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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18 Parte_1 CodiceFiscale_1
CATANIA, presso lo studio dell'Avv. LIPERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Catania Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Umberto I 354, presso lo studio dell'Avv. Santi Pierpaolo Giacona che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo di chiesto di accertare l'invalidità della scrittura intervenuta tra le
[...] Controparte_2 parti in data 29.7.21 con le quali le stesse avevano inteso prevenire le controversie successorie relative all'eredità di nonché all'accertamento della falsità del testamento di quest'ultimo e Persona_1 quindi dell'apertura della successione legittima in favore degli eredi legittimi, e Pt_1 CP_2
1 Pt_1
In particolare, la parte attrice ha dedotto di avere stipulato la transazione suddetta prima di essere a conoscenza della falsità del testamento, della quale sarebbe venuto a conoscenza soltanto in data
20.9.22, all'esito di una consulenza grafologica di parte.
è rimasto contumace. Controparte_2
Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Ha dedotto la non impugnabilità della transazione stipulata dalle parti proprio sul presupposto che il testamento di potesse essere affetto da nullità. A sostegno di Persona_1 quanto dedotto ha rilevato che ciò risulterebbe comprovato anche dalla circostanza della pregressa proposizione di un'opposizione avverso il rilascio, in favore di del certificato Controparte_1 successorio in Germania. Ha contestato la eccepita falsità e la perizia di parte, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La norma applicabile per caducare gli effetti della transazione risulta contenuta nell'art. 1973 c.c., in forza del quale “E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi”. Il dubbio sulla genuinità dei documenti anteriore alla transazione preclude pertanto l'applicabilità dell'art. 1973 c.c. atteso che non può invalidarsi una transazione che sia stata conclusa avendo tenuto conto della possibile invalidità del testamento.
Gli artt. 1972 e 1973 c.c., devono peraltro essere rettamente interpretati alla luce del principio di buona fede, quale fonte integrativa del contratto, e trovano applicazione unicamente a seguito di una scoperta successiva delle cause di nullità della transazione o della falsità di documenti, che risulti da un accertamento giudiziale definitivo o da una prova incontestata (fattispecie non ravvisabile stante la puntuale contestazione sul punto) che hanno determinato le parti alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
Come espresso dalla Suprema Corte, “La norma di cui al capoverso dell'art.1972 cod.civ., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi, con la transazione, abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull'eccepita nullità del titolo dedotto in giudizio dalla controparte”
(Cass.1356/1969; Cass.11871/92).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1973 c.c., inoltre, è necessario dimostrare anche il dolo negoziale dell'altro contraente. E' poi in generale necessario dimostrare l'ignoranza della causa di eventuale nullità in capo alla parte contrattuale che se ne dolga.
2 Sulla scorta dei superiori principi di diritto, occorre preliminarmente procedere al vaglio della questione afferente l'eccepita inoppugnabilità della transazione, preclusivo dello stesso accertamento della falsità ivi richiesto dalla parte attrice utile a fondare la successiva apertura della successione legittima in luogo di quella testamentaria.
Preliminarmente, nell'ordine logico delle questioni e sulla scorta del principio della ragione più liquida occorre statuire sulla domanda attorea di annullamento della transazione, costituente nella prospettazione attorea il presupposto delle ulteriori domande attoree volte ad ottenere l'apertura della successione legittima di Persona_1
La domanda risulta infondata per le ragioni che si vanno ad esporre, stante l'inoppugnabilità della transazione, sulla scorta di quanto allegato dall'attore a sostegno della pretesa, con conseguente inammissibilità nella fattispecie concreta dell'accertamento della falsità del testamento querelato di falso, con conseguente revoca sul punto dell'ordinanza del 7.12.2023.
La difesa del convenuto ha infatti eccepito in via preliminare l'inoppugnabilità della transazione oggetto di causa e la conseguente infondatezza dell'azione attorea volta a contestare il testamento pubblico oggetto di causa.
La norma sopra richiamata come detto subordina l'annullabilità della transazione alla successiva scoperta della falsità, peraltro accertata con sentenza o fondata su una prova incontestata (fattispecie non ravvisabile nella specie stante l'espressa contestazione sul punto della perizia prodotta), nonché tenuto conto della stessa perizia che si esprime in termini meramente probabilistici e priva di valore probatorio trattandosi di perizia di parte.
Nella fattispecie concreta, invece, secondo la prospettazione attorea viene richiesto di annullare la transazione, al fine di potere riaprire la questione successoria testamentaria tra le parti, per l'appunto chiusa in via transattiva, fondando tale domanda sulla mera supposizione della successiva scoperta della falsità, invero indimostrata, poiché fondata su una perizia di parte commissionata dalla stessa parte attrice successivamente alla stipula della transazione. La parte attrice, successivamente all'accertamento dell'invalidità della transazione, richiede di accertare la falsità del testamento pubblico, proponendo querela di falso, al fine di consentire l'apertura della successione legittima in favore dell'attore e del fratello , in luogo di quella testamentaria. CP_2
L'annullamento della transazione ivi richiesto nella tesi attorea infatti rappresenta il presupposto per potere fondare l'ulteriore pretesa attorea finalizzata a determinare l'apertura della successione legittima, in luogo di quella testamentaria, in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni normative ivi citate che presuppongono, di converso, che la falsità dell'atto, che non deve essere
3 sospettata dalla parte, venga scoperta successivamente alla stipula della transazione, che tale invalidità non fosse nota, , conosciuta o conoscibile dalla parte contraente, nemmeno in via dubitativa, prima della transazione che non può invocare a fondamento dell'invalidità della transazione una causa alla stessa nota..
Invero, mediante la detta transazione, le parti hanno voluto espressamente comporre qualsiasi lite inerente la nullità del testamento oggetto di causa ed in ordine alla successione testamentaria.
In data 29.7.21, le parti hanno infatti sottoscritto una scrittura privata di transazione sul seguente manifesto presupposto: “Che tra le parti è insorto un contenzioso avente ad oggetto la successione testamentaria del de cuius nato il [...] e deceduto il 09.02.2020, la cui massa Persona_1 ereditaria, secondo quanto appreso con comunicazione della Pretura Tedesca ammonta ad un valore complessivo di€ 1.067.096,38 per depositi e beni immobiliari;
- Che i sig.ri e Parte_1
hanno promosso un giudizio di opposizione alla concessione del certificato Controparte_2 internazionale di successione a favore del richiedente - erede testamentario del de Controparte_1 cuius - presso la Pretura Tedesca;
- Che il giudizio, nel quale si è Persona_1 Controparte_1 costituito contestando le domande proposte nei suoi confronti, non è stato ulteriormente coltivato dai sig.ri e;
- Che le parti, intendono addivenire ad una soluzione Parte_1 Controparte_2 bonaria della vicenda al fine di dirimere la controversia e prevenire l'insorgere di ulteriori” (vedi doc.
5 all.cit.). Nello specifico, ha corrisposto alle parti una somma in via transattiva al Controparte_1 solo dichiarato scopo di evitare future contestazioni.
Soltanto successivamente, in data 5.7.22, la parte attrice ha conferito incarico ad un perito grafologico volto all'accertamento dell'autenticità del testamento di all'esito del quale il CTP ha Persona_1 espresso il dubbio che la scheda testamentaria possa essere non autentica e, sulla scorta di ciò, la stessa parte attrice pretende di fondare la domanda di annullamento della transazione.
Come invero condivisibilmente ritenuto dal collegio in sede di reclamo, sulla scorta di un più approfondito vaglio alla luce dei principi di normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la circostanza che, proprio dopo la transazione, volta a prevenire qualsiasi controversia successoria in relazione all'eredità di la parte attrice abbia proposto l'azione volta all'accertamento Persona_1 della falsità del testamento pubblico, preclude nella fattispecie la configurabilità della fattispecie prevista dalla legge di annullabilità della transazione raggiunta in concreto tra le parti, proprio sull'espresso presupposto della possibile nullità del testamento, allo scopo di evitare liti sul punto.
La condotta tenuta dalla parte attrice assume nella fattispecie concreta rilievo anche sotto il profilo della correttezza e buona fede che deve improntare i rapporti tra le parti contrattuali, atteso che, dopo la
4 stipula di una scrittura di transazione, espressamente volta ad evitare controversie successorie in ordine alla validità del testamento, ponendo fine peraltro ad una controversia successoria pregressa, nel presupposto espresso della possibile nullità del testamento, oltre che al fine di prevenire ulteriori controversie tra le parti, la parte attrice ha tentato di fondare una sospetta falsità del testamento pubblico, richiedendo una perizia grafologica stragiudiziale, proponendo poi la presente azione, in assenza del presupposto previsto dalla norma per invalidare la trattazione (ossia la scoperta successiva della falsità che sia incontestabile, ossia accertata con sentenza o fondata su prove incontestate), intende riaprire, in aperta violazione della transazione, la controversia successoria oramai transatta per espressa volontà delle parti, proprio per la ritenuta possibile invalidità del testamento che ha invero determinato le parti a farsi reciproche concessioni allo scopo di tacitare future liti successorie in punto di validità del testamento.
Nel caso di specie, è infatti verosimile ritenere che sia l'attore, che , non essendo Controparte_2 successori necessari del fratello e pertanto privi della qualità di eredi legittimari, si Persona_1 siano determinati alla stipula della transazione con l'odierno reclamante, proprio sul presupposto di una nullità fondata sulla sospetta invalidità e falsità della scheda testamentaria, ossia sulla scorta di un sospetto o dubbio, pregresso alla transazione.
In caso contrario, l'accordo transattivo non avrebbe avuto ragione di esistere, atteso che non sarebbe stata neanche astrattamente proponibile alcuna impugnazione del testamento dettata da una lesione della quota di legittima. Gli stretti rapporti tra l'attore e il convenuto, figlio di quest'ultimo, in via presuntiva, finiscono per corroborare ulteriormente la correttezza della detta conclusione.
Il rigetto della domanda attorea di annullamento della transazione per tutte le ragioni suddette, risulta assorbente e preclusivo di ogni ulteriore questione, anche sulla scorta del principio della ragione più liquida, risultando pertanto preclusivo dell'accertamento di falso ivi richiesto con conseguente declaratoria di inammissibilità sul punto, atteso che la falsità rappresenta, nella fattispecie paventata dall'attore e volta ad invalidare la transazione, un prius logico per fondare l'azione di annullamento della transazione ivi avanzata, con conseguente inammissibilità dell'accertamento di falso ivi richiesto, precluso per l'appunto dall'inoppugnabilità della transazione, vincolante e avente forza di legge tra le parti, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto tesi ad invalidarla.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia, ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Del pari seguono la soccombenza, le spese della fase cautelare in corso di causa liquidate come
5 in dispositivo, come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia, ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Nulla sulle spese al contumace.
Va infine disposta la condanna di al pagamento del contributo unificato per mancata Controparte_1 partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda attorea di annullamento della transazione stipulata dalle parti in data;
dichiara inammissibili le ulteriori domande attoree;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in €18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e delle spese della fase cautelare liquidate in €11.058,00, per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge. Nulla sulle spese al contumace. condanna al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza Controparte_1 giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA PASUBIO 18 Parte_1 CodiceFiscale_1
CATANIA, presso lo studio dell'Avv. LIPERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Catania Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Umberto I 354, presso lo studio dell'Avv. Santi Pierpaolo Giacona che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo di chiesto di accertare l'invalidità della scrittura intervenuta tra le
[...] Controparte_2 parti in data 29.7.21 con le quali le stesse avevano inteso prevenire le controversie successorie relative all'eredità di nonché all'accertamento della falsità del testamento di quest'ultimo e Persona_1 quindi dell'apertura della successione legittima in favore degli eredi legittimi, e Pt_1 CP_2
1 Pt_1
In particolare, la parte attrice ha dedotto di avere stipulato la transazione suddetta prima di essere a conoscenza della falsità del testamento, della quale sarebbe venuto a conoscenza soltanto in data
20.9.22, all'esito di una consulenza grafologica di parte.
è rimasto contumace. Controparte_2
Si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Ha dedotto la non impugnabilità della transazione stipulata dalle parti proprio sul presupposto che il testamento di potesse essere affetto da nullità. A sostegno di Persona_1 quanto dedotto ha rilevato che ciò risulterebbe comprovato anche dalla circostanza della pregressa proposizione di un'opposizione avverso il rilascio, in favore di del certificato Controparte_1 successorio in Germania. Ha contestato la eccepita falsità e la perizia di parte, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La norma applicabile per caducare gli effetti della transazione risulta contenuta nell'art. 1973 c.c., in forza del quale “E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi”. Il dubbio sulla genuinità dei documenti anteriore alla transazione preclude pertanto l'applicabilità dell'art. 1973 c.c. atteso che non può invalidarsi una transazione che sia stata conclusa avendo tenuto conto della possibile invalidità del testamento.
Gli artt. 1972 e 1973 c.c., devono peraltro essere rettamente interpretati alla luce del principio di buona fede, quale fonte integrativa del contratto, e trovano applicazione unicamente a seguito di una scoperta successiva delle cause di nullità della transazione o della falsità di documenti, che risulti da un accertamento giudiziale definitivo o da una prova incontestata (fattispecie non ravvisabile stante la puntuale contestazione sul punto) che hanno determinato le parti alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
Come espresso dalla Suprema Corte, “La norma di cui al capoverso dell'art.1972 cod.civ., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi, con la transazione, abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull'eccepita nullità del titolo dedotto in giudizio dalla controparte”
(Cass.1356/1969; Cass.11871/92).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1973 c.c., inoltre, è necessario dimostrare anche il dolo negoziale dell'altro contraente. E' poi in generale necessario dimostrare l'ignoranza della causa di eventuale nullità in capo alla parte contrattuale che se ne dolga.
2 Sulla scorta dei superiori principi di diritto, occorre preliminarmente procedere al vaglio della questione afferente l'eccepita inoppugnabilità della transazione, preclusivo dello stesso accertamento della falsità ivi richiesto dalla parte attrice utile a fondare la successiva apertura della successione legittima in luogo di quella testamentaria.
Preliminarmente, nell'ordine logico delle questioni e sulla scorta del principio della ragione più liquida occorre statuire sulla domanda attorea di annullamento della transazione, costituente nella prospettazione attorea il presupposto delle ulteriori domande attoree volte ad ottenere l'apertura della successione legittima di Persona_1
La domanda risulta infondata per le ragioni che si vanno ad esporre, stante l'inoppugnabilità della transazione, sulla scorta di quanto allegato dall'attore a sostegno della pretesa, con conseguente inammissibilità nella fattispecie concreta dell'accertamento della falsità del testamento querelato di falso, con conseguente revoca sul punto dell'ordinanza del 7.12.2023.
La difesa del convenuto ha infatti eccepito in via preliminare l'inoppugnabilità della transazione oggetto di causa e la conseguente infondatezza dell'azione attorea volta a contestare il testamento pubblico oggetto di causa.
La norma sopra richiamata come detto subordina l'annullabilità della transazione alla successiva scoperta della falsità, peraltro accertata con sentenza o fondata su una prova incontestata (fattispecie non ravvisabile nella specie stante l'espressa contestazione sul punto della perizia prodotta), nonché tenuto conto della stessa perizia che si esprime in termini meramente probabilistici e priva di valore probatorio trattandosi di perizia di parte.
Nella fattispecie concreta, invece, secondo la prospettazione attorea viene richiesto di annullare la transazione, al fine di potere riaprire la questione successoria testamentaria tra le parti, per l'appunto chiusa in via transattiva, fondando tale domanda sulla mera supposizione della successiva scoperta della falsità, invero indimostrata, poiché fondata su una perizia di parte commissionata dalla stessa parte attrice successivamente alla stipula della transazione. La parte attrice, successivamente all'accertamento dell'invalidità della transazione, richiede di accertare la falsità del testamento pubblico, proponendo querela di falso, al fine di consentire l'apertura della successione legittima in favore dell'attore e del fratello , in luogo di quella testamentaria. CP_2
L'annullamento della transazione ivi richiesto nella tesi attorea infatti rappresenta il presupposto per potere fondare l'ulteriore pretesa attorea finalizzata a determinare l'apertura della successione legittima, in luogo di quella testamentaria, in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni normative ivi citate che presuppongono, di converso, che la falsità dell'atto, che non deve essere
3 sospettata dalla parte, venga scoperta successivamente alla stipula della transazione, che tale invalidità non fosse nota, , conosciuta o conoscibile dalla parte contraente, nemmeno in via dubitativa, prima della transazione che non può invocare a fondamento dell'invalidità della transazione una causa alla stessa nota..
Invero, mediante la detta transazione, le parti hanno voluto espressamente comporre qualsiasi lite inerente la nullità del testamento oggetto di causa ed in ordine alla successione testamentaria.
In data 29.7.21, le parti hanno infatti sottoscritto una scrittura privata di transazione sul seguente manifesto presupposto: “Che tra le parti è insorto un contenzioso avente ad oggetto la successione testamentaria del de cuius nato il [...] e deceduto il 09.02.2020, la cui massa Persona_1 ereditaria, secondo quanto appreso con comunicazione della Pretura Tedesca ammonta ad un valore complessivo di€ 1.067.096,38 per depositi e beni immobiliari;
- Che i sig.ri e Parte_1
hanno promosso un giudizio di opposizione alla concessione del certificato Controparte_2 internazionale di successione a favore del richiedente - erede testamentario del de Controparte_1 cuius - presso la Pretura Tedesca;
- Che il giudizio, nel quale si è Persona_1 Controparte_1 costituito contestando le domande proposte nei suoi confronti, non è stato ulteriormente coltivato dai sig.ri e;
- Che le parti, intendono addivenire ad una soluzione Parte_1 Controparte_2 bonaria della vicenda al fine di dirimere la controversia e prevenire l'insorgere di ulteriori” (vedi doc.
5 all.cit.). Nello specifico, ha corrisposto alle parti una somma in via transattiva al Controparte_1 solo dichiarato scopo di evitare future contestazioni.
Soltanto successivamente, in data 5.7.22, la parte attrice ha conferito incarico ad un perito grafologico volto all'accertamento dell'autenticità del testamento di all'esito del quale il CTP ha Persona_1 espresso il dubbio che la scheda testamentaria possa essere non autentica e, sulla scorta di ciò, la stessa parte attrice pretende di fondare la domanda di annullamento della transazione.
Come invero condivisibilmente ritenuto dal collegio in sede di reclamo, sulla scorta di un più approfondito vaglio alla luce dei principi di normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la circostanza che, proprio dopo la transazione, volta a prevenire qualsiasi controversia successoria in relazione all'eredità di la parte attrice abbia proposto l'azione volta all'accertamento Persona_1 della falsità del testamento pubblico, preclude nella fattispecie la configurabilità della fattispecie prevista dalla legge di annullabilità della transazione raggiunta in concreto tra le parti, proprio sull'espresso presupposto della possibile nullità del testamento, allo scopo di evitare liti sul punto.
La condotta tenuta dalla parte attrice assume nella fattispecie concreta rilievo anche sotto il profilo della correttezza e buona fede che deve improntare i rapporti tra le parti contrattuali, atteso che, dopo la
4 stipula di una scrittura di transazione, espressamente volta ad evitare controversie successorie in ordine alla validità del testamento, ponendo fine peraltro ad una controversia successoria pregressa, nel presupposto espresso della possibile nullità del testamento, oltre che al fine di prevenire ulteriori controversie tra le parti, la parte attrice ha tentato di fondare una sospetta falsità del testamento pubblico, richiedendo una perizia grafologica stragiudiziale, proponendo poi la presente azione, in assenza del presupposto previsto dalla norma per invalidare la trattazione (ossia la scoperta successiva della falsità che sia incontestabile, ossia accertata con sentenza o fondata su prove incontestate), intende riaprire, in aperta violazione della transazione, la controversia successoria oramai transatta per espressa volontà delle parti, proprio per la ritenuta possibile invalidità del testamento che ha invero determinato le parti a farsi reciproche concessioni allo scopo di tacitare future liti successorie in punto di validità del testamento.
Nel caso di specie, è infatti verosimile ritenere che sia l'attore, che , non essendo Controparte_2 successori necessari del fratello e pertanto privi della qualità di eredi legittimari, si Persona_1 siano determinati alla stipula della transazione con l'odierno reclamante, proprio sul presupposto di una nullità fondata sulla sospetta invalidità e falsità della scheda testamentaria, ossia sulla scorta di un sospetto o dubbio, pregresso alla transazione.
In caso contrario, l'accordo transattivo non avrebbe avuto ragione di esistere, atteso che non sarebbe stata neanche astrattamente proponibile alcuna impugnazione del testamento dettata da una lesione della quota di legittima. Gli stretti rapporti tra l'attore e il convenuto, figlio di quest'ultimo, in via presuntiva, finiscono per corroborare ulteriormente la correttezza della detta conclusione.
Il rigetto della domanda attorea di annullamento della transazione per tutte le ragioni suddette, risulta assorbente e preclusivo di ogni ulteriore questione, anche sulla scorta del principio della ragione più liquida, risultando pertanto preclusivo dell'accertamento di falso ivi richiesto con conseguente declaratoria di inammissibilità sul punto, atteso che la falsità rappresenta, nella fattispecie paventata dall'attore e volta ad invalidare la transazione, un prius logico per fondare l'azione di annullamento della transazione ivi avanzata, con conseguente inammissibilità dell'accertamento di falso ivi richiesto, precluso per l'appunto dall'inoppugnabilità della transazione, vincolante e avente forza di legge tra le parti, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto tesi ad invalidarla.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia, ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Del pari seguono la soccombenza, le spese della fase cautelare in corso di causa liquidate come
5 in dispositivo, come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia, ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Nulla sulle spese al contumace.
Va infine disposta la condanna di al pagamento del contributo unificato per mancata Controparte_1 partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda attorea di annullamento della transazione stipulata dalle parti in data;
dichiara inammissibili le ulteriori domande attoree;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in €18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e delle spese della fase cautelare liquidate in €11.058,00, per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge. Nulla sulle spese al contumace. condanna al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza Controparte_1 giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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