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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2024, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai IGg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla ConIGliere dr. Alida Marinuzzi ConIGliere rel.
riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dall' Avv. Pietro Sammartano appellante
CONTRO
con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO e dell'avv. SALVATO ROSARIO
FAZIO GIROLAMO FLAVIO
OGGETTO: Morte
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia la Corte D'Appello Dichiarare inadeguata ed insufficiente a soddisfare il danno da lesione del rapporto parentale sofferto dalle IGnore
, e , a seguito della morte del fratello Parte_1 Parte_2 Parte_3
, la somma di € 25.000,00 IÀ versata dalla Persona_1 Controparte_1
a ciascuna delle Appellanti;
Conseguentemente, condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido con il IG. IO MO LA, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte del fratello per Persona_1
l'importo di € 80.000,00 per la IG.ra , per l'importo di € 70.000,00 per la Parte_2 IG.ra e per l'importo di € 90.000,00 per la IG.ra , al Parte_1 Parte_3 netto di quanto IÀ percepito pari ad € 25.000,00 ognuna e così per un totale residuo di € 55.000,00 per la IG.ra , € 45.000,00 per la IG.ra ed € Parte_2 Parte_1
65.000,00 per la IG.ra ovvero negli importi diversi minori o maggiori Parte_3 ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare gli appellati, in solido fra di loro, alla refusione delle IGnore Parte_1
e ed € 703,84 per la IGnora;
Con vittoria di
[...] Parte_2 Parte_3 spese e compensi, calcolati secondo i parametri del DM n. 55/2014, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge per l'incoato giudizio di secondo grado da distarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario. Ammette le richieste istruttorie non ammesse in primo grado di giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutte le ragioni in atti: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle IG.re , e per violazione dell'articolo 342 c.p.c., nonché Parte_3 Pt_1 Pt_2 dell'articolo 348 bis c.p.c. In via principale: - in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Marsala n. 724/2017 del 11.9.2017, per la parte in cui ha escluso ogni responsabilità in capo al de cuius Per_1
accertando e dichiarando, all'opposto, l'assenza di ogni responsabilità in capo al IG.
[...]
IO MO LA nella causazione dell'evento de quo;
per l'effetto ordinare la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da (IÀ Controparte_2 Controparte_1
in forza della sentenza di primo grado;
- in subordine, in riforma della sentenza di primo
[...] grado, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità nella causazione dell'evento da parte del IG. e per l'effetto ridurre in proporzione il quantum risarcitorio Persona_1 liquidato dalla sentenza di primo grado ed ordinare la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da (IÀ ) in forza della sentenza Controparte_2 Controparte_1 di primo grado;
- in via ulteriormente graduata, in caso di conferma della responsabilità esclusiva del IG. IO MO LA nella causazione dell'evento, per i motivi di impugnazione esposti in atti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludere o comunque ridurre il quantum risarcitorio liquidato in primo grado in misura di quanto effettivamente provato ed ordinare la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da
(IÀ ) in forza della sentenza di primo Controparte_2 Controparte_1 grado;
- in via di estremo subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, rigettare l'appello avversario delle IG.re , e ed ogni pretesa dalle Parte_3 Pt_1 Pt_2
2 stesse formulata poiché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, tenere conto ai fini dei relativi computi degli importi IÀ versati e corrisposti dalla come meglio indicati in atti e pari a 25.000,00 Euro a favore di CP_3 Parte_2
, 25.000,00 Euro a favore di , 25.000,00 Euro a favore di
[...] Parte_3
, oltre sempre a favore di delle spese legali patrimoniali di Parte_1 Parte_1
Euro 1.452,00, nonché delle spese legali di primo grado come liquidate in sentenza dal giudice di prime cure. In via istruttoria: rigettare ogni istanza istruttoria avversaria per le ragioni esposte in atti;
disporre nuova ctu dinamica al fine di accertare la esclusione di responsabilità del conducente IO MO LA o comunque in via subordinata il concorso del pedone nella causazione dell'evento. In via subordinata disporre la chiamata del ctu a rendere chiarimenti sulla ctu resa in primo grado.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 19 febbraio 2018, le IG.re Parte_2
e sorelle del de cuius hanno impugnato la sentenza Pt_3 Pt_1 Persona_1
n.724/2017 emessa dal Tribunale civile di Marsala, per chiedere la riforma parziale della stessa, contestando 1- la liquidazione del quantum risarcitorio relativo alla perdita del rapporto parentale, 2- la mancata istruttoria testimoniale nonché 3- la liquidazione delle spese di giustizia effettuata dal giudice di prime cure.
Si è costituita (IÀ , chiedendo di Controparte_2 Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello e di rigettarlo del merito, proponendo appello incidentale.
La causa all'udienza del 17.11.2023 era posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso va dapprima esaminato l'appello incidentale in quanto vertente sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stesso.
Con il primo motivo, la (IÀ ) censura la motivazione del CP_2 Controparte_1
primo giudice riguardo all'analisi della dinamica dell'incidente, sostenendo che è errata, omessa e contraddittoria. Sostiene inoltre che l'istruttoria è stata insufficiente e che il primo giudice ha violato gli articoli 2043 e 1227 cod. civ., poiché non ha rilevato l'assenza di
3 responsabilità del conducente o, almeno, la responsabilità concorrente del pedone nell'incidente.
Il motivo non è fondato.
Secondo la Cassazione in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele eIGibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9856/2022).
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite nella sentenza impugnata, ha verificato che l'incidente è stato causato dal comportamento di guida del IO. Quest'ultimo non ha mantenuto una velocità entro il limite massimo consentito su quella strada, che è di 40 km/h. Se avesse guidato con prudenza e rispettato i limiti di velocità, l'incidente non sarebbe avvenuto.
Infatti, considerando che IO aveva notato il pedone e aveva iniziato a frenare, se avesse rispettato il limite di velocità, lo spazio totale di arresto (compreso quello percorso durante l'intervallo psicotecnico) sarebbe stato sufficiente per evitare la collisione con il pedone, che si trovava sul bordo della strada e stava cercando di attraversarla.
Il CTU ha anche accertato che il conducente della Fiat Punto, considerando la morfologia del luogo e le condizioni dell'illuminazione pubblica che garantiva comodi avvistamenti, aveva un buon campo visivo. Infatti, poteva vedere chiaramente “circa 50 metri dalla zona dell'incidente, tutta la carreggiata anche in lontananza e quindi anche la zona di collisione era visibile…” e ha inoltre evidenziato che “da tale distanza gli utenti della strada hanno una buona visibilità della carreggiata che stanno percorrendo”.
Non si può attribuire alcuna responsabilità concorrente a dato che si trovava sul Parte_3
4 bordo della strada e stava controllando l'assenza di auto per poterla attraversare. Piuttosto, il
CTU ha riscontrato che l'illuminazione dell'auto non era funzionante per quanto riguarda il faro anteriore destro. Questo IGnifica che l'auto viaggiava con un faro spento proprio a destra, il che potrebbe avere causato un errore di percezione del pedone riguardo all'arrivo dell'auto, di cui non ha compreso la sagoma.
La posizione del pedone, chinato per vedere l'avvicinarsi delle auto (come riferito dalla sorella) o abbassato perché intento a raccogliere un oggetto o perché scivolato mentre cercava di evitare l'impatto con il veicolo investitore che procedeva diritto verso di lui – circostanza non chiarita nel corso del giudizio - non influisce sulla responsabilità del conducente dell'auto. Anche se il pedone fosse stato in una posizione inusuale sul ciglio della strada, il conducente avrebbe avuto l'obbligo di mantenere una velocità sicura che gli permetteva di reagire a situazioni impreviste.
Pertanto, la sentenza è immune da censure per avere attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell'autovettura Fiat Punto.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellata contesta la sentenza per avere riconosciuto alle attrici il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale. Le appellanti principali, con il primo motivo di gravame, lamentano l'insufficienza e l'inadeguatezza degli importi risarcitori liquidati.
Questi motivi devono essere trattati unitariamente.
Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c., sollevata dall'appellata deve essere respinta. Infatti, l'atto di Controparte_2
appello principale contiene le censure formulate contro la sentenza impugnata e indica i punti contestati della sentenza con le relative doglianze, fornendo argomenti a favore di una decisione diversa. Di conseguenza, l'impugnazione è completa e risponde ai criteri dell'art. 342 c.p.c. (come stabilito da Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199).
Per quanto riguarda il danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha sempre affermato il principio che “…l'atto illecito, rappresentato dall'uccisione di un parente,
5 provoca un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo stretto di parentela. La sua estinzione viola il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà reciproca che caratterizza la vita familiare nucleare” (Cass. civ. sent. n. 12146/2016; Cass. sent. n. 4253/2012).
Pertanto, se è vero che il danno parentale derivante dall'uccisione di un parente deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni, da parte di chi sostiene di essere titolare, tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni attraverso l'allegazione di fatti che rispondono a nozioni di comune esperienza (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 25843 del 13/11/2020).
Poiché si può presumere il rapporto affettivo nei casi di parenti prossimi (coniuge, genitore, figlio, fratello), una volta fornita la prova della parentela, non è possibile respingere la richiesta di risarcimento per il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, a meno che in giudizio non siano presenti elementi idonei a dimostrare che il legame affettivo tra i parenti prossimi non esisteva.
Nel caso di specie, le appellanti hanno affermato che esisteva un forte legame con il fratello, morto nell'incidente, alimentato dal sostegno reciproco e dalle costanti frequentazioni, giustificate dal fatto che il fratello non era sposato, non aveva una famiglia propria e viveva vicino alla sorella che sicuramente si prendeva cura di lui e con la quale stava Pt_3
tornando a casa la sera dell'incidente.
Questi fatti allegati sono rimasti incontestati dalle parti costituite e quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la parte che afferma un fatto non specificamente contestato dalla controparte, è esentata dall'onere della prova e il giudice ha il potere-dovere di basare la sua decisione su quel fatto in virtù del principio di acquisizione.
Pertanto, l'onere dell'allegazione e della prova è stato pienamente adempiuto dalle attrici, oggi appellanti, e quindi la loro richiesta deve essere accolta.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, si deve osservare che dalla sentenza
6 impugnata non risulta una liquidazione del danno parentale personalizzata, cioè, basata sulle circostanze del caso concreto, e la liquidazione effettuata dal Tribunale non sembra adeguata alla riparazione effettiva e integrale dei pregiudizi accertati.
Deve inoltre essere considerato che, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendo una motivazione adeguata, una liquidazione del danno senza ricorrere a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023,
n.10335).
Alla luce delle ultime tabelle milanesi del 2022, redatte appunto in base al cd sistema cd. a punti, nel caso in oggetto, con riferimento al danno subito dalle sorelle, si deve osservare che la vittima primaria, e le vittime secondarie, al momento Persona_1 dell'incidente avevano rispettivamente 63 anni (10 punti) e 66 anni Persona_1
(10 punti), 59 anni (punti 12), 67 anni Parte_1 Parte_2 Parte_3
(punti 10), e che, anche se i fratelli non vivevano insieme, la sorella
[...] Parte_3 viveva vicino al fratello a pochi metri di distanza ed infatti la sera dell'incidente i
[...] due fratelli stavano rientrando a casa insieme, parcheggiando l'auto di fronte alla loro abitazione. Per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale specifico perduto, si deve notare che la morte del fratello ha causato un intenso dolore e sofferenza alle sorelle, in quanto doveva esistere un legame intenso tra il fratello, che non era sposato, e le sorelle, poiché è ovvio che si prendevano cura di questo fratello che, essendo nubile e non avendo una famiglia propria, passava il suo
7 tempo con le uniche parenti che aveva, cioè le sorelle.
Pertanto, il danno deve essere liquidato in € 68,676,40 per in € Parte_1
71,989,80 per la in € 80.366,00 per che viveva Parte_2 Parte_3 nello stesso contesto abitativo a pochi metri dalla vittima.
L'importo dovuto, con il conteggio degli interessi compensativi (ottenuto devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito, detraendo l'acconto dal credito, calcolando gli interessi compensativi, applicando il tasso legale sul capitale residuo, rivalutato anno per anno) è dunque pari ad € 73.316,20 per € 76.981,59 per Parte_1 Parte_2
ed € 86.247,60 per Su tali somme vanno calcolati gli
[...] Parte_3 interessi di legge dalla presente pronuncia sino al saldo effettivo.
Il secondo motivo di appello principale, con cui le appellanti richiedono la liquidazione delle spese vive di € 1.263,20 a favore delle IGnore e , e di € Parte_1 Parte_2
703,84 per la IGnora risulta inammissibile. Infatti, le parti appellanti Parte_3 non hanno proposto alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata, limitandosi a richiedere l'assegnazione di tali importi e non hanno fornito alcun argomento riguardante un possibile errore nella liquidazione delle spese che abbia escluso i citati esborsi.
Le spese del presenta grado di giudizio si liquidano con importo più prossimo ai medi tariffari previsti per le 4 fasi del giudizio di appello, considerato lo scaglione da € 52.001 –
260.000 in base al valore del decisum e della complessità della causa - senza maggiorazione per il numero delle parti difese considerata l'unitarietà degli argomenti difensivi - nell'importo di € 15.338,50 di cui € 1.138,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali
15%, iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n.724/2017 dell'11.09.2017 del Tribunale di Marsala così provvede:
8 1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le somme cui la e IO MO LA Controparte_2 sono stati condannati a pagare agli appellanti come segue: € 73.316,20 a favore di Parte_1
€ 76.981,59 a favore di ed € 86.247,60 a favore di
[...] Parte_2 Parte_3
Su tali somme vanno calcolati gli interessi di legge dalla presente pronuncia sino
[...]
al saldo effettivo;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_2 grado di giudizio liquidate in € 15.338,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del difensore delle appellanti.
Così deciso in Palermo il 23.5.2024
Il ConIGliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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