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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1411/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MANFRIDA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il sig. , con ricorso depositato in data 7 luglio 2017, impugnava il Parte_1 provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità, presentata all' di Vibo Valentia il 2 ottobre 2013. A fondamento della propria CP_1
pretesa, deduceva di aver diritto alla suddetta prestazione in quanto licenziato in data
27 settembre 2013 dalla società con relativa comunicazione agli Parte_2
uffici competenti in data 2 ottobre 2013.
2. Il ricorrente risultava precedentemente assunto dalla società della Schering Plough
Spa dal 2 gennaio 2005 al 3 aprile 2011. Con lettera del 14 dicembre 2010, la società della Schering Plough Spa attivava una procedura di riduzione del personale e, a seguito delle trattative con le organizzazioni sindacali, in data 4 febbraio 2011 veniva raggiunto un accordo che prevedeva il collocamento in mobilità di 220 lavoratori in esubero. Per effetto di tale accordo, in data 1° aprile
1 2011, il ricorrente sottoscriveva con un verbale di conciliazione, Controparte_2
accettando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza pretese reciproche in merito al periodo di preavviso e all'indennità sostitutiva.
3. Successivamente, con comunicazione del 15 dicembre 2011, il lavoratore veniva informato dell'incorporazione, della incorporazione per fusione della
[...]
nella a far data dal 1° gennaio 2012, e con CP_3 Controparte_4
mantenimento di anzianità di servizio, trattamento retributivo e riferimenti contrattuali individuali e collettivi.
4. Con lettera del 15 ottobre 2012, veniva disposto il distacco del lavoratore presso la consociata Distacco revocato con decorrenza 1° luglio 2013. CP_5
5. In data 12 luglio 2013 ha comunicato l'avvio da parte della CP_6
di procedura di licenziamento collettivo, con collocazione Controparte_4
in mobilità di 40 dipendenti addetti alla informazione scientifica del farmaco.
6. Con lettera del 27 settembre 2013, la società intimava il Controparte_4
licenziamento al ricorrente, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Il licenziamento veniva impugnato dal lavoratore e sottoposto a giudizio, con successiva transazione dinanzi al Giudice del Lavoro, nell'ambito della quale il ricorrente rinunciava all'impugnazione del recesso. Per effetto di ciò, in data 2 ottobre 2013, il sig. presentava all' di Vibo Valentia domanda di Pt_1 CP_1
liquidazione e corresponsione del trattamento di disoccupazione mobilità ordinaria, che veniva inizialmente riconosciuto ed erogato dal mese di dicembre 2013 fino al 10 luglio 2016. A decorrere da tale data, l' disponeva la sospensione del CP_1
trattamento, senza previa comunicazione al ricorrente.
8. Ritenendo illegittima la sospensione del trattamento di mobilità, il sig. adiva Pt_1
l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenerne il ripristino.
9. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare:
1. L'incompetenza CP_1
giurisdizionale del Giudice Ordinario, in favore della giurisdizione amministrativa;
2.
La decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto le prestazioni temporanee possono essere oggetto di azione giudiziale solo entro il termine di un anno dalla data di presentazione della relativa richiesta;
3.
2 L'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., per mancata proposizione del preventivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'indennità di mobilità; 4 La carenza del requisito dell'anzianità aziendale, sostenendo che il ricorrente non aveva maturato un'anzianità di servizio di almeno
12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che aveva proceduto al licenziamento. Secondo l' , la durata dell'indennità di mobilità non può essere CP_1 superiore all'anzianità di servizio maturata presso la società che ha effettuato il licenziamento.
10. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Sulla giurisdizione
1.1 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall' in merito alla CP_1
competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
1.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali, tra cui l'indennità di mobilità, rientrano nella giurisdizione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti e non a mere situazioni di interesse legittimo.
1.3 Nel caso di specie, il ricorrente non contesta un atto amministrativo di carattere generale o discrezionale, bensì la sospensione dell'erogazione di un trattamento previdenziale che era stato precedentemente riconosciuto e corrisposto. Pertanto, la domanda proposta ha ad oggetto un diritto soggettivo perfetto e non un interesse legittimo, con conseguente competenza del Giudice Ordinario – Sezione Lavoro e non del Tribunale Amministrativo Regionale.
1.4 L'eccezione sollevata dall' in merito alla giurisdizione deve, quindi, essere CP_1
rigettata.
3 2. Così come deve essere rigettata l'eccezione di decadenza come emerge dagli atti di causa
3. Sulla valutazione dell'anzianità aziendale e il diritto alla continuazione dell'indennità di mobilità
3.1 L' ha inoltre eccepito la carenza del requisito dell'anzianità aziendale, CP_1
sostenendo che il ricorrente non avrebbe maturato almeno 12 mesi di anzianità di servizio nell'ultimo rapporto di lavoro con la società che ha proceduto al licenziamento e che, pertanto, l'indennità di mobilità non potrebbe avere una durata superiore a tale anzianità.
3.2 Tuttavia, nel caso in esame, il licenziamento del ricorrente è avvenuto a seguito di una fusione societaria, evento che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., determina la continuità dei rapporti di lavoro e il trasferimento del personale con mantenimento di tutti i diritti maturati presso la società incorporata.
3.3 agli atti emerge che il ricorrente era stato originariamente assunto dalla in DB
Pharma S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2012, e con Controparte_4
mantenimento di anzianità di servizio, trattamento retributivo e riferimenti contrattuali individuali e collettivi che ha poi proceduto al licenziamento collettivo.
3.4 In virtù dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il ricorrente conserva l'anzianità maturata presso le società precedenti, senza soluzione di continuità. Pertanto, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di mobilità, non si può considerare esclusivamente il periodo di servizio prestato presso l'ultima società, ma deve essere computata l'intera anzianità aziendale maturata dal lavoratore all'interno del gruppo societario, includendo anche i rapporti di lavoro instaurati con le società incorporate.
4. Di conseguenza, la sospensione dell'erogazione dell'indennità di mobilità da parte dell' risulta illegittima, poiché basata su un'errata interpretazione del CP_1 requisito dell'anzianità aziendale.
5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso proposto dal sig.
[...]
deve essere accolto, con conseguente ripristino dell'indennità di mobilità a suo Pt_1 favore per il periodo spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata.
4 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso;
Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi CP_1
€ 1.500,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 15/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1411/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MANFRIDA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il sig. , con ricorso depositato in data 7 luglio 2017, impugnava il Parte_1 provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità, presentata all' di Vibo Valentia il 2 ottobre 2013. A fondamento della propria CP_1
pretesa, deduceva di aver diritto alla suddetta prestazione in quanto licenziato in data
27 settembre 2013 dalla società con relativa comunicazione agli Parte_2
uffici competenti in data 2 ottobre 2013.
2. Il ricorrente risultava precedentemente assunto dalla società della Schering Plough
Spa dal 2 gennaio 2005 al 3 aprile 2011. Con lettera del 14 dicembre 2010, la società della Schering Plough Spa attivava una procedura di riduzione del personale e, a seguito delle trattative con le organizzazioni sindacali, in data 4 febbraio 2011 veniva raggiunto un accordo che prevedeva il collocamento in mobilità di 220 lavoratori in esubero. Per effetto di tale accordo, in data 1° aprile
1 2011, il ricorrente sottoscriveva con un verbale di conciliazione, Controparte_2
accettando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza pretese reciproche in merito al periodo di preavviso e all'indennità sostitutiva.
3. Successivamente, con comunicazione del 15 dicembre 2011, il lavoratore veniva informato dell'incorporazione, della incorporazione per fusione della
[...]
nella a far data dal 1° gennaio 2012, e con CP_3 Controparte_4
mantenimento di anzianità di servizio, trattamento retributivo e riferimenti contrattuali individuali e collettivi.
4. Con lettera del 15 ottobre 2012, veniva disposto il distacco del lavoratore presso la consociata Distacco revocato con decorrenza 1° luglio 2013. CP_5
5. In data 12 luglio 2013 ha comunicato l'avvio da parte della CP_6
di procedura di licenziamento collettivo, con collocazione Controparte_4
in mobilità di 40 dipendenti addetti alla informazione scientifica del farmaco.
6. Con lettera del 27 settembre 2013, la società intimava il Controparte_4
licenziamento al ricorrente, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Il licenziamento veniva impugnato dal lavoratore e sottoposto a giudizio, con successiva transazione dinanzi al Giudice del Lavoro, nell'ambito della quale il ricorrente rinunciava all'impugnazione del recesso. Per effetto di ciò, in data 2 ottobre 2013, il sig. presentava all' di Vibo Valentia domanda di Pt_1 CP_1
liquidazione e corresponsione del trattamento di disoccupazione mobilità ordinaria, che veniva inizialmente riconosciuto ed erogato dal mese di dicembre 2013 fino al 10 luglio 2016. A decorrere da tale data, l' disponeva la sospensione del CP_1
trattamento, senza previa comunicazione al ricorrente.
8. Ritenendo illegittima la sospensione del trattamento di mobilità, il sig. adiva Pt_1
l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenerne il ripristino.
9. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare:
1. L'incompetenza CP_1
giurisdizionale del Giudice Ordinario, in favore della giurisdizione amministrativa;
2.
La decadenza dell'azione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto le prestazioni temporanee possono essere oggetto di azione giudiziale solo entro il termine di un anno dalla data di presentazione della relativa richiesta;
3.
2 L'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., per mancata proposizione del preventivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione dell'indennità di mobilità; 4 La carenza del requisito dell'anzianità aziendale, sostenendo che il ricorrente non aveva maturato un'anzianità di servizio di almeno
12 mesi nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che aveva proceduto al licenziamento. Secondo l' , la durata dell'indennità di mobilità non può essere CP_1 superiore all'anzianità di servizio maturata presso la società che ha effettuato il licenziamento.
10. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Sulla giurisdizione
1.1 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall' in merito alla CP_1
competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
1.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali, tra cui l'indennità di mobilità, rientrano nella giurisdizione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti e non a mere situazioni di interesse legittimo.
1.3 Nel caso di specie, il ricorrente non contesta un atto amministrativo di carattere generale o discrezionale, bensì la sospensione dell'erogazione di un trattamento previdenziale che era stato precedentemente riconosciuto e corrisposto. Pertanto, la domanda proposta ha ad oggetto un diritto soggettivo perfetto e non un interesse legittimo, con conseguente competenza del Giudice Ordinario – Sezione Lavoro e non del Tribunale Amministrativo Regionale.
1.4 L'eccezione sollevata dall' in merito alla giurisdizione deve, quindi, essere CP_1
rigettata.
3 2. Così come deve essere rigettata l'eccezione di decadenza come emerge dagli atti di causa
3. Sulla valutazione dell'anzianità aziendale e il diritto alla continuazione dell'indennità di mobilità
3.1 L' ha inoltre eccepito la carenza del requisito dell'anzianità aziendale, CP_1
sostenendo che il ricorrente non avrebbe maturato almeno 12 mesi di anzianità di servizio nell'ultimo rapporto di lavoro con la società che ha proceduto al licenziamento e che, pertanto, l'indennità di mobilità non potrebbe avere una durata superiore a tale anzianità.
3.2 Tuttavia, nel caso in esame, il licenziamento del ricorrente è avvenuto a seguito di una fusione societaria, evento che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., determina la continuità dei rapporti di lavoro e il trasferimento del personale con mantenimento di tutti i diritti maturati presso la società incorporata.
3.3 agli atti emerge che il ricorrente era stato originariamente assunto dalla in DB
Pharma S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2012, e con Controparte_4
mantenimento di anzianità di servizio, trattamento retributivo e riferimenti contrattuali individuali e collettivi che ha poi proceduto al licenziamento collettivo.
3.4 In virtù dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il ricorrente conserva l'anzianità maturata presso le società precedenti, senza soluzione di continuità. Pertanto, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di mobilità, non si può considerare esclusivamente il periodo di servizio prestato presso l'ultima società, ma deve essere computata l'intera anzianità aziendale maturata dal lavoratore all'interno del gruppo societario, includendo anche i rapporti di lavoro instaurati con le società incorporate.
4. Di conseguenza, la sospensione dell'erogazione dell'indennità di mobilità da parte dell' risulta illegittima, poiché basata su un'errata interpretazione del CP_1 requisito dell'anzianità aziendale.
5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso proposto dal sig.
[...]
deve essere accolto, con conseguente ripristino dell'indennità di mobilità a suo Pt_1 favore per il periodo spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata.
4 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso;
Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi CP_1
€ 1.500,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 15/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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