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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Rinaldi Francesco Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5317/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Renata Moioli
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CF: , con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Giovanna Richini
RESISTENTE
***
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 premesso che in data 03.06.1989 in Parte_1
Bienno (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione Controparte_1
erano nati due figli (maggiorenne ed economicamente indipendente) e NN (studente Per_1
universitario), deduceva che con sentenza del 05.10.2023 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale e chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione a sé della casa coniugale e obbligo per ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione depositata in data 15.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio fosse determinato nella misura mensile di €
400,00 per ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che alla ricorrente si ordinasse di restituirgli i beni personali presenti all'interno della casa coniugale.
All'udienza del 12.11.2024 il Giudice proponeva alle parti una soluzione conciliativa che veniva accettata e le parti venivano invitate a precisare congiuntamente le conclusioni in udienza.
Senonché le parti raggiungevano accordo avente il seguente tenore:
- cessazione degli effetti civili matrimonio;
- mantenimento di NN a carico della madre di € 500 e del padre di € 450;
- impegno della ricorrente alla restituzione dei beni entro il 10.12.2024;
- spese compensate.
Il Giudice, quindi, preso atto del raggiunto accordo rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Anzitutto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bienno di procedere alla trascrizione della sentenza.
Quanto alle questioni di carattere economico ritiene questo Collegio che le condizioni pattuite corrispondano all'interesse del figlio e non vi è motivo per non recepirle.
Le spese vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bienno (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 4, Parte II, serie A, dell'anno 1989);
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio NN Parte_1
mediante versamento diretto della somma mensile di € 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia; - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio NN Controparte_1 mediante versamento diretto della somma mensile di € 450,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia;
- pone a carico di l'obbligo di restituire entro il 10.12.2024 ad Parte_1 Controparte_1
i beni di proprietà dello stesso presenti nell'appartamento in località Passo del Tonale;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.12.2024.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Rinaldi Francesco Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5317/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Renata Moioli
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CF: , con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Giovanna Richini
RESISTENTE
***
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 premesso che in data 03.06.1989 in Parte_1
Bienno (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione Controparte_1
erano nati due figli (maggiorenne ed economicamente indipendente) e NN (studente Per_1
universitario), deduceva che con sentenza del 05.10.2023 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale e chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione a sé della casa coniugale e obbligo per ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione depositata in data 15.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio fosse determinato nella misura mensile di €
400,00 per ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che alla ricorrente si ordinasse di restituirgli i beni personali presenti all'interno della casa coniugale.
All'udienza del 12.11.2024 il Giudice proponeva alle parti una soluzione conciliativa che veniva accettata e le parti venivano invitate a precisare congiuntamente le conclusioni in udienza.
Senonché le parti raggiungevano accordo avente il seguente tenore:
- cessazione degli effetti civili matrimonio;
- mantenimento di NN a carico della madre di € 500 e del padre di € 450;
- impegno della ricorrente alla restituzione dei beni entro il 10.12.2024;
- spese compensate.
Il Giudice, quindi, preso atto del raggiunto accordo rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Anzitutto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bienno di procedere alla trascrizione della sentenza.
Quanto alle questioni di carattere economico ritiene questo Collegio che le condizioni pattuite corrispondano all'interesse del figlio e non vi è motivo per non recepirle.
Le spese vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bienno (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 4, Parte II, serie A, dell'anno 1989);
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio NN Parte_1
mediante versamento diretto della somma mensile di € 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia; - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio NN Controparte_1 mediante versamento diretto della somma mensile di € 450,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia;
- pone a carico di l'obbligo di restituire entro il 10.12.2024 ad Parte_1 Controparte_1
i beni di proprietà dello stesso presenti nell'appartamento in località Passo del Tonale;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.12.2024.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti