Sentenza 20 gennaio 1975
Massime • 3
Tra le controversie relative al rapporto di mezzadria, da svolgersi con il procedimento previsto dall'art 429 n 2, cod proc civ, rientrano non solo quelle avente per oggetto la sussistenza e la continuazione del rapporto di mezzadria,ma anche quelle che con il rapporto mezzadrile abbiano una relazione diretta ed immediata; l'inosservanza del rito suddetto nel giudizio di primo grado si risolve in mera irregolarita, implicante solo l'applicazione del rito speciale nel procedimento d'impugnazione.*
Nel rapporto di mezzadria, nel momento in cui i frutti divengono cose per se stanti sorge rispetto ad essi il diritto di comproprieta del mezzadro con il concedente in base alle quote determinate dalla legge o per contratto; la divisione dei frutti avviene di regola consensualmente, ma quando tale ipotesi non si verifica per il rifiuto ingiustificato di una delle parti, l'altra, disponendo del prodotto nei limiti della propria quota, non commette un illecito.*
Ai sensi dell'art 4 della legge 15 settembre 1964 n 756, non si dividono in natura tra le parti del rapporto di mezzadria quei prodotti il cui valore non si puo determinare prima della vendita in comune o per i quali non si puo effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1975, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1975 |
Testo completo
Nel rapporto di mezzadria, nel momento in cui i frutti divengono cose per se stanti sorge rispetto ad essi il diritto di comproprieta del mezzadro con il concedente in base alle quote determinate dalla legge o per contratto;
la divisione dei frutti avviene di regola consensualmente, ma quando tale ipotesi non si verifica per il rifiuto ingiustificato di una delle parti, l'altra, disponendo del prodotto nei limiti della propria quota, non commette un illecito.*