunzione, cioè dal 23 giugno 2015 al 30 luglio 2020 così come sottoscritto tra il lavoratore e la Parte_1
in data 23 giugno 2015, per i Controparte_3
motivi di cui alla narrativa del presente atto.
2. Dichiarare inoltre, in applicazione dell'art 2103
c.c., la nullità del contratto di lavoro sotto il profilo dell'inquadramento retributivo al VI livello del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, trovando invece applicazione l'inquadramento retributivo al V livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del
Terziario, Distribuzione e Servizi per i motivi di cui in premessa, con condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive e Tfr.
3. Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità del suddetto contratto, accertare e dichiarare la reale natura di rapporto di lavoro full-time di V livello intercorso tra le parti a far data dal 23.06.2015 al 30.07.2020 ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e
10 del D. Lgs. 81/2015; 4. Condannare conseguentemente la Controparte_3
, nella persona del suo titolare , al pagamento in
[...] Controparte_1
favore del lavoratore , della complessiva somma di euro 53.085,73 (euro Parte_1
cinquantatremilaottantacinque/73), oltre alla differenza del TFR pari ad € 4.478,00, per un totale di € 57.563,73(cinquantasettemilacinquecentosessantatre/73) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Condannare, ex art. 10 co. 3, d. lgs 81/2015,la
[...]
nella persona del titolare al pagamento di ulteriore CP_3 Controparte_1
emolumento a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa in seguito alla maggiore onerosità della prestazione derivante dalla più ampia disponibilità del lavoratore;
6. Condannare la nella persona del titolare a Controparte_3 Controparte_1
produrre documentazione attestante il versamento presso i competenti organi di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente a far data dalla costituzione del rapporto di lavoro;
7. Con vittoria di spese per competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore dell'Avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.”.
CP_ In particolare, allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con la qualifica di Operaio polivalente di 6° livello”, dal 24/06/2015 al 30/07/2020, giusta Pt_2
“Lettera di assunzione per contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato”, sottoscritta dalle parti in data 23/06/2015, che prevedeva un orario di lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Precisava che nel corso del rapporto di lavoro, sin dal primo momento, aveva svolto - su richiesta del datore di lavoro - un orario full time e, segnatamente, dalle 08:00, orario di apertura al pubblico dell'azienda fino alle 17:00, orario previsto per la chiusura, che di solito non avveniva prima delle ore 18:00, specificando, altresì, che in alcune giornate, nelle quali si svolgevano lavori particolarmente complessi, si tratteneva a lavoro anche oltre alle ore 20:00.
Quanto alle attività di lavoro effettuate, rappresentava di aver svolto: - mansioni di carrozziere per lo smontaggio delle auto;
- mansioni di meccanico per lo smontaggio e la bonifica delle parti meccaniche delle auto;
- mansioni di conduttore di carrello elevatore per il trasporto ed il collocamento dei pezzi sugli scaffali con carrello elevatore e delle scocche di auto sul piazzale e mansioni di addetto alla pressa ed alla gru per tutti gli altri lavori;
- attività di manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici di proprietà della resistente, quali il carrello elevatore, la gru e la pressa, con l'affiancamento talvolta, durante l'espletamento di questo tipo di lavoro, di
[...]
nipote del . Tes_1 CP_1
Sottolineava l'istante che tale attività lavorativa veniva svolta nel piazzale interno e doveva essere ultimata nell'arco della stessa giornata;
in particolare, quando le macchine da smontare erano presenti già dai giorni precedenti, il ricorrente iniziava a lavorare al mattino e continuava fino a quando non pressava la carrozzeria che, di solito, avveniva nel pomeriggio inoltrato, mentre quando le macchine arrivavano in tarda mattinata, eseguiva prontamente le indicazioni impartite dal e finiva di lavorare, dopo aver pressato la carrozzeria, non prima delle 20:00, svolgendo CP_1 in entrambi i casi mansioni di V livello;
invece, quando non c'erano macchine da smontare serviva i clienti presenti sul piazzale.
Aggiungeva che dal momento della detenzione del agli arresti domiciliari, per circa 2 CP_1
anni, l'azienda era stata gestita dallo stesso e da nipote del , Testimone_1 CP_1
osservando un orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore
08:00 alle ore 12:00 il sabato, continuando parte resistente a impartire le direttive di lavoro, sia contattandolo sulla sua utenza personale sia chiamando il sull'utenza mobile in uso Tes_1
all'azienda.
Deduceva, pertanto, di aver sempre osservato un orario fisso settimanale previsto per le assunzioni full time, in particolare, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 fino almeno alle ore 17,00
e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00, per un orario settimanale di oltre 40 ore previste dal
CCNL, in assenza di registro delle ore supplementari, nonostante avesse percepito una retribuzione, come da contratto di assunzione, ossia solo per 4 ore giornaliere, lamentando – inoltre - la mancata corresponsione della quattordicesima mensilità come da CCNL.
Lamentava, quindi, la mancata percezione delle differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale per un importo complessivo pari ad € 53.085,73, oltre alla somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto per gli anni lavorativi commisurata al rapporto di lavoro full-time ed al trattamento economico previsto per il V° livello retributivo, come da analitici conteggi all'uopo allegati.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni di cui al libello introduttivo ed innanzi trascritte.
Parte resistente si costituiva in giudizio, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, fornendo una differente rappresentazione in fatto ed assumendo l'erroneità degli avversi conteggi,
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso proposto per la sottoscrizione in data 5/08/2020 di un “verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale”
(ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e 411, co. 3, c.p.c.)”, tra l'odierno datore di lavoro ed il ricorrente, nel quale, tutte le pretese del (TFR, mensilità, ratei di tredicesima mensilità, ferie, permessi, Pt_1
ecc.) venivano soddisfatte mediante un accordo transattivo. Esponeva che il ricorrente, rappresentato dalla O.S. U.I.L., nella persona del Sig. (munito di apposita Persona_1
delega), aveva accettato n. 2 assegni bancari, specificati anche nel verbale di conciliazione alla lettera D), dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato e rilasciando quietanza all'atto del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto.
Nel merito contestava l'an debeatur, rilevando che il ricorrente aveva sempre espletato, nel periodo dal 24.06.215 al 30.07.2020, l'attività lavorativa di cui al 6° livello della cat. Operaio Polivalente, per la durata di 4 ore giornaliere, alternandosi il mattino oppure il pomeriggio e percependo regolarmente lo stipendio previsto dal CCNL.
Concludeva, chiedendo di dichiarare, in primo luogo, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. incardinato dal ricorrente;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito avvocato anticipatario.
Falliti i diversi tentativi di conciliazione ed istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si illustrano.
Nell'ambito del presente giudizio il Tribunale è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente avente oggetto il riconoscimento delle rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive) derivanti dall'asserito svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato, per la resistente, nel periodo dal 24/06/2015 al 30/07/2020, secondo l'orario e le modalità indicate in ricorso e, segnatamente, secondo un rapporto di lavoro full time e in applicazione dell'inquadramento retributivo di cui al V livello del CCNL di categoria.
In via preliminare, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'istante occorre verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un accordo conciliativo non impugnabile e, conseguentemente, se l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata da parte resistente risulti fondata.
Invero, risulta per tabulas che in data 5/08/2020 le parti in causa sottoscrivevano un “verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale”, ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e 411, co. 3, c.p.c., nel quale il lavoratore accettava – a titolo transattivo – la somma di € 3.481,40, “rinunciando a qualsivoglia azione ricollegabile per qualsivoglia pretesa alla attività di lavoro svolta e dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato”, con il rilascio di quietanza all'atto
CP_ del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto;
in particolare, la resistente offriva la somma di € 1.890,20 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 1.5891,20 e di retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, “spettanti a saldo e stralcio ed transazione di ogni pretesa scaturente dal rapporto di lavoro per il periodo in considerazione”; nello stesso verbale si dava atto, altresì, della circostanza che il datore di lavoro avrebbe effettuato il pagamento di quanto dovuto con due assegni bancari ivi richiamati. Come noto, invero, la Suprema Corte ha più volte rilevato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. n.
729/2003, Cass. n. 9120/2015, cass. 18094/2015).
Ciò posto, non vi è dubbio che l'accordo conciliativo intercorso tra le parti in causa sia perfettamente valido e configuri una vera e propria transazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, “(…)il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei
CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.(Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 25/06/2019), n.6268).
Ebbene, a fronte della spiegata eccezione parte ricorrente rilevava di non aver ricevuto il verbale di cui trattasi e di averlo impugnato con missiva del 16/12/2020, evidenziando, altresì, di non aver avuto contatti con il sig. - a suo dire appartenente al comparto industria e Persona_1
metalmeccanici, settore differente da quello del ricorrente - e di non aver compreso il tenore dell'atto in considerazione della sua difficoltà a comprendere ed a parlare la lingua italiana in quanto di nazionalità marocchina.
Tuttavia, esaminando il tenore della richiamata raccomandata del 16/12/2020, si osserva che la difesa del ricorrente non impugnava espressamente il verbale di conciliazione, ma lamentava presunte irregolarità emerse a seguito di verifiche sulla posizione contributiva né tra l'altro risulta la data di spedizione e/o ricezione alla TA resistente non essendo perfettamente leggibile la copia allegata agli atti. Ne consegue, l'infondatezza dei rilievi contestati dal lavoratore, anche in considerazione del fatto che non ha impugnato giudizialmente l'accordo e nel ricorso lo stesso ha ammesso, comunque, di aver sottoscritto un atto di aver ricevuto un importo di circa € 3.000,00 a titolo di tfr, pur non essendo stata rilasciata – a suo dire - la copia dell'atto in questione.
Ebbene, tanto premesso, occorre ad ogni modo rilevare come l'oggetto del presente procedimento sia solo in parte coincidente con le pretese transatte con il verbale di conciliazione di cui trattasi in quanto il ricorrente in questa sede ha chiesto, altresì, l'accertamento della natura full time del rapporto di lavoro subordinato intercorso nonché l'inquadramento nel livello superiore con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre al pagamento del tfr e del risarcimento del danno.
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente risulta, quindi, parzialmente fondata.
Sul punto, prive di pregio appaiono le allegazioni del resistente secondo cui nell'ambito di tale accordo le parti avrebbero definito anche le ulteriori competenze relative alla prestazione lavorativa, posto che, alla luce di un orientamento oramai consolidato “l'efficacia degli accordi transattivi è subordinata alla sua specificità e ad una comprovata consapevolezza del lavoratore riguardo ai diritti cui abdica attraverso l'accordo” (Cass. Civ., sez. Lav., 8 settembre 2017, n. 20976).
Nel documento in questione, sottoscritto dalle parti dopo le dimissioni del ricorrente inviate alla TA il 30/07/2020, si ravvisa la chiara e precisa consapevolezza del lavoratore di accettare – a titolo transattivo – la somma ivi indicata a titolo di trattamento di fine rapporto nonché quale retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, rinunciando ai propri diritti e dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato.
Ebbene, considerato che non vi sono dubbi in merito alla validità di tale accordo, siglato nelle sedi protette e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2113 c.c., ne consegue che la sottoscrizione di tale verbale di conciliazione spiega un effetto preclusivo limitatamente alle pretese oggetto della conciliazione e rivendicate nuovamente con il presente giudizio stante l'inoppugnabilità ex art 2113
c.c. del contenuto dell'accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore subordinato nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto. (Tribunale Messina sez. lav., 18/09/2020, n.1132).
Le domande proposte dal ricorrente volte ad ottenere il riconoscimento delle rivendicazioni retributive a titolo di tfr e di retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, per il periodo dal 24/06/2015 al 30/07/2020 sono, pertanto, da ritenere inammissibili in quanto già oggetto di regolamentazione vincolante mediante il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dal ricorrente e dal datore di lavoro. Venendo, quindi, ad esaminare la domanda volta al pagamento delle ulteriori spettanze retributive asseritamente dovute, non oggetto di conciliazione, giova rilevare che è incontestato che il ricorrente fosse stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, dal 24/06/2015 con la qualifica di Operaio polivalente di 6° livello”, per Pt_2
24 ore settimanali da lunedi' a sabato con orario dalle 8.00 alle 12.00, come risulta dal contratto di assunzione del 23.6.2015. Risulta pacifico inoltre che il rapporto di lavoro si fosse risolto alla data del 31.7.2020.
Ciò posto, quanto al riconoscimento dell'inquadramento superiore nel livello 5° del CCNL di categoria si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 2103 c.c. (così come novellato nel 2015) stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha dunque l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse,
e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorra seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”
(Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso lo scrutinio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere- con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Fatta tale doverosa premessa, è bene evidenziare che non è in contestazione che il ricorrente fosse CP_ stato assunto dalla convenuta, dal 24/06/2015 al 30/07/2020,con la qualifica di Pt_2
Operaio polivalente di 6° livello”, inquadrato nel 6° livello del CCNL di categoria.
Lo scrutinio demandato a questo giudicante nella specie ha, quindi, come oggetto quello di accertare se alla luce dell'istruttoria svolta le mansioni concretamente espletate dal ricorrente giustifichino l'inquadramento del ricorrente nel livello 6° del CCNL per i dipendenti settore terziario, distribuzione e servizi (contratto richiamato nel modello unificato Lav del 23/06/2015) così come sostenuto dal datore di lavoro, ovvero, determinino il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 5°, come invece sostenuto dal lavoratore.
Nella presente fattispecie, il ricorrente si è limitato a riferire di aver svolto le “ mansioni di carrozziere per lo smontaggio delle auto, di meccanico per lo smontaggio e la bonifica delle parti meccaniche delle auto, di conduttore di carrello elevatore per il trasporto ed il collocamento dei pezzi sugli scaffali con carrello elevatore e delle scocche di auto sul piazzale e di addetto alla pressa ed alla gru per tutti gli altri lavori…” e di essersi occupato della manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici, quali il carrello elevatore, la gru e la pressa con l'occasionale affiancamento del nipote del , tuttavia, non ha allegato le diverse declaratorie CP_1 Testimone_1
contrattuali, né ha specificato quali fossero le differenti mansioni appartenenti all'uno e all'altro profilo, né tantomeno ha indicato se e come le asserite mansioni superiori sarebbero state svolte in prevalenza rispetto alle altre. Vi è di più. Nella descrizione delle attività svolte, il lavoratore allegava “(…) quando le macchine da smontare erano presenti già dai giorni precedenti, il iniziava al mattino e continuava Pt_1
fino a quando non pressava la carrozzeria che, di solito, avveniva nel pomeriggio inoltrato, svolgendo vieppiù mansioni di V livello di addetto alla pressa, mentre quando le macchine arrivavano in tarda mattinata, subito cominciava ad eseguire le indicazione già impartite dal
, per poi finire, dopo aver pressato la carrozzeria, non prima delle 20:00, (sempre CP_1
mansioni di V livello) -facendo così intendere di aver svolto mansioni rientranti nel 5°livello solo quando si occupava di pressare la carrozzeria.
Ebbene, emerge chiaramente quindi come il lavoratore non abbia indicato esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte (cfr.; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24.10.2005, n. 20523; 21.5.2003, n. 8025); né abbia precisato quali fossero le specifiche mansioni appartenenti al 6° livello, quali fossero le differenti mansioni del 5° livello professionale (omettendo non solo di allegare le relative declaratorie contrattuali, ma altresì il Ccnl di categoria), né abbia dedotto in che misura le seconde mansioni fossero state prevalenti rispetto alle prime, impedendo di operare il raffronto tra i due profili professionali.
Pertanto, l'azione intentata dal ricorrente risulta già carente sotto il profilo assertivo.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tali considerazioni, il Tribunale osserva come in ogni caso l'istruttoria espletata non ha offerto elementi per giungere a conclusioni differenti.
I testi del ricorrente, infatti, dichiaravano genericamente senza alcun riferimento spazio temporale preciso di aver visto personalmente il che utilizzava il carrello elevatore e di essere a Pt_1
conoscenza – de relato – del fatto che lo stesso utilizzasse la pressa e la gru. Tali dichiarazioni non consentono assolutamente di desumere lo svolgimento prevalente e in autonomia delle mansioni di
5 livello.
Di conseguenza, la domanda di riconoscimento delle differenze retributive per espletamento di mansioni superiori non può esser accolta.
Passando ad esaminare la richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno il
Tribunale osserva come anche tale pretesa appaia infondata.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, infatti, non hanno comprovato la tesi dell'istante, onerata della prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati.
I testi del ricorrente, invero, confermavano genericamente “la circostanza di cui al punto B del ricorso ex art. 414 c.p.c.” in merito all'orario di lavoro effettuato dal dalle 8:00 alle 17.00, Pt_1
per essersi visti al bar dopo il lavoro, o per aver accompagnato il ricorrente sul posto, o ancora perché si recavano in officina saltuariamente per dei pezzi di ricambio, senza però riferire quando, ovvero in quali circostanze di tempo (anni, mesi, stagioni) e di luogo avevano visto il ricorrente lavorare.
Neppure le dichiarazioni del teste Sig. (secondo cui “(…) so che lavorava Testimone_2 presso l'autodemolizione sulla complanare Latiano-Mesagne e confermo (…)che il sig. Pt_1
svolgeva lì lavoro full time dalle ore 8,00 del mattino alle ore 17,00 del pomeriggio. so questo perché andavo spesso presso l'autodemolizione, sia di mattina che di pomeriggio, è capitato di essere andato in autofficina anche nella stessa giornata sia di mattina che di pomeriggio. Preciso che capitava di andare lì anche 2-3 volte a settimana. Mi recavo lì per prendere pezzi di ricambio.
(…)”) aggiungono alcunchè di rilevante, atteso che neanche tale teste riferiva con precisione in quali anni e periodi si fosse recato in officina e avesse visto il ricorrente lavorare.
Pertanto, anche tale richiesta deve esser rigettata.
Altresì disattesa dev'esser, infine, la domanda risarcitoria, in assenza della sussistenza di una responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
In merito alla richiesta di pagamento della quattordicesima mensilità, si rileva che parte ricorrente pur chiedendo il pagamento delle somme in questione nel corpo del ricorso, non riporta tale capo di domanda nelle conclusioni né allega il ccnl da cui poter desumere il diritto al pagamento di tale emolumento.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso non può esser accolto.
Le spese di lite vista la condotta delle parti nella fase delle trattative per la conciliazione si compensano per metà, la residua parte segue la soccombenza.
Pqm
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro 1200,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario del resistente.
Brindisi, 15/01/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1992 2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA RIZZO Parte_1
ricorrente contro
, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante Controparte_1
della TA , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. DAVIDE DE GIUSEPPE resistente
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 31.05.2021 e regolarmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, la TA
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare Controparte_2
e dichiarare la nullità del contratto di lavoro part-time per il periodo di assunzione, cioè dal 23 giugno 2015 al 30 luglio 2020 così come sottoscritto tra il lavoratore e la Parte_1
in data 23 giugno 2015, per i Controparte_3
motivi di cui alla narrativa del presente atto.
2. Dichiarare inoltre, in applicazione dell'art 2103
c.c., la nullità del contratto di lavoro sotto il profilo dell'inquadramento retributivo al VI livello del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, trovando invece applicazione l'inquadramento retributivo al V livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del
Terziario, Distribuzione e Servizi per i motivi di cui in premessa, con condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive e Tfr.
3. Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità del suddetto contratto, accertare e dichiarare la reale natura di rapporto di lavoro full-time di V livello intercorso tra le parti a far data dal 23.06.2015 al 30.07.2020 ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e
10 del D. Lgs. 81/2015; 4. Condannare conseguentemente la Controparte_3
, nella persona del suo titolare , al pagamento in
[...] Controparte_1
favore del lavoratore , della complessiva somma di euro 53.085,73 (euro Parte_1
cinquantatremilaottantacinque/73), oltre alla differenza del TFR pari ad € 4.478,00, per un totale di € 57.563,73(cinquantasettemilacinquecentosessantatre/73) o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Condannare, ex art. 10 co. 3, d. lgs 81/2015,la
[...]
nella persona del titolare al pagamento di ulteriore CP_3 Controparte_1
emolumento a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa in seguito alla maggiore onerosità della prestazione derivante dalla più ampia disponibilità del lavoratore;
6. Condannare la nella persona del titolare a Controparte_3 Controparte_1
produrre documentazione attestante il versamento presso i competenti organi di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente a far data dalla costituzione del rapporto di lavoro;
7. Con vittoria di spese per competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore dell'Avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.”.
CP_ In particolare, allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con la qualifica di Operaio polivalente di 6° livello”, dal 24/06/2015 al 30/07/2020, giusta Pt_2
“Lettera di assunzione per contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato”, sottoscritta dalle parti in data 23/06/2015, che prevedeva un orario di lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Precisava che nel corso del rapporto di lavoro, sin dal primo momento, aveva svolto - su richiesta del datore di lavoro - un orario full time e, segnatamente, dalle 08:00, orario di apertura al pubblico dell'azienda fino alle 17:00, orario previsto per la chiusura, che di solito non avveniva prima delle ore 18:00, specificando, altresì, che in alcune giornate, nelle quali si svolgevano lavori particolarmente complessi, si tratteneva a lavoro anche oltre alle ore 20:00.
Quanto alle attività di lavoro effettuate, rappresentava di aver svolto: - mansioni di carrozziere per lo smontaggio delle auto;
- mansioni di meccanico per lo smontaggio e la bonifica delle parti meccaniche delle auto;
- mansioni di conduttore di carrello elevatore per il trasporto ed il collocamento dei pezzi sugli scaffali con carrello elevatore e delle scocche di auto sul piazzale e mansioni di addetto alla pressa ed alla gru per tutti gli altri lavori;
- attività di manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici di proprietà della resistente, quali il carrello elevatore, la gru e la pressa, con l'affiancamento talvolta, durante l'espletamento di questo tipo di lavoro, di
[...]
nipote del . Tes_1 CP_1
Sottolineava l'istante che tale attività lavorativa veniva svolta nel piazzale interno e doveva essere ultimata nell'arco della stessa giornata;
in particolare, quando le macchine da smontare erano presenti già dai giorni precedenti, il ricorrente iniziava a lavorare al mattino e continuava fino a quando non pressava la carrozzeria che, di solito, avveniva nel pomeriggio inoltrato, mentre quando le macchine arrivavano in tarda mattinata, eseguiva prontamente le indicazioni impartite dal e finiva di lavorare, dopo aver pressato la carrozzeria, non prima delle 20:00, svolgendo CP_1 in entrambi i casi mansioni di V livello;
invece, quando non c'erano macchine da smontare serviva i clienti presenti sul piazzale.
Aggiungeva che dal momento della detenzione del agli arresti domiciliari, per circa 2 CP_1
anni, l'azienda era stata gestita dallo stesso e da nipote del , Testimone_1 CP_1
osservando un orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore
08:00 alle ore 12:00 il sabato, continuando parte resistente a impartire le direttive di lavoro, sia contattandolo sulla sua utenza personale sia chiamando il sull'utenza mobile in uso Tes_1
all'azienda.
Deduceva, pertanto, di aver sempre osservato un orario fisso settimanale previsto per le assunzioni full time, in particolare, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 fino almeno alle ore 17,00
e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00, per un orario settimanale di oltre 40 ore previste dal
CCNL, in assenza di registro delle ore supplementari, nonostante avesse percepito una retribuzione, come da contratto di assunzione, ossia solo per 4 ore giornaliere, lamentando – inoltre - la mancata corresponsione della quattordicesima mensilità come da CCNL.
Lamentava, quindi, la mancata percezione delle differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale per un importo complessivo pari ad € 53.085,73, oltre alla somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto per gli anni lavorativi commisurata al rapporto di lavoro full-time ed al trattamento economico previsto per il V° livello retributivo, come da analitici conteggi all'uopo allegati.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni di cui al libello introduttivo ed innanzi trascritte.
Parte resistente si costituiva in giudizio, contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, fornendo una differente rappresentazione in fatto ed assumendo l'erroneità degli avversi conteggi,
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso proposto per la sottoscrizione in data 5/08/2020 di un “verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale”
(ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e 411, co. 3, c.p.c.)”, tra l'odierno datore di lavoro ed il ricorrente, nel quale, tutte le pretese del (TFR, mensilità, ratei di tredicesima mensilità, ferie, permessi, Pt_1
ecc.) venivano soddisfatte mediante un accordo transattivo. Esponeva che il ricorrente, rappresentato dalla O.S. U.I.L., nella persona del Sig. (munito di apposita Persona_1
delega), aveva accettato n. 2 assegni bancari, specificati anche nel verbale di conciliazione alla lettera D), dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato e rilasciando quietanza all'atto del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto.
Nel merito contestava l'an debeatur, rilevando che il ricorrente aveva sempre espletato, nel periodo dal 24.06.215 al 30.07.2020, l'attività lavorativa di cui al 6° livello della cat. Operaio Polivalente, per la durata di 4 ore giornaliere, alternandosi il mattino oppure il pomeriggio e percependo regolarmente lo stipendio previsto dal CCNL.
Concludeva, chiedendo di dichiarare, in primo luogo, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. incardinato dal ricorrente;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito avvocato anticipatario.
Falliti i diversi tentativi di conciliazione ed istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si illustrano.
Nell'ambito del presente giudizio il Tribunale è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente avente oggetto il riconoscimento delle rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive) derivanti dall'asserito svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato, per la resistente, nel periodo dal 24/06/2015 al 30/07/2020, secondo l'orario e le modalità indicate in ricorso e, segnatamente, secondo un rapporto di lavoro full time e in applicazione dell'inquadramento retributivo di cui al V livello del CCNL di categoria.
In via preliminare, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'istante occorre verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un accordo conciliativo non impugnabile e, conseguentemente, se l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata da parte resistente risulti fondata.
Invero, risulta per tabulas che in data 5/08/2020 le parti in causa sottoscrivevano un “verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale”, ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e 411, co. 3, c.p.c., nel quale il lavoratore accettava – a titolo transattivo – la somma di € 3.481,40, “rinunciando a qualsivoglia azione ricollegabile per qualsivoglia pretesa alla attività di lavoro svolta e dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato”, con il rilascio di quietanza all'atto
CP_ del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto;
in particolare, la resistente offriva la somma di € 1.890,20 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 1.5891,20 e di retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, “spettanti a saldo e stralcio ed transazione di ogni pretesa scaturente dal rapporto di lavoro per il periodo in considerazione”; nello stesso verbale si dava atto, altresì, della circostanza che il datore di lavoro avrebbe effettuato il pagamento di quanto dovuto con due assegni bancari ivi richiamati. Come noto, invero, la Suprema Corte ha più volte rilevato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. n.
729/2003, Cass. n. 9120/2015, cass. 18094/2015).
Ciò posto, non vi è dubbio che l'accordo conciliativo intercorso tra le parti in causa sia perfettamente valido e configuri una vera e propria transazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, “(…)il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni.
La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei
CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.(Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 25/06/2019), n.6268).
Ebbene, a fronte della spiegata eccezione parte ricorrente rilevava di non aver ricevuto il verbale di cui trattasi e di averlo impugnato con missiva del 16/12/2020, evidenziando, altresì, di non aver avuto contatti con il sig. - a suo dire appartenente al comparto industria e Persona_1
metalmeccanici, settore differente da quello del ricorrente - e di non aver compreso il tenore dell'atto in considerazione della sua difficoltà a comprendere ed a parlare la lingua italiana in quanto di nazionalità marocchina.
Tuttavia, esaminando il tenore della richiamata raccomandata del 16/12/2020, si osserva che la difesa del ricorrente non impugnava espressamente il verbale di conciliazione, ma lamentava presunte irregolarità emerse a seguito di verifiche sulla posizione contributiva né tra l'altro risulta la data di spedizione e/o ricezione alla TA resistente non essendo perfettamente leggibile la copia allegata agli atti. Ne consegue, l'infondatezza dei rilievi contestati dal lavoratore, anche in considerazione del fatto che non ha impugnato giudizialmente l'accordo e nel ricorso lo stesso ha ammesso, comunque, di aver sottoscritto un atto di aver ricevuto un importo di circa € 3.000,00 a titolo di tfr, pur non essendo stata rilasciata – a suo dire - la copia dell'atto in questione.
Ebbene, tanto premesso, occorre ad ogni modo rilevare come l'oggetto del presente procedimento sia solo in parte coincidente con le pretese transatte con il verbale di conciliazione di cui trattasi in quanto il ricorrente in questa sede ha chiesto, altresì, l'accertamento della natura full time del rapporto di lavoro subordinato intercorso nonché l'inquadramento nel livello superiore con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre al pagamento del tfr e del risarcimento del danno.
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente risulta, quindi, parzialmente fondata.
Sul punto, prive di pregio appaiono le allegazioni del resistente secondo cui nell'ambito di tale accordo le parti avrebbero definito anche le ulteriori competenze relative alla prestazione lavorativa, posto che, alla luce di un orientamento oramai consolidato “l'efficacia degli accordi transattivi è subordinata alla sua specificità e ad una comprovata consapevolezza del lavoratore riguardo ai diritti cui abdica attraverso l'accordo” (Cass. Civ., sez. Lav., 8 settembre 2017, n. 20976).
Nel documento in questione, sottoscritto dalle parti dopo le dimissioni del ricorrente inviate alla TA il 30/07/2020, si ravvisa la chiara e precisa consapevolezza del lavoratore di accettare – a titolo transattivo – la somma ivi indicata a titolo di trattamento di fine rapporto nonché quale retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, rinunciando ai propri diritti e dichiarando di essere pienamente soddisfatto per tutto il periodo indicato.
Ebbene, considerato che non vi sono dubbi in merito alla validità di tale accordo, siglato nelle sedi protette e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2113 c.c., ne consegue che la sottoscrizione di tale verbale di conciliazione spiega un effetto preclusivo limitatamente alle pretese oggetto della conciliazione e rivendicate nuovamente con il presente giudizio stante l'inoppugnabilità ex art 2113
c.c. del contenuto dell'accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore subordinato nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto. (Tribunale Messina sez. lav., 18/09/2020, n.1132).
Le domande proposte dal ricorrente volte ad ottenere il riconoscimento delle rivendicazioni retributive a titolo di tfr e di retribuzione del mese di luglio e dei ratei di 13 mensilità, ferie non godute festività e permessi, per il periodo dal 24/06/2015 al 30/07/2020 sono, pertanto, da ritenere inammissibili in quanto già oggetto di regolamentazione vincolante mediante il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dal ricorrente e dal datore di lavoro. Venendo, quindi, ad esaminare la domanda volta al pagamento delle ulteriori spettanze retributive asseritamente dovute, non oggetto di conciliazione, giova rilevare che è incontestato che il ricorrente fosse stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, dal 24/06/2015 con la qualifica di Operaio polivalente di 6° livello”, per Pt_2
24 ore settimanali da lunedi' a sabato con orario dalle 8.00 alle 12.00, come risulta dal contratto di assunzione del 23.6.2015. Risulta pacifico inoltre che il rapporto di lavoro si fosse risolto alla data del 31.7.2020.
Ciò posto, quanto al riconoscimento dell'inquadramento superiore nel livello 5° del CCNL di categoria si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 2103 c.c. (così come novellato nel 2015) stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha dunque l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse,
e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorra seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”
(Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso lo scrutinio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere- con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Fatta tale doverosa premessa, è bene evidenziare che non è in contestazione che il ricorrente fosse CP_ stato assunto dalla convenuta, dal 24/06/2015 al 30/07/2020,con la qualifica di Pt_2
Operaio polivalente di 6° livello”, inquadrato nel 6° livello del CCNL di categoria.
Lo scrutinio demandato a questo giudicante nella specie ha, quindi, come oggetto quello di accertare se alla luce dell'istruttoria svolta le mansioni concretamente espletate dal ricorrente giustifichino l'inquadramento del ricorrente nel livello 6° del CCNL per i dipendenti settore terziario, distribuzione e servizi (contratto richiamato nel modello unificato Lav del 23/06/2015) così come sostenuto dal datore di lavoro, ovvero, determinino il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 5°, come invece sostenuto dal lavoratore.
Nella presente fattispecie, il ricorrente si è limitato a riferire di aver svolto le “ mansioni di carrozziere per lo smontaggio delle auto, di meccanico per lo smontaggio e la bonifica delle parti meccaniche delle auto, di conduttore di carrello elevatore per il trasporto ed il collocamento dei pezzi sugli scaffali con carrello elevatore e delle scocche di auto sul piazzale e di addetto alla pressa ed alla gru per tutti gli altri lavori…” e di essersi occupato della manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici, quali il carrello elevatore, la gru e la pressa con l'occasionale affiancamento del nipote del , tuttavia, non ha allegato le diverse declaratorie CP_1 Testimone_1
contrattuali, né ha specificato quali fossero le differenti mansioni appartenenti all'uno e all'altro profilo, né tantomeno ha indicato se e come le asserite mansioni superiori sarebbero state svolte in prevalenza rispetto alle altre. Vi è di più. Nella descrizione delle attività svolte, il lavoratore allegava “(…) quando le macchine da smontare erano presenti già dai giorni precedenti, il iniziava al mattino e continuava Pt_1
fino a quando non pressava la carrozzeria che, di solito, avveniva nel pomeriggio inoltrato, svolgendo vieppiù mansioni di V livello di addetto alla pressa, mentre quando le macchine arrivavano in tarda mattinata, subito cominciava ad eseguire le indicazione già impartite dal
, per poi finire, dopo aver pressato la carrozzeria, non prima delle 20:00, (sempre CP_1
mansioni di V livello) -facendo così intendere di aver svolto mansioni rientranti nel 5°livello solo quando si occupava di pressare la carrozzeria.
Ebbene, emerge chiaramente quindi come il lavoratore non abbia indicato esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte (cfr.; 31/12/2009, n. 28284;
30/10/2008, n. 26234; 24.10.2005, n. 20523; 21.5.2003, n. 8025); né abbia precisato quali fossero le specifiche mansioni appartenenti al 6° livello, quali fossero le differenti mansioni del 5° livello professionale (omettendo non solo di allegare le relative declaratorie contrattuali, ma altresì il Ccnl di categoria), né abbia dedotto in che misura le seconde mansioni fossero state prevalenti rispetto alle prime, impedendo di operare il raffronto tra i due profili professionali.
Pertanto, l'azione intentata dal ricorrente risulta già carente sotto il profilo assertivo.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tali considerazioni, il Tribunale osserva come in ogni caso l'istruttoria espletata non ha offerto elementi per giungere a conclusioni differenti.
I testi del ricorrente, infatti, dichiaravano genericamente senza alcun riferimento spazio temporale preciso di aver visto personalmente il che utilizzava il carrello elevatore e di essere a Pt_1
conoscenza – de relato – del fatto che lo stesso utilizzasse la pressa e la gru. Tali dichiarazioni non consentono assolutamente di desumere lo svolgimento prevalente e in autonomia delle mansioni di
5 livello.
Di conseguenza, la domanda di riconoscimento delle differenze retributive per espletamento di mansioni superiori non può esser accolta.
Passando ad esaminare la richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno il
Tribunale osserva come anche tale pretesa appaia infondata.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, infatti, non hanno comprovato la tesi dell'istante, onerata della prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati.
I testi del ricorrente, invero, confermavano genericamente “la circostanza di cui al punto B del ricorso ex art. 414 c.p.c.” in merito all'orario di lavoro effettuato dal dalle 8:00 alle 17.00, Pt_1
per essersi visti al bar dopo il lavoro, o per aver accompagnato il ricorrente sul posto, o ancora perché si recavano in officina saltuariamente per dei pezzi di ricambio, senza però riferire quando, ovvero in quali circostanze di tempo (anni, mesi, stagioni) e di luogo avevano visto il ricorrente lavorare.
Neppure le dichiarazioni del teste Sig. (secondo cui “(…) so che lavorava Testimone_2 presso l'autodemolizione sulla complanare Latiano-Mesagne e confermo (…)che il sig. Pt_1
svolgeva lì lavoro full time dalle ore 8,00 del mattino alle ore 17,00 del pomeriggio. so questo perché andavo spesso presso l'autodemolizione, sia di mattina che di pomeriggio, è capitato di essere andato in autofficina anche nella stessa giornata sia di mattina che di pomeriggio. Preciso che capitava di andare lì anche 2-3 volte a settimana. Mi recavo lì per prendere pezzi di ricambio.
(…)”) aggiungono alcunchè di rilevante, atteso che neanche tale teste riferiva con precisione in quali anni e periodi si fosse recato in officina e avesse visto il ricorrente lavorare.
Pertanto, anche tale richiesta deve esser rigettata.
Altresì disattesa dev'esser, infine, la domanda risarcitoria, in assenza della sussistenza di una responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
In merito alla richiesta di pagamento della quattordicesima mensilità, si rileva che parte ricorrente pur chiedendo il pagamento delle somme in questione nel corpo del ricorso, non riporta tale capo di domanda nelle conclusioni né allega il ccnl da cui poter desumere il diritto al pagamento di tale emolumento.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso non può esser accolto.
Le spese di lite vista la condotta delle parti nella fase delle trattative per la conciliazione si compensano per metà, la residua parte segue la soccombenza.
Pqm
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro 1200,00 oltre accessori di legge in favore del difensore antistatario del resistente.
Brindisi, 15/01/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio