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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MARTINO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLANTI SEBASTIANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni dell'accordo raggiunto, rinunciando al punto n. 2) del suddetto accordo, relativo al trasferimento dei beni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – in data 18.8.1987 (in regime di separazione dei beni a far data convenzione adottata con
1 Atto notarile del 29.8.2006), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI al n. 129,
Parte II Serie A dell'anno 1987, unione dalla quale sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_1
il 5.11.1988, già coniugato;
, nato a [...] il [...], economicamente Persona_2
indipendente; e , nato a [...] il [...], studente e non ancora economicamente Persona_3
indipendente.
Esponeva di essere titolare di un'impresa individuale di autonoleggio e autolavaggio e che la moglie svolge la professione di insegnante, ragione per cui entrambi i coniugi risultano essere economicamente autonomi.
Allegava che con Decreto del 20.8.2009 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato le condizioni della separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, dichiarando di essere disposto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura del 50% pari ad € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4.11.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status alle condizioni concordate con separato accordo sottoscritto da ambedue i coniugi e prodotto in allegato alla comparsa di costituzione.
Le parti comparivano, dunque, personalmente all'udienza dell'8.1.2025 al fine di confermare la reciproca volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tuttavia, rilevata la mancanza della documentazione necessaria per i trasferimenti immobiliari divisati dai coniugi in sede di accordo, le parti in quella sede rinunciavano al punto n. 2 dell'accordo e insistevano nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella conferma delle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi concordano che per contribuire al mantenimento dell'unico figlio maggiorenne economicamente non indipendente, , il padre corrisponderà la Persona_3 Parte_1
somma mensile di euro 600,00 direttamente al figlio in quanto lo stesso vive da solo Per_3 nell'immobile di sua proprietà ove ha fissato pure la residenza anagrafica in MI Via Rosario
Disca, 5.
2.I coniugi e si impegnano a cedere e a trasferire con separato atto Parte_1 CP_1
notarile di donazione la proprietà delle loro quote indivise pari a 250/1000 ciascuno del fondo
CP_ agricolo di in MI distinto in catasto terreni al foglio 44 particella 17 con ogni Pt_2
2 garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, ai loro tre figli:
, nato a [...] il [...] residente a [...], piano terzo, Persona_1
c.f. ; C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] piano primo, Persona_2
c.f. C.F._4
nato a [...] il [...] residente in [...], c.f. Persona_3
, che accettano. C.F._5
Detto bene immobile è pervenuto ai coniugi e per contratto di CP_1 Parte_1
compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc. n.12452 Rep n.12452 stipulato Persona_4
dai coniugi in comunione dei beni, in costanza di matrimonio. Le parti allegano certificato di destinazione urbanistica degli immobili sopra citati.
3. I coniugi e si impegnano altresì a cedere e a trasferire con Parte_1 CP_1
separato atto notarile di donazione la proprietà delle loro quote indivise pari a 250/1000 ciascuno ai loro tre figli
, nato a [...] il [...] residente a [...], piano terzo, Persona_1
c.f. ; C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] piano primo, Persona_2
c.f. C.F._4
nato a [...] il [...] residente in [...], c.f. Persona_3
, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello C.F._5
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento dei seguenti fabbricati:
a) fabbricato in MI c.da Stizza, distinto in catasto al foglio 44 particella 2 sub 5 S1-T-1;
(Variazione della destinazione del 20/10/2011- Pratica n. CL0115587 in atti dal 20/10/2011-
Abitazione in corso di costruzione (n.16988.1/2011);
b) fabbricato in MI c.da , distinto in catasto al foglio 44 particella 2 sub 6 PT-1, Pt_2
(variazione della destinazione del 20/10/2011 - Pratica n. CL0115587 in atti dal 20/10/2011 –
Abitazione in corso di costruzione (n.16988.1/2011);
Detti fabbricati sono pervenuti ai coniugi e in forza del contratto di CP_1 Parte_1
compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc. n.12453, Rep n. 22729 ed in Persona_4
3 forza del contratto di compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc n.12452 Persona_4
Rep n. 22728 stipulati dai coniugi in comunione dei beni, in costanza di matrimonio.”
La causa, a questo punto, con provvedimento reso in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(14.7.2009), definita con decreto di omologa del 20.8.2009 emesso dal Tribunale di Caltagirone, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, tuttavia, precisarsi che le assegnazioni degli immobili divisate dai coniugi in favore dei figli maggiorenni possono essere accolte solo se interpretate quali condizioni avente efficacia meramente obbligatoria, ossia non aventi immediato effetto reale.
Tale interpretazione, difatti, si impone poiché in forza del principio di relatività – il cui fondamento si rinviene nell'art. 1372 c.c., pacificamente applicabile anche all'accordo dei coniugi sulle condizioni del divorzio, espressione di una consentita negozialità dell'ambito del diritto di famiglia – un accordo concluso tra le parti avente ad oggetto il trasferimento della proprietà o diritti reali – ancorché per spirito di liberalità – non può produrre effetti patrimoniali nei confronti di un soggetto che non abbia partecipato al negozio in quanto ciò costituirebbe un'inammissibile intrusione nella sfera giuridica del terzo, foriera di possibili fastidi giuridici ed empirici ontologicamente correlati allo statuto dominicale dei beni in un ordinamento informato alla funzione sociale della proprietà privata.
Ciò detto, con riguardo alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
4.11.1968, a MI in data 18.8.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI al n. 129 Parte II Serie A dell'anno 1987;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], per come riportate in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MARTINO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLANTI SEBASTIANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni dell'accordo raggiunto, rinunciando al punto n. 2) del suddetto accordo, relativo al trasferimento dei beni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – in data 18.8.1987 (in regime di separazione dei beni a far data convenzione adottata con
1 Atto notarile del 29.8.2006), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI al n. 129,
Parte II Serie A dell'anno 1987, unione dalla quale sono nati tre figli: , nato a [...] Persona_1
il 5.11.1988, già coniugato;
, nato a [...] il [...], economicamente Persona_2
indipendente; e , nato a [...] il [...], studente e non ancora economicamente Persona_3
indipendente.
Esponeva di essere titolare di un'impresa individuale di autonoleggio e autolavaggio e che la moglie svolge la professione di insegnante, ragione per cui entrambi i coniugi risultano essere economicamente autonomi.
Allegava che con Decreto del 20.8.2009 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato le condizioni della separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, dichiarando di essere disposto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura del 50% pari ad € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4.11.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status alle condizioni concordate con separato accordo sottoscritto da ambedue i coniugi e prodotto in allegato alla comparsa di costituzione.
Le parti comparivano, dunque, personalmente all'udienza dell'8.1.2025 al fine di confermare la reciproca volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tuttavia, rilevata la mancanza della documentazione necessaria per i trasferimenti immobiliari divisati dai coniugi in sede di accordo, le parti in quella sede rinunciavano al punto n. 2 dell'accordo e insistevano nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella conferma delle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi concordano che per contribuire al mantenimento dell'unico figlio maggiorenne economicamente non indipendente, , il padre corrisponderà la Persona_3 Parte_1
somma mensile di euro 600,00 direttamente al figlio in quanto lo stesso vive da solo Per_3 nell'immobile di sua proprietà ove ha fissato pure la residenza anagrafica in MI Via Rosario
Disca, 5.
2.I coniugi e si impegnano a cedere e a trasferire con separato atto Parte_1 CP_1
notarile di donazione la proprietà delle loro quote indivise pari a 250/1000 ciascuno del fondo
CP_ agricolo di in MI distinto in catasto terreni al foglio 44 particella 17 con ogni Pt_2
2 garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, ai loro tre figli:
, nato a [...] il [...] residente a [...], piano terzo, Persona_1
c.f. ; C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] piano primo, Persona_2
c.f. C.F._4
nato a [...] il [...] residente in [...], c.f. Persona_3
, che accettano. C.F._5
Detto bene immobile è pervenuto ai coniugi e per contratto di CP_1 Parte_1
compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc. n.12452 Rep n.12452 stipulato Persona_4
dai coniugi in comunione dei beni, in costanza di matrimonio. Le parti allegano certificato di destinazione urbanistica degli immobili sopra citati.
3. I coniugi e si impegnano altresì a cedere e a trasferire con Parte_1 CP_1
separato atto notarile di donazione la proprietà delle loro quote indivise pari a 250/1000 ciascuno ai loro tre figli
, nato a [...] il [...] residente a [...], piano terzo, Persona_1
c.f. ; C.F._3
nato a [...] il [...] residente in [...] piano primo, Persona_2
c.f. C.F._4
nato a [...] il [...] residente in [...], c.f. Persona_3
, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello C.F._5
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento dei seguenti fabbricati:
a) fabbricato in MI c.da Stizza, distinto in catasto al foglio 44 particella 2 sub 5 S1-T-1;
(Variazione della destinazione del 20/10/2011- Pratica n. CL0115587 in atti dal 20/10/2011-
Abitazione in corso di costruzione (n.16988.1/2011);
b) fabbricato in MI c.da , distinto in catasto al foglio 44 particella 2 sub 6 PT-1, Pt_2
(variazione della destinazione del 20/10/2011 - Pratica n. CL0115587 in atti dal 20/10/2011 –
Abitazione in corso di costruzione (n.16988.1/2011);
Detti fabbricati sono pervenuti ai coniugi e in forza del contratto di CP_1 Parte_1
compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc. n.12453, Rep n. 22729 ed in Persona_4
3 forza del contratto di compravendita atto Notar del 20.09.1996 Racc n.12452 Persona_4
Rep n. 22728 stipulati dai coniugi in comunione dei beni, in costanza di matrimonio.”
La causa, a questo punto, con provvedimento reso in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(14.7.2009), definita con decreto di omologa del 20.8.2009 emesso dal Tribunale di Caltagirone, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, tuttavia, precisarsi che le assegnazioni degli immobili divisate dai coniugi in favore dei figli maggiorenni possono essere accolte solo se interpretate quali condizioni avente efficacia meramente obbligatoria, ossia non aventi immediato effetto reale.
Tale interpretazione, difatti, si impone poiché in forza del principio di relatività – il cui fondamento si rinviene nell'art. 1372 c.c., pacificamente applicabile anche all'accordo dei coniugi sulle condizioni del divorzio, espressione di una consentita negozialità dell'ambito del diritto di famiglia – un accordo concluso tra le parti avente ad oggetto il trasferimento della proprietà o diritti reali – ancorché per spirito di liberalità – non può produrre effetti patrimoniali nei confronti di un soggetto che non abbia partecipato al negozio in quanto ciò costituirebbe un'inammissibile intrusione nella sfera giuridica del terzo, foriera di possibili fastidi giuridici ed empirici ontologicamente correlati allo statuto dominicale dei beni in un ordinamento informato alla funzione sociale della proprietà privata.
Ciò detto, con riguardo alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
4.11.1968, a MI in data 18.8.1987, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MI al n. 129 Parte II Serie A dell'anno 1987;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], per come riportate in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5