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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE LI Parte_1 C.F._1
EP
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DE Parte_2 C.F._2
LI EP
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 16.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pagina 1 di 4 pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 290/2024, pubblicata in data 16.11.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 16.5.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 18.6.2025 presente in atti.
Con successive note depositate il 24.6.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
“
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo (LO) e in quello di Borgo San
GI (LO);
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Borgo San
GI (LO), via Giuseppe 67, piano primo, con accesso esclusivo dalla porta blindata posta sulla via Garibaldi al civico 67 di Borgo San GI (BG), che serve esclusivamente l'immobile oggetto di assegnazione. nell'interesse della figlia minore e della figlia maggiorenne Persona_1
non economicamente autosufficiente ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le Persona_2 stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
IG RE Controparte_1
3. confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. confermare la collocazione prevalente delle figlie presso la dimora materna;
5. il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore , Persona_1
eserciterà il diritto di visita e di tenerla con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo congruo preavviso alla madre;
pagina 2 di 4
6. confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 600,00 (euro seicento) mensili e così € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dl deposito della sentenza di divorzio;
7. confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio di cui al protocollo del Tribunale di Lodi, che si allega al presente ricorso.
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie (nate rispettivamente il 18.10.2005 e il 27.5.2010) non Per_2 Per_1
sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Montanaso Lombardo in data 20.6.2004 (atto trascritto nei registri Pt_1 Parte_2
dello stato civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2004);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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