Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1975, n. 4057
CASS
Sentenza 6 dicembre 1975

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Nel processo di Cassazione e preclusa alle parti la prospettazione di nuove tesi di diritto che, costituendo un diverso ed autonomo sistema difensivo, non svolto ne discusso nei precedenti gradi del giudizio e non riflettente questioni rilevabili di ufficio anche in Sede di legittimita, postulerebbero, da parte del giudice di tale Sede, un'indagine di fatto, istituzionalmente riservata al giudice del merito. ( Conf 1241/75, mass n 374711; 454/74, mass n 368179).*

Il proprietario di edificio latistante ad uno spiazzo demaniale, in aggiunta alla facolta di uso comune generale del bene pubblico, spettantegli uti civis, ha il diritto potestativo a ricavare da esso ulteriori possibili utilizzazioni, nell'Esercizio di facolta intrinseca al contenuto del diritto suo di proprieta ed in dipendenza dalla relazione di vicinanza tra i due beni, pubblico e privato. Tale diritto comporta il dovere di astensione da qualsiasi impedimento, per gli altri coutenti, dovere che, in particolare, inibisce agli altri frontisti di interrompere, pur nell'Esercizio dei loro relativi poteri, la particolare relazione di contatto fra ciascun frontista ed il suolo pubblico. Cio non comporta situazione di privilegio a favore del frontista prima utente, il quale potra solo pretendere che altri non gli impedisca l'Esercizio dell'uso speciale, ma non potra assolutamente impedire agli altri il pari uso del bene pubblico. ( V 3485/74, mass n 371994; 2154/64, mass n 303173).*

L'accertamento di una preclusione derivante dalla mancata impugnazione, in grado di appello, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, puo essere effettuato anche di ufficio dalla Corte di Cassazione, alla quale appartiene il potere-dovere di esaminare l'esistenza o meno di un giudicato interno, di interpretare la sentenza in base alla quale eventualmente detto giudicato si sia formato, e di esaminare gli Atti processuali ad essa successivi. ( V 957/75, mass n 374349; 4208/74, mass n 372880).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1975, n. 4057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4057
    Data del deposito : 6 dicembre 1975

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