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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 42499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42499 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UD OL nato a [...] il [...] UD AL nato a [...] il [...] UA MI nato a [...] il [...] OM OR nato a [...] il [...] EO US nato a [...] il [...] ER NT MI nato a [...] il [...] AN LO nato a [...] il [...] AL TR nato a [...] il [...] ON PO nato a [...] il [...] AG ME nato a [...] il [...] UT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/12/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udito il Pubblico Penale Sent. Sez. 6 Num. 42499 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 08/10/2024 Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Perla Lori che ha concluso per: - l'inammissibilita' dei ricorsi di UD OL, UD AL, UA MI, OM OR, EO US, ER NT MI, AN LO e AL TR. - l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per i ricorsi di ON PO, AG ME e UT AN. Uditi: L'avvocato Carmelo Piccolo che, in difesa della P.C. Comune Altamura, chiede che tutti i ricorsi tranne per la posizione di UT AN siano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati e chiede la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato US Giulitto in difesa di UD AL che lamenta disparità con gli altri ricorrenti in riferimento al trattamento sanzionatorio Einsiste per l'accoglimento dei ricorsi. /\, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 dicembre 2023 la Corte di appello di Bari, per quello che interessa in questa sede con riferimento ai ricorrenti, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bari con il rito abbreviato, ha dichiarato inammissibili gli appelli per cui era intervenuta rinuncia ai motivi di merito (MI UA, LO AN, US EO, NT ER, TR AL, OL e AL UD, PO ON) previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione delle pene inflitte;
ha confermato la condanna di ME AG e ha riquantificato la sanzione applicata a AN UT e OR OM, 2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei ricorrenti indicati di seguito in ordine alfabetico. 3. Ricorso di MI UA. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Ricorso di LO AN. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale argomentato le ragioni della quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione. 5. Ricorso di AN UT. 5.1. Con il primo motivo ha censurato vizio di omessa motivazione in ordine al delitto di cui al capo 18 sotto due profili: la contestazione della ritenuta consapevolezza del ricorrente, falegname, circa il contenuto del sacco con stupefacente che riteneva fosse segatura, suffragata dalla sua mancata partecipazione alle conversazioni precedenti tra altri coimputati;
la irragionevole valorizzazione, in negativo, dell'incensuratezza di UT. 5.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge per mancata qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente ex art. 73, comma 5, 2 d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante l'incertezza sull'entità dello stupefacente, atteso il mancato sequestro della droga, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità da parte del giudice di primo grado, l'unicità della condotta. 5.3. Con il terzo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia allo sproporzionato trattamento sanzionatorio, fondato sulla gravità del fatto, nonostante esso fosse tra i meno significativi tra quelli contestati nel procedimento;
sia al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, invece, ad altri coimputati. 6. Ricorso di US EO. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 7. Ricorso di NT ER. Con un unico motivo ha censurato vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata motivato gli aumenti a titolo di continuazione in violazione dell'orientamento delle Sezioni Unite delineato dalla sentenza n. 47127 del 2021. 8. Ricorso di OR OM. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio sia per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, come per gli altri imputati, nonostante l'ammissione di colpevolezza in primo grado;
sia per la mancata motivazione circa i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprattutto in ragione del totale reinserimento sociale del prevenuto;
sia per lo sproporzionato aumento per la continuazione, pari ad un anno e sei mesi di reclusione, operato erroneamente dopo la riduzione per il rito abbreviato. 9. Ricorso di TR AL. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata in termini rigorosamente retributivi e senza la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Ricorso di ME AG. 3 10.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la prova della responsabilità del ricorrente è stata tratta da alcune intercettazioni inter alios che menzionavano tale "ME", asserendo che questi si identificasse in ME AG nonostante l' assenza di riscontri (controlli sul territorio con tossicodipendenti, contatti telefonici nel sabato indicato, sequestro di stupefacenti, dialoghi criptici e legami con OB e UD, ecc.) e la presenza nel processo di cinque persone con il medesimo nome proprio. La sentenza impugnata si è posta in aperto contrasto con lo statuto della prova indiziaria previsto dagli artt. 192 cod. proc. pen. e ss. e dei criteri che la presiedono, per come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente riportata alle pagg. da 4 a 9 e da 10 a 12), né si può ritenere sussistente una chiamata di correo. Inoltre, in relazione al delitto contestato al capo 23, ribadita la censura sull'identificazione di "ME" e l'assenza di riscontri esterni che dimostrino incontro e dazione dello stupefacente oltre che la partecipazione di AG, non si è valutata la possibile natura millantatoria delle parole di RO, attesa l'interruzione di contatti tra questi e il ricorrente dal 12 febbraio 2018, cioè un anno prima del fatto contestato. 10.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge, con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione nonostante a AG non fosse contestato il delitto associativo o l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultassero sequestri di stupefacente, e il profitto del capo 22 appartenesse a più persone, elementi tali da dimostrare la lieve entità secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente riportata alle pagg. da 18 a 42). 10.3. Con il terzo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione tra i fatti accertati con la sentenza definitiva di condanna nel procedimento "Nemesi" (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e quelli oggetto del presente processo nonostante la sostanziale ed effettiva unitarietà del disegno criminoso nei termini riconosciuti e delineati dalla Corte di cassazione, di cui nella specie vi erano tutti gli indici. 10.4. Con il quarto motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla valorizzazione della mancata rinuncia ai motivi di impugnazione ai fini di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 11. Ricorso di AL UD. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di merito non ha 4 valutato tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di recupero sociale dell'imputato, peraltro avvenuto, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, ma non nella massima estensione. 12. Ricorso di OL UD. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 13. Ricorso di PO ON. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito un precedente penale all'imputato nonostante estinto per esito positivo della messa alla prova che, in quanto tale, lo rende incensurato diversamente dagli altri imputati che hanno erroneamente ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prima di affrontare le questioni poste dai ricorrenti è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità è volto a verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con gli atti del processo muniti di autonoma forza dimostrativa, mentre non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice di merito. 2.1. Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, risulta avere svolto una scrupolosa valutazione delle convergenti e plurime fonti di prova costituite da: intercettazioni;
servizi di videosorveglianza;
appostamento degli operanti;
arresti, perquisizioni e sequestri;
ammissioni di diversi imputati;
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 5 Le attività investigative avevano accertato l'esistenza di tre associazioni, tutte operanti nel territorio pugliese. Innanzitutto, l'associazione armata di tipo mafioso-camorristico, denominata clan UD, facente capo a NI UD, operante ad Altamura, di cui erano partecipi OL UD, AL UD e MI UA, dedita alla commissione del traffico di stupefacenti, turbativa d'asta, reati in materia di armi, con una imponente capacità di intimidazione grazie all'efficienza della struttura organizzativa e alla disponibilità di armi (capo 1). Inoltre, l'associazione dedicata al narcotraffico, aggravata anche dall'art. 416- bis.1 cod. pen. per i soli NI Loidice, OL UD, AL UD e MI UA, operante anch'essa nel Comune di Altamura, facente capo a NI UD e AL UD (capo 4), con numerosi reati-fine di detenzione e spaccio di stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309 del 1990. Infine, la terza associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di furti aggravati ed estorsioni (capo 27), con numerosi reati-fine. 3. Per ragioni di logica espositiva si procede prima all'esame dei ricorsi di ME AG e AN UT, che pongono censure relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, e poi a quelli dei restanti ricorrenti che contestano la quantificazione della pena in relazione, soprattutto, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al calcolo degli aumenti per la continuazione. 4. Il ricorso di ME AG è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di censure ampiamente affrontate dalla sentenza impugnata e non si confronta con l'articolato ragionamento probatorio svolto in primo e in secondo grado. 4.2. La sentenza del Tribunale, alle pagine 29-30 e 56-57, fonda l'identificazione di AG con il "ME" risultante dalle intercettazioni su plurimi elementi tra loro convergenti quali: a) le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia (MA ZI, TR AM, OL EM LE e IG ZA) che lo avevano definito come soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti con posizione di rilievo e uno di loro, MA ZI, come il braccio destro di NI UD;
b) le intercettazioni da cui emergeva il diretto coinvolgimento di AG nelle condotte contestategli non solo grazie al riconoscimento della sua voce da parte degli operanti, ma anche dall'utilizzo del suo soprannome (Pompetta) e dalla presenza della moglie. 6 +., 4.3. La sentenza di secondo grado, alle pagine 75-84, approfondisce ulteriormente il tema dell'identificazione di AG, riportando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo avevano definito il leader di un sodalizio dedito al narcotraffico operante in Altamura, come peraltro riscontrato nell'ambito dell'indagine Nemesi. In particolare, ZA, per conoscenza diretta di AG da cui aveva appreso gran parte di quanto riferito in sede di collaborazione, aveva rivelato non solo la sua affiliazione al clan Palermiti, cui apparteneva UD, ma anche il ruolo del ricorrente nella consegna del denaro per l'acquisto di cocaina da parte di NI UD da PO IN (genero del capo clan Palermiti), oltre che nel "recupero crediti" dalle aziende controllate dal clan Palernniti e nella gestione «di una piantagione di erba in una masseria» con IE CO. Si tratta di elementi che convergendo con l'ammissione dei fatti da parte di AL UD - coimputato del ricorrente per il capo 22 -, con l'ascolto delle intercettazioni collegate le une con le altre (pagg. 81-82 per il capo 22 e pag. 83 per il capo 23), tutte riportate nelle sentenze di merito con espresso riferimento a "ME", in relazione alla gestione degli stupefacenti sia per il taglio che per la cessione successiva (sul capo 22 si veda l'intercettazione riportata alle pagg. 80- 81 della sentenza impugnata tra EL e Di EO in cui «AL e ME...,l'hanno tagliata tutta, non sta chiamando più nessuno, i morti che tengono.. .sabato facemmo 8 mila euro...» e le successive conversazioni in cui parla anche il ricorrente) e con il riconoscimento vocale degli operanti, escludono qualsiasi rilievo alla reiterata osservazione difensiva circa la presenza di ben cinque imputati con il medesimo nome di battesimo "ME" anche perché nel presente processo lo ha solo AG, mentre gli altri sono imputati nel diverso processo "Nemesi". Con specifico riferimento al capo 23 viene riportata l'inequivoca intercettazione della conversazione intercorsa tra OM e TO RO, in cui quest'ultimo espressamente afferma «me l'ha data ME un 50 grammi» (pag. 30 della sentenza di primo grado e pagg. 80-81 della sentenza impugnata) che, atteso il tipo di dialogo, non consente di dubitare circa la genuinità della conversazione tra soggetti in confidenza sulla gestione dello stupefacente ed esclude qualsiasi "millanteria", come prospettato dal ricorso. Infatti, a fronte di intercettazioni dal contenuto univoco, in ordine sia al quantitativo di stupefacente sia al suo valore, sia ai soggetti coinvolti, peraltro inseriti in un pervasivo contesto delinquenziale ed associativo, diventano privi di valenza i generici argomenti difensivi circa l'assenza di controlli sul territorio, il sequestro di stupefacenti, l'interruzione dei contatti, eccetera. 7 4.4. Il giudizio svolto dalla Corte territoriale risulta, dunque, conforme ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame una parte rilevante del ragionamento giustificativo della responsabilità del ricorrente si fonda su indizi che corrispondono a fatti storicamente accertati e la loro valutazione complessiva ne evidenzia la concordanza, sia intrinseca che rispetto alle convergenti prove acquisite. La valutazione alternativa, volta a sostenere l'equivocità del compendio indiziario, risulta fondata su una base incompleta e parcellizzata. 4.5. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. La Corte di appello ha evidenziato come le imputazioni di cui ai capi 22) e 23) contestate a AG, a prescindere dalla struttura della contestazione (esclusione sia dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che del delitto associativo) e alla luce dell'ampia attività investigativa, si inserissero nelle condotte delinquenziali poste in essere tra due associazioni criminali, collegate alla mafia locale, tali da escludere la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità. Perché sussistano i presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è richiesto che emergano indici concreti, tra i quali una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, una ridotta provvista di stupefacente e, complessivamente, una minima offensività della condotta, non sussistenti nella specie. Il giudizio svolto dalla sentenza impugnata si è fondato su un preciso bilanciamento tra gli elementi in concreto emersi dall'attività istruttoria, esposti nella loro oggettiva consistenza, e ha consentito al giudice di merito di svolgere una valutazione complessiva per accertare la sussistenza o meno degli indici di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, eventualmente operando la loro compensazione e neutralizzazione «in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). Dunque, solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). Detto ragionamento non è stato in alcun modo disarticolato dai generici argomenti difensivi fondati esclusivamente sul dato quantitativo e su una valutazione parcellizzata delle condotte contestate. 8 4.6. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla sentenza impugnata in replica alle deduzioni contenute nell'atto di appello in questa sede reiterate. La Corte di merito, infatti, con argomenti puntuali e logici, ha escluso il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli definiti con la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa il 29 aprile 2022, irrevocabile il 9 marzo 2023 (cd Nemesi), relativi alla direzione da parte di AG di un'associazione dedita al narcotraffico (capo 42) e di diversi reati fine nonchè per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., sulla base di due elementi rimasti non contrastati: a) l'assenza di contiguità temporale tra i fatti giudicati con la sentenza irrevocabile e quelli oggetto di esame, attesa la distanza di un anno e tre mesi;
b) la mancanza di un comune disegno criminoso, tratta dagli stessi atti difensivi, visto che la precedente associazione era contrapposta a quella del clan UD nell'ambito del quale si inseriscono le condotte del presente processo. 4.7. Anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente solo formalmente ha indicato violazioni di legge e vizi della motivazione della decisione impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, senza confrontarsi in concreto con il suo contenuto, non ha prospettato alcuna contraddizione logica tra le premesse dell'argomentazione e le conclusioni o un'incompleta descrizione degli elementi utilizzati per la decisione, limitandosi a criticare l'esercizio del potere discrezionale della Corte di appello. Va ribadito che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto e la loro attitudine a mitigare la pena si deve fondare su fatti concreti favorevoli all'imputato che, ove non allegati, non impongono specifica motivazione (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). Ne consegue che la meritevolezza di detto adeguamento sanzionatorio, rientrante nella valutazione discrezionale dell'Autorità giudiziaria, non può essere data per scontata da chi la richiede e il diniego è legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo tra i quali il legislatore ha escluso esservi il solo stato di incensuratezza (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). Nel caso di specie, la Corte di appello ha affermato, con una congrua e personalizzata motivazione, idonea ad esprimere l'apprezzamento discrezionale e in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, che il ricorrente non meritasse l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della complessiva condotta processuale tenuta, in primo ed in secondo grado, dunque, non soltanto per la mancata rinuncia ai motivi di appello. 5. Il ricorso di AN UT è inammissibile per genericità e aspecificità. 9 5.1. Il primo motivo, sulla ritenuta estraneità del ricorrente alla condotta di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente (capo 18), non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagine da 85 a 88, con argomenti completi, logici, fondati sul contenuto inequivoco delle intercettazioni confermate dalle immagini riprese dalla videosorveglianza del box sito in Via Monteverde 75, ad Altamura, in uso a AN UT, detto Ciccillo, soggetto incensurato e per questo meno controllabile dalla Polizia giudiziaria, ha dimostrato come questi avesse aiutato i coimputati (OR OM e US EO), appartenenti al clan, a nascondere un grande sacco contenente il narcotico che, a dire dagli stessi, aveva un odore nauseante («ma quanto puzza questa roba») tale da far temere loro di subire controlli, e prelevato da ON detto "Barbone" il giorno successivo. Il motivo proposto si risolve nella richiesta di una ricostruzione alternativa, ovverosia avere custodito un sacco di segatura (in primo grado UT aveva parlato di un sacco di ghiande pag. 28), non consentita in sede di legittimità e comunque puntualmente smentita dalla sentenza impugnata che ha valorizzato sia il fetore del sacco, sia la mancata dimostrazione che l'imputato fosse un falegname, così da rendere irrilevante la sua mancata partecipazione alle conversazioni precedenti proprio alla luce dei fotogrammi che lo ritraevano ad aiutare OM e EO a collocare la droga nel suo box. 5.2. Il secondo motivo è anch'esso generico in quanto la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce degli elementi oggettivamente emersi, quali la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente e la riferibilità ad un contesto delinquenziale ben organizzato, circostanze tali da escludere gli indici concreti di una ristretta circolazione di merci e di denaro ed una ridotta offensività della condotta nei termini di cui al par.
4.5. cui si rinvia. 5.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è aspecifico in quanto la pena applicata dalla Corte territoriale è stata quantificata tenendo conto della gravità del fatto, mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla condotta processuale tenuta dall'imputato tale da differenziare la sua posizione da quella di altri. Si tratta di motivazioni prive di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà che rendono immune da censure la sentenza impugnata. 6. I ricorsi di MI UA, US EO, TR AL, AL UD e OL UD, in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla negata estensione massima della diminuzione per le attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità. 10 La sentenza impugnata con adeguata e completa motivazione pur avendo valorizzato, ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il buon comportamento processuale dei ricorrenti, ha evidenziato per UA la spiccata gravità dei reati, per EO la molteplicità dei fatti, per AL la mancata ammissione degli addebiti e l'entità delle condotte, per AL UD il ruolo nell'ambito delle dinamiche associative e la sua collaborazione incondizionata alle azioni delittuose, per OL UD i plurimi e significativi precedenti penali. Dato atto che i ricorrenti omettono di indicare gli specifici elementi di fatto in forza dei quali la Corte di merito avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale è sufficiente che il giudice, nel riferimento agli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). 7. Il ricorso di LO AN e di NT ER, in ordine alla mancata motivazione degli aumenti a titolo di continuazione, è inammissibile per genericità. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361). In relazione ad AN, peraltro, nel caso in esame, si tratta di due aumenti assai contenuti (pari ad otto mesi di reclusione per il delitto di associazione a delinquere e di quattro mesi per il delitto di tentata estorsione) rispetto a fattispecie di reato dotate di particolare gravità. Con riferimento alla posizione di ER, la Corte di merito a pag. 64 ha puntualmente indicato i singoli aumenti interni per la continuazione e i reati cui essi si riferiscono, prevedendo, anche in questo caso, a limitati aumenti per ciascuno di essi che non richiedono una motivazione specifica e dettagliata, purchè sia consentito di verificare che siano stati rispettati sia il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia i limiti dell'art. 81 cod. pen. e che non sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale. Il paragrafo 12 della sentenza ZZ richiede che il giudice della cognizione indichi esplicitamente sia la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabile, sia quella da irrogare per i reati sottoposti al proprio vaglio, al fine di «assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen...., sulla ragionevolezza della 11 valutazione del valore ponderale dei reati-satellite.» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, ZZ, Rv. 282269). Nel caso di specie, la lettura della sentenza impugnata permette di comprendere quale sia stato ritenuto il reato più grave e la determinazione degli aumenti disposti per i singoli delitti in continuazione, così da consentire, diversamente da quanto censurato dal ricorso, un controllo effettivo della valutazione logico-giuridica seguita nella determinazione della pena da parte della Corte di appello, tanto più che l'entità degli aumenti di pena disposti, in ragione delle imputazioni contestate, sono certo collocabili nell'alveo dell'esiguità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 8. Il ricorso di OR OM è generico e aspecifico. In ordine alla congruità della sanzione inflitta al ricorrente, in aderenza ai criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., il giudice non è tenuto ad un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446) e, comunque, questa è riservata al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue l'inammissibilità della censura che, in sede di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), risultando del tutto irrilevante l'asserito reinserimento sociale del prevenuto. Con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze generiche in termini di prevalenza, richiamati gli argomenti di cui al par. 4.7., risulta come la sentenza impugnata abbia valorizzato sia la gravità delle condotte sia il numero delle stesse (12 reati-fine), con specifica menzione della partecipazione dell'imputato a due summit con il capo clan e numerosi altri associati, oltre che le conversazioni da cui erano emerse importanti cessioni di droga, pur non contestate (pag. 49), tanto da rendere recessivo l'argomento del diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati di cui non vengono indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità di posizioni. Il ricorso erroneamente censura sia l'entità degli aumenti per la continuazione, del tutto contenuti nonostante la gravità delle condotte, sia la sequenza logico-temporale seguita dalla sentenza impugnata nella quantificazione della pena in ordine alla riduzione per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello di Bari, nel caso in esame, ha operato in modalità "mista" in quanto, con il rito abbreviato, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del suo giudizio di cognizione e il reato oggetto della sentenza irrevocabile di i 12 condanna n. 1690 del 2020 emessa dalla medesima Corte di appello (pagg. 53- 54). Il procedimento di calcolo della pena inflitta al ricorrente è stato il seguente: pena-base 12 anni di reclusione sul reato più grave di cui al capo 4 (applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante), aumentata di tre anni di reclusione per la continuazione interna con i 12 reati-fine (tre mesi di reclusione per ciascuno), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato alla pena di 10 anni di reclusione;
su questa sanzione è stato operato il singolo aumento per la continuazione esterna con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari. Si tratta di un procedimento corretto e rispettoso dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547. 9. Il ricorso di PO ON è inammissibile per assenza di interesse. Infatti, all'imputato, per il reato più grave, è stata applicata la pena minima con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. Dalla motivazione della sentenza risulta che il precedente di ON, relativo al delitto dichiarato estinto all'esito della messa alla prova, è stato valutato subvalente rispetto agli altri due argomenti adottati dalla Corte di merito, quali la gravità delle condotte e la partecipazione alla conservazione di un ingente quantitativo di droga, di per sé sufficienti a giustificare l'esercizio discrezionale della quantificazione della pena e i termini dell'estensione della mitigazione sanzionatoria. 10. Alla luce degli argomenti che precedono i ricorsi sono tutti inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, eccetto AN UT, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Altamura che liquida in complessivi euro 3626, oltre accessori di legge.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché, eccetto AN UT, alla rifusione delle spese di 13 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Altamura che liquida in complessivi euro 3626, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 • La Consigliera estensora Il Presidehte
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udito il Pubblico Penale Sent. Sez. 6 Num. 42499 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 08/10/2024 Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Perla Lori che ha concluso per: - l'inammissibilita' dei ricorsi di UD OL, UD AL, UA MI, OM OR, EO US, ER NT MI, AN LO e AL TR. - l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per i ricorsi di ON PO, AG ME e UT AN. Uditi: L'avvocato Carmelo Piccolo che, in difesa della P.C. Comune Altamura, chiede che tutti i ricorsi tranne per la posizione di UT AN siano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati e chiede la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato US Giulitto in difesa di UD AL che lamenta disparità con gli altri ricorrenti in riferimento al trattamento sanzionatorio Einsiste per l'accoglimento dei ricorsi. /\, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 dicembre 2023 la Corte di appello di Bari, per quello che interessa in questa sede con riferimento ai ricorrenti, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bari con il rito abbreviato, ha dichiarato inammissibili gli appelli per cui era intervenuta rinuncia ai motivi di merito (MI UA, LO AN, US EO, NT ER, TR AL, OL e AL UD, PO ON) previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione delle pene inflitte;
ha confermato la condanna di ME AG e ha riquantificato la sanzione applicata a AN UT e OR OM, 2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei ricorrenti indicati di seguito in ordine alfabetico. 3. Ricorso di MI UA. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Ricorso di LO AN. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale argomentato le ragioni della quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione. 5. Ricorso di AN UT. 5.1. Con il primo motivo ha censurato vizio di omessa motivazione in ordine al delitto di cui al capo 18 sotto due profili: la contestazione della ritenuta consapevolezza del ricorrente, falegname, circa il contenuto del sacco con stupefacente che riteneva fosse segatura, suffragata dalla sua mancata partecipazione alle conversazioni precedenti tra altri coimputati;
la irragionevole valorizzazione, in negativo, dell'incensuratezza di UT. 5.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge per mancata qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente ex art. 73, comma 5, 2 d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante l'incertezza sull'entità dello stupefacente, atteso il mancato sequestro della droga, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità da parte del giudice di primo grado, l'unicità della condotta. 5.3. Con il terzo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia allo sproporzionato trattamento sanzionatorio, fondato sulla gravità del fatto, nonostante esso fosse tra i meno significativi tra quelli contestati nel procedimento;
sia al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, invece, ad altri coimputati. 6. Ricorso di US EO. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 7. Ricorso di NT ER. Con un unico motivo ha censurato vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata motivato gli aumenti a titolo di continuazione in violazione dell'orientamento delle Sezioni Unite delineato dalla sentenza n. 47127 del 2021. 8. Ricorso di OR OM. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio sia per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, come per gli altri imputati, nonostante l'ammissione di colpevolezza in primo grado;
sia per la mancata motivazione circa i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprattutto in ragione del totale reinserimento sociale del prevenuto;
sia per lo sproporzionato aumento per la continuazione, pari ad un anno e sei mesi di reclusione, operato erroneamente dopo la riduzione per il rito abbreviato. 9. Ricorso di TR AL. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata in termini rigorosamente retributivi e senza la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Ricorso di ME AG. 3 10.1. Con il primo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la prova della responsabilità del ricorrente è stata tratta da alcune intercettazioni inter alios che menzionavano tale "ME", asserendo che questi si identificasse in ME AG nonostante l' assenza di riscontri (controlli sul territorio con tossicodipendenti, contatti telefonici nel sabato indicato, sequestro di stupefacenti, dialoghi criptici e legami con OB e UD, ecc.) e la presenza nel processo di cinque persone con il medesimo nome proprio. La sentenza impugnata si è posta in aperto contrasto con lo statuto della prova indiziaria previsto dagli artt. 192 cod. proc. pen. e ss. e dei criteri che la presiedono, per come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente riportata alle pagg. da 4 a 9 e da 10 a 12), né si può ritenere sussistente una chiamata di correo. Inoltre, in relazione al delitto contestato al capo 23, ribadita la censura sull'identificazione di "ME" e l'assenza di riscontri esterni che dimostrino incontro e dazione dello stupefacente oltre che la partecipazione di AG, non si è valutata la possibile natura millantatoria delle parole di RO, attesa l'interruzione di contatti tra questi e il ricorrente dal 12 febbraio 2018, cioè un anno prima del fatto contestato. 10.2. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge, con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione nonostante a AG non fosse contestato il delitto associativo o l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultassero sequestri di stupefacente, e il profitto del capo 22 appartenesse a più persone, elementi tali da dimostrare la lieve entità secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente riportata alle pagg. da 18 a 42). 10.3. Con il terzo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione tra i fatti accertati con la sentenza definitiva di condanna nel procedimento "Nemesi" (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e quelli oggetto del presente processo nonostante la sostanziale ed effettiva unitarietà del disegno criminoso nei termini riconosciuti e delineati dalla Corte di cassazione, di cui nella specie vi erano tutti gli indici. 10.4. Con il quarto motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla valorizzazione della mancata rinuncia ai motivi di impugnazione ai fini di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 11. Ricorso di AL UD. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di merito non ha 4 valutato tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di recupero sociale dell'imputato, peraltro avvenuto, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, ma non nella massima estensione. 12. Ricorso di OL UD. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, per non avere la Corte territoriale operato il massimo contenimento della pena e la più ampia riduzione nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla luce della complessiva personalità del ricorrente e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 13. Ricorso di PO ON. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito un precedente penale all'imputato nonostante estinto per esito positivo della messa alla prova che, in quanto tale, lo rende incensurato diversamente dagli altri imputati che hanno erroneamente ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prima di affrontare le questioni poste dai ricorrenti è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità è volto a verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con gli atti del processo muniti di autonoma forza dimostrativa, mentre non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice di merito. 2.1. Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, risulta avere svolto una scrupolosa valutazione delle convergenti e plurime fonti di prova costituite da: intercettazioni;
servizi di videosorveglianza;
appostamento degli operanti;
arresti, perquisizioni e sequestri;
ammissioni di diversi imputati;
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 5 Le attività investigative avevano accertato l'esistenza di tre associazioni, tutte operanti nel territorio pugliese. Innanzitutto, l'associazione armata di tipo mafioso-camorristico, denominata clan UD, facente capo a NI UD, operante ad Altamura, di cui erano partecipi OL UD, AL UD e MI UA, dedita alla commissione del traffico di stupefacenti, turbativa d'asta, reati in materia di armi, con una imponente capacità di intimidazione grazie all'efficienza della struttura organizzativa e alla disponibilità di armi (capo 1). Inoltre, l'associazione dedicata al narcotraffico, aggravata anche dall'art. 416- bis.1 cod. pen. per i soli NI Loidice, OL UD, AL UD e MI UA, operante anch'essa nel Comune di Altamura, facente capo a NI UD e AL UD (capo 4), con numerosi reati-fine di detenzione e spaccio di stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309 del 1990. Infine, la terza associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di furti aggravati ed estorsioni (capo 27), con numerosi reati-fine. 3. Per ragioni di logica espositiva si procede prima all'esame dei ricorsi di ME AG e AN UT, che pongono censure relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, e poi a quelli dei restanti ricorrenti che contestano la quantificazione della pena in relazione, soprattutto, all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al calcolo degli aumenti per la continuazione. 4. Il ricorso di ME AG è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di censure ampiamente affrontate dalla sentenza impugnata e non si confronta con l'articolato ragionamento probatorio svolto in primo e in secondo grado. 4.2. La sentenza del Tribunale, alle pagine 29-30 e 56-57, fonda l'identificazione di AG con il "ME" risultante dalle intercettazioni su plurimi elementi tra loro convergenti quali: a) le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia (MA ZI, TR AM, OL EM LE e IG ZA) che lo avevano definito come soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti con posizione di rilievo e uno di loro, MA ZI, come il braccio destro di NI UD;
b) le intercettazioni da cui emergeva il diretto coinvolgimento di AG nelle condotte contestategli non solo grazie al riconoscimento della sua voce da parte degli operanti, ma anche dall'utilizzo del suo soprannome (Pompetta) e dalla presenza della moglie. 6 +., 4.3. La sentenza di secondo grado, alle pagine 75-84, approfondisce ulteriormente il tema dell'identificazione di AG, riportando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo avevano definito il leader di un sodalizio dedito al narcotraffico operante in Altamura, come peraltro riscontrato nell'ambito dell'indagine Nemesi. In particolare, ZA, per conoscenza diretta di AG da cui aveva appreso gran parte di quanto riferito in sede di collaborazione, aveva rivelato non solo la sua affiliazione al clan Palermiti, cui apparteneva UD, ma anche il ruolo del ricorrente nella consegna del denaro per l'acquisto di cocaina da parte di NI UD da PO IN (genero del capo clan Palermiti), oltre che nel "recupero crediti" dalle aziende controllate dal clan Palernniti e nella gestione «di una piantagione di erba in una masseria» con IE CO. Si tratta di elementi che convergendo con l'ammissione dei fatti da parte di AL UD - coimputato del ricorrente per il capo 22 -, con l'ascolto delle intercettazioni collegate le une con le altre (pagg. 81-82 per il capo 22 e pag. 83 per il capo 23), tutte riportate nelle sentenze di merito con espresso riferimento a "ME", in relazione alla gestione degli stupefacenti sia per il taglio che per la cessione successiva (sul capo 22 si veda l'intercettazione riportata alle pagg. 80- 81 della sentenza impugnata tra EL e Di EO in cui «AL e ME...,l'hanno tagliata tutta, non sta chiamando più nessuno, i morti che tengono.. .sabato facemmo 8 mila euro...» e le successive conversazioni in cui parla anche il ricorrente) e con il riconoscimento vocale degli operanti, escludono qualsiasi rilievo alla reiterata osservazione difensiva circa la presenza di ben cinque imputati con il medesimo nome di battesimo "ME" anche perché nel presente processo lo ha solo AG, mentre gli altri sono imputati nel diverso processo "Nemesi". Con specifico riferimento al capo 23 viene riportata l'inequivoca intercettazione della conversazione intercorsa tra OM e TO RO, in cui quest'ultimo espressamente afferma «me l'ha data ME un 50 grammi» (pag. 30 della sentenza di primo grado e pagg. 80-81 della sentenza impugnata) che, atteso il tipo di dialogo, non consente di dubitare circa la genuinità della conversazione tra soggetti in confidenza sulla gestione dello stupefacente ed esclude qualsiasi "millanteria", come prospettato dal ricorso. Infatti, a fronte di intercettazioni dal contenuto univoco, in ordine sia al quantitativo di stupefacente sia al suo valore, sia ai soggetti coinvolti, peraltro inseriti in un pervasivo contesto delinquenziale ed associativo, diventano privi di valenza i generici argomenti difensivi circa l'assenza di controlli sul territorio, il sequestro di stupefacenti, l'interruzione dei contatti, eccetera. 7 4.4. Il giudizio svolto dalla Corte territoriale risulta, dunque, conforme ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame una parte rilevante del ragionamento giustificativo della responsabilità del ricorrente si fonda su indizi che corrispondono a fatti storicamente accertati e la loro valutazione complessiva ne evidenzia la concordanza, sia intrinseca che rispetto alle convergenti prove acquisite. La valutazione alternativa, volta a sostenere l'equivocità del compendio indiziario, risulta fondata su una base incompleta e parcellizzata. 4.5. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. La Corte di appello ha evidenziato come le imputazioni di cui ai capi 22) e 23) contestate a AG, a prescindere dalla struttura della contestazione (esclusione sia dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che del delitto associativo) e alla luce dell'ampia attività investigativa, si inserissero nelle condotte delinquenziali poste in essere tra due associazioni criminali, collegate alla mafia locale, tali da escludere la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità. Perché sussistano i presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è richiesto che emergano indici concreti, tra i quali una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, una ridotta provvista di stupefacente e, complessivamente, una minima offensività della condotta, non sussistenti nella specie. Il giudizio svolto dalla sentenza impugnata si è fondato su un preciso bilanciamento tra gli elementi in concreto emersi dall'attività istruttoria, esposti nella loro oggettiva consistenza, e ha consentito al giudice di merito di svolgere una valutazione complessiva per accertare la sussistenza o meno degli indici di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, eventualmente operando la loro compensazione e neutralizzazione «in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). Dunque, solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). Detto ragionamento non è stato in alcun modo disarticolato dai generici argomenti difensivi fondati esclusivamente sul dato quantitativo e su una valutazione parcellizzata delle condotte contestate. 8 4.6. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla sentenza impugnata in replica alle deduzioni contenute nell'atto di appello in questa sede reiterate. La Corte di merito, infatti, con argomenti puntuali e logici, ha escluso il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli definiti con la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa il 29 aprile 2022, irrevocabile il 9 marzo 2023 (cd Nemesi), relativi alla direzione da parte di AG di un'associazione dedita al narcotraffico (capo 42) e di diversi reati fine nonchè per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., sulla base di due elementi rimasti non contrastati: a) l'assenza di contiguità temporale tra i fatti giudicati con la sentenza irrevocabile e quelli oggetto di esame, attesa la distanza di un anno e tre mesi;
b) la mancanza di un comune disegno criminoso, tratta dagli stessi atti difensivi, visto che la precedente associazione era contrapposta a quella del clan UD nell'ambito del quale si inseriscono le condotte del presente processo. 4.7. Anche il quarto motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente solo formalmente ha indicato violazioni di legge e vizi della motivazione della decisione impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, senza confrontarsi in concreto con il suo contenuto, non ha prospettato alcuna contraddizione logica tra le premesse dell'argomentazione e le conclusioni o un'incompleta descrizione degli elementi utilizzati per la decisione, limitandosi a criticare l'esercizio del potere discrezionale della Corte di appello. Va ribadito che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto e la loro attitudine a mitigare la pena si deve fondare su fatti concreti favorevoli all'imputato che, ove non allegati, non impongono specifica motivazione (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). Ne consegue che la meritevolezza di detto adeguamento sanzionatorio, rientrante nella valutazione discrezionale dell'Autorità giudiziaria, non può essere data per scontata da chi la richiede e il diniego è legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo tra i quali il legislatore ha escluso esservi il solo stato di incensuratezza (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). Nel caso di specie, la Corte di appello ha affermato, con una congrua e personalizzata motivazione, idonea ad esprimere l'apprezzamento discrezionale e in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, che il ricorrente non meritasse l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della complessiva condotta processuale tenuta, in primo ed in secondo grado, dunque, non soltanto per la mancata rinuncia ai motivi di appello. 5. Il ricorso di AN UT è inammissibile per genericità e aspecificità. 9 5.1. Il primo motivo, sulla ritenuta estraneità del ricorrente alla condotta di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente (capo 18), non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagine da 85 a 88, con argomenti completi, logici, fondati sul contenuto inequivoco delle intercettazioni confermate dalle immagini riprese dalla videosorveglianza del box sito in Via Monteverde 75, ad Altamura, in uso a AN UT, detto Ciccillo, soggetto incensurato e per questo meno controllabile dalla Polizia giudiziaria, ha dimostrato come questi avesse aiutato i coimputati (OR OM e US EO), appartenenti al clan, a nascondere un grande sacco contenente il narcotico che, a dire dagli stessi, aveva un odore nauseante («ma quanto puzza questa roba») tale da far temere loro di subire controlli, e prelevato da ON detto "Barbone" il giorno successivo. Il motivo proposto si risolve nella richiesta di una ricostruzione alternativa, ovverosia avere custodito un sacco di segatura (in primo grado UT aveva parlato di un sacco di ghiande pag. 28), non consentita in sede di legittimità e comunque puntualmente smentita dalla sentenza impugnata che ha valorizzato sia il fetore del sacco, sia la mancata dimostrazione che l'imputato fosse un falegname, così da rendere irrilevante la sua mancata partecipazione alle conversazioni precedenti proprio alla luce dei fotogrammi che lo ritraevano ad aiutare OM e EO a collocare la droga nel suo box. 5.2. Il secondo motivo è anch'esso generico in quanto la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce degli elementi oggettivamente emersi, quali la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente e la riferibilità ad un contesto delinquenziale ben organizzato, circostanze tali da escludere gli indici concreti di una ristretta circolazione di merci e di denaro ed una ridotta offensività della condotta nei termini di cui al par.
4.5. cui si rinvia. 5.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è aspecifico in quanto la pena applicata dalla Corte territoriale è stata quantificata tenendo conto della gravità del fatto, mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla condotta processuale tenuta dall'imputato tale da differenziare la sua posizione da quella di altri. Si tratta di motivazioni prive di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà che rendono immune da censure la sentenza impugnata. 6. I ricorsi di MI UA, US EO, TR AL, AL UD e OL UD, in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla negata estensione massima della diminuzione per le attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità. 10 La sentenza impugnata con adeguata e completa motivazione pur avendo valorizzato, ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il buon comportamento processuale dei ricorrenti, ha evidenziato per UA la spiccata gravità dei reati, per EO la molteplicità dei fatti, per AL la mancata ammissione degli addebiti e l'entità delle condotte, per AL UD il ruolo nell'ambito delle dinamiche associative e la sua collaborazione incondizionata alle azioni delittuose, per OL UD i plurimi e significativi precedenti penali. Dato atto che i ricorrenti omettono di indicare gli specifici elementi di fatto in forza dei quali la Corte di merito avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale è sufficiente che il giudice, nel riferimento agli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). 7. Il ricorso di LO AN e di NT ER, in ordine alla mancata motivazione degli aumenti a titolo di continuazione, è inammissibile per genericità. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361). In relazione ad AN, peraltro, nel caso in esame, si tratta di due aumenti assai contenuti (pari ad otto mesi di reclusione per il delitto di associazione a delinquere e di quattro mesi per il delitto di tentata estorsione) rispetto a fattispecie di reato dotate di particolare gravità. Con riferimento alla posizione di ER, la Corte di merito a pag. 64 ha puntualmente indicato i singoli aumenti interni per la continuazione e i reati cui essi si riferiscono, prevedendo, anche in questo caso, a limitati aumenti per ciascuno di essi che non richiedono una motivazione specifica e dettagliata, purchè sia consentito di verificare che siano stati rispettati sia il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia i limiti dell'art. 81 cod. pen. e che non sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale. Il paragrafo 12 della sentenza ZZ richiede che il giudice della cognizione indichi esplicitamente sia la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabile, sia quella da irrogare per i reati sottoposti al proprio vaglio, al fine di «assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen...., sulla ragionevolezza della 11 valutazione del valore ponderale dei reati-satellite.» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, ZZ, Rv. 282269). Nel caso di specie, la lettura della sentenza impugnata permette di comprendere quale sia stato ritenuto il reato più grave e la determinazione degli aumenti disposti per i singoli delitti in continuazione, così da consentire, diversamente da quanto censurato dal ricorso, un controllo effettivo della valutazione logico-giuridica seguita nella determinazione della pena da parte della Corte di appello, tanto più che l'entità degli aumenti di pena disposti, in ragione delle imputazioni contestate, sono certo collocabili nell'alveo dell'esiguità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 8. Il ricorso di OR OM è generico e aspecifico. In ordine alla congruità della sanzione inflitta al ricorrente, in aderenza ai criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., il giudice non è tenuto ad un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446) e, comunque, questa è riservata al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue l'inammissibilità della censura che, in sede di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), risultando del tutto irrilevante l'asserito reinserimento sociale del prevenuto. Con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze generiche in termini di prevalenza, richiamati gli argomenti di cui al par. 4.7., risulta come la sentenza impugnata abbia valorizzato sia la gravità delle condotte sia il numero delle stesse (12 reati-fine), con specifica menzione della partecipazione dell'imputato a due summit con il capo clan e numerosi altri associati, oltre che le conversazioni da cui erano emerse importanti cessioni di droga, pur non contestate (pag. 49), tanto da rendere recessivo l'argomento del diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri imputati di cui non vengono indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità di posizioni. Il ricorso erroneamente censura sia l'entità degli aumenti per la continuazione, del tutto contenuti nonostante la gravità delle condotte, sia la sequenza logico-temporale seguita dalla sentenza impugnata nella quantificazione della pena in ordine alla riduzione per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello di Bari, nel caso in esame, ha operato in modalità "mista" in quanto, con il rito abbreviato, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del suo giudizio di cognizione e il reato oggetto della sentenza irrevocabile di i 12 condanna n. 1690 del 2020 emessa dalla medesima Corte di appello (pagg. 53- 54). Il procedimento di calcolo della pena inflitta al ricorrente è stato il seguente: pena-base 12 anni di reclusione sul reato più grave di cui al capo 4 (applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante), aumentata di tre anni di reclusione per la continuazione interna con i 12 reati-fine (tre mesi di reclusione per ciascuno), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato alla pena di 10 anni di reclusione;
su questa sanzione è stato operato il singolo aumento per la continuazione esterna con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari. Si tratta di un procedimento corretto e rispettoso dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547. 9. Il ricorso di PO ON è inammissibile per assenza di interesse. Infatti, all'imputato, per il reato più grave, è stata applicata la pena minima con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. Dalla motivazione della sentenza risulta che il precedente di ON, relativo al delitto dichiarato estinto all'esito della messa alla prova, è stato valutato subvalente rispetto agli altri due argomenti adottati dalla Corte di merito, quali la gravità delle condotte e la partecipazione alla conservazione di un ingente quantitativo di droga, di per sé sufficienti a giustificare l'esercizio discrezionale della quantificazione della pena e i termini dell'estensione della mitigazione sanzionatoria. 10. Alla luce degli argomenti che precedono i ricorsi sono tutti inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, eccetto AN UT, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Altamura che liquida in complessivi euro 3626, oltre accessori di legge.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché, eccetto AN UT, alla rifusione delle spese di 13 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Altamura che liquida in complessivi euro 3626, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 • La Consigliera estensora Il Presidehte