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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15.4.2025
Causa n. 2033 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Bonani e per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 15.4.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2033 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 6.12.2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
( ) VIA CARMELITANI SCALZI, 21 37122 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASCIA
DANIELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale della patologia da cui è
affetto, la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori.
1 Ha dedotto di aver svolto, sin dall'età di 14 anni, l'attività di falegname lavorando dapprima alle dipendenze della ditta artigiana Parte_2
come apprendista per circa tre anni, lavorando dal lunedì al
[...]
venerdì per otto ore al giorno, al fine di imparare il mestiere di intagliatore del legno. Successivamente, nel 1979, ha costituito con il fratello la
[...]
ed ha proseguito Controparte_2
l'attività per circa trent'anni, continuando dunque nell'attività di intagliatore,
levigatore, e poi di costruzione e assemblaggio dei mobili commissionati.
Dal 2008 al 2011 ha lavorato come collaboratore per la ditta Seagull
Design srl, sempre come falegname intagliatore e levigatore. Infine, dal
2012 all'attualità, ha lavorato alle dipendenze della Sevensedie srl. Ha
descritto analiticamente le attività svolte nel corso di tutta la vita lavorativa,
ha indicato nel dettaglio le attrezzature utilizzate ed ha riferito anche l'impegno orario per ciascuna giornata lavorativa per ogni singola ditta per cui ha lavorato. Ha riferito, e documentato, che già nel 2013 ha subito un intervento di riparazione e reinserzione del sovraspinato a causa della lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra e che, nel 2021, il medico competente, in seguito ad ulteriori accertamenti, ha inviato denuncia di sospetta malattia professionale per lesione irreparabile della cuffia dei rotatori spalla destra e tendinopatia del muscolo sovraspinato spalla sinistra. Ha precisato di aver già presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale relativa alla ipoacusia nel
2015 che era stata riconosciuta dall' ed ha chiarito che, il 17.2.2022, CP_1
ha presentato nuova domanda per il riconoscimento della malattia professionale relativa alla patologia per cui è causa, che è stata invece respinta, poiché l'istituto ha ritenuto che il rischio lavorativo a cui era stato esposto non fosse stato idoneo per intensità e durata a provare la
2 malattia. Ritenendo, invece, che le lavorazioni svolte e dettagliatamente descritte in ricorso avessero determinato la patologia lamentata in questa sede, ha chiesto dichiararsi il riconoscimento della patologia professionale con conseguente menomazione psico-fisica nella misura complessiva del
33%, anche alla luce della pregressa malattia professionale riconosciuta dall' nel 2018, la ipoacusia con grado accertato del 24% (9% + 24%), CP_1
con conseguente condanna dell' all'erogazione, a causa delle CP_1
menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica, della rendita prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 38 del 2000 nella misura del 33% oltre interessi e rivalutazione.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, ritenendo la correttezza del rigetto della domanda presentata all'istituto per inidoneità del rischio lavorativo, anche alla luce dell'assenza di un rischio da movimenti ripetitivi come attestato dal DVR aziendale.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale dedotta da entrambe le parti.
Le prove testimoniali assunte in giudizio dei testi e Testimone_1
che hanno confermato integralmente tutte le Testimone_2
circostanze dedotte in ricorso relativamente al lavoro svolto, ma anche quella del medico competente presso la Sevesedie srl Ivano Marconi,
hanno dimostrato l'esposizione del ricorrente, nell'ambito della sua attività
lavorativa, ad un rischio di patologie da sollecitazione articolare degli arti superiori.
Il CTU, in sede di elaborato peritale, analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi, ha espresso il proprio parere.
3 Al fine di una valutazione più compiuta, ha anche analizzato e riportato per sintesi la cartella sanitaria e di rischio redatta presso la società
Sevensedie S.r.l. dal 2013, l'ultima ditta presso cui ha lavorato il ricorrente, nonché il DVR aziendale.
Ha correttamente riepilogato la storia clinica come di seguito: “Dalla
documentazione clinica agli atti si evince che nel gennaio 2006 il Sig.
si sottoponeva ad esame RM di spalla che diagnosticava Pt_1
alterazioni artrosiche alla testa omerale e impingement a livello acromion-
claveare con alterazioni tendinosiche alla giunzione muscolo tendinea del
sovraspinato, bilateralmente. Nel 2013, la ripetizione dell'esame RM alla sola spalla destra, confermava la presenza di osteofitosi dell'apofisi
acromiale, responsabile di conflitto su tendine sovraspinato che appariva
assottigliato, con lacerazione a sede inserzionale. Per tale motivo, nel
luglio 2013, presso l'Ospedale di Suzzara (Mn), era sottoposto ad
intervento di riparazione e reinserzione del sovraspinato ed
acromionplastica di spalla destra, per via artroscopica. In tale occasione
rimaneva assente dal lavoro sino al 20.09.2013. A causa della
ripresentazione del dolore, nell'aprile del 2021 ripeteva l'esame RM di
spalla destra, che rivelava la recidiva della sindrome da conflitto
subacromiale e la lacerazione del tendine sovraspinato a tutto spessore, il
rispettivo ventre muscolare appariva ipotrofico. In tale occasione erano
rilevate anche la lacerazione parziale del tendine del sottoscapolare e
alterazioni degenerative a carico del sottospinato. Nel giugno del 2021,
tramite RM, si diagnosticava tendinopatia inserzionale del sovraspinoso
alla spalla sinistra. Il 14.12.2021, il Dott. medico competente Per_1
presso Sevensedie s.r.l., visualizzava le risultanze diagnostiche ed
eseguiva denuncia di sospetta malattia professionale, riconducendo la
4 lesione irreparabile della cuffia dei rotatori di spalla destra ai movimenti
ripetitivi degli arti superiori con sovraccarico biomeccanico, svolti nel corso
dell'attività lavorativa. In tale occasione era formulata idoneità alla
mansione con limitazione (evitare movimenti ripetitivi con sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori). La più recente RM di spalla destra
(26.11.2023), conferma i reperti osservati in precedenza. Con
provvedimento del 17.02.2022, la pratica del signor era CP_1 Pt_1
archiviata senza in riconoscimento di malattia professionale. La collegiale
del 25.07.2022 di concludeva in maniera discorde e la richiesta di CP_1
riconoscimento di malattia professionale era nuovamente respinta.”
Ha poi espresso il proprio parere, ritenendo che “Sulla scorta della
documentazione sanitaria analizzata e delle risultanze delle operazioni
peritali, la malattia sofferta dal ricorrente corrisponde a lesione irreparabile
della cuffia dei rotatori di spalla destra in sindrome da conflitto
subacromiale. La cuffia dei rotatori è una struttura anatomica che
consente la movimentazione di spalla ed è composta da quattro tendini:
sovrascapolare, sottoscapolare, sottospinato e piccolo rotondo. Nel caso
del Sig. , la lesione risulta a carico principalmente del tendine Pt_1
sovrascapolare, lesionato in modo irreparabile, ma sono coinvolti dalle
alterazioni anche i tendini sottospinoso e sottoscapolare. La spalla sinistra
è anch'essa inficiata da processi patologici, seppur in misura molto
minore, è infatti presente sindrome da conflitto subacromiale in assenza di
soluzioni di continuità tendinee. Oggetto della presente valutazione di
malattia professionale è la sola spalla destra (cfr. denuncia all' di CP_1
sospetta malattia professionale del 14.12.2021 e ricorso di parte
ricorrente). In accordo con la vigente normativa in merito, le
osteoartropatie di spalla sono riconoscibili come malattie professionali nel
5 caso di lavorazioni che comportano l'impiego di utensili, attrezzature,
macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-
braccio. La tendinite del sovraspinoso è riconoscibile quale malattia 1
professionale qualora la lavorazione comporta movimenti ripetuti a carico
della spalla, così come il mantenimento di posture incongrue. 2 Con
riferimento al caso specifico, l'attività lavorativa risulta corredata dal
rischio tecnopatico richiesto dai criteri di legge. Il ricorrente, sulla scorta di
quanto dichiarato dallo stesso e confermato dalle dichiarazioni
testimoniali, risulta aver svolto la medesima attività lavorativa (falegname
con mansioni di intagliatore) dall'età di 14 anni, con l'utilizzo di
attrezzature che trasmettono vibrazioni agli arti superiori e ponendo in atto
azioni con movimentazione ripetuta a carico del sistema mano-braccio;
similmente, era costretto al mantenimento di posture incongrue (posizione
costantemente elevata degli arti superiori, anche oltre il profilo della
spalla). Sulla base della normativa già citata, la trasmissione delle
vibrazioni e l'esecuzione di movimenti ripetuti a carico della spalla deve essere “non occasionale”, mentre il mantenimento di posture incongrue deve essere “prolungato”. Anche in questo caso l'attività lavorativa del
Sig. soddisfa i criteri richiesti per lo sviluppo della tecnopatia, Pt_1
allorquando il turno lavorativo era abitualmente costituito da attività
intrinsecamente comportanti il rischio di movimenti ripetitivi, vibrazioni a
carico degli arti superiori e del mantenimento di posture incongrue”.
Ha anche precisato che “L'attività lavorativa risulta essersi svolta per un periodo sufficientemente lungo da permettere lo sviluppo della patologia”, concludendo che “la patologia sofferta dal Sig. è da intendersi a Pt_1
pieno titolo una malattia origine professionale”.
6 Ha infine determinato il grado complessivo percentuale della menomazione permanente della integrità psicofisica, riconoscendo che “il
danno biologico permanente è da indicarsi nella misura del 11%, in
accordo con la percentualizzazione del danno biologico come indicato dal
D. Lgs del 12 luglio 2000. Nel 2015 la sede di Legnago (Vr) CP_1
riconosceva al ricorrente una percentualizzazione del 24% per ipoacusia
bilaterale da rumore. Alla luce della preesistenza, la percentuale di danno
biologico da riconoscersi è pari a 32%, così calcolata tramite la formula di
Balthazard per le infermità plurime coesistenti”.
Correttamente, nell'espletamento dell'incarico, ha inviato la bozza ai consulenti di parte che hanno concordato con le conclusioni rassegnate.
Alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo, poiché è risultato frutto di completa e approfondita indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e l deve pertanto essere CP_1
condannato a versare al ricorrente la rendita ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari al 32%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi.
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali che hanno determinato una menomazione permanente complessiva nella misura del 32%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000
commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale del 32%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 4638,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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