Articolo 6 della Legge 1 aprile 1949, n. 121
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 aprile 1949
Art. 6.
E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1948-49, della somma di lire 102.000.000 per il versamento della quota dovuta dall'Italia all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) in dipendenza della adesione italiana alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, approvata con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1558 .
Entrata in vigore il 27 aprile 1949