Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 feb- braio 2025, iscritta al n. 318 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo a Piazza della Rocca C.F._1
n. 31 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Labate che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Manciano (GR) alla Via Mar- C.F._2 sala n. 121/c presso lo studio dell'Avv. Rachele Morini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 24 e 28 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 febbraio 1998 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Manciano (GR), parte II, serie
A, n. 1); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 19 luglio Persona_1
1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e a Vi- Persona_2
terbo il 21 novembre 2012; che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento godendo di autonomo red- dito;
3) il figlio minorenn è affidato congiuntamente ad entrambi i ge- Persona_2
nitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione che fu coniugale in Piansano (VT), via Luigi Santella, n.23;
4) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti Parte_1
modalità: due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore
21,00 e un week end a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 21:30. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto. Le vacanze natalizie trascorrerà con un genitore il giorno 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre ad anni alterni, con il medesimo criterio dell'alternanza annuale trascorrerà con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1° gennaio, ugualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, il sig potrà tenere con s quando lo vorrà compatibilmente con le Per_2 Per_2
esigenze scolastiche del minore e previo avviso alla madre;
5) il sig corrisponderà alla sig.r , entro il giorno 10 CP_1 Parte_2
di ogni mese, la somma di € 220,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Viterbo, oltre Euro 86,00 quale quota parte del mutuo gravante sulla casa coniugale, entro il giorno 10 di ogni mese. Le parti concordano che l'assegno unico sarà corrisposto in favore della sig.r Parte_3
[...]
6) il sig. provvederà al pagamento della quota mensile per euro Parte_1
350,00 sino ad esaurimento del finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto del mobilio afferente all'immobile adibito a residenza familiare;
7) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla sig.r Pt_4
si Pt_2
8) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano alcuna reciproca istanza a carattere patrimoniale ai fini di mantenimento;
9) entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale pregresso e di null'altro avere a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Man- ciano (GR) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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