Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 16.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata in [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Davide Boffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] con CP_1 C.F._2
l'Avv. Laura Pozzoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 16.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.In ordine alla figlia maggiorenne : è maggiorenne, dunque deciderà in autonomia Per_1 Per_1
come gestire il tempo con la madre e con il padre.
I coniugi sono concordi nello spostare la residenza di presso l'abitazione della madre, ove Per_1
effettivamente vive stabilmente.
Tale modifica sarà effettuata entro 15 giorni dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, anche in assenza dell'altro genitore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e i figli.
3.Sul mantenimento della figlia - Spese ordinarie: il SInor verserà a titolo Per_1 CP_1
di contributo al mantenimento della figlia economicamente non autosufficiente, la somma mensile di
€ 300,00 (euro trecento/00), a mezzo bonifico bancario continuativo, sul conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese e così per 12 mesi all'anno, rivalutabili annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT. Detta somma includerà le voci di spesa definite 'ordinarie' nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli
Avvocati di Monza.
Il SI. si farà, inoltre, carico nella misura del 100% di tutte le spese di natura sanitaria CP_1
riferite alla figlia.
4.Sul mantenimento della figlia - Spese straordinarie: le spese straordinarie relativamente Per_1
alla figlia, elencate secondo le linee guida poste dal Tribunale di Monza e qui di seguito elencate, saranno sostenute – eccezion fatta per le spese mediche, come regolamentate nel capo precedente, dai signori e nella misura del 50% ciascuno, e precisamente: A) Spese straordinarie Pt_1 CP_1
erogabili senza preventivo accordo dei genitori: - Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative e scolastiche dei figli dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti. Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività. Entro giorni sette dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
5. Assegno unico: i coniugi riconoscono che, allo stato, non è prevista erogazione dell'assegno unico. La SI.ra dichiara – e il SI. nulla oppone – che provvederà alla richiesta Pt_1 CP_1 di erogazione dell'assegno unico;
le parti concordano che lo stesso venga percepito dalla SI.ra nella misura del 100%. Pt_1
6. Sul contributo al mantenimento del coniuge: le parti convengono reciprocamente di non prevedere alcun contributo al mantenimento del coniuge.
7. Sull'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale sita in Lentate sul Seveso (MB), via
San Bernardo n. 7, di proprietà esclusiva del SI. , sarà assegnata al medesimo, con tutti gli CP_1
arredi ed i mobili che la compongono.
8. Le parti dichiarano di essere titolari ciascuno di un proprio conto corrente personale e di non avere rapporti finanziari cointestati.
9. Entrambi i coniugi dichiarano di non essere comproprietari di autovetture in comune.
10. I coniugi dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
11. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla firma del presente ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza. gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lentate sul
Seveso in data 01.08.2005;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lentate sul Seveso per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 9, parte I, anno 2005);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti