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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4052/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ISABELLA Parte_1 C.F._1
PASSAGLIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
AN SE e SI NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Regia n.53, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: ER ERs «1) disporre che i figli e ancora minorenni, vengano affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che si trasferirà con i figli presso l'immobile condotto in locazione dal padre della stessa, sig. , sito in Camaiore (LU), Controparte_1
Via Sterpi n. 13, dove prenderanno la residenza (i figli e la madre). I genitori avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per i medesimi le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
1 delle aspirazioni dei medesimi, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice competente. ER quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
2) il SI. che rimarrà ad abitare nell'immobile sito in Viareggio (LU), Via Enrico Parte_2
Paladini n. 100/C, dove manterrà la residenza, terrà con sé i figli, nelle seguenti modalità e tempi: tre giorni alla settimana anche non consecutivi, in base ai propri turni di lavoro. Una volta al mese, nella settimana di “salto turno” mensile del sig. nel quale lo stesso, avrà sei giorni liberi Pt_2 consecutivi, i genitori, entro la fine del mese precedente, concorderanno le modalità di gestione del predetto “salto turno”; nella predetta settimana il sig. terrà con sé i figli nei tre giorni Pt_2 consueti, ma potranno esserci variazioni, in aumento, concordate nelle modalità di cui sopra.
- per le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, con le seguenti modalità: per le prime, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 06.01 con l'altro; per le vacanze pasquali i genitori, alternativamente, staranno con i bambini uno il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive i bambini potranno stare con i genitori due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 30.05 salvo che per quella data non sia disponibile il calendario ferie per il padre;
ad ogni buon conto per tutti i periodi di vacanza, le modalità anzidette dovranno essere compatibili con i turni di lavoro dei genitori (i turni del padre, in particolare, sono sempre attivi anche nei periodi festivi). Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura.
3) La SI.ra si trasferirà con i figli e fisserà la residenza, sua e dei minori, nell'immobile Parte_1 condotto in locazione dal padre , in Camaiore (LU), Via Sterpi n. 13, al momento Controparte_1 della sottoscrizione del presente ricorso;
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, da parte del SI. , il Parte_2 medesimo verserà alla madre, a mezzo bonifico, entro e non oltre il 10 di ogni mese, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, l'importo mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); detto importo sarà annualmente, automaticamente, adeguato secondo i parametri Istat;
il padre contribuirà, altresì, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, al pagamento ER ERs delle spese straordinarie riguardanti e nella misura del 50% delle stesse, come da protocollo del Tribunale di Lucca.
Onde prevenire e ridurre future conflittualità, vengono identificate le spese straordinarie che a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano come segue:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando 2 acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di università pubbliche e private, ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b) Spese di natura ludica o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e) Organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza;
laddove non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni 15 giorni, documentando anche a mezzo sms o whastapp le spese effettuate;
5) l'assegno universale, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, sarà percepito interamente dalla SI.ra . Il sig. a partire dal mese di sottoscrizione del Parte_1 Pt_2 presente ricorso, dichiara di acconsentire a che tale assegno venga percepito e trattenuto dalla sig.ra e si obbliga, ove si rendesse necessario, a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a Parte_1 fornire ogni documento utile a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima; a tal riguardo rinuncia inoltre a qualsiasi richiesta di rimborso;
6) per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE ER Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e ERs di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 7/1/2017 e il 27/10/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ISABELLA Parte_1 C.F._1
PASSAGLIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
AN SE e SI NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Regia n.53, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: ER ERs «1) disporre che i figli e ancora minorenni, vengano affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che si trasferirà con i figli presso l'immobile condotto in locazione dal padre della stessa, sig. , sito in Camaiore (LU), Controparte_1
Via Sterpi n. 13, dove prenderanno la residenza (i figli e la madre). I genitori avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per i medesimi le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
1 delle aspirazioni dei medesimi, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice competente. ER quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
2) il SI. che rimarrà ad abitare nell'immobile sito in Viareggio (LU), Via Enrico Parte_2
Paladini n. 100/C, dove manterrà la residenza, terrà con sé i figli, nelle seguenti modalità e tempi: tre giorni alla settimana anche non consecutivi, in base ai propri turni di lavoro. Una volta al mese, nella settimana di “salto turno” mensile del sig. nel quale lo stesso, avrà sei giorni liberi Pt_2 consecutivi, i genitori, entro la fine del mese precedente, concorderanno le modalità di gestione del predetto “salto turno”; nella predetta settimana il sig. terrà con sé i figli nei tre giorni Pt_2 consueti, ma potranno esserci variazioni, in aumento, concordate nelle modalità di cui sopra.
- per le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, con le seguenti modalità: per le prime, dal 24.12 al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 06.01 con l'altro; per le vacanze pasquali i genitori, alternativamente, staranno con i bambini uno il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive i bambini potranno stare con i genitori due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 30.05 salvo che per quella data non sia disponibile il calendario ferie per il padre;
ad ogni buon conto per tutti i periodi di vacanza, le modalità anzidette dovranno essere compatibili con i turni di lavoro dei genitori (i turni del padre, in particolare, sono sempre attivi anche nei periodi festivi). Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura.
3) La SI.ra si trasferirà con i figli e fisserà la residenza, sua e dei minori, nell'immobile Parte_1 condotto in locazione dal padre , in Camaiore (LU), Via Sterpi n. 13, al momento Controparte_1 della sottoscrizione del presente ricorso;
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, da parte del SI. , il Parte_2 medesimo verserà alla madre, a mezzo bonifico, entro e non oltre il 10 di ogni mese, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, l'importo mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); detto importo sarà annualmente, automaticamente, adeguato secondo i parametri Istat;
il padre contribuirà, altresì, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, al pagamento ER ERs delle spese straordinarie riguardanti e nella misura del 50% delle stesse, come da protocollo del Tribunale di Lucca.
Onde prevenire e ridurre future conflittualità, vengono identificate le spese straordinarie che a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano come segue:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando 2 acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di università pubbliche e private, ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b) Spese di natura ludica o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e) Organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza;
laddove non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni 15 giorni, documentando anche a mezzo sms o whastapp le spese effettuate;
5) l'assegno universale, a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, sarà percepito interamente dalla SI.ra . Il sig. a partire dal mese di sottoscrizione del Parte_1 Pt_2 presente ricorso, dichiara di acconsentire a che tale assegno venga percepito e trattenuto dalla sig.ra e si obbliga, ove si rendesse necessario, a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a Parte_1 fornire ogni documento utile a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima; a tal riguardo rinuncia inoltre a qualsiasi richiesta di rimborso;
6) per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE ER Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e ERs di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 7/1/2017 e il 27/10/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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