Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° 6/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 6/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, c.f. , p. iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Cammaroto, c.f. fax 090 5724777, pec C.F._1
t, elettivamente domiciliato in Messina Email_1 via Armeria, 1, presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Biagio 33 ( , elettivamente domiciliata in Brolo, via C Colombo C.F._2
5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina (c.f. ; fax 0941 C.F._3
561465; pec che la rappresenta e difende - Appellata Email_2
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1694 pronunciata in data 15 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Inps: riformare la sentenza appellata rigettando le domande proposte, con il fa- vore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi.
Gugliotta: rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi da distrarre alla procuratrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , lavoratrice Controparte_1 agricola iscritta negli elenchi del comune di residenza, premesso di avere svolto 102 giornate di lavoro nel 2016 alle dipendenze della società cooperativa Darifoglio e di avere appreso nel gennaio 2020 che l aveva cancellato il rapporto dagl Pt_1 elenchi. Chiedeva accertarsi la genuinità del rapporto con condanna dell'istituto alla reiscrizione.
Con un secondo ricorso la lamentava che l aveva chiesto la CP_1 Pt_1 restituzione di 5.336,48 euro erogatile a titolo di indennità di disoccupazione agricola anno 2016 e chiedeva dichiararsi dovuta la somma ripetuta.
Con un terzo ricorso la impugnava altre due richieste di indebito per CP_1
683,69 e 138,75 euro per indenità di malattia anno 2017.
Con un quarto ricorso ha infine introdotto causa analoga alla prima, ma CP_1 riferita alla cancellazione di 102 giornate presso Darifoglio nel 2015, e impugnava la ripetizione di 3.020,53 euro erogati come disoccupazione agricola sempre per l'anno 2015.
Nella resistenza dell riuniti i giudizi, esaminata la testimone Pt_1 Testimone_1
e acquisito il verbale della deposizione resa in altro giudizio dall'ispettore
[...]
dell con sentenza n° 1694 pronunciata in data 15 ottobre 2024 il giu- Per_1 Pt_1 dice di primo grado ha accolto integralmente le domande condannando l a rim- Pt_1 borsare alla lavoratrice le spese di lite, liquidate in 4.886,00 euro.
L ha proposto appello con ricorso depositato il 7 gennaio 2025. Nella resi- Pt_1 stenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 25 marzo 2025, la CP_1 causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto affidabile la deposizione raccolta, considerando la testi- mone "disinteressata nel presente giudizio" e le sue affermazioni "precise e pun- tuali", anche alla luce delle buste paga prodotte dalla . La sentenza impu- CP_1 gnata dà anche atto della produzione da parte dell di un verbale ispettivo dal Pt_1 quale emerge che Darifoglio ha svolto un'attività effettiva, sebbene ridotta rispetto a quella dichiarata
Con il primo motivo di appello l eccepisce la decadenza dall'impugnazione Pt_1 amministrativa della cancellazione per l'anno 2015, evidenziando di averla pubbli- cata dal 17 al 31 dicembre 2019 sul proprio sito con il terzo elenco di variazione
2019, mentre la ha agito in giudizio con ricorso (il quarto, rubricato al n° CP_1
4156/21) depositato soltanto il 23 novembre 2021.
Il motivo è manifestamente fondato. Contro la cancellazione dagli elenchi, il ter- mine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione decorre dalla scadenza del ter- mine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo oppure, ove il ricorso sia stato presentato, dalla comunicazione dell'eventuale provvedimento espresso emanato entro i novanta giorni previsti per la decisione o, in caso di silen- zio o provvedimento tardivo, dal novantunesimo giorno (fra le tante Cass. sez. lav. nn° 4405 e 15813 del 2009). Il termine è previsto a pena di decadenza (fra le tante
Cass. sez. lav. nn° 5942 del 2001, 15460 del 2004, 2853 del 2006).
Con il secondo motivo l entra nel merito relativamente a entrambe le annate. Pt_1 N° 6/25 r.g.l.
Evidenzia che le buste paga sono documenti redatti dal datore di lavoro, che aveva ogni interesse a fare risultare il rapporto, e che la testimone, peraltro attrice in ana- logo contenzioso, ha reso dichiarazioni generiche.
Va premesso che la teste ha riferito solo per l'anno 2016, ma relativamente Tes_1
a quel periodo la sua deposizione non è del tutto generica, avendo ella indicato l'ubicazione dei terreni, le attività svolte, l'orario, gli autori delle direttive, entità e metodo di pagamento della retribuzione. Vero è tuttavia che la non ha indi- Tes_1 cato il periodo preciso dell'anno in cui tale attività si è svolta, né in definitiva la durata del rapporto, e ha contraddetto l'attrice quanto all'importo della retribuzione giornaliera. Emerge inoltre l'incongruenza relativa all'identità del soggetto che im- partiva le direttive ( il quale, in sede ispettiva, ha detto che nel Persona_2
2016 lavorava a Palermo in un'impresa che collocava fibra ottica.
A ciò si aggiunge l'esito dell'ispezione, dal quale è emerso che i terreni ove si sarebbe svolta l'attività erano incolti da tempo.
Questi dati oggettivi impediscono di affidare la decisione ad una deposizione resa da soggetto che, al contrario di quanto rilevato dal tribunale, aveva un palese inte- resse sebbene indiretto all'esito della controversia, perchè la conferma del rapporto oggetto del presente giudizio corroborava la posizione che la testimone aveva as- sunto quale attrice nel giudizio da lei intentato.
La disamina operata dal tribunale sulla deposizione dell'ispettrice (già Per_1 oggetto di valutazione in altri analoghi giudizi di questa Corte) si dimostra poi su- perficiale, soprattutto nella parte in cui non tiene conto del fatto che la teste aveva dichiarato di avere accertato che quel minimo di attività agricola svolta dalla ditta era concentrata tutta su anche per ammissione dello stesso Controparte_2 titolare. La selezione operata dalla , che ha riconosciuto l'attività di quei Per_1 braccianti che avevano dimostrato adeguata conoscenza dei luoghi, aveva pertanto precisi riscontri fattuali, e del resto la teste aveva anche chiarito che la gran parte dei lavoratori si sono sottratti all'audizione.
Che di una severa selezione vi fosse necessità è poi dimostrato dall'abissale diffe- renza fra il numero di giornate denunciate dalla ditta (oltre 11.000) e il fabbisogno calcolato secondo le apposite tabelle (intorno a 700), e dalla manifesta antiecono- micità dell'assunzione di sì ingente forza lavoro a fronte della modesta produttività dei terreni, dell'insufficiente importo di vendita dichiarato e peraltro nemmeno ri- scontrato con fatture o altra documentazione idonea, dell'assenza di locali destinati all'essiccazione del prodotto (nocciole) salvo un garage di appena 20 m2, e del mas- siccio debito contributivo maturato nel 2017 (126.029,14 euro), tralasciando quello retributivo ovviamente di gran lunga maggiore.
Per principio pacifico in giurisprudenza, di fronte alla motivata cancellazione di giornate dagli elenchi, spetta al lavoratore dimostrare la genuinità del rapporto. Le N° 6/25 r.g.l.
prove addotte dalla , alla luce della disamina fin qui compiuta, sono insuf- CP_1 ficienti, e la sentenza impugnata va dunque integralmente riformata.
La appellata ha autocertificato in primo grado un reddito che le consente di godere dell'esonero ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 dall
[...] contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1694 pronunciata in data 15 ottobre 2024, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della appellata senza assoggettarla all'onere del rimborso delle spese di lite.
Messina 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)