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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4278/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4278/2021 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FURFARO STEFANO e dall'avv. LUCHENTI GABRIELE, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CP_2 C.F._1
MATTEO FABIO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio la società premesso di essere proprietaria Controparte_1 dell'unità immobiliare ad uso magazzino sita nel Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni
Falcone, posto al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, distinto con il numero di interno 9, censito al N.C.E.U. del Comune di Ladispoli al foglio 65, particella 880, sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126, rendita 453,99, via da pagina 1 di 8 denominare snc, piano S1, interno 9; e del posto auto coperto, interno n. 24, della superficie di mq. 10,00, sito al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, con accesso da Via Yvon de Begnac, snc, distinto in Catasto al foglio 65 del Comune di Ladispoli, particella 880, sub 78, categoria C/6, classe 4, piano S1; entrambi acquistati all'asta, il primo con decreto di trasferimento dell'intestato Tribunale del 10.06.2008 e il secondo mediante decreto di trasferimento del 4.07.2016; ha dedotto che una porzione del magazzino di circa
15 mq era stata occupata senza titolo da proprietario del magazzino CP_2 confinante interno 10, il quale tra il giugno e il dicembre 2016 aveva abbattuto il muro divisorio tra le due proprietà e aveva realizzato una nuova parete di confine all'interno del magazzino della , nonché dal giugno 2017 il medesimo convenuto occupava il posto CP_1 auto n. 24 di proprietà della società attrice con un veicolo Volkswagen Tuareg", tg.
DG994RA, in evidente stato di abbandono. Tutto quanto sopra premesso la
[...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza e/o richiesta, 1 accertare e dichiarare che la società attrice è la esclusiva proprietaria a) dell'unità immobiliare ad uso magazzino sita nel Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni
Falcone, posto al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, distinto con il numero di interno 9, confinante con magazzino interno 10, magazzino interno 8, spazio di manovra, salvo altri;
magazzino censito nel N.C.E.U. del Comune di Ladispoli al foglio 65, particella 880, sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126, rendita 453,99, via da denominare snc, piano S1, interno 9; b) del posto auto coperto, interno n. 24, della superficie di mq. 10,00, sito al piano interrato del centro commerciale denominato
“La Palma”, con accesso da Via Yvonne de Begnac, snc, distinto in Catasto al foglio 65 del Comune di
Ladispoli, particella 880, sub 78, categoria C/6, classe 4, piano S1, confinante con i posti macchina di cui agli interni 23 e 25, con area di manovra e corsia di accesso ai locali di deposito;
2 accertare e dichiarare che il convenuto, Sig. occupa senza alcun titolo ed illegittimamente, quantomeno a far data dal mese CP_2 di Dicembre del 2016 una porzione di circa mq 15 dell'unità immobiliare “magazzino” descritta al precedente punto 1, lettera a) e quantomeno a far data dal mese di Gennaio 2017 sia l'unità immobiliare, posto auto, descritta al precedente punto 1, lettera b) che ulteriori posti auto, sempre diversi, di proprietà della
con l'autoveicolo Fiat Freemont, ubicati sempre al piano interrato del Centro Commerciale La Palma, CP_1 sito in Ladispoli;
3 e, per l'effetto, condannare il convenuto (i) alla immediata restituzione e/o riconsegna di entrambe le porzioni delle unità immobiliari sopra descritte ed oggetto di occupazione senza titolo, a mani della società attrice, in persona del suo L.R. protempore, reimmettendola nel possesso e nel godimento di
pagina 2 di 8 entrambe tali unità immobiliari;
(ii) a cessare con effetto immediato l'indebito utilizzo di ulteriori posti auto di proprietà della con la Fiat Freemont di proprietà del convenuto;
(iii) a risarcire l'esponente società CP_1 dei danni economici subiti quale diretta conseguenza delle occupazioni senza titolo oggetto della presente controversia, mediante il versamento della somma di € 6.675,00, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal Gennaio 2017 al Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi all'esito dell'espletanda fase istruttoria ed anche ricorrendo a criteri equitativi, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(iii) ad eseguire, a sua cura e spese, o a cura dell'esponente società ed a spese della parte convenuta, le lavorazioni aventi ad oggetto lo spostamento del muro in essere tra il magazzino int. 9 ed il magazzino int. 10, al fine di riportare il magazzino int. 9 alla sua effettiva a reale consistenza, quantificando le somme necessarie per l'espletamento di tali lavorazioni. Si depositano i documenti descritti in calce al presente atto. Si chiede l'ammissione della prova per testi e per interpello articolata al punto 2.4 del presente atto. Con riserva di ulteriormente articolare, produrre documenti e replicare alla eventuale avversa costituzione. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e spese generali 15%”.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva rigettarsi le domande attoree e in via CP_2 riconvenzionale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire e disporne la rinnovazione;
- nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha acquisito per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. il diritto di proprietà della porzione di immobile per cui è causa che risulta annessa al magazzino int. 10 di sua proprietà; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha acquisito per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. il diritto di proprietà del posto auto coperto distinto con interno n. 24 e posto davanti all'ingresso del magazzino int. 10; - in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice con riferimento al posto auto, ordinare all'attrice di rilasciare il posto auto interno n. 25 in favore del convenuto;
- con vittoria delle spese di lite”.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 16.01.2025 all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
pagina 3 di 8 Deve preliminarmente rigettarsi la domanda di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire svolta dalla parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Come già evidenziato dal G.i. con ordinanza del 13.09.2022, la costituzione in giudizio del convenuto, che ha svolto anche difese di merito e domanda riconvenzionale, sana il vizio dedotto in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e
a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo.
Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c.. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), subordinando
l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto” (cfr.
Cass. sentenza 10400/2017).
Nel merito del giudizio deve rilevarsi che sia la proprietà del magazzino interno 9 che del posto auto numero 24, oltre ad essere documentalmente provata dalla società attrice mediante deposito dei decreti di trasferimento dei predetti beni, non è contestata da parte del convenuto, a sua volta proprietario del magazzino interno 10 confinante con quello della
Altrettanto incontestata è l'occupazione di circa 15 mq del Controparte_1 magazzino attoreo da parte del convenuto. Quest'ultimo costituendosi tempestivamente ha eccepito di aver acquistato all'asta il magazzino n. 10 nell'attuale consistenza comprensiva di parte del magazzino attoreo e ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'intervenuta usucapione della porzione di immobile oggetto di causa ai sensi dell'art. 1159 c.c.
pagina 4 di 8 La domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di proprietà attorea svolta dal convenuto, il cui esame deve logicamente precedere la domanda di rivendica della società attrice, è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce elemento oggettivo essenziale dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1159 c.c. l'esistenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento), intendendosi per tale quello che in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento ed al conseguente acquisto immediato del diritto, e che in concreto, nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino". Detta corrispondenza va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
17/01/2014, n. 874). La giurisprudenza di legittimità ha con orientamento consolidato chiarito che ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/10/2010, n. 21227).
Ne consegue, applicando i predetti principi al caso di specie, che al convenuto sono stati trasferiti, con il decreto di trasferimento del 7 maggio 2010 il magazzino interno 10 e il posto auto n. 24, identificati dai seguenti dati catastali quanto al magazzino foglio 65, part 880 sub
52, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126 del NCEU del Comune di Ladispoli, quanto al posto auto foglio 65 part. 880 sub 79, categoria C/6 classe 4, consistenza 10 mq. Al decreto di trasferimento sono allegate anche le planimetrie catastali dei beni trasferiti, pertanto appare ben evidente al Tribunale che oggetto del trasferimento sono i beni descritti conformemente ai dati catastali e alle planimetrie in atti, eventuali difformità esistenti come nel caso di specie
(peraltro non specificamente individuate nella CTU espletata nel corso del giudizio di esecuzione immobiliare che si è limitata a rilevare genericamente difformità tra la superficie di progetto e la superficie reale senza indicare né i mq né fornire una rappresentazione grafica della medesima) sono state prese in considerazione nel corso della procedura esecutiva al fine pagina 5 di 8 di quantificare il prezzo dei beni oggetto di vendita all'asta e i costi per il ripristino, ma non a trasferire una consistenza maggiore rispetto a quella indicata nel decreto di trasferimento.
Pertanto, non può ritenersi sussistente la piena identità tra bene trasferito e consistenza reale del magazzino interno 10, posto che oggetto del trasferimento è la consistenza indicata nei dati catastali sopra riportati che non è comprensiva degli ulteriori 15 mq appartenenti al magazzino interno 9, per cui non può ritenersi maturata l'usucapione abbreviata richiesta dal convenuto.
Non risultando maturata la predetta usucapione, l'occupazione della predetta porzione di immobile non può che ritenersi senza titolo, avendo di contro la società attrice dimostrato di essere proprietaria del magazzino interno 9 censito al NECU del Comune di Ladispoli al foglio 65, part 880 sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126 del NCEU e del posto auto n. 24 censito al foglio 65 part. 880 sub 78, categoria C/6 classe 4, consistenza 10 mq, in virtù dei decreti di trasferimento depositati in atti.
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che oggetto di trasferimento degli immobili oggetto di causa sia la consistenza catastale dei medesimi, sia il magazzino interno 9 che quello interno
10 sono infatti chiaramente identificati dai dati catastali, misurano entrambi 126 mq e sono allegate le planimetrie depositate al catasto.
E' pertanto fondata l'azione di rivendica esercitata dalla società attrice, posto che il convenuto occupa senza titolo una porzione di immobile incontestabilmente trasferita alla non è maturato il termine ventennale per l'usucapione ordinaria (neanche Controparte_1 dedotto negli scritti difensivi dal convenuto) e il decreto di trasferimento del magazzino interno 10 acquistato dal indica chiaramente sia la consistenza del bene trasferito (126 CP_2 mq) sia i dati catastali che la planimetria, per cui il non può in questa sede vantare il CP_2 trasferimento di una consistenza diversa o più ampia.
Accertata quindi la proprietà del magazzino interno 9 da parte della società attrice e l'assenza di un titolo originario o derivativo che legittimi l'occupazione del convenuto, quest'ultimo deve essere condannato all'immediato rilascio del compendio oggetto di causa ovvero dei 15 mq posti appartenenti al magazzino interno 9, il convenuto deve essere altresì condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi provvedendo ad arretrare il muro di confine tra il proprio magazzino e quello confinante conformemente ai dati catastali e alle planimetrie depositate in atti.
pagina 6 di 8 Altrettanto fondata è la domanda di liberazione del posto auto n. 24, risultando pacifica l'occupazione del medesimo da parte del convenuto che nei propri scritti difensivi ha sostenuto di aver sempre occupato il predetto posto auto nell'erronea convinzione che fosse quello oggetto di trasferimento. Il deve quindi essere condannato alla immediata CP_2 liberazione del posto auto n. 24 di proprietà della Controparte_1
La domanda risarcitoria volta a ottenere l'indennità di occupazione è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice, basandosi sui valori OMI di riferimento, ha quantificato in € 6.675,00
l'indennità di occupazione richiesta, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal Gennaio 2017 al
Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima in quanto coerente con i valori locativi di mercato.
La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto e volta alla liberazione del posto auto dal medesimo acquistato n. 25 e asseritamente occupata dalla deve essere Controparte_1 rigettata. Invero la società attrice ha negato di occupare il posto auto del e quest'ultimo CP_2 non ha articolato alcun mezzo istruttorio per provare la circostanza dedotta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore indeterminato complessità bassa, valore dei medi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa, magazzino interno 9 e posto auto n. 24 meglio precisati in motivazione, è di proprietà della società attrice, condanna il convenuto all'immediato rilascio del medesimo compendio, libero da persone e cose;
- per l'effetto, condanna il convenuto, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del muro di confine tra il magazzino int. 9 ed il magazzino int.
10, al fine di riportare il magazzino int. 9 alla sua effettiva a reale consistenza come risultante dalle planimetrie catastali depositate in atti;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della società attrice dell'indennità di occupazione quantificata in € 6.675,00, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal
Gennaio 2017 al Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte dal convenuto;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda riconvenzionale di usucapione, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in € 8.161, di cui € 545 per spese ed € 7.616 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4278/2021 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FURFARO STEFANO e dall'avv. LUCHENTI GABRIELE, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CP_2 C.F._1
MATTEO FABIO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio la società premesso di essere proprietaria Controparte_1 dell'unità immobiliare ad uso magazzino sita nel Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni
Falcone, posto al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, distinto con il numero di interno 9, censito al N.C.E.U. del Comune di Ladispoli al foglio 65, particella 880, sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126, rendita 453,99, via da pagina 1 di 8 denominare snc, piano S1, interno 9; e del posto auto coperto, interno n. 24, della superficie di mq. 10,00, sito al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, con accesso da Via Yvon de Begnac, snc, distinto in Catasto al foglio 65 del Comune di Ladispoli, particella 880, sub 78, categoria C/6, classe 4, piano S1; entrambi acquistati all'asta, il primo con decreto di trasferimento dell'intestato Tribunale del 10.06.2008 e il secondo mediante decreto di trasferimento del 4.07.2016; ha dedotto che una porzione del magazzino di circa
15 mq era stata occupata senza titolo da proprietario del magazzino CP_2 confinante interno 10, il quale tra il giugno e il dicembre 2016 aveva abbattuto il muro divisorio tra le due proprietà e aveva realizzato una nuova parete di confine all'interno del magazzino della , nonché dal giugno 2017 il medesimo convenuto occupava il posto CP_1 auto n. 24 di proprietà della società attrice con un veicolo Volkswagen Tuareg", tg.
DG994RA, in evidente stato di abbandono. Tutto quanto sopra premesso la
[...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza e/o richiesta, 1 accertare e dichiarare che la società attrice è la esclusiva proprietaria a) dell'unità immobiliare ad uso magazzino sita nel Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni
Falcone, posto al piano interrato del centro commerciale denominato “La Palma”, distinto con il numero di interno 9, confinante con magazzino interno 10, magazzino interno 8, spazio di manovra, salvo altri;
magazzino censito nel N.C.E.U. del Comune di Ladispoli al foglio 65, particella 880, sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126, rendita 453,99, via da denominare snc, piano S1, interno 9; b) del posto auto coperto, interno n. 24, della superficie di mq. 10,00, sito al piano interrato del centro commerciale denominato
“La Palma”, con accesso da Via Yvonne de Begnac, snc, distinto in Catasto al foglio 65 del Comune di
Ladispoli, particella 880, sub 78, categoria C/6, classe 4, piano S1, confinante con i posti macchina di cui agli interni 23 e 25, con area di manovra e corsia di accesso ai locali di deposito;
2 accertare e dichiarare che il convenuto, Sig. occupa senza alcun titolo ed illegittimamente, quantomeno a far data dal mese CP_2 di Dicembre del 2016 una porzione di circa mq 15 dell'unità immobiliare “magazzino” descritta al precedente punto 1, lettera a) e quantomeno a far data dal mese di Gennaio 2017 sia l'unità immobiliare, posto auto, descritta al precedente punto 1, lettera b) che ulteriori posti auto, sempre diversi, di proprietà della
con l'autoveicolo Fiat Freemont, ubicati sempre al piano interrato del Centro Commerciale La Palma, CP_1 sito in Ladispoli;
3 e, per l'effetto, condannare il convenuto (i) alla immediata restituzione e/o riconsegna di entrambe le porzioni delle unità immobiliari sopra descritte ed oggetto di occupazione senza titolo, a mani della società attrice, in persona del suo L.R. protempore, reimmettendola nel possesso e nel godimento di
pagina 2 di 8 entrambe tali unità immobiliari;
(ii) a cessare con effetto immediato l'indebito utilizzo di ulteriori posti auto di proprietà della con la Fiat Freemont di proprietà del convenuto;
(iii) a risarcire l'esponente società CP_1 dei danni economici subiti quale diretta conseguenza delle occupazioni senza titolo oggetto della presente controversia, mediante il versamento della somma di € 6.675,00, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal Gennaio 2017 al Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da calcolarsi all'esito dell'espletanda fase istruttoria ed anche ricorrendo a criteri equitativi, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(iii) ad eseguire, a sua cura e spese, o a cura dell'esponente società ed a spese della parte convenuta, le lavorazioni aventi ad oggetto lo spostamento del muro in essere tra il magazzino int. 9 ed il magazzino int. 10, al fine di riportare il magazzino int. 9 alla sua effettiva a reale consistenza, quantificando le somme necessarie per l'espletamento di tali lavorazioni. Si depositano i documenti descritti in calce al presente atto. Si chiede l'ammissione della prova per testi e per interpello articolata al punto 2.4 del presente atto. Con riserva di ulteriormente articolare, produrre documenti e replicare alla eventuale avversa costituzione. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e spese generali 15%”.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva rigettarsi le domande attoree e in via CP_2 riconvenzionale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire e disporne la rinnovazione;
- nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha acquisito per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. il diritto di proprietà della porzione di immobile per cui è causa che risulta annessa al magazzino int. 10 di sua proprietà; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il convenuto ha acquisito per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. il diritto di proprietà del posto auto coperto distinto con interno n. 24 e posto davanti all'ingresso del magazzino int. 10; - in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice con riferimento al posto auto, ordinare all'attrice di rilasciare il posto auto interno n. 25 in favore del convenuto;
- con vittoria delle spese di lite”.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 16.01.2025 all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
pagina 3 di 8 Deve preliminarmente rigettarsi la domanda di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire svolta dalla parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Come già evidenziato dal G.i. con ordinanza del 13.09.2022, la costituzione in giudizio del convenuto, che ha svolto anche difese di merito e domanda riconvenzionale, sana il vizio dedotto in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e
a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l'applicazione, appunto, dell'articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo.
Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'articolo 164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'articolo 164, terzo comma, c.p.c.. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest'ultima norma detta nella sua prima parte (“la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), subordinando
l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 n.7 c.p.c.) produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto” (cfr.
Cass. sentenza 10400/2017).
Nel merito del giudizio deve rilevarsi che sia la proprietà del magazzino interno 9 che del posto auto numero 24, oltre ad essere documentalmente provata dalla società attrice mediante deposito dei decreti di trasferimento dei predetti beni, non è contestata da parte del convenuto, a sua volta proprietario del magazzino interno 10 confinante con quello della
Altrettanto incontestata è l'occupazione di circa 15 mq del Controparte_1 magazzino attoreo da parte del convenuto. Quest'ultimo costituendosi tempestivamente ha eccepito di aver acquistato all'asta il magazzino n. 10 nell'attuale consistenza comprensiva di parte del magazzino attoreo e ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'intervenuta usucapione della porzione di immobile oggetto di causa ai sensi dell'art. 1159 c.c.
pagina 4 di 8 La domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di proprietà attorea svolta dal convenuto, il cui esame deve logicamente precedere la domanda di rivendica della società attrice, è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce elemento oggettivo essenziale dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1159 c.c. l'esistenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento), intendendosi per tale quello che in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento ed al conseguente acquisto immediato del diritto, e che in concreto, nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino". Detta corrispondenza va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
17/01/2014, n. 874). La giurisprudenza di legittimità ha con orientamento consolidato chiarito che ai fini dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159, cod. civ. per il caso di acquisto "a non domino", il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/10/2010, n. 21227).
Ne consegue, applicando i predetti principi al caso di specie, che al convenuto sono stati trasferiti, con il decreto di trasferimento del 7 maggio 2010 il magazzino interno 10 e il posto auto n. 24, identificati dai seguenti dati catastali quanto al magazzino foglio 65, part 880 sub
52, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126 del NCEU del Comune di Ladispoli, quanto al posto auto foglio 65 part. 880 sub 79, categoria C/6 classe 4, consistenza 10 mq. Al decreto di trasferimento sono allegate anche le planimetrie catastali dei beni trasferiti, pertanto appare ben evidente al Tribunale che oggetto del trasferimento sono i beni descritti conformemente ai dati catastali e alle planimetrie in atti, eventuali difformità esistenti come nel caso di specie
(peraltro non specificamente individuate nella CTU espletata nel corso del giudizio di esecuzione immobiliare che si è limitata a rilevare genericamente difformità tra la superficie di progetto e la superficie reale senza indicare né i mq né fornire una rappresentazione grafica della medesima) sono state prese in considerazione nel corso della procedura esecutiva al fine pagina 5 di 8 di quantificare il prezzo dei beni oggetto di vendita all'asta e i costi per il ripristino, ma non a trasferire una consistenza maggiore rispetto a quella indicata nel decreto di trasferimento.
Pertanto, non può ritenersi sussistente la piena identità tra bene trasferito e consistenza reale del magazzino interno 10, posto che oggetto del trasferimento è la consistenza indicata nei dati catastali sopra riportati che non è comprensiva degli ulteriori 15 mq appartenenti al magazzino interno 9, per cui non può ritenersi maturata l'usucapione abbreviata richiesta dal convenuto.
Non risultando maturata la predetta usucapione, l'occupazione della predetta porzione di immobile non può che ritenersi senza titolo, avendo di contro la società attrice dimostrato di essere proprietaria del magazzino interno 9 censito al NECU del Comune di Ladispoli al foglio 65, part 880 sub 51, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 126 del NCEU e del posto auto n. 24 censito al foglio 65 part. 880 sub 78, categoria C/6 classe 4, consistenza 10 mq, in virtù dei decreti di trasferimento depositati in atti.
Non sussiste alcun dubbio sul fatto che oggetto di trasferimento degli immobili oggetto di causa sia la consistenza catastale dei medesimi, sia il magazzino interno 9 che quello interno
10 sono infatti chiaramente identificati dai dati catastali, misurano entrambi 126 mq e sono allegate le planimetrie depositate al catasto.
E' pertanto fondata l'azione di rivendica esercitata dalla società attrice, posto che il convenuto occupa senza titolo una porzione di immobile incontestabilmente trasferita alla non è maturato il termine ventennale per l'usucapione ordinaria (neanche Controparte_1 dedotto negli scritti difensivi dal convenuto) e il decreto di trasferimento del magazzino interno 10 acquistato dal indica chiaramente sia la consistenza del bene trasferito (126 CP_2 mq) sia i dati catastali che la planimetria, per cui il non può in questa sede vantare il CP_2 trasferimento di una consistenza diversa o più ampia.
Accertata quindi la proprietà del magazzino interno 9 da parte della società attrice e l'assenza di un titolo originario o derivativo che legittimi l'occupazione del convenuto, quest'ultimo deve essere condannato all'immediato rilascio del compendio oggetto di causa ovvero dei 15 mq posti appartenenti al magazzino interno 9, il convenuto deve essere altresì condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi provvedendo ad arretrare il muro di confine tra il proprio magazzino e quello confinante conformemente ai dati catastali e alle planimetrie depositate in atti.
pagina 6 di 8 Altrettanto fondata è la domanda di liberazione del posto auto n. 24, risultando pacifica l'occupazione del medesimo da parte del convenuto che nei propri scritti difensivi ha sostenuto di aver sempre occupato il predetto posto auto nell'erronea convinzione che fosse quello oggetto di trasferimento. Il deve quindi essere condannato alla immediata CP_2 liberazione del posto auto n. 24 di proprietà della Controparte_1
La domanda risarcitoria volta a ottenere l'indennità di occupazione è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice, basandosi sui valori OMI di riferimento, ha quantificato in € 6.675,00
l'indennità di occupazione richiesta, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal Gennaio 2017 al
Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima in quanto coerente con i valori locativi di mercato.
La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto e volta alla liberazione del posto auto dal medesimo acquistato n. 25 e asseritamente occupata dalla deve essere Controparte_1 rigettata. Invero la società attrice ha negato di occupare il posto auto del e quest'ultimo CP_2 non ha articolato alcun mezzo istruttorio per provare la circostanza dedotta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore indeterminato complessità bassa, valore dei medi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa, magazzino interno 9 e posto auto n. 24 meglio precisati in motivazione, è di proprietà della società attrice, condanna il convenuto all'immediato rilascio del medesimo compendio, libero da persone e cose;
- per l'effetto, condanna il convenuto, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del muro di confine tra il magazzino int. 9 ed il magazzino int.
10, al fine di riportare il magazzino int. 9 alla sua effettiva a reale consistenza come risultante dalle planimetrie catastali depositate in atti;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della società attrice dell'indennità di occupazione quantificata in € 6.675,00, dei quali, € 4.575,00 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 75/mese, con decorrenza dal Dicembre 2016 al Dicembre 2021) per occupazione della porzione di magazzino int. 9 ed € 2.100,00 per l'occupazione del posto auto n. 9 (pari ad un'indennità di occupazione pari ad € 35/mese, con decorrenza dal
Gennaio 2017 al Dicembre 2021), oltre alla ulteriore somma di € 110/mese da versarsi per le occupazioni oggetto di controversia, con decorrenza dal mese di Gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte dal convenuto;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda riconvenzionale di usucapione, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in € 8.161, di cui € 545 per spese ed € 7.616 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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