Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio IL, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.897/2024 promossa da:
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. [nato a [...] il [...], Parte_2 cod. fisc. ], con sede in Cavriago (RE), Via Otto Marzo n. 1, p. C.F._1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Tarasconi P.IVA_1
- RICORRENTE –
c o n t r o
-, in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
IL Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Basile
- CONVENUTO
E contro
, in persona del Controparte_2 presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio IL, Via Monte
Marmolada n. 5 (sede locale ex art. 44, comma 3, lett. b, d.l. 269/2003), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti la propone opposizione al verbale di Parte_1
Con accertamento ispettivo n. 2024-PRRE-0001018 del 25/07/2024, con il quale l' ha disconosciuto un contratto di apprendistato professionalizzante intercorso con il lavoratore dichiarando avvenuta ab origine l'instaurazione di un rapporto Parte_3 di natura subordinata (ex art. 2094 del c.c.), con l'attribuzione della qualifica professionale al cui raggiungimento l'apprendistato era finalizzato (3° livello).
Tale disposto disconoscimento ha quindi dato luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, anche alla rideterminazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione per il suddetto lavoratore, così come analiticamente indicati nell'Allegato 1 (parte integrante del Verbale).
Tali imponibili pari a € 16.377,19 per il 2020, a € 21.912,84 per il 2021 e a €
18.968,37 per il 2022, ammontano complessivamente a € 57.258,40 per . CP_1
Analogamente, anche la Sede di Reggio IL, alla luce delle risultanze CP_2 ispettive, in data 13/9/2024 ha notificato alla ditta una diffida ex art. 16 D.P.R. n.
1124/65. Parte_ La difesa contesta essenzialmente i fatti esposti nel verbale ispettivo, e specificamente, oltre all'assenza (invece contestata dagli Ispettori: i.e. mancata sottoscrizione da parte dell'apprendista del libretto di formazione;
ed analoghe inadempienze) di violazioni formali, l'azienda evidenzia la falsità/erroneità delle dichiarazioni rese dall'ex apprendista e la genericità di quelle raccolte in sede ispettiva.
Si sono costituiti nei termini sia che chiedendo il rigetto del ricorso a fronte CP_1 CP_2 della legittimità di quanto accertato.
E' stata svolta attività istruttoria esaurita la quale, ritenuta la causa matura per la decisione e depositate note scritte in vece dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, il
Pag. 2 di 8 Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge.
La domanda attrice non è fondata.
Premesso che a seguito di una mancata conferma di un rapporto intercorso in forma di apprendistato, e di una conciliazione monocratica “conclusasi negativamente per inconciliabilità delle posizioni delle parti convocate”, i servizi di Vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro hanno proceduto all'accertamento trasfuso nel verbale che oggi si contesta, il verbale così evidenzia:
“Dall'esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese, è stato accertato un non corretto assolvimento dell'obbligo di formazione posto a carico del datore di lavoro…E' emerso che il dipendente benché assunto con la qualifica di Parte_3 tornitore addetto alla lavorazione ai torni paralleli, è stato concretamente adibito, in via stabile e continuativa, ad altre mansioni, assolutamente non coerenti con il percorso formativo inizialmente definito. Il lavoratore, in denuncia, riferisce di aver svolto, per la quasi totalità del periodo interessato dall'accertamento (20 gennaio 2020 – 28 settembre
2022), normali mansioni di operaio senza alcun affiancamento: circostanza, questa, confermata dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, ex colleghi appartenenti alla squadra dei “tornitori” della i quali – in maniera precisa, circostanziata e Parte_1 concordante – hanno dichiarato che non è mai stato adibito al lavoro di Parte_3 tornitore, se non per brevi periodi e per lavorazioni molto semplici, occupandosi invece in maniera assolutamente prevalente di scaricare i cassoni del materiale da preparare per la tornitura (eseguita da altri), di tagliare il ferro e di effettuare altre attività meramente accessorie alla tornitura”. Parte_ Si osserva che se è vero da un lato quanto eccepisce con riguardo ai rilievi formali mossi dall'Ispettorato, poiché in giudizio è stata versata ampia documentazione [il contratto d'apprendistato (doc 9), il piano formativo individuale (doc 10), l'attestazione dell'attività formativa (doc 11), l'attestato di frequenza sulla formazione con allegata la scheda percorso personalizzato (doc 12), la lettera conferimento incarico per la formazione (doc 13)], tutta firmata anche dall'apprendista, che attesta la piena regolarità formale del contratto del quale si discute;
dall'altro verso l'istruttoria testimoniale ha confermato integralmente la prospettazione degli e dunque la mancanza di CP_4 formazione di fatto resa al giovane Pt_3
Pag. 3 di 8 Anche valutando con particolare prudenza le dichiarazioni rese dal giovane che appaiono ex se trancianti ma che non possono essere utilizzate a fondamento della decisione (in Parte_ quanto è corretta l'eccezione di incapacità formulata da atteso che è evidente l'interesse concreto ed attuale del quale è portatore il sig. interesse per altro Pt_3 estrinsecato a mezzo di lettere di messa in mora alla società e dalla stessa richiesta Con Parte_ d'intervento all' ), è a dire che tutti i testi escussi, ex dipendenti della hanno pienamente confermato le dichiarazioni a loro tempo rese agli Ispettori in sede di accertamento.
E così, ebbe a dichiarare: “… In riferimento alla posizione del mio ex CP_5 collega posso riferire che nel periodo in cui lui è stato in OMG si occupava Parte_3 di mansioni di bassa manovalanza, tipo pulire, scaricare e tagliare il materiale grezzo. È stato presente in azienda, già prima di essere assunto come apprendista, con varie tipologie di contratto, tipo lo stage, contratti a termine nei periodi estivi, durante i quali faceva grosso modo le stesse attività, in altre parole, non era un tornitore finito. Anzi, quando il collega … è stato a casa e c'è stato bisogno di fare delle finiture chiamavano ma si trattava di piccole cose perché non aveva la professionalità necessaria per Pt_3 fare di più … Infatti, sul tornio parallelo gli avranno fatto fare degli “smussi”, ossia operazioni più semplici, ma da qui a fare una lavorazione completa sul tornio parallelo o sul tornio CNC (quello meccanizzato), ossia partire da un disegno dell'ufficio tecnico e arrivare al prodotto finito, ce ne passa. faceva in sostanza, taglio dei Parte_3 materiali, svuotamento dei cassoni e smussi. Nulla di più. Non si può dire che qualcuno lo abbia affiancato per giorni interi, figuriamoci per settimane o mesi, per insegnargli il lavoro di tornitore …” (doc. 11); e tanto ha confermato in corso d'udienza1. ha riferito: “… Per quello che ricordo stava molto Parte_4 Pt_3 poco sul tornio, poiché le sue mansioni principali erano quelle di stare alla taglierina/seghetto automatico e di spostare le barre di ferro. In altre parole, lui era addetto allo scarico del materiale e a preparare con il taglio i pezzi che poi noi tornitori
Pag. 4 di 8 avremmo dovuto lavorare. Ricordo che a volte lo mettevano sul tornio meccanico, ma si trattava di lavorazioni semplici per le quali era già tutto impostato e si trattava solamente di cliccare il pulsante “Start”. Alla fine del periodo formativo non poteva certo definirsi un tornitore, poiché non era assolutamente in grado di lavorare in autonomia. Per quello che ricordo lo seguiva, come seguiva tutti noi poiché è il responsabile del Tes_1 reparto, ma non gli insegnava a tornire …” (doc. 12), e tanto ha confermato in corso d'udienza2.
Infine, un altro collega ( ha dichiarato: “… Relativamente all'ex Testimone_2 collega posso dire che ha lavorato con noi in apprendistato e si occupava Parte_3 del taglio del materiale … era insomma il jolly della situazione ossia faceva lavoretti vari
… il ragazzo era seguito dal nostro capo reparto, ma stava poco al tornio …” (doc. 13).
Dichiarazione anch'essa confermata in sede d'udienza3.
Lo stesso tutor aziendale ebbe a riferire: Tes_1
“…Mi occupo, in qualità di responsabile di reparto, di coordinare i colleghi tornitori … quanto all'ex collega posso dire che gli ho fatto da tutor aziendale nel suo Parte_3 periodo di apprendistato che è andato dal 2020 al 2022, se non ricordo male. La formazione consisteva nell'apprendere, passo passo, tutte le cose che son da fare in officina, dal semplice sistemare e pulire all'approcciarsi alla gestione del materiale.
Ricordo che è venuto per 2 estati negli anni precedenti l'apprendistato (per circa 1 o 2 mesi) ma in quel periodo, come sempre accade in officina durante il periodo estivo, non si fa tanto tornitura di metalli quanto sistemazione di macchinari e pulizia … anche durante l'apprendistato, poiché il ragazzo era volenteroso ma non proprio portato, sui macchinari c'è stato poco anche perché il macchinario che più si usa in tornitura è il
“parallelo”, il macchinario più pericolo in assoluto. Perciò era preferibile non metterlo in
Pag. 5 di 8 produzione prima che fosse veramente pronto … Più che altro mi metteva via il materiale e mi aiutava a scaricare il camion. Sul tornio è stato veramente poco …” (doc. 14). Parte_ Sentito quale teste, anche tutt'ora dipendente della (e tanto va sottolineato Tes_1 ai fini dell'attendibilità del teste) ha confermato le sopra riprodotte dichiarazioni, salvo Parte_ inevitabilmente 'integrarle' specificando come fosse vero (a conferma del cap. 1 che “…AR faceva un po' fatica a comprendere tutti i passaggi della Pt_3 lavorazione al tornio ed ero io il suo tutor quando lui è venuto a lavorare lì. Pt_3 aveva un 40/50% di comprensione del disegno e livello tecnico e non si fidava delle spiegazioni che gli venivano date ma si fidava più di se stesso. Preciso che il tornio è una macchina abbastanza pericolosa da usare. Quando c'erano costruzioni semplici dei pezzi
AR riusciva a farle mentre quando le costruzioni erano più complesse andava un po' in confusione”. Parte_ In sostanza, ha posto l'accento non già sulla formazione (che afferma essere stata pienamente erogata) ma sui limiti di apprendimento e lavorativi dell'apprendista.
Tuttavia, non solo tali limiti non sono emersi minimamente dalle dichiarazioni degli ex colleghi di lavoro, ma sono anche smentiti dal fatto che il sig. nstaurò Parte_3
Parte_ anche precedenti rapporti di lavoro con la ed in particolare vi fu una prima assunzione del 19/6/2017, con contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza del
31/7/2017), con mansioni di operaio “tornitore” e inquadramento al 1° livello del CCNL applicato;
una successiva assunzione dell'11/6/2018, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di “tornitore” e inquadramento al 1° livello del
CCNL applicato (e tale rapporto si è concluso il 31/7/2018, per dimissioni volontarie del lavoratore), e infine l'assunzione del 20/1/2020, con contratto di apprendistato professionalizzante, per la durata di 30 mesi, della quale si discute, nella quale per altro il contratto di apprendistato fu poi prorogato, come da lettera del 29/6/2022, fino al
28/9/2022.
Pertanto, il lavoratore era stato già assunto con mansioni di tornitore prima del contratto di apprendistato;
mentre nella lettera di assunzione relativa a tale ultimo rapporto, la mansione indicata è quella di “addetto alla lavorazione al tornio parallelo” e nel piano formativo individuale, nella sezione “Aree tematiche aziendali /professionali”, l'obiettivo viene indicato come “la conoscenza del disegno tecnico, dei materiali, degli utensili,
Pag. 6 di 8 delle velocità e degli avanzamenti da utilizzare nelle lavorazioni del tornio,” nonché “la conoscenza della macchina utensile (tornio parallelo)”, con le principali lavorazioni di
“foratura, tornitura, fresatura, alesatura, rettificatura”.
Orbene, è stato accertato che al tornio parallelo -che era esattamente l'oggetto dell'apprendistato, essendo già l' un operaio tornitore- il lavoratore fu adibito Pt_3 pochissimo;
comunque non il tempo necessario ad ottenere una formazione adeguata o almeno sufficiente. Nessuno scarso apprendimento è imputabile al giovane, perché in gran parte già fornito di specializzazione, e perché tali suoi 'limiti' erano ben a conoscenza dell'azienda, che aveva formalizzato il contratto di apprendistato proprio per fornire una formazione ulteriore e più specialistica rispetto a quella già sperimentata nei precedenti rapporti di lavoro.
In ordine alla pressochè assoluta mancanza di un tale tipo di formazione (e dunque all'applicazione ab initio del rapporto di apprendistato della qualifica di 3° livello giusto il dettato normativo) basti ricordare quanto riferito da uno dei colleghi di lavoro (“
[...] faceva in sostanza, taglio dei materiali, svuotamento dei cassoni e smussi. Nulla Pt_3 di più. Non si può dire che qualcuno lo abbia affiancato per giorni interi, figuriamoci per settimane o mesi, per insegnargli il lavoro di tornitore”)
Ne consegue la conferma del verbale ispettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e pertanto conferma il verbale di accertamento ispettivo n. 2024-PRRE-
0001018 del 25/07/2024; condanna la ditta ricorrente a rifondere ad ed le spese del presente giudizio, CP_1 CP_2 che quantifica in € 3800,00 per compensi oltre ad accessori per ciascuna parte.
REGGIO EMILIA, 23 giugno 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Mi chiamo , nato a [...] in data [...], e residente a [...]; da ottobre/novembre 2004 sono dipendente della società Parte come operaio tornitore”.
“Confermo le dichiarazione da me rilasciate agli ispettori in data 15.04.2024 e le mie firme, di cui al doc. CP_ n. 11 di parte che mi viene rammostrato”. 2 “Mi chiamo , nato a [...] in data [...], e residente a [...]; da novembre 2017 a fine febbraio 2022 sono stato Parte dipendente della società in qualità di tornitore”. CP Sentito sulla memoria difensiva di parte così risponde:
“Confermo integralmente le dichiarazione da me rilasciate in data 18.05.2024 e le firme da me apposte, di CP_ cui al doc. n. 12 di parte che mi viene rammostrato”. 3 “Mi chiamo , nato a [...] in data [...], e residente a [...] Parte Quercioli n. 1/1; da 25 anni sono dipendente della società in qualità di operaio tornitore”. CP_ Sentito sulla memoria difensiva di parte così risponde:
“Confermo integralmente le dichiarazione da me rilasciate in data 08.09.2023 e le firme da me apposte, di CP_ cui al doc. n. 13 di parte che mi viene rammostrato”.