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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7076 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Codice Parte_1
Fiscale: , in persona dell' Amministratrice di sostegno Avv. Giulia C.F._1
Demuro, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via G.B. Tuveri, 35 presso lo studio dell' Avv.
Debora Amarugi, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.3, Codice Fiscale: , elettivamente domiciliata in Cagliari, nel viale A. C.F._2 Diaz n. 106, presso lo studio dell'avvocato Lerina Patrizia Lacava, elettivamente domiciliata in
Carbonia, Via Gramsci 56/3 presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Cabras che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. stabilire che i coniugi continuino a vivere separati;
2. riformare le condizioni stabilite in sede di separazione disponendo che il Signor non sia Pt_1
più obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento alla Signora in Controparte_1
quanto oggettivamente impossibilitato perché privo di risorse economiche;
3. assegnare, come stabilito in sede di separazione personale, la casa coniugale, sita in Gonnesa,
Via Lentini n.14, al signor ” Parte_1
Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
disattesa ogni contraria istanza, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/1970 tra i signori e e voglia, inoltre, stabilire un Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della moglie in misura ridotta rispetto a quanto già stabilito in sede di separazione in ragione delle mutate condizioni reddituali del signor ovvero in caso Parte_1
di accertata totale incapienza reddituale del ricorrente revocare l'assegno di mantenimento.
Con vittoria di spese legali in caso di opposizione.”
**** Con ricorso depositato in data 4.11.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione e/o la revoca, in caso di accertata incapienza reddituale.
Con memoria difensiva depositata in data 9.03.2023, si è costituita non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando un contributo al mantenimento della moglie in misura ridotta rispetto a quanto già stabilito in sede di separazione in ragione delle mutate condizioni reddituali del signor ovvero in caso di accertata totale incapienza Parte_1
reddituale del ricorrente la revoca l'assegno di mantenimento.
All'udienza presidenziale del 13.3.2023 , il Presidente f.f. sono comparse personalmente.
La ricorrente ha dichiarato: “Confermo il ricorso e la volontà di divorziare. Le mie condizioni di salute sono peggiorate dopo il 2021, ho perso la vista;
la pensione è una miseria;
a me l'amministratore di sostegno dà circa 400 euro al mese per le mie esigenze, il resto lo utilizza per pagare le mie necessità di cura e assistenza, ma il denaro non è sufficiente, non posso continuare a pagare il mantenimento previsto in separazione. Preciso che dalle 14.00 alle 20,00 non ho nessuno in casa con me, anche se ne avrei bisogno, ma non me lo posso permettere.”
L'amministratore di sostegno, l'Avv. Giulia Demuro, ha dichiarato: “Il beneficiario ha manifestato ripetutamente la volontà di divorziare e quindi è stata chiesta l'autorizzazione al giudice tutelare.
Quanto alle sue condizioni economiche, il complessivamente, percepisce sui 2.500,00 Pt_1
euro, però la pensione di vecchiaia sono solo 6.000,00 euro. La cecità non risale al 2021, c'è stato un peggioramento con decadimento cognitivo. Lui non ha assistenza dalle 14.00 alle 20,00, ho informato il GT e non riesco a far fronte alle sue esigenze visto il reddito a disposizione. Addirittura
non è stato possibile acquistare la legna recentemente. Lascio al beneficiario tra i 350 e i 400 euro al mese, a seconda delle spese. Il badante attuale della mattina prende non più 600, ma 650 euro al mese. Il non può sostenere il versamento di un assegno divorzile.” Pt_1 La parte resistente, ha affermato: “Confermo la comparsa e prendo atto della volontà di mio marito di divorziare. Io sono in condizioni economiche non buone, non ho niente, vivo da una parte all'altra, da una figlia all'altra; non ho reddito, lui deve darmi qualcosa, anche che siano 100 euro.
Io non prendo nulla dallo Stato, con il mantenimento previsto non ho diritto a nulla.”
All'esito dell'udienza il Presidente f.f in via provvisoria ha disposto la revoca dell'obbligo posto a carico del ricorrente di pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della resistente.
Con sentenza n. 1444 del 31.05.2024 è stata pronunciata la sentenza relativa allo status.
All'udienza dell'8.11.2024 i procuratori delle parti hanno confermato le conclusioni formulate in atti. In particolare, il procuratore di parte resistente in via meramente subordinata domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in caso di accertata totale incapienza del reddito del ricorrente.
Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione
*****
Preliminarmente, il Collegio intende richiamare la sentenza n. 1444/2024 del 31.05.2024 con la quale il Tribunale di Cagliari ha già pronunciato la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti.
Con riferimento alle questioni economiche deve confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del ricorrente a favore della così CP_1
come stabilito con l'ordinanza resa in data 13.03.2023.
E' stato documentato, difatti, che il ricorrente, pensionato e invalido civile, affetto da infermità che lo rende totalmente, è incapace di provvedere a sé stesso senza assistenza continuativa ed ha subito un generale decadimento delle sue condizioni successivamente alla separazione dei coniugi. La condizione economica del ricorrente ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni dell'amministratore di sostegno, avv. Demuro, il quale ha evidenziato l'insufficienza del reddito del ricorrente anche per provvedere alle sue esigenze basilari, atteso che le erogazioni percepite dallo
Stato non gli consentono neanche di procurarsi un'assistenza domiciliare continuativa.
La formulazione di pressoché coincidenti domande in ordine alle questioni economiche giustificano la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, richiamata la pronuncia n. 1444/2024 del 31.05.2024 con la quale è già stato dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Revoca l'assegno posto in sede di separazione a carico del a titolo di contributo nel Pt_1
mantenimento della CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti