Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dottor Marco Bottino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 11.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10793/24 R. G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Guerriero Giuseppe Pt_1
Ricorrente in opposizione
E rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Migliaccio e Concetta Golino CP_1
Opposto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pa Con ricorso depositato in data 6.9.24 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/24 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore del creditore opposto per la somma lorda di euro 10840,00 afferente la condanna dell'odierno opponente al pagamento di somme a titolo di
TFR dovuto alla lavoratrice per il periodo dal 21.12.2007 al 30.6.19 nel quale la stessa ha lavorato quale segretaria presso la ditta odierna opponente.
Deduceva che il D.I. era stato emesso in carenza dei presupposti per l'emissione stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto il contratto di lavoro tra le parti era stato ceduto alla subentrante Antica Calzoleria Italiana Società Cooperativa, cessione, contenente accollo liberatorio e notificata alla Pertanto, essendovi stato un accollo liberatorio all'atto della cessione del CP_1 rapporto di lavoro avente ad oggetto anche il TFR, la lavoratrice avrebbe dovuto rivolgersi alla società subentrante.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto che sottolineava come l'accollo avvenuto tra la e la Antica Calzoleria Italiana non aveva avuto effetti libertori in ordine ai Pt_1 diritti di credito già maturati dalla verso la CP_1 Pt_1
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fonda la propria opposizione allegando quale prova dell'avvenuto accollo liberatorio nei confronti di soltanto una dichiarazione sottoscritta dalla odierna opposta in cui viene Parte_1 comunicato alla stessa il trasferimento della sua posizione lavorativa presso la Antica Calzoleria
Italiana, nella comunicazione si legge che “tutto ciò che è maturato nel periodo precedente al 30.6.19 resta trasferito alla nuova gestione.”
Da una analisi di tale documento non è dato evincere l'esistenza di alcun accollo liberatorio con accettazione del creditore, né agli atti vi è il contratto di cessione del contratto con accollo intercorso
Alla stregua delle considerazioni esposte il decreto ingiuntivo va confermato e la ditta opponente va condannata al pagamento di €. 10.840,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT calcolata mensilmente sulla sorta capitale e agli interessi legali calcolati mensilmente sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 355/24; condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 1.340, oltre IVA e CPA come per legge.
Aversa, 15.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Marco Bottino