Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2025, proposto da Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Mugnaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione della Regione TO n.1599 del 23 dicembre 2024, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato: « 1) di adottare la determinazione negativa di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al verbale della riunione del 10/12/2024, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni e le considerazioni ivi riportate, e pertanto di negare il rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 sul progetto denominato “Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA””, ubicato nei Comuni di Montieri e Massa Marittima (GR), proposto da Geotermia Zero Emission Italia S.r.l.; (con sede legale: Milano, Via M. Gonzaga n. 2; C.F./P.IVA: 13658281004); 2) di dare atto che, alla luce dei motivi ostativi emersi per il rilascio del PAUR e nel rispetto del principio di economicità amministrativa, la Conferenza di Servizi ha ritenuto di non procedere nella conclusione delle valutazioni ambientali necessarie per la definitiva espressione di pronuncia di VIA »;
- del verbale della conferenza di servizi, in parte qua , ex art. 14- ter della L. 241/90, della Regione TO - Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale, del 10 dicembre 2024, avente ad oggetto “ [ID 2125] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA” nei Comuni di Montieri e Massa Marittima (GR) Proponente: Geotermia Zero Emission Italia srl. ”, con cui la Conferenza di Servizi ha deciso di proporre alla Giunta Regionale: « 1) di adottare la presente determinazione negativa di conclusione della Conferenza di Servizi e pertanto di negare il rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73-bis della LR. 10/2010 sul “Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA””, ubicato nei Comuni di Montieri e Massa Marittima (GR), proposto da Geotermia Zero Emission Italia S.r.l. (con sede legale: Milano, Via M. Gonzaga n. 2; C.F./P.IVA: 13658281004); 2) di dare atto che, alla luce dei motivi ostativi emersi per il rilascio del PAUR e nel rispetto del principio di economicità amministrativa, la Conferenza di Servizi ha ritenuto di non procedere nella conclusione delle valutazioni ambientali necessarie per la definitiva espressione di pronuncia di VIA, comprensiva della VIncA»;
- del verbale della conferenza di servizi, in parte qua ex art. 14-ter della L.241/90, della Regione TO - Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale, del 25 ottobre 2024, avente ad oggetto « [ID 2125] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “ Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA”” nei Comuni di Montieri e Massa Marittima (GR) Proponente: Geotermia Zero Emission Italia srl.”, in cui il Settore Pianificazione e Gestione Geotermica dichiara, infra, che “Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. non è in possesso di capacità economiche adeguate ai lavori programmati, come esplicitamente previsto e richiesto dalla normativa di settore (art. 4 DPR 395/91 e art.3 D.Lgs. 22/2010) », in qualità di atto connesso;
- del “Report” redatto da PP TO S.p.A. con cui ha concluso che « sulla base di quanto sopra riportato e sulla base del fatto che GZEI ha incentrato la richiesta dei permessi di ricerca quasi esclusivamente su una manifestazione di interesse, rilasciata da un fondo di investimento non vincolante e subordinata ad eventi solo potenzialmente realizzabili, il piano degli investimenti è da ritenersi non sostenibile da parte della società »;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa CI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15 settembre 2023 la Società Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. presentava alla Regione TO, con riferimento al permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “PRATA”, un’istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e 73- bis della L.R. 10/2010.
Il progetto “PRATA” prevede in particolare un’attività di ricerca geotermica ricadente all’interno del territorio della Regione TO, nei Comuni di Massa Marittima e Montieri, in Provincia di Grosseto, per una superficie pari a 34,9378 Kmq e con la durata di 48 mesi. Per ciò che attiene specificamente all’oggetto della presente causa, la richiesta presentata da Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. riguardava la Fase 1 del programma dei lavori del permesso di ricerca, che comprendeva le attività di indagini di rilievo geologico, strutturale, geochimico ed idrogeologico preliminare, le indagini geofisiche in situ (gravimetria, sismica e magnetotellurica) e la definizione dei modelli tridimensionali geologico e di flusso.
Le attività della successiva Fase 2, legate alla realizzazione delle perforazioni esplorative e ricomprese comunque nel programma dei lavori, relazione tecnica, cronoprogramma e piano delle spese, avrebbero invece dovuto seguire un iter autorizzativo ambientale separato e specifico.
1.1. Il progetto, ai sensi dell’art. 6 comma 7 D. Lgs. 152/2006, era assoggettato alla procedura di VIA, di competenza regionale in quanto rientrante nella tipologia di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 2, lettera a): “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda” e ricadente anche parzialmente in “Siti della Rete Natura 2000: ZSC IT51A0002 Poggi di Prata” .
In data 27 settembre 2023, dunque, il Settore VIA della Regione comunicava a tutte le amministrazioni interessate l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web , chiedendo che ne verificassero la completezza.
Il 27 ottobre 2023 il Settore VIA regionale, acquisite le indicazioni delle altre amministrazioni coinvolte, e rilevate alcune mancanze documentali, chiedeva al proponente alcune integrazioni a completamento formale dell’istanza, tra cui il piano delle spese; la società richiedente provvedeva al deposito in data 28 novembre 2023.
Verificata la completezza documentale dell’istanza, il Settore VIA della Regione, in data 7 dicembre 2023, pubblicava sul sito web regionale l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 e dava avvio al procedimento.
Con nota del 7 dicembre 2023, il Settore VIA richiedeva i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle agenzie regionali, oltre che agli altri soggetti interessati.
1.2. Con nota prot. n. 36022 del 22 gennaio 2024 il Settore Pianificazione e Gestione Geotermica della Regione (“Settore Geotermia”) comunicava al Settore VIA che: «Dall’esame della visura camerale risulta che la Società possiede un capitale sociale pari ad Euro 10.000,00. A tale proposito si ricorda quanto previsto all’art. 4 comma 2 del D.P.R. 395/1991, ovvero che il permesso di ricerca di risorse geotermiche viene rilasciato a Società “in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica rispetto ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico”. Si rileva pertanto la necessità che la Soc. proponente presenti documentazione atta a valutare il possesso di adeguata capacità economica per la realizzazione dell’intera fase di ricerca, stimata, come da Piano delle Spese presentato dalla società stessa, in Euro 96.040.000».
Conseguentemente il Settore VIA, con propria nota del 29 gennaio 2024, richiedeva alla società proponente di trasmettere documentazione idonea ad evidenziare il possesso di un’adeguata capacità economica per la realizzazione dell’intera fase di ricerca (Fase 1 e Fase 2), che secondo il Piano delle Spese presentato dalla società richiedente comportava l’impiego di €. 96.040.000. Con successiva nota del 6 febbraio 2024 il Settore Geotermia della Regione trasmetteva inoltre alla società il « modulo (All. A Cap_Eco) da compilare in ogni sua parte, che riporta la documentazione che Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. dovrà produrre, laddove pertinente al progetto in esame, al fine della verifica delle capacità economiche ».
1.3. A seguito della disposta sospensione del termine, la società proponente, in data 19 settembre 2024, inviava al Settore regionale Geotermia e a PP TO (società di supporto tecnico della Regione per la verifica della capacità economica dei richiedenti autorizzazioni di tipo geotermico) la documentazione che avrebbe dovuto comprovare la capacità economica della richiedente.
PP TO, con proprio report del 19 settembre 2025, evidenziava i seguenti profili problematici riguardanti il contributo istruttorio di Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l.: «- C ontrollo indiretto della Società in capo a una persona fisica attualmente inattiva nel settore geotermico; - La Società ancora in una fase di start up nonostante sia stata costituita da quasi 10 anni; - Patrimonio netto tangibile è fortemente negativo (bilancio non ufficiale); - Rilevante perdita d’esercizio 2023 (bilancio non ufficiale); - Imprese socie non operanti nel settore geotermico e non adeguatamente strutturate per sostenere la Società; - Piano degli investimenti ambizioso rispetto alle dimensioni della Società; - Manifestazione di interesse da parte di un Fondo senza un effettivo e concreto impegno a sostenere il Piano degli investimenti; - Non disponibile il piano industriale contenente le proiezioni economico-finanziarie derivanti dagli importanti investimenti programmati », addivenendo alle seguenti conclusioni: « sulla base di quanto sopra riportato e sulla base del fatto che GZEI ha incentrato la richiesta dei permessi di ricerca quasi esclusivamente su una manifestazione di interesse, rilasciata da un fondo di investimento, non vincolante e subordinata ad eventi solo potenzialmente realizzabili, il piano degli investimenti è da ritenersi non sostenibile da parte della società ».
Il Settore regionale Geotermia, fatte proprie le considerazioni di PP TO, le trasmetteva al Settore VIA con nota del 30 settembre 2024, in vista della conferenza di servizi già convocata.
1.4. In data 25 ottobre 2024 si teneva la conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, che si concludeva nei termini di seguito riportati: « sintesi dell’istruttoria svolta, sui vari aspetti esaminati ritenuti più critici e le considerazioni finali a cui è giunta PP TO S.p.A.: “– la società, tramite il supporto esterno di consulenti specializzati, opera nel settore della ricerca geologica applicata alla geotermia e, nonostante sia stata costituita da quasi 10 anni, deve effettivamente avviare l’attività; – premesso che il bilancio 2023 non risulta, ad oggi, ancora depositato, i risultati economici non sono significativi e testimoniano la fase di start up in cui si trova la società; – fino ad oggi, si ipotizza che gli investimenti immateriali effettuati dalla società siano stati sostenuti con risorse finanziarie dei soci; – sulla base della bozza dello stato patrimoniale 2023 si evince che: anche assimilando i Debiti infruttiferi verso Soci a capitale proprio, il patrimonio netto tangibile è fortemente negativo (per circa € 400k); la perdita d’esercizio 2023 ammonta a circa € 180k; – le imprese socie di GZEI sono caratterizzate da: attività non affini al settore geotermico; una dimensione aziendale non adeguata a sostenere gli impegni che la Società dovrà sostenere per la realizzazione dei progetti oggetto del presente documento; – gli interventi di ricerca appaiano analiticamente approfonditi dal punto di vista tecnico-progettuale; – rispetto alle dimensioni attuali della società, il piano degli investimenti previsto dovrà essere sostenuto necessariamente con il supporto finanziario “esterno”, individuato dalla stessa società in un fondo di investimento; – l’offerta non vincolante sottoscritta con il fondo risulta perfezionabile solo al verificarsi di particolari condizioni che rendono tale accordo una semplice manifestazione di interesse senza un effettivo vincolo giuridico che impegna il fondo, sin da ora, a sostenere il piano degli investimenti della società. Dal dicembre 2022 ad oggi ancora il fondo non ha sottoscritto nessun aumento di capitale della società; Conclusioni “sulla base di quanto sopra riportato e sulla base del fatto che GZEI ha incentrato la richiesta dei permessi di ricerca quasi esclusivamente su una manifestazione di interesse, rilasciata da un fondo di investimento, non vincolante e subordinata ad eventi solo potenzialmente realizzabili, il piano degli investimenti è da ritenersi non sostenibile da parte della societ à».
1.5. Conseguentemente il Settore VIA, con nota del 29 ottobre 2024, comunicava alla Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
La società richiedente produceva una memoria con allegata documentazione, che veniva trasmessa a PP TO per un supplemento istruttorio.
Tale supplemento si concludeva ulteriormente in termini negativi per la società istante, previo specifico riscontro di tutte le deduzioni svolte da geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l., precisando che: « Il patrimonio netto tangibile della Società, ovvero al netto delle immobilizzazioni immateriali, è fortemente negativo (circa €. 400k). Inoltre, il patrimonio aggregato delle imprese socie è impiegato prevalentemente in immobilizzazioni finanziarie e crediti di lunga esigibilità. Tutto ciò determina un’evidente carenza di risorse finanziarie disponibili al sostenimento degli investimenti programmati, tali da rendere indispensabile l’apporto di risorse esterne »; « l’atto sottoscritto [con il Fondo n.d.r.] in parola si sostanzia in un’offerta non vincolante perfezionabile solo al verificarsi di particolari condizioni che rendono tale atto una semplice manifestazione di interesse senza un effettivo vincolo giuridico che impegna il fondo, sin da ora, a sostenere il piano degli investimenti»; «la normativa prevede una valutazione che consideri anche gli sviluppi dei progetti di ricerca e l’eventuale realizzazione del progetto geotermico ».
1.6. In data 10 dicembre 2024 si teneva una nuova riunione della conferenza di servizi, all’esito della quale la Giunta Regionale proponeva di definire il procedimento negando il rilascio del PAUR, per i seguenti motivi: « il comma 2 dell’art. 4 DPR 395/91, che chiarisce che la capacità tecnica ed economica deve essere adeguata non solo ai lavori di ricerca e coltivazione programmati, ma anche “al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico” […] la valutazione delle capacità economiche è relativa al complesso delle attività che verranno svolte nell’ambito del permesso di ricerca, compresa la perforazione di otto pozzi esplorativi […] preso atto della posizione conclusiva del Settore regionale Pianificazione e Gestione geotermica, il quale ritiene sussistere il seguente motivo ostativo al rilascio del Permesso di ricerca per risorse geotermiche in esame: mancanza delle capacità economiche, quale presupposto di legittimità per il Permesso di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi del D.Lgs.22/2010 e D.P.R.395/1991” e “dato atto che, per il motivo ostativo sopra richiamato, non sussistono le condizioni per il rilascio del PAUR richiesto ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 sul progetto denominato Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA” ».
1.7. Da ultimo, con deliberazione n. 1599 del 23 dicembre 2024 la Giunta regionale deliberava: « 1) di adottare la determinazione negativa di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al verbale della riunione del 10/12/2024, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), per le motivazioni e le considerazioni ivi riportate, e pertanto di negare il rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 sul progetto denominato “Permesso di ricerca di risorse geotermiche “PRATA”, ubicato nei Comuni di Montieri e Massa Marittima (GR), proposto da Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l.; (con sede legale: Milano, Via M. Gonzaga n. 2; C.F./P.IVA: 13658281004); 2) di dare atto che, alla luce dei motivi ostativi emersi per il rilascio del PAUR e nel rispetto del principio di economicità amministrativa, la Conferenza di Servizi ha ritenuto di non procedere nella conclusione delle valutazioni ambientali necessarie per la definitiva espressione di pronuncia di VIA; ».
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa, la Geotermia Zero Emissioni Italia S.r.l. impugnava il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli ulteriori atti elencati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
2.1. Con il primo motivo di gravame, la società sosteneva che l’adeguatezza delle risorse economiche avrebbe dovuto essere valutata sulla base della sola Fase 1, visto che solo per essa era stata chiesta l’autorizzazione, e tale fase iniziale risultava sostenibile con le sole risorse della società. Geotermia Zero Emissioni aveva inoltre prodotto l’accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2022 con il fondo d’investimento pensionistico Castelpines Equity Fund, volto a reperire le risorse necessarie per supportare l’investimento nel settore geotermico, e in particolare per la costruzione di sei impianti geotermici denominati Pola 1, Pola 2, Treviglio, Caravaggio, Brignano e Lacchiarella; l’accordo, stando alla ricostruzione di parte ricorrente, avrebbe previsto impegni finanziari immediatamente cogenti a carico del Fondo. A parere della società istante, inoltre, l’art. 4 D.P.R. n. 395/1991 non prevedrebbe la necessità di una capacità economica commisurata all’intero intervento ai fini dell’autorizzazione della sola prima fase; la circolare MISE 9 luglio 2015, prot. n. 14857, nel contempo, recante misure di applicazione delle previsioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 22/2010, non disporrebbe requisiti minimi inderogabili per comprovare la capacità economica del proponente, limitandosi a prevedere un capitale minimo integralmente versato pari a €. 120.000. In subordine, Geotermia Zero Emissioni sollevava l’incostituzionalità dell’art. 4 D.P.R. 395/1991, ove da interpretarsi nel senso seguito dalla Regione, siccome in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, in quanto latore di una palese, sproporzionata e ingiustificata limitazione della libertà di iniziativa economica, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La ricorrente invocava infine la capienza del bilancio aggregato con le società socie MA.LU.VA. S.r.l., GIDUE Capital Advisory S.r.l. e Blue Stone S.r.l.
2.2. Attraverso il secondo motivo di impugnazione, si deduceva l’erronea applicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’articolo 4 del DPR n. 395/1991 quale criterio di valutazione per accertare la capacità economica della società proponente. La norma de qua risulterebbe infatti abrogata per effetto dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 22/2010, in relazione alla circolare MISE 9 luglio 2015, prot. n. 14857 la quale, tra le altre cose, disciplina i criteri per la valutazione della capacità economica del proponente, di fatto superando quanto previsto nella precedente previsione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 395/1991.
2.3. Nel terzo motivo si evidenziava l’omessa notifica dell’atto impugnato alla ricorrente.
3. Si costituiva in giudizio la Regione, resistendo al ricorso, del quale deduceva la completa infondatezza.
4. La società ricorrente, all’udienza camerale del 5 marzo 2025, rinunciava alla domanda cautelare, a fronte della fissazione dell’udienza di merito, come precisato nel verbale.
All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
5.1. Il diniego emesso dalla Regione risulta, come emerge dalle superiori considerazioni, fondato sulla ritenuta applicazione alla fattispecie dell’art. 4 D.P.R. 395/1991, in relazione al quale il provvedimento impugnato era specificamente ed esclusivamente motivato.
Secondo parte ricorrente, tuttavia, tale disposizione sarebbe stata abrogata per effetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 22/2010, in relazione alla direttiva n. 14857 adottata dal MISE in data 9 luglio 2015. L’art. 18 comma 3 stabilisce invero che: « Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17 »; e l’art. 17 prevede: « 1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a: a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale; […] » (primo comma); e che: « 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM » (secondo comma).
Stando alla ricostruzione di Geotermia Zero Emissioni, dunque, la circolare n. 14857 del 9 luglio 2015, emanata dal Ministero dello PP Economico ed avente ad oggetto le « Procedure operative per la presentazione e l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma », avrebbe sortito l’effetto di abrogare l’art. 4 D.P.R. 395/1991.
Ritiene il Collegio che tale ricostruzione non possa essere condivisa.
In primo luogo, invero, la Regione, nella propria memoria del 1° marzo 2025 e in quelle successive, evidenziava reiteratamente che la suddetta circolare “abrogativa” risultava applicabile ai soli impianti pilota, e che tali non potevano essere ritenuti quelli oggetto della richiesta di Geotermia Zero Emissioni S.r.l. La circostanza non veniva specificamente contestata negli scritti difensivi della società ricorrente, potendosi perciò ritenere la stessa provata ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a.
Inoltre, lo stesso D. Lgs. 22/2010 definisce all’art. 1 comma 3 bis gli impianti pilota come quelli: « con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale », individuando dunque le caratteristiche costitutive degli stessi, integralmente richiamate dalle premesse della stessa circolare n. 14857/2015.
Orbene, posto che effettivamente la succitata circolare n. 14857/2015 si riferisce esclusivamente agli impianti pilota, e che le relative caratteristiche identificative, definite dall’art. 1 comma 3 bis D. Lgs. 22/2010 e richiamate dalle premesse della circolare stessa, non risultano sussistere, sulla base degli atti di causa, in capo agli impianti oggetto della richiesta dell’odierna ricorrente, deve ulteriormente ritenersi accertato che la suddetta circolare non è applicabile alla fattispecie di causa, che continua pertanto ad essere disciplinata dall’art. 4 D.P.R. 395/1991.
5.2. Quanto alla normativa applicabile alla richiesta di Geotermia Zero Emissioni, l’art. 3 D. Lgs. n. 22/2010 prevede che « Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate » (comma 1), e che: « Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività » (comma 11).
Nel contempo, l’art. 4 del d.P.R. n. 395/1991 sancisce la necessità che venga presentata idonea documentazione « unitamente all’istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione », tale da dimostrare che la capacità tecnica ed economica della proponente sia « adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all’eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l’adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire ».
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, è la stessa lettera della legge a prevedere che la capacità economica del soggetto richiedente il permesso di ricerca debba essere « adeguata » non solo ai lavori da effettuare nell’ambito del programma di ricerca, ma anche all’attività di coltivazione delle risorse geotermiche, al prevedibile sviluppo dei lavori di coltivazione e all’eventuale realizzazione del progetto geotermico.
La Regione ha dunque correttamente interpretato ed applicato la normativa sopra riportata.
5.3. L’art. 4 D.P.R. 395/1991, peraltro, non appare contrastare con la Costituzione nei termini rilevati da Geotermia Zero Emissioni S.r.l., considerato che i requisiti di capacità economica richiesti sono posti a garanzia della sostenibilità, da parte del titolare del permesso minerario, di tutti gli obblighi, anche relativi alla tutela ambientale, che da tale titolo autorizzatorio discendono ex lege . Del resto, lo stesso art. 41 della Carta Fondamentale, invocato dalla ricorrente, prevede espressamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno all’ambiente. Dunque, la limitazione posta dal legislatore è pienamente giustificata dalla disposizione costituzionale stessa.
Né il Collegio ravvisa ipotesi di contrasto con gli artt. 97 e 3 della Costituzione, richiamate da parte ricorrente senza circostanziarne l’ipotizzata lesione.
5.4. Non può ritenersi utile alla posizione della ricorrente, inoltre, l’accordo stipulato con il Fondo Castelpines.
Invero, come si evince dalla normativa riportata al precedente punto 5.2., la capacità economica deve risultare da idonea documentazione prodotta dal richiedente al momento della domanda, e deve essere dallo stesso posseduta al tempo del rilascio del titolo, in modo tale che l’emissione del permesso minerario sia posteriore alla capacità stessa, e non integri invece il presupposto del relativo conseguimento (TAR Lazio, Roma, III, 13 luglio 2010, n. 24861).
Orbene, dalla disamina della documentazione prodotta in atti si evince che quella del fondo costituisce una manifestazione d’interesse non vincolante ( «non-binding indication of interest» , nota del 22 dicembre 2022), e che la successiva lettera del 6 agosto 2024 non costituisce un impegno vincolante (« it is understood that this letter absolutely does not constitute a binding commitment »).
Nessun impegno del fondo poteva pertanto dirsi attualmente sussistente al tempo dell’emissione del provvedimento regionale.
Con conseguente correttezza, anche sotto tale profilo, dell’operato dell’amministrazione regionale.
5.5. Nessun rilievo potrebbe avere, del tutto evidentemente, la capacità economica dei soci, posto che la richiedente è una società a responsabilità limitata, caratterizzata dalla separazione del proprio patrimonio rispetto a quello dei componenti la compagine sociale, e dal possesso di piena ed autonoma capacità giuridica.
5.6. Quanto all’omessa notifica del provvedimento regionale, tale circostanza può incidere solo sull’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990, non già sulla validità dello stesso.
6. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la complessità della fattispecie e delle questioni giuridiche che hanno formato oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PA | LE RI |
IL SEGRETARIO