Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Mula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2041/2025, emessa dal Tribunale di Palermo - Terza Sezione civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LL AR US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 22 settembre 2025 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno chiesto che venisse disposta l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Ministero della Salute al pagamento: in favore di -OMISSIS-, della somma di € 96.856,95, in favore di -OMISSIS-, della somma di € 44.860,12 e in favore di -OMISSIS-, della somma di € 30.841,32, tutte oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, nonché al pagamento in favore di tutti gli odierni ricorrenti della complessiva somma di € 15.962,35, oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis , oltre alle spese di lite.
Con atto del 3 novembre 2025, ritualmente notificato alla controparte lo stesso giorno, parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero della Salute ha proposto, con nota pec del 6 ottobre 2025, il pagamento delle somme complessivamente dovute in favore dei ricorrenti; pertanto, con lo stesso atto, ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
In considerazione delle circostanze indicate ed attesa la ritualità della rinuncia al ricorso, il giudizio deve dichiararsi estinto.
Avuto riguardo alla complessiva vicenda, ritiene il collegio che sussistano sufficienti circostanze per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
LL AR US, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AR US | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.