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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1208/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1208/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Sinatra CP_1
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
Virili Donatella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2008 in Lugnano in Teverina (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli in Persona_1
Terni il 20/03/2009 e in Terni il 25/05/2010 e che il rapporto coniugale in Persona_2 passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 145/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Amelia (TR), Strada dei Cappuccini n. 34/a, di proprietà della
Sig.ra madre di viene assegnata a quest'ultimo, unitamente al Parte_1 CP_1 mobilio ed agli arredi in essa presenti, stabilendo i coniugi che gli stessi provvederanno a dividersi solamente i regali ricevuti in occasione del matrimonio e risultanti dalla “lista di nozze”.
3) Stante l'assegnazione della casa come sopra effettuata, la madre, entro il 31 gennaio 2025, provvederà a lasciare detta abitazione coniugale. Le parti espressamente concordano che la
Sig.ra potrà comunicare al entro e non oltre il 31/10/2024, di voler restare CP_2 CP_1 presso la casa coniugale anche oltre la suddetta scadenza, per al massimo fino al 31/03/2025 e non potendo ottenere altre proroghe per il rilascio.
4) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) I figli minori e saranno collocati in maniera paritaria presso le rispettive Per_2 Per_1 dimore dei genitori, mantenendo la residenza anagrafica insieme alla madre, dapprima in
Amelia (TR) Strada dei Cappuccini 34/a, presso la ex casa familiare e, poi, quando la si trasferirà in ottemperanza a quanto stabilito al precedente punto 3), presso la CP_2 nuova residenza materna. 6) I figli trascorreranno con la madre i giorni dal lunedì al giovedì mattina, con il padre dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica mattina. Le domeniche saranno alternate.
7) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé i minori:
- durante le vacanze estive per giorni quindici, anche consecutivi, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo e compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
- durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno a Natale e per il
Capodanno e l'anno successivo il giorno di Santo Stefano e quello dell'Epifania;
- durante le festività pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
8) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 CP_2 giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento per i figli del complessivo importo di € 400,00 (quattrocento) – ossia € 200,00 (duecento) per ciascun figlio – importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo per la prole come ivi previsto inizierà a decorrere solo dal momento in cui la lascerà, in conformità al punto 3) di CP_2 cui sopra, l'ex casa familiare.
9) Le parti espressamente convengono che, tenuto conto tanto del collocamento paritetico della prole quanto del fatto che entrambi i coniugi godono di redditi adeguati, il contributo per figli di cui al precedente punto 8) cesserà AUTOMATICAMENTE per quello dei figli che, stipulando il contratto con una Società calcistica professionistica, percepisca:
- un reddito netto di almeno € 6.000,00 (seimila), oltre vitto e alloggio a carico della Società sportiva;
- un reddito netto di almeno € 10.000,00 (diecimila), con esclusione di vitto e alloggio a carico della Società sportiva.
10) L'assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_2
11) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono suddivise tra i genitori nella misura del
60% a carico del padre e 40% della madre, secondo i criteri e le indicazioni contenute nel
Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni;
12) Le parti altresì convengono che:
a) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare l'autovettura di cui risulta intestatario e che, comunque, attualmente ha in uso;
b) lo scooter Malaguti 71, targato CV31779, rimarrà nella esclusiva disponibilità del CP_1 provvedendo le parti ad effettuare il relativo passaggio di proprietà, dalla moglie al marito, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, con spese ad esclusivo carico di CP_1
c) il continuerà a pagare in via esclusiva la rata del finanziamento a suo tempo CP_1 contratto e finalizzato anche all'acquisto dell'autovettura in uso alla CP_2 d) in relazione al conto corrente, intestato a presso la Cassa di Risparmio di CP_1
Orvieto S.p.A. ed avente n. 1300003, sul quale ha unicamente il diritto di Controparte_2 disporre operazioni in uscita, le parti procederanno con la revoca di tale potere dispositivo in favore della moglie entro 15 del deposito del ricorso;
e) in relazione al conto corrente, intestato ad entrambi i coniugi presso Banco di Desio e della
Brianza S.p.A., ed avente n. 00165900, le parti convengono che provvederanno a chiuderlo entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con divisione al 50% dell'eventuale saldo attivo;
f) provvederanno ad acquistare una minicar che verrà utilizzata dai due figli minori, stabilendo che le spese delle rate mensili saranno nella misura del 60% a carico del e CP_1 del 40% a carico della CP_2
D) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
I) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici tra i coniugi anche in relazione al divorzio, il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 48.000,00 CP_1 CP_2
(quarantottomila) alle seguenti scadenze:
- € 6.000,00 entro il termine di giorni cinque successivi alla data della udienza fissata per la separazione;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2025;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2026;
-€ 6.000,00 entro il 30 dicembre 2027;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2028;
- i restanti € 18.000,00 entro il 30 dicembre 2029;
II) la sig.ra cederà al sig. le quote della associazione sportiva A.S.D. Target CP_2 CP_1
Sport entro 15 giorni dal deposito del ricorso, con atto notarile i cui costi saranno integralmente a carico del CP_1
a) Il sig. si impegna a restituire la somma di € 9.000,00 (novemila) al padre della CP_1
Sig.ra Sig. entro la data del 01/01/2030”. CP_2 Parte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 14/06/2008 tra
e in Lugnano in Teverina (TR) alle CP_1 Controparte_2 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
LUGNANO IN TEVERINA (TR) (atto n. 6, parte II, Serie A, Uff.1 anno 2008);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1208/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Sinatra CP_1
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
Virili Donatella, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2008 in Lugnano in Teverina (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli in Persona_1
Terni il 20/03/2009 e in Terni il 25/05/2010 e che il rapporto coniugale in Persona_2 passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 145/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Amelia (TR), Strada dei Cappuccini n. 34/a, di proprietà della
Sig.ra madre di viene assegnata a quest'ultimo, unitamente al Parte_1 CP_1 mobilio ed agli arredi in essa presenti, stabilendo i coniugi che gli stessi provvederanno a dividersi solamente i regali ricevuti in occasione del matrimonio e risultanti dalla “lista di nozze”.
3) Stante l'assegnazione della casa come sopra effettuata, la madre, entro il 31 gennaio 2025, provvederà a lasciare detta abitazione coniugale. Le parti espressamente concordano che la
Sig.ra potrà comunicare al entro e non oltre il 31/10/2024, di voler restare CP_2 CP_1 presso la casa coniugale anche oltre la suddetta scadenza, per al massimo fino al 31/03/2025 e non potendo ottenere altre proroghe per il rilascio.
4) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) I figli minori e saranno collocati in maniera paritaria presso le rispettive Per_2 Per_1 dimore dei genitori, mantenendo la residenza anagrafica insieme alla madre, dapprima in
Amelia (TR) Strada dei Cappuccini 34/a, presso la ex casa familiare e, poi, quando la si trasferirà in ottemperanza a quanto stabilito al precedente punto 3), presso la CP_2 nuova residenza materna. 6) I figli trascorreranno con la madre i giorni dal lunedì al giovedì mattina, con il padre dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica mattina. Le domeniche saranno alternate.
7) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé i minori:
- durante le vacanze estive per giorni quindici, anche consecutivi, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo e compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
- durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno a Natale e per il
Capodanno e l'anno successivo il giorno di Santo Stefano e quello dell'Epifania;
- durante le festività pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
8) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 CP_2 giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento per i figli del complessivo importo di € 400,00 (quattrocento) – ossia € 200,00 (duecento) per ciascun figlio – importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo per la prole come ivi previsto inizierà a decorrere solo dal momento in cui la lascerà, in conformità al punto 3) di CP_2 cui sopra, l'ex casa familiare.
9) Le parti espressamente convengono che, tenuto conto tanto del collocamento paritetico della prole quanto del fatto che entrambi i coniugi godono di redditi adeguati, il contributo per figli di cui al precedente punto 8) cesserà AUTOMATICAMENTE per quello dei figli che, stipulando il contratto con una Società calcistica professionistica, percepisca:
- un reddito netto di almeno € 6.000,00 (seimila), oltre vitto e alloggio a carico della Società sportiva;
- un reddito netto di almeno € 10.000,00 (diecimila), con esclusione di vitto e alloggio a carico della Società sportiva.
10) L'assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_2
11) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono suddivise tra i genitori nella misura del
60% a carico del padre e 40% della madre, secondo i criteri e le indicazioni contenute nel
Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni;
12) Le parti altresì convengono che:
a) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare l'autovettura di cui risulta intestatario e che, comunque, attualmente ha in uso;
b) lo scooter Malaguti 71, targato CV31779, rimarrà nella esclusiva disponibilità del CP_1 provvedendo le parti ad effettuare il relativo passaggio di proprietà, dalla moglie al marito, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, con spese ad esclusivo carico di CP_1
c) il continuerà a pagare in via esclusiva la rata del finanziamento a suo tempo CP_1 contratto e finalizzato anche all'acquisto dell'autovettura in uso alla CP_2 d) in relazione al conto corrente, intestato a presso la Cassa di Risparmio di CP_1
Orvieto S.p.A. ed avente n. 1300003, sul quale ha unicamente il diritto di Controparte_2 disporre operazioni in uscita, le parti procederanno con la revoca di tale potere dispositivo in favore della moglie entro 15 del deposito del ricorso;
e) in relazione al conto corrente, intestato ad entrambi i coniugi presso Banco di Desio e della
Brianza S.p.A., ed avente n. 00165900, le parti convengono che provvederanno a chiuderlo entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con divisione al 50% dell'eventuale saldo attivo;
f) provvederanno ad acquistare una minicar che verrà utilizzata dai due figli minori, stabilendo che le spese delle rate mensili saranno nella misura del 60% a carico del e CP_1 del 40% a carico della CP_2
D) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
I) al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici tra i coniugi anche in relazione al divorzio, il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 48.000,00 CP_1 CP_2
(quarantottomila) alle seguenti scadenze:
- € 6.000,00 entro il termine di giorni cinque successivi alla data della udienza fissata per la separazione;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2025;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2026;
-€ 6.000,00 entro il 30 dicembre 2027;
- € 6.000,00 entro il 30 dicembre 2028;
- i restanti € 18.000,00 entro il 30 dicembre 2029;
II) la sig.ra cederà al sig. le quote della associazione sportiva A.S.D. Target CP_2 CP_1
Sport entro 15 giorni dal deposito del ricorso, con atto notarile i cui costi saranno integralmente a carico del CP_1
a) Il sig. si impegna a restituire la somma di € 9.000,00 (novemila) al padre della CP_1
Sig.ra Sig. entro la data del 01/01/2030”. CP_2 Parte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 14/06/2008 tra
e in Lugnano in Teverina (TR) alle CP_1 Controparte_2 condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
LUGNANO IN TEVERINA (TR) (atto n. 6, parte II, Serie A, Uff.1 anno 2008);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti