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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa Nrg 22159/2024 promossa da:
e elettivamente domiciliati in Colleferro, via Controparte_1 CP_2
Casilina 40, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Pica, che li rappresenta e difende per delega in atti;
attori;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio 8, presso lo studio CP_3 dell'avv. Luca Parenti, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a conoscere della domanda per D.I. in favore del Tribunale di Velletri;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito dichiarare inefficace il D.I. opposto per disconoscimento della sottoscrizione ovvero per firma apocrifa del Contratto di Finanziamento n.
5000861719 e per tutti i motivi illustrati con l'atto introduttivo del giudizio indicati e per l'effetto rigettare la richiesta di pagamento avanzata dalla Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...] con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge”.
Convenuta: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO, alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli odierni opponenti perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE DI RITO, rigettare l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti per aver depositato Parte_1
l'istanza di mediazione prima dell'udienza di concessione della provvisoria esecuzione;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE, alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5878/2024;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5878/2024 ex adverso avanzata perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma dello stesso;
SEMPRE NEL MERITO, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare in via solidale per lite temeraria la in persona del l.r.p.t. e il sig. al risarcimento dei Controparte_1 CP_2 danni subiti da da liquidarsi d'ufficio dal Giudice anche in via Parte_1 equitativa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5878/2024, condannare in solido la in persona del r.l.p.t. nonché il sig. al Controparte_1 CP_2
2 pagamento in favore della della somma di € 40.552,10 (euro Parte_1 quarantamilacinquecentocinquantadue/10) o della maggiore o minore somma eventualmente accertata dal Giudice adito;
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.
MOTIVAZIONE
1. Gli attori hanno chiesto la revoca del decreto n. 5878/2024, con cui il
Tribunale ha ingiunto all (in relazione al finanziamento n. Controparte_1
5000861719) e a (in qualità di garante delle obbligazioni assunte CP_2 dall di pagare alla € 40.552,10 (oltre Controparte_1 Parte_1 interessi e spese della procedura), eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo competente quello di Velletri;
nel merito, la mancata prova del credito azionato e, rispetto alla fideiussione, l'estinzione della stessa.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione e delle domande avversarie, con conseguente condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta.
2. Sotto il profilo processuale, per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che in data 12/05/2025 la convenuta ha prodotto in giudizio il verbale del 23/04/2025 relativo all'esito negativo dell'intervenuta mediazione (doc.
4 fasc. conv.).
3. Deve poi essere affrontata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori.
Sul punto, l e il con riferimento all'art. 21 delle Controparte_1 CP_2 condizioni generali del finanziamento, hanno prospettato la vessatorietà della clausola, sostenendo la loro qualità di consumatori e la conseguente applicabilità del foro esclusivo ex art. 33 c. 2 lett. u) D. L.vo 206/2005.
Viene anzitutto in rilievo, nel caso di specie, l'art. 3 di tale decreto, che definisce come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
3 svolta”.
Alla luce di questa disposizione, l'eccezione è infondata, considerato, in primo luogo, che l in quanto società di capitali, non può essere Controparte_1 qualificata come consumatore;
in secondo luogo, che - come si evince dal contratto del 02/08/2023 e dalla visura storica della aggiornata Controparte_1 al 19/10/2024 (doc. 2 e 6 fasc. monitorio) - il al momento della CP_2 sottoscrizione della fideiussione, risultava essere il legale rappresentante della società attrice e, pertanto, prestava la garanzia nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
3. Passando oltre, le vicende processuali inerenti al disconoscimento del contratto di finanziamento rendono necessario osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in primo luogo, “nell'ambito di un processo a contraddittorio differito, quale quello che si origina in seguito alla proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, ove una scrittura privata sia prodotta dall'atto del deposito del ricorso per ingiunzione … è l'atto di opposizione che rileva ex art. 215, co. 2 n. 1 c.p.c., quale “prima risposta successiva” alla produzione della scrittura privata stessa (la cui sottoscrizione è oggetto del disconoscimento)”
(Cass. 27039/2023); in secondo luogo, l'eccezione di tardività del disconoscimento
“è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento …” e tale tardività “non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura” (Cass. 9690/2023).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende l'inammissibilità del disconoscimento del contratto, considerato che lo stesso è stato formulato tardivamente dagli attori solo in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1
Cpc e che la convenuta ne ha tempestivamente eccepito la tardività (mem. conv. ex art. 171 ter n. 2 Cpc)
4. Gli attori hanno inoltre eccepito la mancata prova del credito azionato, in quanto la convenuta non avrebbe prodotto gli estratti contro integrali del rapporto.
Tale eccezione deve essere rigettata, perché, a sostegno della propria pretesa creditoria, la ha prodotto, in sede d'ingiunzione, il Parte_1 contratto, l'estratto conto al 09/07/2024 - che reca un conteggio analitico dei costi addebitati agli attori - e il piano di ammortamento relativo al finanziamento (doc. 2 -
4 fasc. monit.).
4 Di contro, gli attori non hanno negato il proprio inadempimento e non hanno contestato specificamente né l'an né il quantum del debito nei confronti della convenuta.
5. Quanto alla fideiussione, gli attori hanno eccepito l'intervenuta estinzione della stessa, sul presupposto che, trattandosi di una garanzia rilasciata dal CP_2
“nella sua qualità di amministratore” (cit. p. 6), con la cessazione di tale carica, avvenuta in data 15/04/2024, sarebbe venuta meno anche ogni obbligazione assunta dallo stesso a favore della società attrice.
Anche tale eccezione è infondata, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della fideiussione in esame, la cessazione della carica di rappresentante legale in capo al garante.
Per tutti gli esposti motivi, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.261,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
La manifesta infondatezza dell'opposizione giustifica, ai sensi dell'art. 96 c.
3 Cpc, la condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento di € 2.630,50, equitativamente determinati nella misura di ½ del compenso di cui sopra.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione proposta dall' e da nei Controparte_1 CP_2 confronti della disponendo l'esecutorietà del decreto n. Parte_1
5878/2024; condanna l e in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 5.261,00 per Parte_1 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa;
condanna l e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 CP_2
5 alla € 2.630,50; Parte_1 condanna l e in solido tra loro,a pagare Controparte_1 CP_2 alla cassa delle ammende € 500,00.
Torino, 28/07/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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