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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 19437 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO
Parte_1 C.F._1
MARINA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VALCANOVER FILIPPO presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto:
Conclusioni:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha dedotto di essere stato alle Parte_1
dipendenze della dal 26.08.2019 al 25.08.2022; che la Controparte_2 Controparte_1
era risultata aggiudicataria dell'appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia presso la
Provincia di Napoli alla piazza Matteotti cantiere ove il ricorrente già lavorava ed era quindi , stato assunto dalla convenuta in applicazione dell'art. 4 del CCNL di settore con la qualifica di operaio addetto alle pulizie, III livello retributivo e con un orario di lavoro full time dalle 13 alle 17 e dalle 18 alle 22 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Ha dedotto il ricorrente che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai usufruito del
1 Ticket mensa mentre altri colleghi di lavoro del ricorrente, con la stessa qualifica ma anche con una qualifica inferiore con lo stesso orario di lavoro ne avevano invece avuto il riconoscimento;
che a seguito di successivo cambio appalto era passato alle dipendenze della che sin dal primo giorno di lavoro ha riconosciuto al lavoratore in CP_3
questione un ticket mensa giornaliero di valore pari a 5,00 euro.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto che per le caratteristiche del suo rapporto di lavoro che era a tempo indeterminato e full time e quindi superava di gran lunga le sei ore giornaliere di lavoro;
era organizzato su turnazione che lo portava ad essere presente sui luoghi di lavoro proprio in prossimità del pranzo e della cena, aveva maturato il diritto – peraltro riconosciuto ad altri colleghi di lavoro- a ricevere i ticket mensa dal datore di lavoro.
Pertanto ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “- accertare e dichiarare che il, Sig.
è stato alle dipendenze della per un periodo ininterrotto Parte_1 Controparte_2
dal 26.08.2019 al 25.08.2022 , assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time con la qualifica di operaio , III livello retributivo. - Accertare e dichiarare che alle dipendenze della convenuta, il ricorrente ha lavorato dalle 13 alle 17 e dalle 18 alle 22 dal lunedì al venerdi;
- Accertare e dichiarare che durante tutto il periodo di lavoro di cui sopra, il ricorrente non ha mai percepito i buoni pasto così come per legge;
-
Accertare e dichiarare che i colleghi di lavoro del ricorrente, alle dipendenze della CP_2
con un orario di lavoro simile a quello del ricorrente e con la stessa qualifica ma anche con qualifica inferiore hanno percepito i buoni pasto;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, da quando è alle dipendenze della percepisce regolarmente un buono CP_3
pasto giornaliero di valore pari ad euro 5,00; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il buono pasto per il periodo dal 26.08.2019 al 25.08.2022; - Condannare la
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore domto per la carica Controparte_2
presso la sede della stessa in Mori (TN) alla via Matteotti 21, al pagamento in favore del ricorrente ed a titolo di buoni pasto non riconosciuti, di euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza risultante dai relativi fogli, per il periodo dal 26 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- In subordine e nella deprecabile ipotesi che il magistrato giudicante non accogliesse la nostra tesi si chiede di condannare la società convenuta al pagamento della somma diversa che il Magistrato riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- Ancora in subordine e nella denegata ipotesi che il Magistrato giudicante ritenesse non monetizzabili i buoni pasto nonostante la cessazione
2 del rapporto di lavoro si chiede che la venga condannata in favore del ricorrente al CP_2
risarcimento danni per non aver potuto godere, nel periodo di lavoro dei buoni pasto come per legge;
risarcimento da quantificarsi in euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza e per il periodo dal 26 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal riconoscimento del diritto al soddisfo;
- Infine ancora in subordine e nella ipotesi che il Magistrato giudicante non accogliesse neppure questa ultima richiesta si chiede di condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento danni quantificati dallo stesso G.L. adito secondo equità”.
Si è ritualmente costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_4
infondato in fatto e diritto.
In particolare ha rappresentato che l'assunzione del ricorrente era stata effettuata nell'ambito della procedura di cambio appalto ex art. 4 CCNL Multiservizi 2011, essendo ella subentrata nel suddetto appalto con decorrenza 26.08.2019 ed avendo in questo senso provveduto all'assunzione di tutto il personale impiegato dalla ditta uscente alle condizioni applicate dall'impresa uscente, che non prevedevano il riconoscimento di alcun buono pasto;
che nel cantiere presso il quale era addetto il ricorrente operavano altri otto lavoratori a nessuno dei quali era stato riconosciuto il buono pasto quanto meno sino al marzo 2021;che nel periodo di emergenza pandemica dovendo far fronte alla maggiore richiesta di servizi di pulizia da parte della committente ed alle assenze per malattia del personale la società nella persona del responsabile del personale ed il segretario FIST CISL avevano concordato che, per i lavoratori che si sarebbero resi disponibili a svolgere, oltre alle attività proprie, anche il servizio in sostituzione dei colleghi assenti, per tale impegno aggiuntivo sarebbe stato garantito un buono pasto dell'importo di € 5,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, oltre ovviamente alla retribuzione sottesa alle ore di lavoro supplementare e/o straordinario che in tal senso si fossero rese necessarie e che il ricorrente non si era mai reso disponibile per effettuare tale servizio in sostituzione dei colleghi assenti. Tanto dedotto in fatto e sostenuta in diritto l'insussistenza di un obbligo di riconoscimento del buono pasto e l'insussistenza di un uso aziendale in tal senso;
rappresentato in ogni caso che il ricorrente non aveva allegato alcun danno derivante dal mancato riconoscimento dedotto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza anche rispetto alle spese di lite.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 18.3.2025 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti.
Il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni che seguono.
3 Il buono pasto ha la funzione di sostituire il servizio mensa laddove non predisposto dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, onde consentire agli stessi di acquistare il pasto presso esercizi convenzionati. Non è elemento della retribuzione "normale", ma un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto.
(Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n.
5547/2021, Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto quindi non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
Recentemente la Corte di Cassazione ritornando sul punto ha affermato che “si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. (cfr. Cass. n.21440/2024)
Esaminato il CCNL Multiservizi, pacificamente applicabile al rapporto de quo, si rileva che all'art. 31 è stato previsto che “Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto”.
Il ricorrente ha documentato -e la circostanza non è stata contestata dalla controparte- di osservare un orario di lavoro dalle 13.00 alle 21.00 e quindi di otto ore. (vedi fogli di presenza relativi al periodo oggetto del giudizio)
Con l'ordinanza n. 23255 del 31.07.2023, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui: “l'attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata
4 all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Il ricorrente quindi ha provato la sussistenza di tale diritto avendo documentato che la prestazione giornaliera offerta alla controparte era superiore alle sei ore. L'esistenza di una previsione contrattuale che attribuisce il diritto ad intervallo non lavorato collegato, come fa l'art. 31 ccnl sopra richiamato, alla consumazione del pasto , fonda quindi il diritto all'attribuzione del ticket mensa. Ovviamente la dizione “non retribuita” in relazione all'ora di pausa non può intendersi come impeditiva dell'erogazione dei ticket mensa in quanto come detto gli stessi non hanno natura retributiva.
Ininfluente è anche l'ulteriore argomento speso dalla difesa di parte resistente che assume di aver erogato il buono pasto ad altri lavoratori solo perché avevano acconsentito a svolgere orario di lavoro in sostituzione di colleghi assenti. Invero la elargizione del buono pasto come detto sopra non ha natura retributiva ma carattere assistenziale ed è collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. Quindi il riferimento è esclusivamente alla possibilità di fruire di una modalità per la consumazione del pasto ove non sia presente la mensa. Mentre del tutto ininfluenti sono altre motivazioni, quali quella evidenziata dalla resistente, che avrebbero indotto il datore di lavoro a riconoscere CP_4
il buono pasto solo a chi aveva accettato di svolgere orario straordinario.
Accertato, quindi, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e tenuto conto che il rapporto di lavoro del ricorrente è ormai cessato deve dichiararsi il suo diritto a percepire il buono pasto per il periodo dal 26.08.2019 al
25.08.2022. La quantificazione del valore del buono posto da corrispondere al ricorrente può essere commisurata a quello riconosciuto agli altri dipendenti dalla stessa resistente e pertanto pari ad 5,00 al giorno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a percepire il buono pasto per il Parte_1
periodo dal 26.08.2019 al 25.08.2022;
Condanna la , in persona del suo legale rapp.te pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente ed a titolo di buoni pasto non riconosciuti, di euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza risultante dai relativi fogli, per il periodo dal 26
5 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 19437 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO
Parte_1 C.F._1
MARINA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VALCANOVER FILIPPO presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto:
Conclusioni:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha dedotto di essere stato alle Parte_1
dipendenze della dal 26.08.2019 al 25.08.2022; che la Controparte_2 Controparte_1
era risultata aggiudicataria dell'appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia presso la
Provincia di Napoli alla piazza Matteotti cantiere ove il ricorrente già lavorava ed era quindi , stato assunto dalla convenuta in applicazione dell'art. 4 del CCNL di settore con la qualifica di operaio addetto alle pulizie, III livello retributivo e con un orario di lavoro full time dalle 13 alle 17 e dalle 18 alle 22 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Ha dedotto il ricorrente che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai usufruito del
1 Ticket mensa mentre altri colleghi di lavoro del ricorrente, con la stessa qualifica ma anche con una qualifica inferiore con lo stesso orario di lavoro ne avevano invece avuto il riconoscimento;
che a seguito di successivo cambio appalto era passato alle dipendenze della che sin dal primo giorno di lavoro ha riconosciuto al lavoratore in CP_3
questione un ticket mensa giornaliero di valore pari a 5,00 euro.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto che per le caratteristiche del suo rapporto di lavoro che era a tempo indeterminato e full time e quindi superava di gran lunga le sei ore giornaliere di lavoro;
era organizzato su turnazione che lo portava ad essere presente sui luoghi di lavoro proprio in prossimità del pranzo e della cena, aveva maturato il diritto – peraltro riconosciuto ad altri colleghi di lavoro- a ricevere i ticket mensa dal datore di lavoro.
Pertanto ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “- accertare e dichiarare che il, Sig.
è stato alle dipendenze della per un periodo ininterrotto Parte_1 Controparte_2
dal 26.08.2019 al 25.08.2022 , assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time con la qualifica di operaio , III livello retributivo. - Accertare e dichiarare che alle dipendenze della convenuta, il ricorrente ha lavorato dalle 13 alle 17 e dalle 18 alle 22 dal lunedì al venerdi;
- Accertare e dichiarare che durante tutto il periodo di lavoro di cui sopra, il ricorrente non ha mai percepito i buoni pasto così come per legge;
-
Accertare e dichiarare che i colleghi di lavoro del ricorrente, alle dipendenze della CP_2
con un orario di lavoro simile a quello del ricorrente e con la stessa qualifica ma anche con qualifica inferiore hanno percepito i buoni pasto;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, da quando è alle dipendenze della percepisce regolarmente un buono CP_3
pasto giornaliero di valore pari ad euro 5,00; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il buono pasto per il periodo dal 26.08.2019 al 25.08.2022; - Condannare la
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore domto per la carica Controparte_2
presso la sede della stessa in Mori (TN) alla via Matteotti 21, al pagamento in favore del ricorrente ed a titolo di buoni pasto non riconosciuti, di euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza risultante dai relativi fogli, per il periodo dal 26 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- In subordine e nella deprecabile ipotesi che il magistrato giudicante non accogliesse la nostra tesi si chiede di condannare la società convenuta al pagamento della somma diversa che il Magistrato riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- Ancora in subordine e nella denegata ipotesi che il Magistrato giudicante ritenesse non monetizzabili i buoni pasto nonostante la cessazione
2 del rapporto di lavoro si chiede che la venga condannata in favore del ricorrente al CP_2
risarcimento danni per non aver potuto godere, nel periodo di lavoro dei buoni pasto come per legge;
risarcimento da quantificarsi in euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza e per il periodo dal 26 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal riconoscimento del diritto al soddisfo;
- Infine ancora in subordine e nella ipotesi che il Magistrato giudicante non accogliesse neppure questa ultima richiesta si chiede di condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento danni quantificati dallo stesso G.L. adito secondo equità”.
Si è ritualmente costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_4
infondato in fatto e diritto.
In particolare ha rappresentato che l'assunzione del ricorrente era stata effettuata nell'ambito della procedura di cambio appalto ex art. 4 CCNL Multiservizi 2011, essendo ella subentrata nel suddetto appalto con decorrenza 26.08.2019 ed avendo in questo senso provveduto all'assunzione di tutto il personale impiegato dalla ditta uscente alle condizioni applicate dall'impresa uscente, che non prevedevano il riconoscimento di alcun buono pasto;
che nel cantiere presso il quale era addetto il ricorrente operavano altri otto lavoratori a nessuno dei quali era stato riconosciuto il buono pasto quanto meno sino al marzo 2021;che nel periodo di emergenza pandemica dovendo far fronte alla maggiore richiesta di servizi di pulizia da parte della committente ed alle assenze per malattia del personale la società nella persona del responsabile del personale ed il segretario FIST CISL avevano concordato che, per i lavoratori che si sarebbero resi disponibili a svolgere, oltre alle attività proprie, anche il servizio in sostituzione dei colleghi assenti, per tale impegno aggiuntivo sarebbe stato garantito un buono pasto dell'importo di € 5,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, oltre ovviamente alla retribuzione sottesa alle ore di lavoro supplementare e/o straordinario che in tal senso si fossero rese necessarie e che il ricorrente non si era mai reso disponibile per effettuare tale servizio in sostituzione dei colleghi assenti. Tanto dedotto in fatto e sostenuta in diritto l'insussistenza di un obbligo di riconoscimento del buono pasto e l'insussistenza di un uso aziendale in tal senso;
rappresentato in ogni caso che il ricorrente non aveva allegato alcun danno derivante dal mancato riconoscimento dedotto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza anche rispetto alle spese di lite.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 18.3.2025 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti.
Il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni che seguono.
3 Il buono pasto ha la funzione di sostituire il servizio mensa laddove non predisposto dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, onde consentire agli stessi di acquistare il pasto presso esercizi convenzionati. Non è elemento della retribuzione "normale", ma un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto.
(Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n.
5547/2021, Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Per consolidata giurisprudenza, il diritto alla fruizione del buono pasto quindi non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
Recentemente la Corte di Cassazione ritornando sul punto ha affermato che “si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. (cfr. Cass. n.21440/2024)
Esaminato il CCNL Multiservizi, pacificamente applicabile al rapporto de quo, si rileva che all'art. 31 è stato previsto che “Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto”.
Il ricorrente ha documentato -e la circostanza non è stata contestata dalla controparte- di osservare un orario di lavoro dalle 13.00 alle 21.00 e quindi di otto ore. (vedi fogli di presenza relativi al periodo oggetto del giudizio)
Con l'ordinanza n. 23255 del 31.07.2023, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui: “l'attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata
4 all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Il ricorrente quindi ha provato la sussistenza di tale diritto avendo documentato che la prestazione giornaliera offerta alla controparte era superiore alle sei ore. L'esistenza di una previsione contrattuale che attribuisce il diritto ad intervallo non lavorato collegato, come fa l'art. 31 ccnl sopra richiamato, alla consumazione del pasto , fonda quindi il diritto all'attribuzione del ticket mensa. Ovviamente la dizione “non retribuita” in relazione all'ora di pausa non può intendersi come impeditiva dell'erogazione dei ticket mensa in quanto come detto gli stessi non hanno natura retributiva.
Ininfluente è anche l'ulteriore argomento speso dalla difesa di parte resistente che assume di aver erogato il buono pasto ad altri lavoratori solo perché avevano acconsentito a svolgere orario di lavoro in sostituzione di colleghi assenti. Invero la elargizione del buono pasto come detto sopra non ha natura retributiva ma carattere assistenziale ed è collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. Quindi il riferimento è esclusivamente alla possibilità di fruire di una modalità per la consumazione del pasto ove non sia presente la mensa. Mentre del tutto ininfluenti sono altre motivazioni, quali quella evidenziata dalla resistente, che avrebbero indotto il datore di lavoro a riconoscere CP_4
il buono pasto solo a chi aveva accettato di svolgere orario straordinario.
Accertato, quindi, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e tenuto conto che il rapporto di lavoro del ricorrente è ormai cessato deve dichiararsi il suo diritto a percepire il buono pasto per il periodo dal 26.08.2019 al
25.08.2022. La quantificazione del valore del buono posto da corrispondere al ricorrente può essere commisurata a quello riconosciuto agli altri dipendenti dalla stessa resistente e pertanto pari ad 5,00 al giorno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a percepire il buono pasto per il Parte_1
periodo dal 26.08.2019 al 25.08.2022;
Condanna la , in persona del suo legale rapp.te pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente ed a titolo di buoni pasto non riconosciuti, di euro 5,00 giornalieri per ogni giornata di presenza risultante dai relativi fogli, per il periodo dal 26
5 agosto 2019 al 25 agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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