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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3211/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 8448/2024
TRA
, Parte_1
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv Adriana Ciarfa, giusta procura in atti,
- ricorrente -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv., giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuta invalida al 70%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida al 70%, confermando l'esito della visita medica I.N.P.S. successivamente correggendo la
1 valutazione a seguito di integrazione della documentazione medica valutando il grado di invalidità al 71%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire la Per_1 prestazione summenzionata.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio , assegno mensile di assistenza, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “ NATO IL 25.04.1960 è da considerare: Parte_1
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa al 70% DAL 28.06.2023 EPOCA
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINITRATIVA. Giudizio sostanzialmente identico a
2 quello espresso dalla Commissione INPS”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso:
“Premesse: In tema di invalidità civile la maggior parte delle indicazioni per una corretta valutazione medico legale, sono contenute nel decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 con il quale è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità da utilizzare ai fini del giudizio medico legale. Innanzi tutto il Legislatore ha chiarito esplicitamente che le minorazioni e le malattie invalidanti, congenite od acquisite, fisiche o psichiche, che danno diritto al riconoscimento dello stato di invalidità civile, devono comportare un danno funzionale permanente sottolineando con ciò la basilare equazione medico legale per la quale invalidità è uguale a disfunzionalità. Pertanto il riferimento al danno anatomo-funzionale appare un preciso invito al rigorismo obiettivo, peraltro peculiare della metodologia medico legale, necessario per prevenire e impedire speculazioni, formulate su soggettivismi più o meno compiacenti, su queste premesse si erge tutta la procedura valutativa, con particolare riguardo – ma non solo – per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa. è affetta da Parte_1
1)Depressione ricorrente in soggetto vasculopatico cod. 2206 31/40 equiparato a icd9 296.3.. 51%
2)Cardiopatia sclero-ipertensiva in I° classe Nyha cod. 6441……………..21% 3)Note artrosiche senza evidenti limitazioni funzionali i soggetto osteopenico …………5% 4)Isterectomia
…………………cod 6603…. 20. Dato che trattasi di infermità coesistenti bisogna applicare la formula del calcolo a SC di TH , esplicitamente richiamata dal Legislatore: 51+21=
62% ; 62 +5=63+ 20% = 70; Pertanto il ricorrente è da considerare invalido al 70% dalla data della domanda amministrativa. Da considerare che una percentuale del 25% per isterectomia è impensabile , infatti la tabella recita in età fertile, il soggetto per motivi fisiologici la fertilità e scemata, pertanto un invalidità del 20% per l'isterectomia è piu che sufficiente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che la condizione a carico dell'apparato neuropsichiatrico è tanto grave da giustificare il riconoscimento delle prestazioni invocate.
In aggiunta, è giusto il caso di rilevare che il consulente ha avuto modo di rispondere alle osservazioni della parte relative ai risultati della consulenza, specificando che: ““Nella ATP la diagnosi formulata è stata: ** è affetta da 1) Depressione ricorrente in Parte_1 soggetto vasculopatico cod. 2206 31/40 equiparato a icd9 296.3.. 51% 2) Cardiopatia sclero- ipertensiva in I° classe Nyha cod. 6441……………..21% 3) Note artrosiche senza evidenti limitazioni funzionali i soggetto osteopenico …………5% 4) Isterectomia …………………cod
6603…. 20. • La Documentazione medica postuma non è tale da far modificare il giudizio espresso
, la nuova patologia è una lieve ipoacusia valutata nelle tabelle al 3% , considerato che trattasi di infermità coesistenti , la ricorrente può essere considerata invalida al 71% , ma non oltre – considerando il potere discrezionale, previsto dal legislatore +/- 5% , il giudizio non è modificabile
– La diagnosi psichiatrica diagnosticata nell' ATP è sostanzialmente identica alla diagnosi formulata dal psichiatra il 12.11.2024, cosi come le note artrosiche senza evidenza di limitazioni funzionali , con evidenza radiografica del 04.11.2024. Il CTU ritiene di aver assolto al compito affidatogli, disponibile per qualsiasi chiarimento , conferma integralmente ATP precedentemente depositata”.”.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi
4 operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3211/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 8448/2024
TRA
, Parte_1
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv Adriana Ciarfa, giusta procura in atti,
- ricorrente -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv., giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuta invalida al 70%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida al 70%, confermando l'esito della visita medica I.N.P.S. successivamente correggendo la
1 valutazione a seguito di integrazione della documentazione medica valutando il grado di invalidità al 71%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire la Per_1 prestazione summenzionata.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio , assegno mensile di assistenza, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “ NATO IL 25.04.1960 è da considerare: Parte_1
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa al 70% DAL 28.06.2023 EPOCA
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINITRATIVA. Giudizio sostanzialmente identico a
2 quello espresso dalla Commissione INPS”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso:
“Premesse: In tema di invalidità civile la maggior parte delle indicazioni per una corretta valutazione medico legale, sono contenute nel decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 con il quale è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità da utilizzare ai fini del giudizio medico legale. Innanzi tutto il Legislatore ha chiarito esplicitamente che le minorazioni e le malattie invalidanti, congenite od acquisite, fisiche o psichiche, che danno diritto al riconoscimento dello stato di invalidità civile, devono comportare un danno funzionale permanente sottolineando con ciò la basilare equazione medico legale per la quale invalidità è uguale a disfunzionalità. Pertanto il riferimento al danno anatomo-funzionale appare un preciso invito al rigorismo obiettivo, peraltro peculiare della metodologia medico legale, necessario per prevenire e impedire speculazioni, formulate su soggettivismi più o meno compiacenti, su queste premesse si erge tutta la procedura valutativa, con particolare riguardo – ma non solo – per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa. è affetta da Parte_1
1)Depressione ricorrente in soggetto vasculopatico cod. 2206 31/40 equiparato a icd9 296.3.. 51%
2)Cardiopatia sclero-ipertensiva in I° classe Nyha cod. 6441……………..21% 3)Note artrosiche senza evidenti limitazioni funzionali i soggetto osteopenico …………5% 4)Isterectomia
…………………cod 6603…. 20. Dato che trattasi di infermità coesistenti bisogna applicare la formula del calcolo a SC di TH , esplicitamente richiamata dal Legislatore: 51+21=
62% ; 62 +5=63+ 20% = 70; Pertanto il ricorrente è da considerare invalido al 70% dalla data della domanda amministrativa. Da considerare che una percentuale del 25% per isterectomia è impensabile , infatti la tabella recita in età fertile, il soggetto per motivi fisiologici la fertilità e scemata, pertanto un invalidità del 20% per l'isterectomia è piu che sufficiente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che la condizione a carico dell'apparato neuropsichiatrico è tanto grave da giustificare il riconoscimento delle prestazioni invocate.
In aggiunta, è giusto il caso di rilevare che il consulente ha avuto modo di rispondere alle osservazioni della parte relative ai risultati della consulenza, specificando che: ““Nella ATP la diagnosi formulata è stata: ** è affetta da 1) Depressione ricorrente in Parte_1 soggetto vasculopatico cod. 2206 31/40 equiparato a icd9 296.3.. 51% 2) Cardiopatia sclero- ipertensiva in I° classe Nyha cod. 6441……………..21% 3) Note artrosiche senza evidenti limitazioni funzionali i soggetto osteopenico …………5% 4) Isterectomia …………………cod
6603…. 20. • La Documentazione medica postuma non è tale da far modificare il giudizio espresso
, la nuova patologia è una lieve ipoacusia valutata nelle tabelle al 3% , considerato che trattasi di infermità coesistenti , la ricorrente può essere considerata invalida al 71% , ma non oltre – considerando il potere discrezionale, previsto dal legislatore +/- 5% , il giudizio non è modificabile
– La diagnosi psichiatrica diagnosticata nell' ATP è sostanzialmente identica alla diagnosi formulata dal psichiatra il 12.11.2024, cosi come le note artrosiche senza evidenza di limitazioni funzionali , con evidenza radiografica del 04.11.2024. Il CTU ritiene di aver assolto al compito affidatogli, disponibile per qualsiasi chiarimento , conferma integralmente ATP precedentemente depositata”.”.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi
4 operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro
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