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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 922 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Ingmar Cusati e Riccardo Natale in virtù di procura allegata alla citazione di primo grado
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
E Controparte_4 Controparte_5
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Pirrone, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
1970/2024 pubblicata il 07/02/2024 (Richiesta di autorizzazione ex art. 524 cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione della
Co discussione nel termine del 10/04/2025 concesso dal i sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31/01/2023 , Parte_1
premesso di aver evocato in giudizio dinanzi alla sezione lavoro del CP_7
Tribunale di Vallo della Lucania al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive a lei spettanti nella misura di cui al conteggio effettuato dal proprio consulente;
che nell'ambito di quel giudizio, iscritto al n. R.G. 277/2015 e ancora pendente, veniva espletata c.t.u. a mezzo della quale veniva quantificata la somma di €.
3.238,10 a titolo di spettanze retributive;
che in data 08/05/2020, nelle more del giudizio, veniva a mancare;
che i suoi eredi, CP_7 Controparte_1
, , e , con atto per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
notaio di Pagani del 25/06/2020 avevano rinunziato all'eredità del loro Persona_1
congiunto; che a seguito del decesso il giudizio veniva interrotto;
riassunto successivamente nei confronti degli predetti eredi, essi si costituivano ed eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù dell'intervenuta rinunzia all'eredità;
ritenuto che la rinunzia all'eredità fosse palesemente in frode delle buone ragioni e dei diritti della ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lei spettanti,
chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di “dichiarare il suo diritto ad essere
autorizzata, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità in nome e luogo dei
resistenti rinunzianti, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari (nessuno escluso)
relitti dal fu sig. (comprese le quote di legittima irrinunciabili che si CP_7
trasferiscono agli eredi), fino alla concorrenza del proprio credito come riconosciuto
2 dal C.T.U. nella causa di lavoro, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda, nonché
le competenze legali del processo di lavoro spettanti ai difensori costituiti, atteso il
carattere evidentemente fraudolento della predetta rinunzia all'eredità del fu sig.
; il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi.” CP_7
Instaurato il contraddittorio, si costituivano , Controparte_1 Controparte_2
, e , che eccepivano in via Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
preliminare ed assorbente, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e passiva di essi resistenti in relazione al diritto e alla situazione di fatto posta a fondamento della domanda, non essendo, la prima, creditrice nei loro confronti e non avendo, essi, mai acquistato la qualità di eredi del de cuius . Ancora in via preliminare CP_7
eccepivano la inapplicabilità della speciale forma di tutela patrimoniale disciplinata dall'art. 524 c.c., atteso che tale azione richiedeva come imprescindibile presupposto, di carattere oggettivo, che la rinuncia all'eredità da parte del debitore–chiamato all'eredità
comportasse un danno per i suoi creditori per il fatto che il suo patrimonio personale non bastava a soddisfarli, e che l'eredità rinunciata presentasse un attivo;
che, invece, i convenuti–resistenti non erano mai stati né erano all'attualità debitori della sig.ra
[...]
né iure proprio né iure hereditatis, per aver rinunciato all'eredità di Parte_1 [...]
. Concludevano, quindi, chiedendo all'adìto Tribunale di dichiarare il difetto di CP_7
legittimazione / titolarità (attiva) di circa il diritto posto a fondamento Parte_1
dell'azione giudiziaria spiegata con l'atto introduttivo di lite;
di dichiarare il difetto di legittimazione / titolarità (passiva) degli evocati resistenti in relazione al diritto assunto dalla ricorrente a fondamento dell'intrapresa azione giudiziaria;
di Parte_1
dichiarare l'avversa domanda infondata in fatto e diritto, ovvero dichiarare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 524 c.c., e, per l'effetto, rigettarla in toto, con vittoria di spese di lite.
3 Con ordinanza n. 1970/2024 pubblicata il 07/02/2024 il Tribunale di Vallo della
Lucania, ritenuto il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ha rigettato il ricorso e condannato la medesima al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 06/09/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, per sentir accogliere le conclusioni della domanda di primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali. In via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono congiuntamente costituiti , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e , che hanno resistito ai motivi di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza appellata, col favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 06/02/2025 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione. Con
ordinanza in pari data il CI, richiamati gli artt. 350 bis-281 sexies cpc, ha rinviato al
10/04/2025 per la discussione dinanzi al Collegio. Sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello –Errata motivazione e violazione e/o falsa
applicazione di legge in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva in capo
all'appellante nelle azioni proposte ai sensi dell'art. 524 c.c. – l'appellante deduce l'errore nel quale è incorso il Tribunale nel ritenere la sua carenza di legittimazione attiva. Sul punto assume infatti che essa appellante fosse “creditrice del fu CP_7
e, alla morte di questi, dei suoi aventi causa, i quali, con l'evidente intento di
[...]
sfuggire alle passività “ereditate” dal de cuius, avevano ben pensato di rinunziare
all'eredità da quegli relitta”; che, pertanto, la qualità di creditrice e, con essa, la legittimazione attiva dell'appellante, abbondantemente comprovate dalla
4 documentazione in atti del giudizio di prime cure, non potevano essere messe in discussione, “atteso che, in tema di successione 'mortis causa', ove il chiamato
all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può
impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di
inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza
delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 24524 del 10 settembre 2021)“, e che sussisteva anche il presupposto oggettivo della domanda, costituito dalla “incapienza
dei beni personali del rinunziante a soddisfare i suoi creditori, gravando sul debitore
l'onere di provare che, nonostante la rinuncia, il residuo patrimonio era in grado di
soddisfare il credito dell'attore ( cfr. Cassazione civile , Sez. VI-2, ordinanza n. 5994
del 4 marzo 2020)”;
con il secondo motivo – “Violazione di legge ed errata/contraddittoria motivazione in
ordine alla presunta non applicabilità dell'art. 524 c.c. ai creditori del de cuius, nella
specie all'appellante, nonché sull'assenza di tutela in capo al “chiamato dall'eredità
dannosa” – l'appellante contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale
ha rilevato che “Ammettere che la legittimazione attiva dell'azione ex art. 524 c.c.
spetti anche ai creditori del de cuius significherebbe, d'altra parte, svuotare di
significato una serie di facoltà e rimedi che tendono a tutelare il chiamato dall'eredità
dannosa, come, ad es., l'accettazione con beneficio d'inventario di cui all'art. 484 c.c.
Alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che tra i presupposti di applicazione della
norma vi è, in primis, che la rinuncia sia avvenuta con danno del creditore del
chiamato, e non a quello del de cuius, a tutela del cui credito il nostro sistema accorda
ulteriori e diversi rimedi”; afferma che “nulla avrebbe impedito agli appellati di
accettare l'eredità relitta dal fu con beneficio d'inventario, come tra CP_7
l'altro riconosciuto dallo stesso giudicante, visto e considerato che detta facoltà o il suo
5 mancato esercizio non costituiscono certo una condizione, in capo al creditore del de
cuius, al fine di esperire la tutela prevista dall'art. 524 c.c”; fa rilevare che “gli
appellati erano a conoscenza della posizione creditoria della , tanto Parte_1
che hanno provveduto a rinunziare all'eredità del Principe poco tempo dopo la CP_7
sua dipartita”; che “l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per
essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha
una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito”; che sussistevano nella specie i presupposti di applicazione della norma ex art. 524 c.c., “atteso che
l'appellante, in attesa di una pronunzia della sezione lavoro del Tribunale di Vallo
della Lucania, presumibilmente favorevole visti e considerati gli esiti della C.T.U., ha
visto compromessa la sua posizione, dapprima dalla morte dell'ex datore di lavoro e, in
seguito, dalla celere e immediata rinunzia all'eredità posta in essere dagli aventi causa
di esso fu ”. CP_7
2. L'appello va rigettato.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto esprimono un'unica doglianza.
Essi sono infondati.
Ed infatti, l'”impugnazione della rinunzia da parte dei creditori” disciplinata dall'art. 524 cc è finalizzata a consentire al creditore che la esercita di sottoporre ad espropriazione i beni ereditari del suo debitore che abbia rinunciato all'eredità,
rendendo conseguentemente la rinuncia inopponibile nei suoi confronti.
Il soggetto attivamente legittimato ad intraprendere siffatta iniziativa è il creditore del rinunziante, che subisce pregiudizio dal mancato incremento del patrimonio del suo debitore, laddove legittimato passivo è invece il debitore rinunziante, sì come si evince dal chiaro testo della norma e come statuito proprio dalle pronunce del Giudice di legittimità richiamate dall'appellante.
6 Ed infatti, come statuito da Cass.civ. n. 25424 del 2021, “In tema di successione 'mortis
causa', ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne
risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne
la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario,
fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la
qualità di erede”; del pari Cass. civ. n. 5994 del 2020 a proposito del presupposto dell'azione, enuncia il principio per cui “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai
sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile
danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni
personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare
pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il
suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore”( conf. Cass. n.
8519/2016; n. 1902/2015; n. 2394/1974).
La tutela di cui all'art. 594 cc è quindi chiaramente apprestata in favore dei creditori propri del rinunciante all'eredità.
invece vanta una pretesa creditoria – peraltro ancora non definita -- Parte_1
non già nei confronti dei congiunti di ma direttamente nei confronti di CP_7
quest'ultimo.
La rinuncia all'eredità da parte della moglie e dei figli del , che ad essa erano CP_7
stati chiamati, ha impedito loro di diventare suoi eredi e, quindi, ha impedito che, per effetto della confusione dei loro patrimoni con quello del de cuius, essi acquisissero tutte le posizioni giuridiche che a quello facevano capo, divenendo debitori della appellante.
La domanda di va pertanto disattesa in quanto fondata sull'erroneo Parte_1
presupposto che, alla morte di , i suoi familiari fossero, per ciò solo, suoi CP_7
7 eredi. Essi invece erano soltanto 'chiamati all'eredità' e, per effetto della rinunzia,
andavano considerati come se non vi fossero mai stati chiamati ( cfr. art. 521 cc).
3. L'ordinanza impugnata va pertanto integralmente confermata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa ( da 1.101,00 a €
5.200,00), negli importi minimi stante la bassa complessità della controversia e per le fasi trattate (studio, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 06/09/2024 da Parte_1
nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, E avverso l'ordinanza del CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1970/2024, così provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado, che liquida in favore degli appellati, in € 962,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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