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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020 1279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1279/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Manzoni n. 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnello Melinda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(CT), Via Manzoni n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Margaret Amara ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, SI. con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 11.08.2005 a Scordia e dalla CP_1
cui unione è nata la IA (30.09.2006), oggi maggiorenne. Persona_1
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito, e precisamente per violazione dell'obbligo di fedeltà per aver intrapreso una relazione extraconiugale con quella che poi è divenuta l'attuale compagna.
La SI.ra , nonostante la conoscenza di tale relazione già da un anno dal presente giudizio Pt_1
e l'allontanamento del marito dalla casa coniugale per circa otto mesi, aveva sempre cercato di ricostruire il rapporto coniugale non trovando però riscontro positivo da parte dello stesso.
Quindi, per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di addebito della separazione al marito;
l'affidamento condiviso della IA minore con collocamento presso la madre e Persona_1 diritto di visita del padre, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, essendo anche la proprietaria esclusiva dell'immobile. Dal punto di vista economico, domandava al marito un contributo per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 600,00 mensili e un contributo per il proprio mantenimento di euro 400,00 mensili poiché priva di un proprio reddito, oltre il pagamento di eventuali spese straordinarie sostenute per la IA minore.
Si costituiva in giudizio il SI. , con memoria del 20.04.2021, in seno alla quale, pur aderendo CP_1
alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla crisi coniugale.
A parere del resistente, la rottura del matrimonio era avvenuta da circa un anno e mezzo prima del novembre 2019, anno in cui il resistente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare.
L'incompatibilità di carattere tra i coniugi, stante i continui e banali litigi tra gli stessi, aveva reso
2 intollerabile la convivenza facendo così venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dunque, nessuna colpa in tal senso sarebbe da addebitare esclusivamente al marito, a fronte di una preesistente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto tra le parti tale da rendere irrilevante la successiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Per tale motivo, insisteva per il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti.
Altresì, chiedeva l'affidamento condiviso della IA minore, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sul piano economico, domandava il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, poiché quest'ultima lavora come insegnante di scuola primaria con incarichi periodici rinnovabili;
domandava poi che venisse determinato a suo carico il contribuito per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 250,00 mensili, somma ritenuta proporzionale alla propria capacità reddituale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.05.2021 e dell'audizione della IA minore Per_1
il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento
[...]
condiviso della IA minore, con collocamento della stessa presso la madre e diritto di visita del padre sulla base di liberi accordi tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra e poneva a carico del SI. l'obbligo di corrispondere la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento della IA minore e la ulteriore somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento in favore della moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA.
Nel corso del giudizio, prima dell'espletamento dell'attività istruttoria, il Giudice istruttore invitava le parti ad accordarsi sulle condizioni della separazione nell'ottica di una definizione congiunta del giudizio;
in particolare, all'udienza del 21.02.2024, il Giudice invitava la ricorrente a rinunciare al mantenimento per sé, fermo l'obbligo per il resistente di continuare a provvedere al mantenimento della IA minore, con un versamento mensile di euro 500,00. A fronte della reiterata richiesta della ricorrente di ottenere almeno la somma di euro 100,00 mensili per il suo mantenimento, il SI. CP_1
dichiarava di essere disposto a versare per il solo mantenimento della IA anche la somma di euro
550,00 mensili, rappresentando che la moglie da qualche mese percepiva per interno anche l'assegno unico per la IA.
Le trattative non andavano tuttavia a buon fine e, pertanto le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in seno alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
L'istruttoria della causa si svolgeva sia mediante l'assunzione delle prove orali così come ammesse con ordinanza del 22.02.2024, sia a mezzo delle prove documentali.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'08.07.2024.
3 §
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, è infondata e la relativa domanda deve pertanto essere rigettata.
In linea generale, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza consolidata “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord. n. 1685/2015; Cass. n.
25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis” (Cass. 9074/2011).
Si rileva che è comunque onere di chi richieda l'addebito della separazione di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 35296/2023;
4 Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16169/2023; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3923/2018; Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
2059/2012).
Diviene, dunque, necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. “lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. 18074/2014).
Date le superiori premesse in diritto, nel caso di specie, ritiene codesto Tribunale che l'istruttoria svolta non abbia offerto elementi di prova sufficienti per fondare una pronuncia di addebito a carico del marito per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale quale causa scatenante della separazione.
A conferma di tale conclusione, deve osservarsi che la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha in verità confermato che il rapporto con il marito era già compromesso dalle tensioni sempre più frequenti che già agitavano il menage familiare, almeno dal 2017, dunque tre anni prima del deposito della domanda di separazione, tanto che il SI. “cercava motivo di litigio anche CP_1 per cose banali!” sino poi a decidere di lasciare la casa coniugale una prima volta già nel novembre del 2018.
Va detto che la circostanza della relazione extraconiugale del SI. con quella che poi è CP_1
divenuta la sua attuale compagna, tal può dirsi di per sé provata, anche perché Persona_2
confermata dalla teste cognata dello stesso convenuto, la quale nondimeno ha anche Testimone_1
rammentato che il SI. , dopo un primo allontanamento dalla casa coniugale nel 2018, per CP_1
circa una settimana, vi aveva poi fatto rientro, salvo poi andarsene definitivamente nel 2020 (dopo un secondo allontanamento nell'ottobre del 2019), perché i litigi con la moglie “erano continui”.
Ebbene, a parere del Collegio, il complessivo quadro che emerge dagli opposti atti di causa ma anche dalla stessa istruttoria espletata, conduce a ritenere che relazione del SI. con la SI.ra CP_1
più che assurgere a causa scatenante della rottura della armonia coniugale, appare al più Parte_2
essere stata un fattore concomitante, che può avere accelerato una disgregazione affettiva e relazionale già da tempo in essere tra i coniugi e alla quale hanno probabilmente contribuito diversi fattori, senza che questi possano ascriversi esclusivamente all'uno piuttosto che all'altra.
Per queste ragioni si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
5 SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DELLA FIGLIA
Per ciò che attiene alla regolamentazione dell'affido, del collocamento e visite della IA Per_1 giova, innanzitutto, osservare che nulla deve essere disposto con riferimento a quest'ultima
[...] poiché l'intervenuta sua maggiore età, nelle more del presente giudizio, esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisione in merito al suo affidamento, nonché al regime di visite dei genitori essendo tale profilo rimesso esclusivamente alla libera determinazione e scelta della ragazza.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito alla determinazione in tema di assegnazione della casa coniugale, precedentemente assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della IA , a suo tempo ancora Persona_1
minorenne, come disposto in sede presidenziale, si ritiene di dover confermare quanto già deciso sul punto, atteso anche che nessuna contestazione è stata mai sollevata dal resistente, trovando completa adesione da parte dello stesso.
Difatti, in linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui questo
Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in materia di separazione è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 19651/2021).
Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto per una determinazione in tal senso atteso che la IA convive da sempre con la madre ed ha manifestato la volontà di voler Persona_1
continuare a vivere con la madre, La stessa è divenuta da poco maggiorenne nelle more del presente giudizio, ma non ha ancora raggiunto una piena autonomia economica (circostanza anche questa non oggetto di alcuna contestazione da parte dei coniugi).
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'eSIenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione ma non può ad oggi più trovare fondamento, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la domanda della ricorrente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa verserebbe in una condizione lavorativa precaria, poiché
6 assunta come docente supplente della scuola primaria – in sostituzione di altra docente in maternità
– con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo così una retribuzione mensile di euro
1.300,00 circa, che non le permetterebbe di condurre il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – di euro 900,00/1.000,00 mensili per i bisogni quotidiani, escluse le spese straordinarie – a fronte dei costi periodicamente sostenuti (quali, utenze domestiche, attività sportive della IA e quant'altro necessario per vivere).
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali”
(cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente sia provvista di una propria capacità lavorativa tanto che sia in sede presidenziale sia in sede di comparse conclusionali aveva confermato di lavorare come docente sebbene con contratti a tempo determinati, formule contrattuali che comunque sono per prassi soggette a rinnovi e che, in quanto tali, rivestono un carattere di sostanziale stabilità.
Né la ricorrente ha fornito la prova che, allo stato attuale, si trovi in una condizione di effettiva disoccupazione, tant'è che ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato fino a giugno 2024, e per il precedente anno la stessa era lavorativamente attiva come si può facilmente evincere dalla documentazione reddituale depositata dalla stessa (cfr. modello 730/2024, riferimento anno 2023), arrivando a percepire un reddito annuo pari ad euro 18.423,00 lordi.
Parimenti deve valorizzarsi la giovane età della SI.ra (oggi di 46 anni, 42 all'epoca del Pt_1
ricorso) dovendosi pertanto desumere che la stessa sia comune da ritenersi pienamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione, quand'anche alternativa a quella di insegnante, in caso di
7 mancato rinnovo del contratto in questione. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale di cui ne è proprietaria esclusiva.
Il SI. , peraltro, in sede presidenziale ha dichiarato di svolgere l'attività di autotrasportatore CP_1
e di percepire una retribuzione di euro 2.000,00/2.200,00 circa mensili. Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal resistente, lo stesso risulta essere stato assunto in data
06.03.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di aver percepito in media un reddito annuo di euro 23.015,00 lordi come lavoro dipendente, nonché un reddito d'impresa annuo di euro
18.979,00 per l'attività di trasporto.
Sotto altro profilo, si ritiene, ad ogni modo, che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente e la sussistenza di adeguati redditi propri – collegati allo svolgimento dell'attività di docente, con contratti annuali con possibilità di rinnovo – facciano venir meno l'obbligo di mantenimento nei confronti della stessa, non potendosi attribuire tale emolumento automaticamente in ragione di una migliore capacità reddituale dell'altro coniuge.
Per tutte queste motivazioni, in ogni caso, non si ritengono adeguatamente provati i presupposti che legittimerebbero il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Deve pertanto revocarsi quanto sul punto statuito in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della IA , divenuta da Persona_1
poco maggiorenne, nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa nella misura di euro 450,00 mensili, occorre rammentare che come è noto, pur non costituendo la maggiore età una automatica causa di esonero dagli obblighi dei genitori di contribuire alle eSIenze dei loro figli, è tuttavia altrettanto consolidato il principio secondo il quale tale obbligo cessa comunque al momento in cui quest'ultimi si rendono economicamente autosufficienti, gravando sempre sulla parte che richiede il permanere di tale sostegno l'onere di provare che tale mutamente non si sia verificato.
Nel caso di specie, è altresì pacifico – poiché non oggetto di contestazione alcuna – la circostanza della non autosufficienza economica della IA dal momento che, nel corso del Persona_1
presente giudizio, non è emerso alcun elemento idoneo che potesse dar prova della sua possibile indipendenza economica, anche in considerazione dell'età della ragazza, la quale ha oggi poco più di
18 anni, il che fa presumere che la stessa non abbia ancora raggiunto una capacità lavorativa che la renda indipendente economicamente.
8 Posto ciò, il Collegio, anche alla luce della disposta revoca del contributo per la moglie e dovendosi valorizzare il fisiologico aumento delle normali eSIenze di vita della IA con l'avanzare dell'età, ritiene di poter aumentare l'importo del mantenimento a carico del padre in complessivi euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA, tanto più a fronte della manifestata disponibilità del SI. di contribuire in tale misura (cfr. verbale di comparizione CP_1
personale delle parti del 21.2.2024).
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione e della particolare natura delle questioni oggetto di causa, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo CP_1
di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonoma, da rivalutarsi annualmente e da versare direttamente alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie debitamente Pt_1
documentate;
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente;
6. REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del resistente, con decorrenza dal presente provvedimento;
7. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 13.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1279/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Manzoni n. 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnello Melinda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(CT), Via Manzoni n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Margaret Amara ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, SI. con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 11.08.2005 a Scordia e dalla CP_1
cui unione è nata la IA (30.09.2006), oggi maggiorenne. Persona_1
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito, e precisamente per violazione dell'obbligo di fedeltà per aver intrapreso una relazione extraconiugale con quella che poi è divenuta l'attuale compagna.
La SI.ra , nonostante la conoscenza di tale relazione già da un anno dal presente giudizio Pt_1
e l'allontanamento del marito dalla casa coniugale per circa otto mesi, aveva sempre cercato di ricostruire il rapporto coniugale non trovando però riscontro positivo da parte dello stesso.
Quindi, per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di addebito della separazione al marito;
l'affidamento condiviso della IA minore con collocamento presso la madre e Persona_1 diritto di visita del padre, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, essendo anche la proprietaria esclusiva dell'immobile. Dal punto di vista economico, domandava al marito un contributo per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 600,00 mensili e un contributo per il proprio mantenimento di euro 400,00 mensili poiché priva di un proprio reddito, oltre il pagamento di eventuali spese straordinarie sostenute per la IA minore.
Si costituiva in giudizio il SI. , con memoria del 20.04.2021, in seno alla quale, pur aderendo CP_1
alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla crisi coniugale.
A parere del resistente, la rottura del matrimonio era avvenuta da circa un anno e mezzo prima del novembre 2019, anno in cui il resistente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare.
L'incompatibilità di carattere tra i coniugi, stante i continui e banali litigi tra gli stessi, aveva reso
2 intollerabile la convivenza facendo così venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dunque, nessuna colpa in tal senso sarebbe da addebitare esclusivamente al marito, a fronte di una preesistente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto tra le parti tale da rendere irrilevante la successiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Per tale motivo, insisteva per il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti.
Altresì, chiedeva l'affidamento condiviso della IA minore, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sul piano economico, domandava il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, poiché quest'ultima lavora come insegnante di scuola primaria con incarichi periodici rinnovabili;
domandava poi che venisse determinato a suo carico il contribuito per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 250,00 mensili, somma ritenuta proporzionale alla propria capacità reddituale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.05.2021 e dell'audizione della IA minore Per_1
il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento
[...]
condiviso della IA minore, con collocamento della stessa presso la madre e diritto di visita del padre sulla base di liberi accordi tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra e poneva a carico del SI. l'obbligo di corrispondere la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento della IA minore e la ulteriore somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento in favore della moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA.
Nel corso del giudizio, prima dell'espletamento dell'attività istruttoria, il Giudice istruttore invitava le parti ad accordarsi sulle condizioni della separazione nell'ottica di una definizione congiunta del giudizio;
in particolare, all'udienza del 21.02.2024, il Giudice invitava la ricorrente a rinunciare al mantenimento per sé, fermo l'obbligo per il resistente di continuare a provvedere al mantenimento della IA minore, con un versamento mensile di euro 500,00. A fronte della reiterata richiesta della ricorrente di ottenere almeno la somma di euro 100,00 mensili per il suo mantenimento, il SI. CP_1
dichiarava di essere disposto a versare per il solo mantenimento della IA anche la somma di euro
550,00 mensili, rappresentando che la moglie da qualche mese percepiva per interno anche l'assegno unico per la IA.
Le trattative non andavano tuttavia a buon fine e, pertanto le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in seno alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
L'istruttoria della causa si svolgeva sia mediante l'assunzione delle prove orali così come ammesse con ordinanza del 22.02.2024, sia a mezzo delle prove documentali.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'08.07.2024.
3 §
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, è infondata e la relativa domanda deve pertanto essere rigettata.
In linea generale, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza consolidata “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. ord. n. 1685/2015; Cass. n.
25618/2007), ovvero “di una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis” (Cass. 9074/2011).
Si rileva che è comunque onere di chi richieda l'addebito della separazione di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 35296/2023;
4 Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16169/2023; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3923/2018; Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
2059/2012).
Diviene, dunque, necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. “lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. 18074/2014).
Date le superiori premesse in diritto, nel caso di specie, ritiene codesto Tribunale che l'istruttoria svolta non abbia offerto elementi di prova sufficienti per fondare una pronuncia di addebito a carico del marito per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale quale causa scatenante della separazione.
A conferma di tale conclusione, deve osservarsi che la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha in verità confermato che il rapporto con il marito era già compromesso dalle tensioni sempre più frequenti che già agitavano il menage familiare, almeno dal 2017, dunque tre anni prima del deposito della domanda di separazione, tanto che il SI. “cercava motivo di litigio anche CP_1 per cose banali!” sino poi a decidere di lasciare la casa coniugale una prima volta già nel novembre del 2018.
Va detto che la circostanza della relazione extraconiugale del SI. con quella che poi è CP_1
divenuta la sua attuale compagna, tal può dirsi di per sé provata, anche perché Persona_2
confermata dalla teste cognata dello stesso convenuto, la quale nondimeno ha anche Testimone_1
rammentato che il SI. , dopo un primo allontanamento dalla casa coniugale nel 2018, per CP_1
circa una settimana, vi aveva poi fatto rientro, salvo poi andarsene definitivamente nel 2020 (dopo un secondo allontanamento nell'ottobre del 2019), perché i litigi con la moglie “erano continui”.
Ebbene, a parere del Collegio, il complessivo quadro che emerge dagli opposti atti di causa ma anche dalla stessa istruttoria espletata, conduce a ritenere che relazione del SI. con la SI.ra CP_1
più che assurgere a causa scatenante della rottura della armonia coniugale, appare al più Parte_2
essere stata un fattore concomitante, che può avere accelerato una disgregazione affettiva e relazionale già da tempo in essere tra i coniugi e alla quale hanno probabilmente contribuito diversi fattori, senza che questi possano ascriversi esclusivamente all'uno piuttosto che all'altra.
Per queste ragioni si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
5 SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DELLA FIGLIA
Per ciò che attiene alla regolamentazione dell'affido, del collocamento e visite della IA Per_1 giova, innanzitutto, osservare che nulla deve essere disposto con riferimento a quest'ultima
[...] poiché l'intervenuta sua maggiore età, nelle more del presente giudizio, esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisione in merito al suo affidamento, nonché al regime di visite dei genitori essendo tale profilo rimesso esclusivamente alla libera determinazione e scelta della ragazza.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito alla determinazione in tema di assegnazione della casa coniugale, precedentemente assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della IA , a suo tempo ancora Persona_1
minorenne, come disposto in sede presidenziale, si ritiene di dover confermare quanto già deciso sul punto, atteso anche che nessuna contestazione è stata mai sollevata dal resistente, trovando completa adesione da parte dello stesso.
Difatti, in linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui questo
Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in materia di separazione è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 19651/2021).
Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto per una determinazione in tal senso atteso che la IA convive da sempre con la madre ed ha manifestato la volontà di voler Persona_1
continuare a vivere con la madre, La stessa è divenuta da poco maggiorenne nelle more del presente giudizio, ma non ha ancora raggiunto una piena autonomia economica (circostanza anche questa non oggetto di alcuna contestazione da parte dei coniugi).
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE
A parere del Collegio il complessivo esito del giudizio non consente di accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, dovendosi pertanto revocare quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ovvero l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00.
Tale statuizione trovava giustificazione, in quella fase, con l'eSIenza di assicurare alla moglie un provvisorio sostentamento e aiuto durante la gestione del primo periodo della separazione ma non può ad oggi più trovare fondamento, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si deve evidenziare che la domanda della ricorrente è stata, di fatto, sempre sostenuta sulla base della considerazione che la stessa verserebbe in una condizione lavorativa precaria, poiché
6 assunta come docente supplente della scuola primaria – in sostituzione di altra docente in maternità
– con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo così una retribuzione mensile di euro
1.300,00 circa, che non le permetterebbe di condurre il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – di euro 900,00/1.000,00 mensili per i bisogni quotidiani, escluse le spese straordinarie – a fronte dei costi periodicamente sostenuti (quali, utenze domestiche, attività sportive della IA e quant'altro necessario per vivere).
Occorre, tuttavia, rammentare il principio di diritto ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui “il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'“ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, over risulti accertata di fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali”
(cfr. Cass. Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretato dalla Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente sia provvista di una propria capacità lavorativa tanto che sia in sede presidenziale sia in sede di comparse conclusionali aveva confermato di lavorare come docente sebbene con contratti a tempo determinati, formule contrattuali che comunque sono per prassi soggette a rinnovi e che, in quanto tali, rivestono un carattere di sostanziale stabilità.
Né la ricorrente ha fornito la prova che, allo stato attuale, si trovi in una condizione di effettiva disoccupazione, tant'è che ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato fino a giugno 2024, e per il precedente anno la stessa era lavorativamente attiva come si può facilmente evincere dalla documentazione reddituale depositata dalla stessa (cfr. modello 730/2024, riferimento anno 2023), arrivando a percepire un reddito annuo pari ad euro 18.423,00 lordi.
Parimenti deve valorizzarsi la giovane età della SI.ra (oggi di 46 anni, 42 all'epoca del Pt_1
ricorso) dovendosi pertanto desumere che la stessa sia comune da ritenersi pienamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione, quand'anche alternativa a quella di insegnante, in caso di
7 mancato rinnovo del contratto in questione. Tra l'altro, la ricorrente non è nemmeno gravata da oneri abitativi, atteso che la stessa è rimasta ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale di cui ne è proprietaria esclusiva.
Il SI. , peraltro, in sede presidenziale ha dichiarato di svolgere l'attività di autotrasportatore CP_1
e di percepire una retribuzione di euro 2.000,00/2.200,00 circa mensili. Dalle buste paghe e dalla documentazione reddituale allegate dal resistente, lo stesso risulta essere stato assunto in data
06.03.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di aver percepito in media un reddito annuo di euro 23.015,00 lordi come lavoro dipendente, nonché un reddito d'impresa annuo di euro
18.979,00 per l'attività di trasporto.
Sotto altro profilo, si ritiene, ad ogni modo, che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente e la sussistenza di adeguati redditi propri – collegati allo svolgimento dell'attività di docente, con contratti annuali con possibilità di rinnovo – facciano venir meno l'obbligo di mantenimento nei confronti della stessa, non potendosi attribuire tale emolumento automaticamente in ragione di una migliore capacità reddituale dell'altro coniuge.
Per tutte queste motivazioni, in ogni caso, non si ritengono adeguatamente provati i presupposti che legittimerebbero il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Deve pertanto revocarsi quanto sul punto statuito in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della IA , divenuta da Persona_1
poco maggiorenne, nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa nella misura di euro 450,00 mensili, occorre rammentare che come è noto, pur non costituendo la maggiore età una automatica causa di esonero dagli obblighi dei genitori di contribuire alle eSIenze dei loro figli, è tuttavia altrettanto consolidato il principio secondo il quale tale obbligo cessa comunque al momento in cui quest'ultimi si rendono economicamente autosufficienti, gravando sempre sulla parte che richiede il permanere di tale sostegno l'onere di provare che tale mutamente non si sia verificato.
Nel caso di specie, è altresì pacifico – poiché non oggetto di contestazione alcuna – la circostanza della non autosufficienza economica della IA dal momento che, nel corso del Persona_1
presente giudizio, non è emerso alcun elemento idoneo che potesse dar prova della sua possibile indipendenza economica, anche in considerazione dell'età della ragazza, la quale ha oggi poco più di
18 anni, il che fa presumere che la stessa non abbia ancora raggiunto una capacità lavorativa che la renda indipendente economicamente.
8 Posto ciò, il Collegio, anche alla luce della disposta revoca del contributo per la moglie e dovendosi valorizzare il fisiologico aumento delle normali eSIenze di vita della IA con l'avanzare dell'età, ritiene di poter aumentare l'importo del mantenimento a carico del padre in complessivi euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA, tanto più a fronte della manifestata disponibilità del SI. di contribuire in tale misura (cfr. verbale di comparizione CP_1
personale delle parti del 21.2.2024).
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione e della particolare natura delle questioni oggetto di causa, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. PONE a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo CP_1
di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonoma, da rivalutarsi annualmente e da versare direttamente alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie debitamente Pt_1
documentate;
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
5. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente;
6. REVOCA il contributo al mantenimento della moglie disposto in sede presidenziale a carico del resistente, con decorrenza dal presente provvedimento;
7. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 13.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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