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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G. 426/2023 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
E' presente, per parte appellante, l'Avv. Davide Pirozzi che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avv. Gaetano Alberto e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv. Davide Pirozzi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giorgio Sensale - Consigliere dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3807/2022 pronunciata il 28 ottobre 2022 dal
Tribunale di Napoli nord, vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Napoli n. 251 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alberto dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Qualiano Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla via Santa Maria a Cubito n. 291 presso lo studio dell'Avv. Anna Frenello
Cacciapuoti appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La Parte ha concluso come da atti, verbale di causa e note di trattazione da intendersi di seguito per ripetuti e trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione della causa instaurata innanzi al Giudice di Pace di Marano di
Napoli (iscritta al N.R.G. 1459/2016), notificato in data 11 maggio 2017 a seguito del provvedimento di incompetenza per materia pronunciato il 3 marzo 2017, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord onde sentir accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “
1. Accertare il diritto della sig.ra alla tutela della sua Parte_2 proprietà ed ordinare alla convenuta la rimozione delle due macchine esterne di raffreddamento dei condizionatori, nonché la rimozione delle due fioriere e dello stenditoio di cui in narrativa poiché prospicienti in proprietà altrui;
2. Accertare il diritto della sig.ra al ripristino del tubo collettore Parte_2 delle acque della grondaia posta lungo il tetto dell'appartamento di sua proprietà e posto al piano inferiore di quello abitato dalla convenuta;
3. In ogni caso, adottare quei provvedimenti idonei ad eliminare le illegittime compressioni del diritto di proprietà dell'attrice, consistenti nell'invasione del proprio lastrico solare e nello stillicidio sullo stesso di acque altrui;
4. Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni Parte_1 cagionati alla sig.ra , con riferimento sia all'illegittima compressione del proprio diritto di Parte_2 proprietà, ai danni arrecati al tubo di scolo della grondaia nonché alle immissioni generate dai due condizionatori, da valutarsi in via equitativa o, comunque, nel limite di € 5.200,00; 5. Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi compreso il 15% per rimborso spese generali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Premesso di essere proprietaria del fabbricato per civile abitazione, composto da un piano seminterrato, sito in Calvizzano alla Via E. Scarpetta n. 18, adiacente ad altro fabbricato, costruito in aderenza e composto da due piani, deduceva a fondamento della domanda che nella parte più alta del muro di confine erano stati installati i motori esterni di due condizionatori, ricadenti sul lastrico solare del fabbricato di sua proprietà e le cui acque di condensazione, benchè convogliate in una canalina, ricadevano sul predetto lastrico, ad opera di che da dieci anni Parte_1 abitava l'appartamento al primo piano, sovrastante il suo, e che detti condizionatori generavano, durante il loro funzionamento, un significativo rumore durante la notte ben superiore rispetto agli indici di una normale tollerabilità. Aggiungeva che sulla ringhiera del proprio balcone, sempre dal lato che affacciava sul lastrico solare dell'attrice, aveva posizionato uno Parte_1 stenditoio e due fioriere che, sebbene ancorate alla ringhiera, invadevano la sua proprietà e comportavano la caduta di acqua dai vestiti stesi e lo scolo di acqua e terriccio dopo l'annaffiatura delle piante. Infine, deduceva che, in data 13 agosto 2016, la convenuta aveva arbitrariamente reciso con un coltello a seghetto un tubo di scolo di acque piovane posizionato lungo la grondaia del proprio appartamento posto al piano inferiore rispetto a quello alla medesima in uso.
L'attrice, quindi, lamentava per mezzo di detti manufatti e accessori la violazione delle distanze di cui agli artt. 907 e 908 c.c., lo stillicidio delle acque sul lastrico di sua proprietà e il superamento dei limiti di tolleranza per mezzo dei rumori derivanti dall'uso dei condizionatori.
Radicato il contraddittorio, si costituiva la quale eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in quanto comodataria dell'immobile dalla medesima abitato in luogo della proprietaria essendo stata denunciata la violazione di norme sulle distanze ex art.907 c.c. e sulla eliminazione delle immissioni sonore intollerabili ex art.844 c.c.. In via subordinata, eccepiva l'infondatezza della domanda. Acquisita documentazione varia ed ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, il Tribunale, in data 28 ottobre 2022, pronunciava la sentenza n. 3807/2022 con cui così statuiva: “ Condanna, a rimuovere, entro trenta giorni dalla notifica della presente Parte_1 sentenza, le macchine motori esterne per condizionatori, lo stenditoio e le fioriere oggetto di contestazione da parte dell'attrice; condanna, a pagare in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
400,00, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, a titolo risarcitorio per la rottura del tubo di scolo delle acque piovane fissato alla grondaia del piccolo appartamento dell'attrice sottoposto a quello occupato dalla convenuta;
condanna, altresì, la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice in misura del
50% delle spese di lite, che si liquidano, quindi, al netto della dedotta compensazione, in euro 2.417,50 per compensi ed euro 62,50 per esborsi, oltre spese generali al 15% e CPA sui compensi nonché IVA, se dovuta, come perl egge;
condanna, inoltre, la convenuta - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 8 del D.Lgs. nr. 28/2018
(introdotto dall'art. 84, comma 1, lett. i), del D.L. nr. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. nr.
98/2013) - non avendo partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione promosso su istanza dell'attrice, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28.4.2023 (cfr. file in formato _eml della ricevuta di avvenuta consegna), iscritto a ruolo il
5.5.2023, di cui è stata ordinata la rinnovazione per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art.163 n.3 c.p.c., giusta ordinanza pronunciata in data 16.5.2024, adempiuta sia nei confronti della parte personalmente che presso il suo procuratore (cfr. documenti depositati in data
4.12.2024).
Quindi, nella contumacia della parte appellata, acquisita documentazione varia, il C.I. designato, respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. dopo averne riferito al Collegio, rinviava per la discussione orale ex art.350 bis c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2025 decidendo la causa all'esito della discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
L'appello appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, quindi, l'inammissibile mutatio libelli effettuata dall'attrice al fine di superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva tenuto conto dell'originaria domanda volta alla
“rimozione dei condizionatori, delle fioriere e dello stenditoio “perché prospicienti in proprietà altrui”” per cui “legittimata a contraddire rispetto all'azione di rimozione dei manufatti o rispetto a qualsivoglia provvedimento dell'autorità giudiziaria che impedisse la c.d. compressione del diritto di proprietà dell'allora attrice, neppure specificato da chi lo aveva invocato, era, senza ombra di dubbio, la proprietaria dell'immobile sovrastante”. L'appellante aggiunge che “Se, poi, si vuole ritenere che l'allora attrice avesse ridotto il portato della sua domanda, negli scritti difensivi successivi, ciò doveva qualificarsi come una inammissibile mutatio libelli, e non come una sua emendatio, in quanto la domanda di non facere, neppure specificata nei suoi connotati oggettivi, e cioè in cosa dovesse consistere il non facere , è del tutto diversa rispetto a quella reale di rimozione dei condizionatori, delle fioriere e degli stenditoi, e neppure in essa contenuta.”.
Il motivo non appare fondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha concluso in tali termini: “Accertare il Controparte_1 diritto della sig.ra alla tutela della sua proprietà ed ordinare alla convenuta la Parte_2 rimozione delle due macchine esterne di raffreddamento dei condizionatori, nonché la rimozione delle due fioriere e dello stenditoio di cui in narrativa poiché prospicienti in proprietà altrui;
2. Accertare il diritto della sig.ra al ripristino del tubo collettore delle acque della grondaia posta lungo il Parte_2 tetto dell'appartamento di sua proprietà e posto al piano inferiore di quello abitato dalla convenuta;
3. In ogni caso, adottare quei provvedimenti idonei ad eliminare le illegittime compressioni del diritto di proprietà dell'attrice, consistenti nell'invasione del proprio lastrico solare e nello stillicidio sullo stesso di acque altrui;
4. Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni cagionati alla sig.ra , con Parte_1 Parte_2 riferimento sia all'illegittima compressione del proprio diritto di proprietà, ai danni arrecati al tubo di scolo della grondaia nonché alle immissioni generate dai due condizionatori, da valutarsi in via equitativa o, comunque, nel limite di € 5.200,00”.
Dette conclusioni venivano rassegnate sulla scorta delle seguenti circostanze di fatto: - necessità del rispetto delle distanze in verticale o in appiombo di cui all'art. 907 c.c. nell'installazione di un impianto di climatizzazione;
necessità di convogliare direttamente nell'impianto idraulico del locale a servizio l'acqua condensata dall'unità esterna di un impianto di condizionamento onde evitare lo stillicidio verso altre unità immobiliari;
- necessità di evitare, a norma dell'art. 908 c.c., che le acque piovane provenienti dal tetto o dalla copertura di un edificio o altre tipologie di acque possano cadere o comunque immettersi nel fondo di un vicino;
- il condizionatore non può causare fastidi ai vicini a causa del rumore emesso dall'unità esterna durante il suo funzionamento;
- il rumore emesso da apparecchi fissi e mobili deve essere tale da non generare fastidio ai vicini secondo il D.P.C.M. del 14 novembre 1997; - l'illegittimo posizionamento da parte della convenuta sulla ringhiera del proprio balcone, sempre dal lato che affaccia sul lastrico solare dell'attrice, di uno stenditoio e di due fioriere che, sebbene ancorate alla ringhiera, invadevano l'altrui proprietà e comportavano la caduta di acqua dai vestiti stesi e lo scolo di acqua e terriccio dopo che tali piante venivano innaffiate;
- la recisione da parte della convenuta con un coltello a seghetto di un tubo di scolo di acque piovane, posizionato lungo la grondaia dell'appartamento dell'attrice, posto al piano inferiore rispetto a quello in uso alla convenuta. Di poi, con la memoria ex art. 183, VI comma, primo termine, c.p.c., l'attrice precisava la domanda avendo esclusivamente la convenuta “la possibilità concreta di controllo sugli eventi che tali disagi hanno causato” e, previo richiamo a precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, affermava la responsabilità della convenuta sostenendo essere “legittimato passivo il proprietario dell'immobile quando egli conserva la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati e, di guisa, rimane responsabile in via esclusiva (ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.) dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, anche se l'immobile è stato concesso in locazione.
Diversamente, riguardo alle altre parti ed accessori del bene locato o concesso in comodato, rispetto alle quali la diretta disponibilità viene acquistata dal conduttore, rimane in capo a quest'ultimo la facoltà e l'obbligo di intervenire su di esse, onde evitare il pregiudizio ad altri”.
Quindi, l'attrice precisava che “il petitum della causa in oggetto consiste nella richiesta fatta all'Autorità
Giudicante di disporre la cessazione del: 1) gocciolio dell'acqua condensata proveniente da due condizionatori installati dalla sig.ra 2) gocciolio di acqua proveniente dallo stenditoio installato dalla sig.ra Pt_1 [...] allorquando la stessa vi appoggia sopra i propri vestiti bagnati;
3) gocciolio di acqua e terriccio Pt_1 proveniente dalle due fioriere quando le stesse vengono innaffiate; 6) l'immissione di rumori molesti generati dai due condizionatori lasciati in funzionamento durante tutte le notti, soprattutto in quelle estive” avendo interesse non al “ripristino, quindi delle distanze legali, ma alla cessazione dei disagi che l'uso improprio di tali impianti provocano”.
Il Tribunale ha, quindi, accolto la domanda sul presupposto che “è responsabile sempre il conduttore/comodatario per i pregiudizi causati a terzi provenienti dall'immobile detenuto, determinati dall'omessa manutenzione degli apparati e/o accessori che sono nella diretta sua disponibilità e/o sono da questi posti in essere o installati”.
Il motivo è infondato avendo l'attrice legittimamente modificato la domanda nei termini consentiti dalla legge posto che le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 12310 del 15/6/2015 hanno affermato il seguente principio di diritto: «La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art.
183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cod. proc. civ., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo».
In particolare, l'appena menzionata decisione è pervenuta, all'esito del proprio iter motivazionale, alle seguenti conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità";
b) una siffatta interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi;
c) la concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche;
d) una simile interpretazione non determina alcuna "sorpresa" per la controparte né mortifica le sue potenzialità difensive, in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento ed in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio ed a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio (cfr. sul punto Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
18546 del 07/09/2020).
Le Sezioni Unite della Corte con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 22404 hanno inteso dare continuità all'indirizzo indicato «proprio per la valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo, della decisione da ultimo richiamata, che, superando in senso evolutivo il precedente criterio della differenziazione di petitum e causa petendi su cui si basava il precedente orientamento cui pure si è fatto riferimento, sposta l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte. Milita in tal senso, altresì, la considerazione che l'interpretazione adottata in questa sede risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi».
In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma
5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica
"complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ha rinunciato alla domanda di carattere reale, in ragione delle conclusioni rassegnate nel proprio scritto introduttivo, e correttamente utilizzato la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art.183, sesto comma, primo termine, c.p.c. sulla scorta delle medesime circostanze di fatto lamentate fin nell'atto introduttivo del giudizio.
Appare parimenti infondato il secondo motivo con cui l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “essendo l'allora convenuta comodataria dell'immobile, sussisterebbe una sua responsabilità a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi di parti accessorie del bene detenuto e derivanti da omessa manutenzione o immediato e tempestivo intervento su apparati di cui aveva la diretta disponibilità” e ribadisce a fondamento del motivo che “in materia di vedute e distanze, legittimato passivo e necessario contraddittore è il proprietario dell'edificio, o della parte di esso, che si assume essere stata costruita senza l'osservanza di quelle distanze” e che “la allora convenuta, pur essendo autrice materiale della apposizione dei condizionatori, non era legittimata a resistere in giudizio anche ai fini dell'azione di rimozione ex art. 844 c.c.”. E nello stesso senso con il terzo motivo l'appellante ribadisce il proprio difetto di legittimazione anche in merito allo stenditoio e alle fioriere.
Anche detti motivi appaiono infondati alla luce delle ragioni sostenute dal giudice di prime cure e fondate, sia pure non propriamente in maniera chiara, sull'inquadramento giuridico della denunciata responsabilità della convenuta nella previsione di cui all'art.2051 c.c..
Invero, la Suprema Corte (Cass. 15767/2018 e Cass. 11125/2015) ha affermato che in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (Cass. 28 maggio 2015, n. 11125). Ad analoghe conclusioni la giurisprudenza è pervenuta leggendo la fattispecie in termini di art. 2051
c.c. perché il proprietario di un immobile concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni a terzi causati da macchinari utilizzati dal conduttore, quando non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sull'uso di essi, non potendo detta responsabilità sorgere per il solo fatto che il proprietario medesimo ometta di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi del caso al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacché essi costituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della cosa dannosa (cfr. Cass. 1 aprile 2010, n. 8006).
Tanto precisato in merito ai condizionatori, parimenti deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'odierna appellante per lo stenditoio e le fioriere posto che in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10983 del 26/04/2023 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015).
E la circostanza che sia i condizionatori che lo stenditoio e le fioriere siano state collocate dall'odierna appellante e rientrino nella sua esclusiva disponibilità non ha mai formato oggetto di alcuna contestazione, come accertato anche dal Tribunale senza che la statuizione abbia formato oggetto di impugnativa;
ad ogni buon conto l'odierna appellante nel primo grado del giudizio ha così affermato (cfr. comparsa di costituzione): “la convenuta, pur essendo autrice materiale della apposizione dei condizionatori, non è legittimata a resistere in giudizio anche ai fini dell'azione di rimozione ex art. 844 c.c.” e quanto allo stenditoio e le fioriere di aver assunto un “comportamento sempre rispettoso e decoroso della convenuta, attenta ad evitare che fenomeni di tal guisa possano prodursi”.
Con il quarto motivo l'appellante eccepisce la carenza motivazionale della sentenza impugnata sostenendo che “se è vero che l'allora convenuta ha riconosciuto la paternità della istallazione dei condizionatori, delle fioriere e dello stenditoio, è, altresì, vero che ella ha negato decisamente il gocciolamento delle fioriere e dello stenditoio, così come dei condizionatori, ivi compreso il rumore intollerabile proveniente da quest'ultimi” e che, di converso, la “prova che l'attrice, ed il Tribunale ha grossolanamente avallato, avrebbe fornito con la deposizione del teste figlio di essa , del tutto inattendibile Testimone_1 Parte_2 per le ragioni che si diranno nel prossimo motivo di censura”.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile posto che le argomentazioni sostenute nel successivo motivo con riferimento alla condotta di “recisione del tubo collettore delle acque piovane dalla grondaia” mal si conciliano con le risultanze della prova testimoniale in merito alle rimanenti condotte denunciate.
Invero, il giudice di prime cure sul punto ha così motivato l'accoglimento della domanda:
“dall'esame del compendio probatorio (documenti versati in atti e dichiarazioni del teste escusso, Tes_1
tese ad avallare le circostanze di fatto articolate dall'attrice), emerge : - che inconfutabilmente
[...] [...] abbia arbitrariamente installato le macchine motori esterne per condizionatori, lo stenditoio e Parte_1 le fioriere oggetto di doglianza di tanto da invadere ed occupare parte della sfera Controparte_1 dimensionale della proprietà immobiliare di quest'ultima, limitando in tal guisa il diritto di godere e disporre della stessa;
- che a ben vedere, l'addebito dell'apposizione delle summenzionate superfetazioni o addizioni non è stato impugnato dalla convenuta, la quale anzi ha, in comparsa di costituzione e risposta, confermato ed ammesso di essere l'autrice della posa sul muro esterno dell'immobile da lei detenuto in comodato, adiacente e sovrastante a quello dell'attrice, dei due motori esterni per condizionatori in parola […] Orbene, la contestata condotta assunta da caratterizzata in parte anche da atti dispettosi, è Parte_1 senz'altro censurabile, perché comprime il diritto di proprietà dell'attrice e contrastano con la pacifica e civile convivenza tra vicini (atteso fra l'atro che ella ben poteva collocare altrove le due macchine motori esterne per condizionatori, lo stenditoio e le fioriere, ad esempio i primi sul tetto dell'immobile da lei occupato e i secondi su altra parte della ringhiera)”.
Ebbene, a fronte della ritenuta prova delle circostanze di fatto lamentate dall'originaria attrice e confermate dall'esame testimoniale di e dai documenti depositati, l'appellante Testimone_1 si è limitata a richiamare le considerazioni espresse nel motivo successivo avuto riguardo alla mancata conferma delle circostanze riferite dal testimone da alcun altro elemento probatorio laddove, invece, il giudice di prime cure ha fatto riferimento anche ai documenti depositati in giudizio che, in quanto non censurati dall'appellante, deve ritenersi che siano coperti da giudicato in ordine alla relativa efficacia probatoria.
Appare, invece, fondato l'ultimo motivo con cui l'appellante lamenta che le sia stata attribuita la condotta della recisione del tubo collettore delle acque piovane dalla grondaia sulla scorta della deposizione testimoniale di , figlio dell'attrice e senza che la relativa deposizione Testimone_1 sia “stata affiancata e/o confermata da alcun'altra prova orale o documentale che acclarasse la circostanza della recisione e la relativa responsabilità; il che rendeva e rende la deposizione testimoniale totalmente inattendibile”. Lamenta anche “la valutazione equitativa del danno, operata dal Tribunale (= € 400,00), che presupponeva che il danno fosse certo nella sua esistenza ontologica (cfr. Cass. 19.12.2011 n° 27447), certezza non sussistente nel caso di specie”.
Premesso che la deposizione testimoniale di non può essere ritenuta Testimone_1 inattendibile solo in ragione del rapporto di filiazione con l'originaria attrice posto che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del
1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
98 del 04/01/2019), va osservato che il testimone ha confermato il seguente capitolo di prova: “Vero è che la sig.ra in data 13 agosto 2016 ed in data 11.07.2017 ha reciso con un coltello a Pt_1 seghetto, un tubo di scolo di acque piovane posizionato dalla sig.ra lungo la grondaia del proprio Parte_2 appartamento posto al piano inferiore rispetto a quello in uso dalla sig.ra ” aggiungendo di aver Pt_1 fatto anche delle foto.
Trattasi di un elemento indiziario che, al contrario delle rimanenti circostanze documentali ovvero dei riscontri fotografici, non è stato confortato da alcun altro elemento dello stesso segno;
a parte l'inverosimiglianza che una condotta di recisione di un tubo di scolo delle acque piovane del diametro di pochi centimetri possa essere stata perpetrata in due occasioni distanti circa un mese l'una dall'altra, il rilievo fotografico eseguito dal testimone ritrae solo il tubo reciso per cui non assume alcun rilievo probatorio in merito all'autore della corrispondente attività.
La ritenuta infondatezza della domanda volta a denunciare la suindicata attività travolge inevitabilmente anche la conseguente domanda di risarcimento dei danni, il cui accoglimento per €
400.00, liquidate secondo equità e comune esperienza, pur ha formato oggetto di una fondata censura con l'ultimo motivo di appello.
Ed, invero, il riconosciuto risarcimento appare contravvenire al principio secondo cui l'accertamento di un comportamento antigiuridico non provoca automaticamente il risarcimento del danno perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa e il pregiudizio risarcibile è sempre danno – conseguenza, da provare anche per presunzioni.
Va, altresì, ricordato che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. 22/02/2017, n. 4534).
In tali limitati termini va, quindi, riformata la sentenza di primo grado senza che venga modificata la regolamentazione delle spese di giudizio la cui compensazione in ragione della metà appare giustificata anche in ragione del rigetto della domanda di risarcimento dei danni per la recisione del tubo, di scarso valore economico nell'economia complessiva del giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3807/2022 pronunciata il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata per la recisione del tubo di scolo delle acque piovane posizionato lungo la grondaia dell'appartamento dell'appellata;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 2 ottobre 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore