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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 07/10/2022
DA
Parte_1
Con Avv. CARRICATO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti Avv. MIAZZI MARIA LUISA, ROSSI FRANCESCO, GIANESINI IRENE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1. Accertare e dichiarare che la nota dell'11.8.2022, Prot. n. GEN 0014388/P, con cui il Direttore Generale del C.R.O. di , Dr.ssa sovvertendo l'esito finale della procedura selettiva indetta CP_1 Persona_1
con Avviso pubblico del 26.4.2022, così come risultante dalla Relazione sintetica della Commissione di valutazione datata 29.7.2022, ha ritenuto “il candidato dott. il soggetto da individuare Controparte_2 come vincitore della selezione di cui trattasi”, affermando che “il profilo del candidato Controparte_2
presenti caratteristiche maggiormente coerenti con le specificità che caratterizzano l'IRCCS-CRO di e CP_1
la struttura di NC radioterapica e che quindi risulti maggiormente aderente alle finalità di ricerca e cura dell' ” costituisce, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e in tutti gli atti di causa, CP_3
violazione dei canoni contrattuali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed altresì violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/1992, comportando pertanto responsabilità risarcitoria per l' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.;
2. Conseguentemente condannare l' , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire in favore del ricorrente tutti i danni patrimoniali, sub specie di danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno pensionistico, subiti e subendi dal Dr.
a causa dell'esito contra ius della procedura selettiva indetta con Avviso pubblico del Parte_1
26.4.2022, che si quantificano nella misura di €. 7.762,85 a titolo di risarcimento danno per perdita di chance, di €. 5.132,73, ovvero, in via subordinata, quantomeno nell'importo di €. 2.144,37 a titolo di danno pensionistico, nonché nella misura di €. 95.772,60 a titolo di danno emergente per i maggiori costi di trasporto sostenuti e sostenendi, ovvero nella misura, minore o anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito all'esito dell'istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo:
3. Con vittoria di spese e di compenso del presente giudizio.
PER IL RESISTENTE
1. Rigettarsi le domande in quanto inammissibili e, o in quanto comunque infondate per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. In via subordinata, limitarsi la domanda di risarcimento del danno alla data di deposito del ricorso e comunque considerarsi e scomputarsi la quota di indennità di posizione percepita per l'attuale incarico, eccedente rispetto a quella riferita all'incarico SOC di cui è causa, e comunque in via di ulteriore subordine limitarsi il danno alla luce di tutte le eccezioni di cui al punto VII del presente atto;
3. Rifondersi le spese del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/10/2022 il dott. , quale dirigente medico, nel Parte_1
dedurre:
• di aver partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio orale, unitamente al Dott.
, finalizzata all'attribuzione dell'incarico di Direzione della Struttura Controparte_2
Operativa complessa di Oncologica Radioterapia presso il Centro di Riferimento Oncologico di , classificato quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
CP_1
• di essere alla fine risultato il candidato con il punteggio più alto tra i due idonei nella valutazione della Commissione, avendo riportato il dott. punti 74,345 Parte_1
(29,345 per il curriculum e 45 per il colloquio) e al Dr. punti 73,372 (33,372 per il CP_2
curriculum e 40,00 per il colloquio) ha inteso evocare in giudizio il
[...]
onde sentir dichiarare che la nota dd. 11/08/2022 Prot. N° GEN Controparte_5
0014388/P con cui il Direttore Generale del predetto Istituto Dott.ssa Persona_1
sovvertendo l'esito finale della procedura selettiva, ha ritenuto il candidato dott. CP_2
il soggetto da individuare come vincitore della selezione di cui trattasi con
[...]
l'affermare che il profilo di quest'ultimo presentasse caratteristiche maggiormente coerenti con le specificità caratterizzanti l'incarico da attribuire, costituisce violazione dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede nonché falsa applicazione dell'art.15 co 7 bis D.Lvo
n° 502/1992.
Chiedeva conseguentemente la condanna dell' di diritto CP_3 Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, segnatamente di danno emergente e lucro cessante ivi
[...]
compreso il pregiudizio pensionistico, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell'esito contra ius della procedura selettiva indetta e tenendo in ogni caso conto dei costi annui da quest'ultimo sostenuti per recarsi dalla propria residenza sita in ON alla propria sede lavorativa ubicata in Venezia-Mestre presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima all'interno dell'Ospedale dell'Angelo.
Ciò doverosamente premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) Appare innanzitutto opportuno precisare sul piano normativo che l'art. 15 co 7 bis lett.b) D.Lvo n°
502/92, nella formulazione vigente sino al 26/08/2022 e applicabile al caso di specie, recita testualmente: “la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, EV
MOTIVARE ANALITICAMENTE LA SCELTA”.
È bene subito puntualizzare che detta disposizione ora non è più operativa, in quanto il comma 7 bis risulta sostituito dall'art. 20 L. 05/08/2022 n° 118 entrata in vigore il 27/08/2022 la cui lettera b) contempla significativamente nella parte finale: “IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA Parte_2
PROCEDE ALLA NOMINA DEL CANDIDATO CHE HA CONSEGUITO IL MIGLIOR PUNTEGGIO”.
Appare evidente la ratio della recente innovazione normativa, volta a limitare il potere discrezionale del Direttore generale delle aziende sanitarie evitando che esso travalichi nell'arbitrio e nell'abuso.
B) Rimanendo sempre sul piano dei principi generali, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire con la sentenza n° 21768/2022 della Suprema Corte, rimarcando IL CARATTERE
IMPERATIVO DELLA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE (in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione) che al fine di risultare soddisfatto il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa è necessario che la MOTIVAZIONE STESSA ESPLICITI NON SOLO LE QUALITÀ CHE CARATTERIZZANO LA
POSIZIONE DEL PRESCELTO MA ANCHE QUELLE DEGLI ALTRI CANDIDATI E DELLE RAGIONI PER LE
QUALI, RISPETTO ALLE QUALITÀ VALORIZZATE, ESSI SIANO STATI SCARTATI.
Dal canto suo la ancora più recente pronuncia della Suprema Corte 15/01/2024 n° 1488, nel ribadire il carattere di norma imperativa dell'art. 15 ter D.Lvo n° 502/1992, ha inteso evidenziare, alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost., che L'INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA Parte_2
COMPLESSA EV ESSERE CONFERITO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA UNA
DI CANDIDATI, LA QUALE EV CONTEMPLARE ADEGUATE FORME DI PARTECIPAZIONE AI CP_6
PROCESSI DECISIONALI ED ESSERE SORRETTA DA UNA CONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA I CRITERI
SEGUITI E LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLE SCELTE ADOTTATE, NON POTENDO TALE
MOTIVAZIONE ESAURIRSI IN UN APODITTICO GIUDIZIO DI IDONEITÀ PRIVO DI CONCRETI
RIFERIMENTI ALLE CARATTERISTICHE ED ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SINGOLI CANDIDATI
ED ESPRESSO CON FORMULE GENERICHE. C) Orbene la motivazione addotta dal Direttore generale dott.ssa volta ad evidenziare che il Per_1 profilo del candidato presenta maggiore esperienza in relazione all'attività Controparte_2
scientifica, formativa e di studio muovendo dal presupposto che l'attività scientifica e di ricerca caratterizza la natura stessa dell' quale componente fondamentale non pare ad avviso del Pt_3
decidente conformarsi ai criteri come sopra illustrati. Ed invero concorda l'adito Tribunale con la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui:
1) L'incarico di Direttore della struttura operativa complessa di presso il Parte_4
CRO di non è paragonabile a quella di un Ricercatore o di un Professore Universitario, CP_1 richiedendo al contrario una considerevole esperienza professionale ed altresì il possesso di competenze specifiche nella disciplina di NC , nonché di capacità gestionali, Parte_4
organizzative e di direzione di elevato livello.
Appare quindi evidente che l'avvenuta esclusiva valorizzazione dell'aspetto relativo all'attività formativa, di ricerca e di studio (cui l'avviso pubblico riserva solo 20 punti sui 100 complessivi) senza alcuna valutazione né ponderazione delle esperienze professionali e delle capacità direttive, organizzative e gestionali dei candidati (cui invece sono stati previsti a livello di attribuzione 80 punti sui 100 totali) è già di per sé chiaro indice di una scelta compiuta in aperta violazione dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed altresì di violazione e falsa applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co 7 bis lett.b) D.Lvo n°
502/92 nella formulazione vigente sino al 26/08/2022.
2) Sotto un diverso ulteriore profilo la motivazione della scelta effettuata dal Direttore Generale si rivela ancora più carente, atteso che nella stessa non è dato rinvenire alcun riferimento al ricorrente, ai suoi titoli, all'esperienza professionale vantata.
Ed invero, come emerge dal curriculum del ricorrente (all.ti 2, 9 e 9 bis) il Dott. Parte_1
risulta aver maturato un'amplissima esperienza lavorativa proprio nell'ambito relativo alla
Struttura operativa complessa di , svolgendo l'incarico di dirigente Parte_4
medico proprio nel reparto in questione di dal 14/05/1996 al 15/06/2014 e CP_1 successivamente dirigendo analogo reparto presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre dal
16/06/2014 all'attualità.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare destituita di fondamento la tesi di parte convenuta secondo cui la motivazione analitica non implicherebbe alcuna analisi comparativa tra i candidati idonei onde evitare un eccessivo appesantimento dell'onere motivazionale del
Direttore Generale, atteso che detto rilievo non viene minimamente a rispecchiare quanto reiteratamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità della valutazione comparativa tra candidati.
D) In punto risarcimento del danno subito dall'odierno attore osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) Con riferimento al lamentato lucro cessante, non appare configurabile sotto tale profilo alcun pregiudizio ristorabile, atteso che il nominato CTU Dott. – nel porre a Persona_2
raffronto le retribuzioni attualmente percepite presso l all'interno Parte_5 dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e quelle che avrebbe invece conseguito qualora fosse stato nominato Direttore della struttura operativa complessa di NC Radioterapica presso il
CRO di – ha concluso sostenendo essere maggiore la retribuzione base annua CP_1
attualmente percepita dal ricorrente presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima.
Peraltro è emerso nel corso della stessa consulenza tecnica che, a decorrere dal 01/07/2024, al dott. è stato assegnato l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Funzionale di Pt_1
NC Clinica presso l'Azienda della durata di 3 anni. Parte_5
Orbene l'assegnazione di detto incarico e l'ulteriore indennità correlata allo stesso (“Indennità di direzione di dipartimento”) ammontante ad € 1.250,00 mensili “NON FA ALTRO CHE
AUMENTARE LE DIFFERENZE NEGATIVE GIÀ EVIDENZIATE NELL ” (cfr. pag. Controparte_7
8 integrazione della consulenza d'ufficio del 04/10/2024).
2) Va dichiarata altresì l'inammissibilità della domanda di risarcimento di perdita di chance rispetto all'incarico di Direttore del Dipartimento di presso il CRO di . Parte_6 CP_1
Trattasi invero di DOMANDA NUOVA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELLE NOTE
DEPOSITATE IN DATA 09/03/2023 con il sostenere che “l'esito illegittimo della procedura selettiva … ha impedito al ricorrente di poter essere nominato Direttore del Dipartimento di presso il CRO di ”. Parte_6 CP_1
La non consentita modifica del petitum e causa petendi comporta che anche la verifica operata in sede di CTU circa la differenza tra la retribuzione dell'incarico attualmente ricoperto dal Dott.
presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima e quello di Direttore di Dipartimento di Pt_1 [...]
presso il CRO è del tutto irrilevante. Parte_6
Deve altresì precisarsi:
• che la nomina a Direttore di Dipartimento, regolata dall'art. 17 bis D.Lvo n° 502/1992, configura UN INCARICO SQUISITAMENTE FIDUCIARIO VOLTO AD ESCLUDERE OGNI
SORTA DI AUTOMATISMO, come confermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte convenuta a pag. 21 note autorizzate;
• che l'assunto attoreo secondo cui “la nomina del Direttore di struttura operativa complessa di a Direttore di Dipartimento di è Parte_4 Parte_6 avvenuta e si è ripetuta con regolarità” (pag. 7 note 09/03/2023) ha trovato smentita nel suo contenuto sostanziale dal fatto che ad oggi detto incarico non risulta essere stato assegnato al Dott. bensì ad altro dirigente medico individuato nel dott. CP_2
(pag. 9 CTU dd. 13/08/2024). Persona_3
Né vi sono elementi in causa che possono condurre ad affermare che se l'incarico di
Direttore di Struttura Complessa ” presso il CRO di Parte_7 CP_1
fosse stato assegnato al dott. su di lui sarebbe altresì ricaduta la scelta Pt_1 discrezionale e fiduciaria del Direttore Generale in ordine al dirigente medico cui conferire anche l'incarico di Direttore di Dipartimento di . Parte_6
3) Si rivela altresì infondata la domanda di risarcimento da danno pensionistico atteso che:
a) La circostanza rappresentata in ordine all'assenza di una differenza in positivo a favore dell'odierno ricorrente circa la retribuzione all'incarico di ” Parte_8
presso il CRO di ESCLUDE ALL'EVIDENZA QUALUNQUE EFFETTO NEGATIVO ANCHE CP_1
SOTTO IL PROFILO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO;
b) Nulla è peraltro dato sapere, per carenza di allegazione e riscontri probatori, in ordine alla posizione ed ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del Dott. Parte_1
- ovvero se il dirigente medico accederà alla pensione anticipata (con i quarant'anni di servizio) o di vecchiaia (67 anni) – posto che l'odierno ricorrente si limita ad un generico riferimento all'età pensionabile” a pag. 17 dell'atto introduttivo.
4) Va per converso riconosciuta a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, la differenza quantificata a mezzo CTU tra le spese di trasporto annue dal medesimo sostenute per recarsi 5 giorni alla settimana dalla propria residenza sita in
ON alla propria sede lavorativa sita in Venezia-Mestre Ospedale dell'Angelo sia utilizzando il mezzo proprio sia utilizzando esclusivamente il treno e le spese di trasporto annue che avrebbe sostenuto l'attore in caso di assegnazione dell'incarico di Dirigente di Unità Con Operativa Complessa di “NC Radioterapica” presso il di sempre per ivi recarsi CP_1
dalla propria residenza per 5 giorni alla settimana con utilizzo di entrambi i tipi di mezzi.
Orbene, muovendo dall'assunto del dirigente che per circa la metà del periodo lavorativo settimanale è stata impiegata la propria vettura, l'importo dovuto risulta pari ad € 48.319,00 così determinato: - € 95.772,60 (costo con l'utilizzo della vettura per 5 anni complessivo del pedaggio ): 2 cui vanno aggiunte le spese di trasporto mediante l'utilizzo del treno con abbonamento annuale pari ad €
173,40 moltiplicato per 5 anni.
Importo debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per porre a carico del CRO i due terzi delle spese di lite, liquidate come da dispositivo nonché l'intero ammontare del contributo unificato pari d € 259,00 con accollo della metà del costo dell'espletata
CTU.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara che la nota dd. 11/8/2022 Prot. n. GEN 0014388/P con cui il Direttore
Generale del CRO di – all'esito della procedura selettiva indetta – ha individuato nel CP_1
Dott. il candidato vincitore è stata adottata in violazione dell'art. 15 co 7 bis Controparte_2
D. Lvo N. 502/1992 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto di , in persona del legale Controparte_4 CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente a titolo di risarcimento da danno emergente l'importo capitale equitativamente liquidato in € 48.319,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Respinge le ulteriori domande di risarcimento per danno da perdita di chance nonché per danno pensionistico.
4) Condanna infine il resistente Istituto di diritto pubblico a rifondere all'odierno attore i due terzi delle spese di lite, in tal misura complessivamente liquidate in € 8.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00 ponendo il costo della espletata CTU – quantificato in €
4.440,80 accessori inclusi – a carico di ciascuna parte processuale in ragione della giusta metà.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 07/10/2022
DA
Parte_1
Con Avv. CARRICATO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti Avv. MIAZZI MARIA LUISA, ROSSI FRANCESCO, GIANESINI IRENE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1. Accertare e dichiarare che la nota dell'11.8.2022, Prot. n. GEN 0014388/P, con cui il Direttore Generale del C.R.O. di , Dr.ssa sovvertendo l'esito finale della procedura selettiva indetta CP_1 Persona_1
con Avviso pubblico del 26.4.2022, così come risultante dalla Relazione sintetica della Commissione di valutazione datata 29.7.2022, ha ritenuto “il candidato dott. il soggetto da individuare Controparte_2 come vincitore della selezione di cui trattasi”, affermando che “il profilo del candidato Controparte_2
presenti caratteristiche maggiormente coerenti con le specificità che caratterizzano l'IRCCS-CRO di e CP_1
la struttura di NC radioterapica e che quindi risulti maggiormente aderente alle finalità di ricerca e cura dell' ” costituisce, per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e in tutti gli atti di causa, CP_3
violazione dei canoni contrattuali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed altresì violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/1992, comportando pertanto responsabilità risarcitoria per l' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.;
2. Conseguentemente condannare l' , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire in favore del ricorrente tutti i danni patrimoniali, sub specie di danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno pensionistico, subiti e subendi dal Dr.
a causa dell'esito contra ius della procedura selettiva indetta con Avviso pubblico del Parte_1
26.4.2022, che si quantificano nella misura di €. 7.762,85 a titolo di risarcimento danno per perdita di chance, di €. 5.132,73, ovvero, in via subordinata, quantomeno nell'importo di €. 2.144,37 a titolo di danno pensionistico, nonché nella misura di €. 95.772,60 a titolo di danno emergente per i maggiori costi di trasporto sostenuti e sostenendi, ovvero nella misura, minore o anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito all'esito dell'istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo:
3. Con vittoria di spese e di compenso del presente giudizio.
PER IL RESISTENTE
1. Rigettarsi le domande in quanto inammissibili e, o in quanto comunque infondate per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. In via subordinata, limitarsi la domanda di risarcimento del danno alla data di deposito del ricorso e comunque considerarsi e scomputarsi la quota di indennità di posizione percepita per l'attuale incarico, eccedente rispetto a quella riferita all'incarico SOC di cui è causa, e comunque in via di ulteriore subordine limitarsi il danno alla luce di tutte le eccezioni di cui al punto VII del presente atto;
3. Rifondersi le spese del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/10/2022 il dott. , quale dirigente medico, nel Parte_1
dedurre:
• di aver partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio orale, unitamente al Dott.
, finalizzata all'attribuzione dell'incarico di Direzione della Struttura Controparte_2
Operativa complessa di Oncologica Radioterapia presso il Centro di Riferimento Oncologico di , classificato quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
CP_1
• di essere alla fine risultato il candidato con il punteggio più alto tra i due idonei nella valutazione della Commissione, avendo riportato il dott. punti 74,345 Parte_1
(29,345 per il curriculum e 45 per il colloquio) e al Dr. punti 73,372 (33,372 per il CP_2
curriculum e 40,00 per il colloquio) ha inteso evocare in giudizio il
[...]
onde sentir dichiarare che la nota dd. 11/08/2022 Prot. N° GEN Controparte_5
0014388/P con cui il Direttore Generale del predetto Istituto Dott.ssa Persona_1
sovvertendo l'esito finale della procedura selettiva, ha ritenuto il candidato dott. CP_2
il soggetto da individuare come vincitore della selezione di cui trattasi con
[...]
l'affermare che il profilo di quest'ultimo presentasse caratteristiche maggiormente coerenti con le specificità caratterizzanti l'incarico da attribuire, costituisce violazione dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede nonché falsa applicazione dell'art.15 co 7 bis D.Lvo
n° 502/1992.
Chiedeva conseguentemente la condanna dell' di diritto CP_3 Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, segnatamente di danno emergente e lucro cessante ivi
[...]
compreso il pregiudizio pensionistico, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell'esito contra ius della procedura selettiva indetta e tenendo in ogni caso conto dei costi annui da quest'ultimo sostenuti per recarsi dalla propria residenza sita in ON alla propria sede lavorativa ubicata in Venezia-Mestre presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima all'interno dell'Ospedale dell'Angelo.
Ciò doverosamente premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) Appare innanzitutto opportuno precisare sul piano normativo che l'art. 15 co 7 bis lett.b) D.Lvo n°
502/92, nella formulazione vigente sino al 26/08/2022 e applicabile al caso di specie, recita testualmente: “la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, EV
MOTIVARE ANALITICAMENTE LA SCELTA”.
È bene subito puntualizzare che detta disposizione ora non è più operativa, in quanto il comma 7 bis risulta sostituito dall'art. 20 L. 05/08/2022 n° 118 entrata in vigore il 27/08/2022 la cui lettera b) contempla significativamente nella parte finale: “IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA Parte_2
PROCEDE ALLA NOMINA DEL CANDIDATO CHE HA CONSEGUITO IL MIGLIOR PUNTEGGIO”.
Appare evidente la ratio della recente innovazione normativa, volta a limitare il potere discrezionale del Direttore generale delle aziende sanitarie evitando che esso travalichi nell'arbitrio e nell'abuso.
B) Rimanendo sempre sul piano dei principi generali, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire con la sentenza n° 21768/2022 della Suprema Corte, rimarcando IL CARATTERE
IMPERATIVO DELLA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE (in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione) che al fine di risultare soddisfatto il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa è necessario che la MOTIVAZIONE STESSA ESPLICITI NON SOLO LE QUALITÀ CHE CARATTERIZZANO LA
POSIZIONE DEL PRESCELTO MA ANCHE QUELLE DEGLI ALTRI CANDIDATI E DELLE RAGIONI PER LE
QUALI, RISPETTO ALLE QUALITÀ VALORIZZATE, ESSI SIANO STATI SCARTATI.
Dal canto suo la ancora più recente pronuncia della Suprema Corte 15/01/2024 n° 1488, nel ribadire il carattere di norma imperativa dell'art. 15 ter D.Lvo n° 502/1992, ha inteso evidenziare, alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost., che L'INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA Parte_2
COMPLESSA EV ESSERE CONFERITO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA UNA
DI CANDIDATI, LA QUALE EV CONTEMPLARE ADEGUATE FORME DI PARTECIPAZIONE AI CP_6
PROCESSI DECISIONALI ED ESSERE SORRETTA DA UNA CONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA I CRITERI
SEGUITI E LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLE SCELTE ADOTTATE, NON POTENDO TALE
MOTIVAZIONE ESAURIRSI IN UN APODITTICO GIUDIZIO DI IDONEITÀ PRIVO DI CONCRETI
RIFERIMENTI ALLE CARATTERISTICHE ED ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SINGOLI CANDIDATI
ED ESPRESSO CON FORMULE GENERICHE. C) Orbene la motivazione addotta dal Direttore generale dott.ssa volta ad evidenziare che il Per_1 profilo del candidato presenta maggiore esperienza in relazione all'attività Controparte_2
scientifica, formativa e di studio muovendo dal presupposto che l'attività scientifica e di ricerca caratterizza la natura stessa dell' quale componente fondamentale non pare ad avviso del Pt_3
decidente conformarsi ai criteri come sopra illustrati. Ed invero concorda l'adito Tribunale con la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui:
1) L'incarico di Direttore della struttura operativa complessa di presso il Parte_4
CRO di non è paragonabile a quella di un Ricercatore o di un Professore Universitario, CP_1 richiedendo al contrario una considerevole esperienza professionale ed altresì il possesso di competenze specifiche nella disciplina di NC , nonché di capacità gestionali, Parte_4
organizzative e di direzione di elevato livello.
Appare quindi evidente che l'avvenuta esclusiva valorizzazione dell'aspetto relativo all'attività formativa, di ricerca e di studio (cui l'avviso pubblico riserva solo 20 punti sui 100 complessivi) senza alcuna valutazione né ponderazione delle esperienze professionali e delle capacità direttive, organizzative e gestionali dei candidati (cui invece sono stati previsti a livello di attribuzione 80 punti sui 100 totali) è già di per sé chiaro indice di una scelta compiuta in aperta violazione dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ed altresì di violazione e falsa applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co 7 bis lett.b) D.Lvo n°
502/92 nella formulazione vigente sino al 26/08/2022.
2) Sotto un diverso ulteriore profilo la motivazione della scelta effettuata dal Direttore Generale si rivela ancora più carente, atteso che nella stessa non è dato rinvenire alcun riferimento al ricorrente, ai suoi titoli, all'esperienza professionale vantata.
Ed invero, come emerge dal curriculum del ricorrente (all.ti 2, 9 e 9 bis) il Dott. Parte_1
risulta aver maturato un'amplissima esperienza lavorativa proprio nell'ambito relativo alla
Struttura operativa complessa di , svolgendo l'incarico di dirigente Parte_4
medico proprio nel reparto in questione di dal 14/05/1996 al 15/06/2014 e CP_1 successivamente dirigendo analogo reparto presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre dal
16/06/2014 all'attualità.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare destituita di fondamento la tesi di parte convenuta secondo cui la motivazione analitica non implicherebbe alcuna analisi comparativa tra i candidati idonei onde evitare un eccessivo appesantimento dell'onere motivazionale del
Direttore Generale, atteso che detto rilievo non viene minimamente a rispecchiare quanto reiteratamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità della valutazione comparativa tra candidati.
D) In punto risarcimento del danno subito dall'odierno attore osserva l'adito Tribunale quanto segue.
1) Con riferimento al lamentato lucro cessante, non appare configurabile sotto tale profilo alcun pregiudizio ristorabile, atteso che il nominato CTU Dott. – nel porre a Persona_2
raffronto le retribuzioni attualmente percepite presso l all'interno Parte_5 dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e quelle che avrebbe invece conseguito qualora fosse stato nominato Direttore della struttura operativa complessa di NC Radioterapica presso il
CRO di – ha concluso sostenendo essere maggiore la retribuzione base annua CP_1
attualmente percepita dal ricorrente presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima.
Peraltro è emerso nel corso della stessa consulenza tecnica che, a decorrere dal 01/07/2024, al dott. è stato assegnato l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Funzionale di Pt_1
NC Clinica presso l'Azienda della durata di 3 anni. Parte_5
Orbene l'assegnazione di detto incarico e l'ulteriore indennità correlata allo stesso (“Indennità di direzione di dipartimento”) ammontante ad € 1.250,00 mensili “NON FA ALTRO CHE
AUMENTARE LE DIFFERENZE NEGATIVE GIÀ EVIDENZIATE NELL ” (cfr. pag. Controparte_7
8 integrazione della consulenza d'ufficio del 04/10/2024).
2) Va dichiarata altresì l'inammissibilità della domanda di risarcimento di perdita di chance rispetto all'incarico di Direttore del Dipartimento di presso il CRO di . Parte_6 CP_1
Trattasi invero di DOMANDA NUOVA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELLE NOTE
DEPOSITATE IN DATA 09/03/2023 con il sostenere che “l'esito illegittimo della procedura selettiva … ha impedito al ricorrente di poter essere nominato Direttore del Dipartimento di presso il CRO di ”. Parte_6 CP_1
La non consentita modifica del petitum e causa petendi comporta che anche la verifica operata in sede di CTU circa la differenza tra la retribuzione dell'incarico attualmente ricoperto dal Dott.
presso l'Azienda ULSS n° 3 Serenissima e quello di Direttore di Dipartimento di Pt_1 [...]
presso il CRO è del tutto irrilevante. Parte_6
Deve altresì precisarsi:
• che la nomina a Direttore di Dipartimento, regolata dall'art. 17 bis D.Lvo n° 502/1992, configura UN INCARICO SQUISITAMENTE FIDUCIARIO VOLTO AD ESCLUDERE OGNI
SORTA DI AUTOMATISMO, come confermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte convenuta a pag. 21 note autorizzate;
• che l'assunto attoreo secondo cui “la nomina del Direttore di struttura operativa complessa di a Direttore di Dipartimento di è Parte_4 Parte_6 avvenuta e si è ripetuta con regolarità” (pag. 7 note 09/03/2023) ha trovato smentita nel suo contenuto sostanziale dal fatto che ad oggi detto incarico non risulta essere stato assegnato al Dott. bensì ad altro dirigente medico individuato nel dott. CP_2
(pag. 9 CTU dd. 13/08/2024). Persona_3
Né vi sono elementi in causa che possono condurre ad affermare che se l'incarico di
Direttore di Struttura Complessa ” presso il CRO di Parte_7 CP_1
fosse stato assegnato al dott. su di lui sarebbe altresì ricaduta la scelta Pt_1 discrezionale e fiduciaria del Direttore Generale in ordine al dirigente medico cui conferire anche l'incarico di Direttore di Dipartimento di . Parte_6
3) Si rivela altresì infondata la domanda di risarcimento da danno pensionistico atteso che:
a) La circostanza rappresentata in ordine all'assenza di una differenza in positivo a favore dell'odierno ricorrente circa la retribuzione all'incarico di ” Parte_8
presso il CRO di ESCLUDE ALL'EVIDENZA QUALUNQUE EFFETTO NEGATIVO ANCHE CP_1
SOTTO IL PROFILO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO;
b) Nulla è peraltro dato sapere, per carenza di allegazione e riscontri probatori, in ordine alla posizione ed ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del Dott. Parte_1
- ovvero se il dirigente medico accederà alla pensione anticipata (con i quarant'anni di servizio) o di vecchiaia (67 anni) – posto che l'odierno ricorrente si limita ad un generico riferimento all'età pensionabile” a pag. 17 dell'atto introduttivo.
4) Va per converso riconosciuta a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, la differenza quantificata a mezzo CTU tra le spese di trasporto annue dal medesimo sostenute per recarsi 5 giorni alla settimana dalla propria residenza sita in
ON alla propria sede lavorativa sita in Venezia-Mestre Ospedale dell'Angelo sia utilizzando il mezzo proprio sia utilizzando esclusivamente il treno e le spese di trasporto annue che avrebbe sostenuto l'attore in caso di assegnazione dell'incarico di Dirigente di Unità Con Operativa Complessa di “NC Radioterapica” presso il di sempre per ivi recarsi CP_1
dalla propria residenza per 5 giorni alla settimana con utilizzo di entrambi i tipi di mezzi.
Orbene, muovendo dall'assunto del dirigente che per circa la metà del periodo lavorativo settimanale è stata impiegata la propria vettura, l'importo dovuto risulta pari ad € 48.319,00 così determinato: - € 95.772,60 (costo con l'utilizzo della vettura per 5 anni complessivo del pedaggio ): 2 cui vanno aggiunte le spese di trasporto mediante l'utilizzo del treno con abbonamento annuale pari ad €
173,40 moltiplicato per 5 anni.
Importo debitamente maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione, per porre a carico del CRO i due terzi delle spese di lite, liquidate come da dispositivo nonché l'intero ammontare del contributo unificato pari d € 259,00 con accollo della metà del costo dell'espletata
CTU.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara che la nota dd. 11/8/2022 Prot. n. GEN 0014388/P con cui il Direttore
Generale del CRO di – all'esito della procedura selettiva indetta – ha individuato nel CP_1
Dott. il candidato vincitore è stata adottata in violazione dell'art. 15 co 7 bis Controparte_2
D. Lvo N. 502/1992 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto di , in persona del legale Controparte_4 CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'odierno ricorrente a titolo di risarcimento da danno emergente l'importo capitale equitativamente liquidato in € 48.319,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) Respinge le ulteriori domande di risarcimento per danno da perdita di chance nonché per danno pensionistico.
4) Condanna infine il resistente Istituto di diritto pubblico a rifondere all'odierno attore i due terzi delle spese di lite, in tal misura complessivamente liquidate in € 8.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00 ponendo il costo della espletata CTU – quantificato in €
4.440,80 accessori inclusi – a carico di ciascuna parte processuale in ragione della giusta metà.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci