Articolo 59 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 58Articolo 60
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3 giugno 1985
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14 giugno 2016
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11 agosto 2023
Art. 59.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto ((...)) ((sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti)) .
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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