Art. 2.
Il limite di impegno per dette concessioni resta stabilito nella somma di 300,000 lire per le opere idrauliche-forestali e di L. 200,000 per ciascuna delle altre categorie di opere nell'esercizio finanziario 1916-917; negli esercizi successivi sara' determinato di anno in anno con la legge del bilancio. Agli stanziamenti relativi sara' provveduto con appositi capitoli di bilancio entro i limiti fissati per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 1915.
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra - Ciuffelli - Carcano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Il limite di impegno per dette concessioni resta stabilito nella somma di 300,000 lire per le opere idrauliche-forestali e di L. 200,000 per ciascuna delle altre categorie di opere nell'esercizio finanziario 1916-917; negli esercizi successivi sara' determinato di anno in anno con la legge del bilancio. Agli stanziamenti relativi sara' provveduto con appositi capitoli di bilancio entro i limiti fissati per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 1915.
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra - Ciuffelli - Carcano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.