Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via delle Orchidee, n. 9 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Antonella AGUZZI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hannocontratto matrimonio concordatario in data 29 Parte_1 Parte_2 dicembre 1991 a Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 1991, atto n. 179, parte II, Serie A, Ufficio 1), optando per il regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (il 16.02.1995), Parte_3 Parte_4 il 06.08.1996) e il 26.10.2003).
[...] Parte_5
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi, che già vivono separati, si obbligano al reciproco e mutuo rispetto.
2) La SI.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Rieti alla Via Alcibiade D'Orazi Parte_1
n. 6, in virtù della riserva di usufrutto prevista nell'atto a rogito notaio in data 26.07.2023. Persona_1
3) Il SI. già allontanatosi dalla casa familiare e trasferito la propria residenza, ha già provveduto Parte_2
1
Parte_1
4) Il figlio di anni 20, studente universitario, manterrà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica Pt_5 presso la casa familiare abitata insieme alla madre sita in Via Alcibiade D'Orazi n. 6.
Il SI. a titolo di concorso nel mantenimento del solo figlio corrisponderà alla SI.ra Parte_2 Pt_5 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n.[...] intestato alla SI.ra ed acceso presso l'agenzia FINECO di Rieti. Parte_1
5) Il figlio di anni 27, svolge il lavoro di operaio e risulta economicamente autosufficiente. Costui continuerà Parte_4
a mantenere la propria residenza presso l'abitazione familiare sita in Rieti Via Alcibiade D'Orazi n. 6 con la madre ed il fratello Pt_5
6) Il figlio di anni 29, attualmente residente a [...], è economicamente autosufficiente in quanto impiegato con Pt_3 contratto a tempo determinato presso una azienda privata.
7) Il SI. contribuirà, nella misura del 60%, al pagamento delle spese straordinarie che si dovessero Parte_2 rendere necessarie per i figli ed quali spese mediche (non assistite o rimborsate da SSN), spese Pt_5 Parte_4 universitarie e sportive, nonché alle ulteriori spese straordinarie individuate nel “Protocollo dì intesa per la disciplina delle spese straordinarie” sottoscritto il 05.05.2016 dal Presidente del Tribunale di Rieti, alle condizioni ivi previste. Ove non provveda al pagamento diretto, il SI. rimborserà alla moglie la quota di spese a proprio carico nei dieci giorni Parte_2 successivi alla relativa richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione.
8) Le detrazioni fiscali relative ai figli conviventi con la sig.ra rimarranno esclusivamente in favore della Parte_1 stessa.
9) Le autovetture tipo Ford MA targ. Cs721VV e DA 11 targ. EL983GV già di proprietà del sig. Parte_2
rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso. L'autovettura FI targ. DP748JK già di proprietà della
[...] sig.ra resterà di proprietà esclusiva della stessa. Parte_1
10) Nell'interesse della famiglia, sono stati contratti n. 5 finanziamenti e, in particolare: (a) un finanziamento erogato da
TE con rata mensile per un importo di € 215,38; (b) un finanziamento erogato da TE con rata mensile da corrispondere di € 171,15; (c) un finanziamento con OS DU con rata mensile da corrispondere di € 252,94; (d) un finanziamento con con rata mensile da corrispondere di € 132,58; (e) un finanziamento con Sant'Ander Pt_6
Consumer Bank con rata mensile da corrispondere di € 154,39.
Le rate residue dei predetti finanziamenti saranno a carico del SI. per una quota parte del 60%, Parte_2 mentre il restante 40% sarà a carico della SI.ra . Parte_1
11) Le rate della procedura di “rottamazione” con Agenzia delle Entrate per cartelle esattoriali dell'importo complessivo di € 8000, emesse per debiti familiari, verranno corrisposte dai coniugi con le seguenti modalità; una quota parte del 60% verrà posta a carico del sig. mentre il restante 40% sarà a carico della SI.ra . Parte_2 Parte_1
2 12) I coniugi dichiarano di essere titolari di redditi propri e quindi, essendo entrambi economicamente indipendenti, ciascuno si farà autonomamente carico del proprio sostentamento. 13) I coniugi, si danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali di dare e avere, salvo quanto previsto al punto 10) e 11), per cui dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsiasi diritto, azione e pretesa connessi al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro titolo.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, a seguito di contrasti ed incomprensioni sorte tra i coniugi, è divenuto impossibile proseguire la convivenza, ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., anche allo scopo di preservare la serenità e l'equilibrio dei figli.
Gli accordi sono congrui e conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Rieti in data 29.12.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 1991, atto n. 179, parte II, Serie A, Ufficio 1);
- recepisce le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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